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Document 32017R2313

Regolamento di esecuzione (UE) 2017/2313 della Commissione, del 13 dicembre 2017, che definisce le specifiche di formato del passaporto delle piante per lo spostamento nel territorio dell'Unione e del passaporto delle piante per l'introduzione e lo spostamento in una zona protetta

C/2017/8438

GU L 331 del 14.12.2017, p. 44–52 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2017/2313/oj

14.12.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 331/44


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/2313 DELLA COMMISSIONE

del 13 dicembre 2017

che definisce le specifiche di formato del passaporto delle piante per lo spostamento nel territorio dell'Unione e del passaporto delle piante per l'introduzione e lo spostamento in una zona protetta

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga le direttive 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE del Consiglio (1), in particolare l'articolo 83, paragrafo 7,

considerando quanto segue:

(1)

L'articolo 83, paragrafo 7, del regolamento (UE) 2016/2031 conferisce alla Commissione il potere di adottare le specifiche sul formato dei passaporti delle piante per lo spostamento nel territorio dell'Unione e dei passaporti delle piante per l'introduzione e lo spostamento in una zona protetta. Per far sì che siano facilmente visibili e chiaramente leggibili, è importante che i passaporti delle piante abbiano formati standardizzati. Ciò assicura inoltre la possibilità di distinguerli agevolmente da qualsiasi altra informazione o etichetta.

(2)

A causa delle differenze in termini di dimensioni e caratteristiche delle piante, dei prodotti vegetali o di altri oggetti per i quali è richiesto un passaporto delle piante, è opportuno prevedere un certo grado di flessibilità per quanto riguarda le specifiche di formato dei passaporti delle piante. Nell'ambito di ciascuna categoria di passaporti delle piante di cui alle parti da A a D dell'allegato dovrebbero pertanto essere disponibili diversi modelli alternativi che consentano di tenere conto delle suddette differenze a livello di piante, prodotti vegetali o altri oggetti per i quali è richiesto un passaporto delle piante. Tali modelli non dovrebbero inoltre indicare specificatamente le dimensioni dei passaporti delle piante, l'uso di un bordo, la proporzione delle dimensioni dei loro elementi e i caratteri ivi utilizzati.

(3)

Gli elementi del passaporto delle piante dovrebbero essere disposti all'interno di un riquadro quadrato o rettangolare, e chiaramente separati da altre indicazioni scritte o grafiche mediante un bordo o in altro modo. L'esperienza ha dimostrato che ciò è importante per accentuare la visibilità dei passaporti delle piante e il loro carattere distintivo rispetto a qualsiasi altra informazione o etichetta.

(4)

Per ragioni di certezza del diritto, il presente regolamento dovrebbe applicarsi a decorrere dalla stessa data di applicazione del regolamento (UE) 2016/2031.

(5)

Un numero ingente di piante, prodotti vegetali e altri oggetti per i quali saranno rilasciati passaporti delle piante a norma della direttiva 92/105/CEE della Commissione (2) prima della data di applicazione del presente regolamento sarà ancora sul mercato o sarà soggetto a spostamenti dopo tale data. Poiché non vi sono preoccupazioni di ordine sanitario che richiedano la modifica immediata delle specifiche di formato, i passaporti delle piante rilasciati prima del 14 dicembre 2019 dovrebbero rimanere validi fino al 14 dicembre 2023.

(6)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Modelli di passaporti delle piante

1.   I passaporti delle piante per gli spostamenti all'interno del territorio dell'Unione sono conformi a uno dei modelli di cui alla parte A dell'allegato.

2.   I passaporti delle piante per l'introduzione e gli spostamenti in zone protette sono conformi a uno dei modelli di cui alla parte B dell'allegato.

3.   I passaporti delle piante per gli spostamenti all'interno del territorio dell'Unione, combinati con un'etichetta di certificazione di cui all'articolo 83, paragrafo 5, secondo comma, del regolamento (UE) 2016/2031, sono conformi a uno dei modelli di cui alla parte C dell'allegato.

4.   I passaporti delle piante per l'introduzione e gli spostamenti in zone protette, combinati con un'etichetta di certificazione di cui all'articolo 83, paragrafo 5, terzo comma, del regolamento (UE) 2016/2031, sono conformi a uno dei modelli di cui alla parte D dell'allegato.

Articolo 2

Prescrizioni relative agli elementi dei passaporti delle piante

Gli elementi dei passaporti delle piante di cui all'allegato VII del regolamento (UE) 2016/2031 sono disposti all'interno di un riquadro quadrato o rettangolare e sono leggibili senza ricorrere a un ausilio visivo.

Essi sono circoscritti da un bordo o sono in altro modo chiaramente separati da altre indicazioni scritte o grafiche, in modo da essere facilmente visibili e chiaramente distinguibili.

Articolo 3

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 4

Data di applicazione

Il presente regolamento si applica a decorrere dal 14 dicembre 2019.

I passaporti delle piante rilasciati prima del 14 dicembre 2019 a norma della direttiva 92/105/CEE rimangono validi fino al 14 dicembre 2023.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 dicembre 2017

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 317 del 23.11.2016, pag. 4.

(2)  Direttiva 92/105/CEE della Commissione, del 3 dicembre 1992, relativa ad una limitata uniformazione dei passaporti delle piante da utilizzare per il trasporto di determinati vegetali, prodotti vegetali od altre voci all'interno della Comunità e che stabilisce le procedure per il rilascio di tali passaporti nonché le condizioni e le procedure per la loro sostituzione (GU L 4 dell'8.1.1993, pag. 22).


ALLEGATO

Specifiche tecniche: le dimensioni dei passaporti delle piante, l'uso di un bordo, le proporzioni delle dimensioni dei loro elementi e i caratteri utilizzati nei modelli sono solo alcuni esempi.

La bandiera dell'Unione può essere stampata a colori o in bianco e nero, con stelle bianche su sfondo nero o viceversa.

Legenda

1.

La dicitura «Passaporto delle piante» o «Passaporto delle piante. PZ» in inglese (Plant Passport o Plant Passport — PZ) e, se pertinente, in un'altra lingua ufficiale dell'Unione, separate da una barra obliqua (/).

2.

Le denominazioni botaniche delle specie o taxon in questione, in caso di piante e prodotti vegetali oppure, se del caso, il nome dell'oggetto in questione e, facoltativamente, il nome della varietà.

3.

Il codice di due lettere stabilito dalla norma ISO 3166-1-alpha-2 (1), di cui all'articolo 67, lettera a), del regolamento (UE) 2016/2031, per lo Stato membro in cui è registrato l'operatore professionale che rilascia il passaporto.

4.

Il codice alfabetico, numerico o alfanumerico di registrazione nazionale dell'operatore professionale in questione.

5.

Se del caso, il codice di tracciabilità della pianta, del prodotto vegetale o dell'altro oggetto in questione.

6.

Se del caso, il codice a barre unico, il codice QR, un ologramma, chip o altro supporto di dati che integra il codice di tracciabilità.

7.

Se del caso, il codice di due lettere stabilito dalla norma ISO 3166-1-alpha-2, di cui all'articolo 67, lettera a), del regolamento (UE) 2016/2031, dello Stato membro di origine.

8.

Se del caso, il nome del paese terzo/dei paesi terzi di origine o il relativo codice di due lettere di cui alla norma ISO 3166-1-alpha-2.

9.

I nomi scientifici degli organismi nocivi da quarantena rilevanti per le zone protette o, in alternativa, i codici specificamente attribuiti a tali organismi nocivi, di cui all'articolo 32, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/2031.

10.

Le informazioni necessarie ai fini di un'etichetta ufficiale per le sementi o altri materiali di moltiplicazione di cui rispettivamente all'articolo 10, paragrafo 1, della direttiva 66/401/CEE del Consiglio (2), all'articolo 10, paragrafo 1, della direttiva 66/402/CEE del Consiglio (3), all'articolo 10, paragrafo 1, della direttiva 68/193/CEE del Consiglio (4), all'articolo 12 della direttiva 2002/54/CE del Consiglio (5), all'articolo 28, paragrafo 1, della direttiva 2002/55/CE del Consiglio (6), all'articolo 13, paragrafo 1, della direttiva 2002/56/CE del Consiglio (7) e all'articolo 12, paragrafo 1, della direttiva 2002/57/CE del Consiglio (8), o l'etichetta per materiali pre-base, materiali di base o materiali certificati di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2008/90/CE del Consiglio (9).

PARTE A

Modelli di passaporti delle piante per gli spostamenti all'interno del territorio dell'Unione di cui all'articolo 1, paragrafo 1

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PARTE B

Modelli di passaporti delle piante per l'introduzione e gli spostamenti in zone protette di cui all'articolo 1, paragrafo 2

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PARTE C

Modelli di passaporti delle piante per gli spostamenti all'interno del territorio dell'Unione, combinati con un'etichetta di certificazione, di cui all'articolo 1, paragrafo 3

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PARTE D

Modelli di passaporti delle piante per l'introduzione e gli spostamenti in zone protette, combinati con un'etichetta di certificazione, di cui all'articolo 1, paragrafo 4

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(1)  ISO 3166-1:2006, Codici per la rappresentazione dei nomi dei paesi e delle loro suddivisioni – Parte 1: codici dei Paesi. Organizzazione internazionale per la standardizzazione, Ginevra.

(2)  Direttiva 66/401/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di piante foraggere (GU 125 dell'11.7.1966, pag. 2298/66).

(3)  Direttiva 66/402/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di cereali (GU 125 dell'11.7.1966, pag. 2309/66).

(4)  Direttiva 68/193/CEE del Consiglio, del 9 aprile 1968, relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite (GU L 93 del 17.4.1968, pag. 15).

(5)  Direttiva 2002/54/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alla commercializzazione delle sementi di barbabietole (GU L 193 del 20.7.2002, pag. 2).

(6)  Direttiva 2002/55/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alla commercializzazione delle sementi di ortaggi (GU L 193 del 20.7.2002, pag. 33).

(7)  Direttiva 2002/56/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alla commercializzazione dei tuberi-seme di patate (GU L 193 del 20.7.2002, pag. 60).

(8)  Direttiva 2002/57/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alla commercializzazione delle sementi di piante oleaginose e da fibra (GU L 193 del 20.7.2002, pag. 74).

(9)  Direttiva 2008/90/CE del Consiglio, del 29 settembre 2008, relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e delle piante da frutto destinate alla produzione di frutti (GU L 267 dell'8.10.2008, pag. 8).


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