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Document 32017R2306

Regolamento (UE) 2017/2306 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, che modifica il regolamento (UE) n. 230/2014 che istituisce uno strumento inteso a contribuire alla stabilità e alla pace

GU L 335 del 15.12.2017, p. 6–10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2020

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2017/2306/oj

15.12.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 335/6


REGOLAMENTO (UE) 2017/2306 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 12 dicembre 2017

che modifica il regolamento (UE) n. 230/2014 che istituisce uno strumento inteso a contribuire alla stabilità e alla pace

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 209, paragrafo 1, e l'articolo 212, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (1),

considerando quanto segue:

(1)

Nella dichiarazione comune sulla politica di sviluppo dell'Unione europea intitolata «Il consenso europeo» (2) e nella dichiarazione comune intitolata «Nuovo consenso europeo in materia di sviluppo» (3) il Consiglio e i rappresentanti dei governi degli Stati membri riuniti in sede di Consiglio, il Parlamento europeo e la Commissione hanno riconosciuto il collegamento tra sicurezza e sviluppo.

(2)

Nell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, adottata il 25 settembre 2015 con una risoluzione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite, è stato sottolineato quanto sia importante promuovere società pacifiche e inclusive, sia in quanto obiettivo di sviluppo sostenibile (SDG) 16, sia al fine di conseguire altri risultati nella politica di sviluppo. L'SDG 16.a chiede specificamente di «consolidare le istituzioni nazionali più importanti, anche attraverso la cooperazione internazionale, per sviluppare a ogni livello, in particolare nei paesi in via di sviluppo, capacità per prevenire la violenza e per combattere il terrorismo e il crimine».

(3)

L'obiettivo principale della politica di sviluppo dell'Unione è la riduzione e, a lungo termine, l'eliminazione della povertà.

(4)

Nel comunicato della riunione ad alto livello del 19 febbraio 2016 il Comitato di aiuto allo sviluppo dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico ha aggiornato le direttive sull'elaborazione delle relazioni sull'aiuto pubblico allo sviluppo nel settore della pace e della sicurezza. Il finanziamento delle azioni intraprese a norma del presente regolamento costituisce un aiuto pubblico allo sviluppo qualora soddisfi i criteri stabiliti in tali direttive relative all'elaborazione delle relazioni o in eventuali successive direttive relative all'elaborazione delle relazioni che il Comitato di aiuto allo sviluppo possa concordare.

(5)

È essenziale sostenere gli attori del settore della sicurezza nei paesi terzi, compreso, in circostanze eccezionali, il settore militare, in situazioni di prevenzione dei conflitti, gestione delle crisi o stabilizzazione, al fine di garantire condizioni adeguate per l'eliminazione della povertà e lo sviluppo. Elementi essenziali di uno Stato che funziona adeguatamente in qualsiasi contesto sono la buona governance, un controllo democratico e una vigilanza civile del sistema di sicurezza efficaci, anche con riguardo al settore militare, nonché il rispetto dei diritti umani e dello stato di diritto, e dovrebbero essere promossi attraverso un sostegno più ampio ai paesi terzi nell'ottica di una riforma del settore della sicurezza.

(6)

Nelle conclusioni del 19 - 20 dicembre 2013 sulla politica di sicurezza e di difesa comune (PSDC) il Consiglio europeo ha sottolineato l'importanza di sostenere i paesi partner e le organizzazioni regionali, fornendo loro, ove opportuno, formazione, consulenza, attrezzature e risorse, così da accrescere la loro capacità di prevenire e gestire autonomamente le crisi.

(7)

Nella comunicazione congiunta del 28 aprile 2015 intitolata «Potenziare le capacità per promuovere sicurezza e sviluppo – Consentire ai partner di prevenire e gestire le crisi», la Commissione e l'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza hanno ribadito la necessità di società stabili e sicure per conseguire gli obiettivi di sviluppo.

(8)

In linea con l'approccio globale dell'UE e al fine di massimizzare l'impatto, l'efficienza e la coerenza del sostegno dell'UE, nelle conclusioni del 18 maggio 2015 sulla PSDC il Consiglio invitava la Commissione e l'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza a elaborare, in consultazione con gli Stati membri, un quadro strategico a livello dell'Unione per sostenere la riforma del settore della sicurezza. Tale concetto politico mette insieme la PSDC e tutti gli altri pertinenti strumenti della politica estera e di sicurezza comune (PESC), nonché gli strumenti di cooperazione allo sviluppo, nel rispetto delle rispettive basi giuridiche, degli obiettivi principali e delle procedure decisionali.

(9)

Lo sviluppo delle capacità degli attori del settore militare nei paesi terzi dovrebbe essere svolto nell'ambito della politica di cooperazione allo sviluppo dell'Unione quando persegue principalmente obiettivi nel settore dello sviluppo e nell'ambito della PESC dell'Unione quando persegue principalmente obiettivi nel settore della pace e della sicurezza, nel rispetto dell'articolo 40 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento rispetta l'applicazione delle procedure e la portata dei poteri delle istituzioni ai sensi della politica di cooperazione allo sviluppo dell'Unione e della PESC dell'Unione.

(10)

L'assistenza dell'Unione nell'ambito del presente regolamento potrebbe includere l'offerta di programmi di potenziamento delle capacità a sostegno dello sviluppo e della sicurezza per lo sviluppo, tra cui formazioni, tutoraggi e consulenze concernenti, ad esempio, i diritti umani, la governance e lo stato di diritto, la protezione di donne e bambini, la risposta civile alle crisi, la gestione delle risorse umane e la cooperazione tecnica.

(11)

La Commissione monitora con attenzione le misure nell'ambito del presente regolamento. La Commissione informa debitamente e tempestivamente il Parlamento europeo in merito all'attuazione dell'assistenza dell'Unione ai sensi del presente regolamento. Entro il 30 giugno 2020 la Commissione valuta l'impatto, l'efficacia e la coerenza con l'SDG 16 delle misure ai sensi del presente regolamento. A tale scopo, la Commissione coinvolge nella fase di valutazione tutti i pertinenti portatori di interessi, incluse le organizzazioni della società civile e le autorità locali, garantendo che svolgano un ruolo significativo nel processo. La Commissione effettua, ove opportuno, valutazioni congiunte con gli Stati membri. I risultati orientano la concezione dei programmi e l'assegnazione delle risorse, nonché potenziano ulteriormente la coerenza e la complementarietà dell'azione esterna dell'Unione.

(12)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 230/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (4),

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (UE) n. 230/2014 è così modificato:

1)

all'articolo 1, paragrafo 2, è aggiunto il comma seguente:

«Quando l'assistenza dell'Unione è fornita agli attori del settore della sicurezza, possono beneficiarne anche, nelle circostanze eccezionali di cui all'articolo 3 bis, gli attori del settore militare, nel contesto di un più ampio processo di riforma del settore della sicurezza o del potenziamento delle capacità a sostegno dello sviluppo e della sicurezza finalizzata allo sviluppo nei paesi terzi, conformemente all'obiettivo generale dello sviluppo sostenibile.»;

2)

è inserito l'articolo seguente:

«Articolo 3 bis

Sviluppo delle capacità degli attori del settore militare a sostegno dello sviluppo e della sicurezza per lo sviluppo

1.   Al fine di contribuire allo sviluppo sostenibile, che esige il conseguimento di società stabili, pacifiche e inclusive, l'assistenza dell'Unione nell'ambito del presente regolamento può essere impiegata per potenziare le capacità degli attori del settore militare nei paesi partner, nelle circostanze eccezionali di cui al paragrafo 3, per realizzare attività di sviluppo e di sicurezza per lo sviluppo.

2.   L'assistenza ai sensi del presente articolo può includere in particolare l'offerta di programmi di potenziamento delle capacità, a sostegno dello sviluppo e della sicurezza per lo sviluppo, tra cui formazioni, tutoraggi e consulenze, nonché la fornitura di attrezzature, il miglioramento delle infrastrutture e la fornitura di servizi direttamente connessi a tale assistenza.

3.   L'assistenza ai sensi del presente articolo è fornita unicamente:

a)

se le esigenze non possono essere soddisfatte mediante il ricorso ad attori non militari per conseguire adeguatamente gli obiettivi dell'Unione ai sensi del presente regolamento ed esiste una minaccia che pesa sull'esistenza di istituzioni statali funzionanti o sulla tutela dei diritti umani e delle libertà fondamentali e le istituzioni statali non riescono a farvi fronte, e

b)

se esiste un consenso tra il paese partner interessato e l'Unione sul fatto che gli attori del settore militare sono fondamentali per preservare, stabilire o ripristinare le condizioni essenziali per lo sviluppo sostenibile, anche nei momenti di crisi e in contesti e situazioni fragili o destabilizzati.

4.   L'assistenza dell'Unione ai sensi del presente articolo non è impiegata per finanziare lo sviluppo di capacità degli attori del settore militare per fini diversi dalla realizzazione di attività in materia di sviluppo e di sicurezza per lo sviluppo. In particolare, non è utilizzata per finanziare:

a)

spese militari ricorrenti;

b)

l'acquisto di armi e munizioni o qualsiasi altro strumento concepito per l'uso letale della forza;

c)

la formazione intesa a contribuire specificamente alla capacità di lotta delle forze armate.

5.   Nell'elaborare e attuare le misure di cui al presente articolo, la Commissione ne promuove l'appropriazione (“ownership”) da parte del paese partner. Essa sviluppa altresì gli elementi e le buone pratiche necessari per garantire la sostenibilità nel medio e lungo periodo e promuove lo stato di diritto e i principi del diritto internazionale.

6.   La Commissione stabilisce adeguate procedure di valutazione dei rischi, monitoraggio e valutazione per le misure ai sensi del presente articolo.»;

3)

all'articolo 7, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   L'assistenza dell'Unione ai sensi dell'articolo 3 e, se del caso, dell'articolo 3 bis, è fornita mediante misure di assistenza straordinaria e programmi di intervento transitori.»;

4)

all'articolo 8, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   I documenti di strategia tematici costituiscono la base generale per l'attuazione dell'assistenza a norma degli articoli 4 e 5 e dell'articolo 3 bis, se del caso. I documenti di strategia tematici forniscono un quadro per la cooperazione tra l'Unione e i paesi o le regioni partner interessati.»;

5)

all'articolo 10, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   La Commissione garantisce che le misure adottate ai sensi del presente regolamento in relazione alla lotta contro il terrorismo e la criminalità organizzata, come pure le misure di cui all'articolo 3 bis, siano attuate conformemente al diritto internazionale, compresi la normativa in materia di diritti umani e il diritto internazionale umanitario.»;

6)

all'articolo 13 è aggiunto il seguente paragrafo:

«4.   Alla dotazione finanziaria di cui al paragrafo 1 è aggiunto un ulteriore importo di 100 000 000 EUR destinato alle misure che rientrano nell'ambito dell'articolo 3 bis.».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Strasburgo, il 12 dicembre 2017

Per il Parlamento europeo

Il presidente

A. TAJANI

Per il Consiglio

Il presidente

M. MAASIKAS


(1)  Posizione del Parlamento europeo del 30 novembre 2017 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 7 dicembre 2017.

(2)  GU C 46 del 24.2.2006, pag. 1.

(3)  GU C 210 del 30.6.2017, pag. 1.

(4)  Regolamento (UE) n. 230/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2014, che istituisce uno strumento inteso a contribuire alla stabilità e alla pace (GU L 77 del 15.3.2014, pag. 1).


Dichiarazione relativa alle fonti di finanziamento delle misure di assistenza ai sensi dell'articolo 3 bis del regolamento (UE) n. 230/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2014, che istituisce uno strumento inteso a contribuire alla stabilità e alla pace

Il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione convengono che il potenziamento delle capacità a sostegno dello sviluppo e della sicurezza per lo sviluppo dovrebbe essere finanziato nell'ambito della rubrica IV del quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020, principalmente mediante riassegnazioni, preservando nel contempo l'equilibrio finanziario tra tutti gli strumenti nella massima misura possibile. Inoltre, fatte salve le prerogative dell'autorità di bilancio nella procedura annuale di bilancio, tali riassegnazioni non dovrebbero includere il ricorso a stanziamenti destinati a misure ai sensi del regolamento (UE) n. 233/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2014, che istituisce uno strumento per il finanziamento della cooperazione allo sviluppo per il periodo 2014-2020.


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