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Document 32018D0903

Decisione (PESC) 2018/903 del Consiglio, del 25 giugno 2018, che proroga il mandato del rappresentante speciale dell'Unione europea per il Kosovo (Tale designazione non pregiudica le posizioni riguardo allo status ed è in linea con la risoluzione 1244 (1999) dell'UNSC e con il parere della CIG sulla dichiarazione di indipendenza del Kosovo.)

ST/8835/2018/INIT

GU L 161 del 26.6.2018, p. 7–11 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/08/2020: This act has been changed. Current consolidated version: 01/03/2020

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2018/903/oj

26.6.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 161/7


DECISIONE (PESC) 2018/903 DEL CONSIGLIO

del 25 giugno 2018

che proroga il mandato del rappresentante speciale dell'Unione europea per il Kosovo (*1)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 33 e l'articolo 31, paragrafo 2,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

(1)

Il 4 agosto 2016 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2016/1338 (1) che proroga il mandato del rappresentante speciale dell'Unione europea (RSUE) per il Kosovo e che nomina la sig.ra Nataliya APOSTOLOVA quale RSUE per il Kosovo. Il mandato dell'RSUE scade il 30 giugno 2018.

(2)

È opportuno prorogare il mandato dell'RSUE di altri 20 mesi.

(3)

L'RSUE espleterà il mandato nell'ambito di una situazione che potrebbe deteriorarsi e compromettere il raggiungimento degli obiettivi dell'azione esterna dell'Unione enunciati nell'articolo 21 del trattato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Rappresentante speciale dell'Unione europea

Il mandato della sig.ra Nataliya APOSTOLOVA quale RSUE per il Kosovo è prorogato fino al 29 febbraio 2020. Il Consiglio può decidere che il mandato dell'RSUE termini in anticipo, sulla base di una valutazione del comitato politico e di sicurezza (CPS) e di una proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza (AR).

Articolo 2

Obiettivi politici

Il mandato dell'RSUE si basa sugli obiettivi politici dell'Unione in Kosovo. Questi includono un ruolo guida nella promozione di un Kosovo stabile, vitale, pacifico, democratico e multietnico; il rafforzamento della stabilità della regione e il contributo alla cooperazione regionale e alle relazioni di buon vicinato nei Balcani occidentali; la promozione di un Kosovo votato allo Stato di diritto e alla protezione delle minoranze e del patrimonio culturale e religioso; il sostegno alla prospettiva europea del Kosovo e al ravvicinamento all'Unione in linea con la prospettiva della regione e in conformità dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Kosovo dall'altra (2) («accordo di stabilizzazione e di associazione») e la decisione del Consiglio (UE) 2015/1988 (3), e in linea con le pertinenti conclusioni del Consiglio.

Articolo 3

Mandato

Al fine di raggiungere gli obiettivi politici, l'RSUE ha il mandato di:

a)

offrire la consulenza e il sostegno dell'Unione nel processo politico;

b)

promuovere il coordinamento politico generale dell'Unione in Kosovo;

c)

rafforzare la presenza dell'Unione in Kosovo e garantirne la coerenza e l'efficacia;

d)

fornire al capo della missione dell'Unione europea sullo Stato di diritto in Kosovo (EULEX KOSOVO) orientamenti politici a livello locale, anche per quanto riguarda gli aspetti politici di questioni connesse a responsabilità esecutive;

e)

assicurare la coerenza dell'azione dell'Unione in Kosovo, anche nella gestione locale del processo di transizione di EULEX KOSOVO per l'eventuale trasferimento delle attività all'ufficio dell'RSUE o all'ufficio dell'UE in Kosovo e/o alle autorità locali, a seconda dei casi;

f)

sostenere la prospettiva europea del Kosovo e il ravvicinamento all'Unione, in linea con la prospettiva della regione e in conformità dell'accordo di stabilizzazione e di associazione e la decisione del Consiglio (UE) 2015/1988 e in linea con le pertinenti conclusioni del Consiglio, mediante iniziative mirate di comunicazione pubblica e di divulgazione dell'Unione intese ad assicurare un più ampio sostegno e una più ampia comprensione a livello di opinione pubblica del Kosovo su questioni connesse con l'Unione, anche per quanto riguarda il lavoro svolto da EULEX KOSOVO;

g)

monitorare, assistere e facilitare, con tutti i mezzi e gli strumenti a disposizione dell'RSUE e con il sostegno dell'ufficio dell'UE in Kosovo, i progressi in merito alle priorità politiche, economiche ed europee, in linea con le rispettive competenze e responsabilità istituzionali, e sostenere l'attuazione dell'accordo di stabilizzazione e di associazione anche mediante il programma di riforma europeo;

h)

contribuire allo sviluppo e al consolidamento del rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali in Kosovo, anche in relazione alle donne e ai bambini, nonché alla protezione delle minoranze, conformemente alla politica e agli orientamenti dell'Unione in materia di diritti umani;

i)

fornire assistenza nell'attuazione del dialogo Belgrado-Pristina facilitato dall'Unione, compresi i compiti di supporto operativo che devono essere trasferiti da EULEX KOSOVO;

j)

sostenere il mandato delle sezioni specializzate e della procura specializzata, ove opportuno, anche mediante attività di comunicazione e sensibilizzazione.

Articolo 4

Esecuzione del mandato

1.   L'RSUE è responsabile dell'esecuzione del mandato, sotto l'autorità dell'AR.

2.   Il CPS è un interlocutore privilegiato dell'RSUE e ne costituisce il principale punto di contatto con il Consiglio. Il CPS fornisce all'RSUE un orientamento strategico e una direzione politica nell'ambito del mandato, fatte salve le competenze dell'AR.

3.   L'RSUE opera in stretto coordinamento con il servizio europeo per l'azione esterna (SEAE) e i suoi servizi competenti.

Articolo 5

Finanziamento

1.   L'importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese connesse con il mandato dell'RSUE nel periodo dal 1o luglio 2018 al 29 febbraio 2020 è pari a 5 150 000 EUR.

2.   Le spese sono gestite nel rispetto delle procedure e delle norme applicabili al bilancio generale dell'Unione. La partecipazione di persone fisiche e giuridiche all'aggiudicazione di contratti d'appalto da parte dell'RSUE è aperta senza limitazioni. Inoltre, non si applica alcuna regola di origine per i beni acquistati dall'RSUE.

3.   La gestione delle spese è oggetto di un contratto fra l'RSUE e la Commissione. L'RSUE è responsabile dinanzi alla Commissione di tutte le spese.

Articolo 6

Costituzione e composizione della squadra

1.   Nei limiti del mandato dell'RSUE e dei corrispondenti mezzi finanziari messi a disposizione, l'RSUE è responsabile della costituzione di una squadra. La squadra dispone delle competenze necessarie su problemi politici specifici, secondo le esigenze del mandato. L'RSUE informa tempestivamente il Consiglio e la Commissione della composizione della squadra.

2.   Gli Stati membri, le istituzioni dell'Unione e il SEAE possono proporre il distacco di personale presso l'RSUE. La retribuzione di tale personale distaccato è a carico, rispettivamente, dello Stato membro, dell'istituzione dell'Unione in questione o del SEAE. Anche gli esperti distaccati dagli Stati membri presso le istituzioni dell'Unione o il SEAE possono essere assegnati all'RSUE. Il personale internazionale a contratto deve avere la cittadinanza di uno Stato membro.

3.   Ciascun membro del personale distaccato resta alle dipendenze amministrative dello Stato membro che l'ha distaccato, dell'istituzione dell'Unione o del SEAE che l'ha distaccato e assolve i propri compiti e agisce nell'interesse del mandato dell'RSUE.

Articolo 7

Privilegi e immunità dell'RSUE e del personale dell'RSUE

I privilegi, le immunità e le altre garanzie necessarie per il compimento e il regolare svolgimento della missione dell'RSUE e del personale dell'RSUE sono convenuti con le parti ospitanti a seconda dei casi. Gli Stati membri e il SEAE forniscono tutto il sostegno necessario a tale scopo.

Articolo 8

Sicurezza delle informazioni classificate UE

1.   L'RSUE e i membri della squadra dell'RSUE rispettano i principi e le norme minime di sicurezza stabiliti dalla decisione 2013/488/UE del Consiglio (4).

2.   L'AR è autorizzato a comunicare alla KFOR della NATO informazioni e documenti classificati dell'UE fino al livello «CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL» prodotti ai fini dell'azione, in conformità delle norme di sicurezza per la protezione delle informazioni classificate UE.

3.   L'AR è autorizzato a comunicare all'Organizzazione delle Nazioni Unite e all'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa, in funzione dei bisogni operativi dell'RSUE, informazioni e documenti classificati dell'UE fino al livello «RESTREINT UE/EU RESTRICTED» prodotti ai fini dell'azione, in conformità delle norme di sicurezza per la protezione delle informazioni classificate UE. A tal fine sono adottate disposizioni a livello locale.

4.   L'AR è autorizzato a comunicare ai terzi associati alla presente decisione documenti non classificati dell'UE connessi alle deliberazioni del Consiglio relative all'azione, coperti dall'obbligo del segreto professionale a norma dell'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento interno del Consiglio (5).

Articolo 9

Accesso alle informazioni e supporto logistico

1.   Gli Stati membri, la Commissione e il segretariato generale del Consiglio assicurano che l'RSUE abbia accesso a ogni pertinente informazione.

2.   La delegazione dell'Unione e/o gli Stati membri, a seconda dei casi, forniscono il supporto logistico nella regione.

Articolo 10

Sicurezza

Conformemente alla politica dell'Unione in materia di sicurezza del personale schierato al di fuori dell'Unione nell'ambito di una capacità operativa ai sensi del titolo V del trattato, l'RSUE adotta tutte le misure ragionevolmente praticabili, in conformità del mandato dell'RSUE e della situazione di sicurezza nell'area di competenza, per garantire la sicurezza di tutto il personale sotto la diretta autorità dell'RSUE, in particolare:

a)

stabilendo un piano di sicurezza specifico, basato sugli orientamenti forniti dal SEAE, che contempli le misure di sicurezza fisiche, organizzative e procedurali specifiche che regolano la gestione della sicurezza dei movimenti del personale verso l'area di competenza e al suo interno, nonché la gestione degli incidenti di sicurezza e garantendo un piano di emergenza e di evacuazione;

b)

provvedendo affinché tutto il personale schierato al di fuori dell'Unione abbia una copertura assicurativa contro i rischi gravi, tenuto conto della situazione nell'area di competenza;

c)

provvedendo affinché tutti i membri della squadra schierati al di fuori dell'Unione, compreso il personale assunto a livello locale, ricevano un'adeguata formazione in materia di sicurezza, prima o al momento dell'arrivo nell'area di competenza, sulla base dei livelli di rischio assegnati a tale area dal SEAE;

d)

provvedendo affinché siano attuate tutte le raccomandazioni formulate di comune accordo in seguito a valutazioni periodiche della sicurezza e presentando al Consiglio, all'AR e alla Commissione relazioni scritte sull'attuazione di tali raccomandazioni e su altre questioni di sicurezza nell'ambito della relazione sui progressi compiuti e della relazione sull'esecuzione del mandato.

Articolo 11

Relazioni

L'RSUE riferisce periodicamente all'AR e al CPS oralmente e per iscritto. Se necessario, l'RSUE riferisce anche ai gruppi di lavoro del Consiglio. Le relazioni periodiche sono diffuse mediante la rete COREU. L'RSUE può presentare relazioni al Consiglio «Affari esteri». A norma dell'articolo 36 del trattato, l'RSUE può essere associato all'informazione del Parlamento europeo.

Articolo 12

Coordinamento

1.   L'RSUE contribuisce all'unità, alla coerenza e all'efficacia dell'azione dell'Unione e concorre ad assicurare che tutti gli strumenti dell'Unione e le azioni degli Stati membri siano impiegati in un quadro coerente ai fini del raggiungimento degli obiettivi politici dell'Unione. Se del caso, si cercherà di stabilire un coordinamento con gli Stati membri. Le attività dell'RSUE sono coordinate con quelle della Commissione e, se del caso, con quelle degli altri RSUE attivi nella regione. L'RSUE informa regolarmente le missioni degli Stati membri e le delegazioni dell'Unione.

2.   Sono mantenuti stretti contatti sul campo con i capi delle delegazioni dell'Unione nella regione e i capimissione degli Stati membri. Essi si adoperano al massimo per assistere l'RSUE nell'esecuzione del mandato. L'RSUE fornisce orientamenti politici a livello locale al capo di EULEX KOSOVO, anche per quanto riguarda gli aspetti politici di questioni connesse a responsabilità esecutive. Se necessario, l'RSUE e il comandante civile delle operazioni si consultano reciprocamente. L'RSUE mantiene stretti contatti anche con pertinenti organi locali e altri soggetti internazionali e regionali sul campo.

3.   L'RSUE, insieme ad altri soggetti dell'Unione presenti sul campo, assicura la diffusione e la condivisione di informazioni tra i soggetti dell'Unione sul teatro delle operazioni nell'intento di giungere a un livello elevato di consapevolezza e valutazione comune della situazione.

Articolo 13

Assistenza in relazione ai reclami

L'RSUE e il personale dell'RSUE contribuiscono a fornire elementi per rispondere a qualsiasi reclamo e obbligo derivante dai mandati dei precedenti RSUE per il Kosovo e forniscono assistenza amministrativa e accesso ai documenti rilevanti per tali finalità.

Articolo 14

Riesame

L'attuazione della presente decisione e la coerenza della stessa con altri contributi dell'Unione nella regione sono riesaminate periodicamente. L'RSUE presenta al Consiglio, all'AR e alla Commissione una relazione sui progressi compiuti entro il 31 ottobre 2018 e una relazione esauriente sull'esecuzione del mandato entro il 30 novembre 2019.

Articolo 15

Entrata in vigore

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Lussemburgo, il 25 giugno 2018

Per il Consiglio

La presidente

F. MOGHERINI


(*1)  Tale designazione non pregiudica le posizioni riguardo allo status ed è in linea con la risoluzione 1244 (1999) dell'UNSC e con il parere della CIG sulla dichiarazione di indipendenza del Kosovo.

(1)  Decisione (PESC) 2016/1338 del Consiglio, del 4 agosto 2016, che modifica la decisione (PESC) 2015/2052 che proroga il mandato del rappresentante speciale dell'Unione europea per il Kosovo (Tale designazione non pregiudica le posizioni riguardo allo status ed è in linea con la risoluzione 1244 (1999) dell'UNSC e con il parere della CIG sulla dichiarazione di indipendenza del Kosovo.) (GU L 212 del 5.8.2016, pag. 109).

(2)  GU L 71 del 16.3.2016, pag. 3.

(3)  Decisione (UE) 2015/1988 del Consiglio, del 22 ottobre 2015, relativa alla firma, a nome dell'Unione, dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Kosovo, dall'altra (GU L 290 del 6.11.2015, pag. 4).

(4)  Decisione 2013/488/UE del Consiglio, del 23 settembre 2013, sulle norme di sicurezza per proteggere le informazioni classificate UE (GU L 274 del 15.10.2013, pag. 1).

(5)  Decisione 2009/937/UE del Consiglio, del 1o dicembre 2009, relativa all'adozione del suo regolamento interno (GU L 325 dell'11.12.2009, pag. 35).


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