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Document 32017R2300

Regolamento di esecuzione (UE) 2017/2300 della Commissione, del 12 dicembre 2017, che apre un'inchiesta relativa alla possibile elusione delle misure antidumping istituite dal regolamento di esecuzione (UE) 2015/82 della Commissione sulle importazioni di acido citrico originario della Repubblica popolare cinese mediante importazioni di acido citrico spedito dalla Cambogia, indipendentemente dal fatto che sia o no dichiarato originario della Cambogia, e che dispone la registrazione di tali importazioni

C/2017/8330

GU L 329 del 13.12.2017, p. 39–44 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 14/09/2018; abrogato da 32018R1236

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2017/2300/oj

13.12.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 329/39


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/2300 DELLA COMMISSIONE

del 12 dicembre 2017

che apre un'inchiesta relativa alla possibile elusione delle misure antidumping istituite dal regolamento di esecuzione (UE) 2015/82 della Commissione sulle importazioni di acido citrico originario della Repubblica popolare cinese mediante importazioni di acido citrico spedito dalla Cambogia, indipendentemente dal fatto che sia o no dichiarato originario della Cambogia, e che dispone la registrazione di tali importazioni

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea (1), in particolare l'articolo 13, paragrafo 3, e l'articolo 14, paragrafo 5,

dopo aver informato gli Stati membri,

considerando quanto segue:

A.   DOMANDA

(1)

La Commissione europea («la Commissione») ha ricevuto una domanda in conformità dell'articolo 13, paragrafo 3, e dell'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2016/1036 («il regolamento di base»), con la quale le viene chiesto di aprire un'inchiesta relativa alla possibile elusione delle misure antidumping istituite sulle importazioni di acido citrico originario della Repubblica popolare cinese e di disporre la registrazione delle importazioni di acido citrico spedito dalla Cambogia, indipendentemente dal fatto che sia o no dichiarato originario della Cambogia.

(2)

La domanda è stata presentata il 30 ottobre 2017 dall'industria europea che produce acido citrico.

B.   PRODOTTO

(3)

Il prodotto oggetto della possibile elusione è costituito da acido citrico (compreso il citrato trisodico biidrato), classificato con i codici NC ex 2918 14 00 (codice TARIC 2918140090) ed ex 2918 15 00 (codice TARIC 2918150019) e originario della Repubblica popolare cinese («il prodotto in esame»).

(4)

Il prodotto oggetto dell'inchiesta è lo stesso descritto nel precedente considerando ma è spedito dalla Cambogia, indipendentemente dal fatto che sia o no dichiarato originario della Cambogia, ed è attualmente classificato con gli stessi codici NC del prodotto in esame («il prodotto oggetto dell'inchiesta»).

C.   MISURE IN VIGORE

(5)

Le misure attualmente in vigore e potenzialmente oggetto di elusione sono le misure antidumping istituite dal regolamento di esecuzione (UE) 2015/82 della Commissione (2) sul prodotto in esame («le misure in vigore»).

D.   MOTIVAZIONE

(6)

La domanda contiene elementi di prova sufficienti a far ritenere che le misure antidumping istituite sul prodotto in esame vengano eluse mediante importazioni del prodotto oggetto dell'inchiesta spedito dalla Cambogia.

(7)

Gli elementi di prova presentati sono elencati in appresso.

(8)

Dalla domanda risulta che, successivamente all'istituzione delle misure sul prodotto in esame, si è verificata una significativa modificazione della configurazione degli scambi relativi alle esportazioni dalla Repubblica popolare cinese e dalla Cambogia verso l'Unione, senza che vi sia una sufficiente motivazione o giustificazione economica oltre all'istituzione del dazio.

(9)

Tale modificazione sembra derivare dal trasbordo attraverso la Cambogia, con o senza operazioni di trasformazione di lieve entità, del prodotto in esame originario della Repubblica popolare cinese e destinato all'Unione.

(10)

La domanda contiene inoltre elementi di prova sufficienti a far ritenere che gli effetti riparatori delle misure antidumping in vigore sul prodotto in esame risultino indeboliti in termini sia di quantitativo sia di prezzo. Volumi significativi di importazioni del prodotto oggetto dell'inchiesta sembrano aver sostituito le importazioni del prodotto in esame. Vi sono anche elementi di prova sufficienti a far ritenere che le importazioni del prodotto oggetto dell'inchiesta avvengano a prezzi inferiori al prezzo non pregiudizievole stabilito nell'inchiesta che ha determinato l'istituzione delle misure in vigore.

(11)

La domanda contiene infine elementi di prova sufficienti a far ritenere che i prezzi del prodotto oggetto dell'inchiesta siano oggetto di dumping rispetto al valore normale precedentemente stabilito per il prodotto in esame.

(12)

Qualora nel corso dell'inchiesta siano individuate pratiche di elusione attraverso la Cambogia, di cui all'articolo 13 del regolamento di base, diverse dal trasbordo, l'inchiesta potrà riguardare anche tali pratiche.

(13)

La domanda illustra altresì che la registrazione a norma dell'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base diventa necessaria al fine di garantire che l'efficace protezione delle misure antidumping in vigore non sia indebitamente ridotta.

E.   PROCEDURA

(14)

Alla luce di quanto precede, la Commissione ha concluso che esistono elementi di prova sufficienti per giustificare l'apertura di un'inchiesta a norma dell'articolo 13, paragrafo 3, del regolamento di base e per disporre la registrazione delle importazioni del prodotto oggetto dell'inchiesta in conformità dell'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base.

a)   Questionari

(15)

Per ottenere le informazioni ritenute necessarie ai fini dell'inchiesta, la Commissione invierà questionari ai produttori/esportatori noti della Cambogia e alle associazioni note di produttori/esportatori della Cambogia, agli importatori noti e alle associazioni note di importatori dell'Unione nonché alle autorità della Cambogia e della Repubblica popolare cinese. All'occorrenza possono essere richieste informazioni anche all'industria dell'Unione.

(16)

Tutte le parti interessate sono in ogni caso invitate a contattare la Commissione entro il termine indicato all'articolo 3 del presente regolamento e a richiedere un questionario entro il termine fissato all'articolo 3, paragrafo 1, del presente regolamento, dato che il termine di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del presente regolamento si applica a tutte le parti interessate.

(17)

Le autorità della Cambogia e della Repubblica popolare cinese saranno informate in merito all'apertura dell'inchiesta.

b)   Raccolta di informazioni e audizioni

(18)

Tutte le parti interessate sono invitate a comunicare le proprie osservazioni per iscritto e a fornire elementi di prova. La Commissione può inoltre sentire le parti interessate, a condizione che ne facciano richiesta per iscritto e dimostrino di avere particolari motivi per chiedere un'audizione.

c)   Esenzione dalla registrazione delle importazioni o dalle misure

(19)

In conformità dell'articolo 13, paragrafo 4, del regolamento di base le importazioni del prodotto oggetto dell'inchiesta possono essere esentate dalla registrazione o dalle misure se l'importazione non costituisce un'elusione.

(20)

Dato che l'eventuale elusione si verifica al di fuori dell'Unione, possono essere concesse esenzioni, in conformità dell'articolo 13, paragrafo 4, del regolamento di base, ai produttori dei prodotti oggetto dell'inchiesta della Cambogia che possano dimostrare di non essere collegati (3) ad alcun produttore soggetto alle misure (4) e per i quali si sia accertato che non sono coinvolti in pratiche di elusione ai sensi dell'articolo 13, paragrafi 1 e 2, del regolamento di base. I produttori che desiderino beneficiare dell'esenzione devono presentare una domanda debitamente suffragata da elementi di prova entro il termine di cui all'articolo 3, paragrafo 3, del presente regolamento.

F.   REGISTRAZIONE

(21)

In conformità dell'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base, le importazioni del prodotto oggetto dell'inchiesta sono sottoposte a registrazione al fine di garantire, qualora le conclusioni dell'inchiesta confermino l'elusione, che dazi antidumping per un importo adeguato possano essere riscossi a decorrere dalla data in cui è stata disposta la registrazione di tali importazioni.

G.   TERMINI

(22)

Ai fini di una corretta amministrazione è opportuno precisare i termini entro i quali:

le parti interessate possono manifestarsi alla Commissione, presentare osservazioni per iscritto e inviare le risposte al questionario o eventuali altre informazioni di cui occorre tener conto nel corso dell'inchiesta;

i produttori della Cambogia possono chiedere l'esenzione dalla registrazione delle importazioni o dalle misure;

le parti interessate possono chiedere per iscritto di essere sentite dalla Commissione.

(23)

Si ricorda che l'esercizio della maggior parte dei diritti procedurali stabiliti nel regolamento di base è subordinato al fatto che la parte si manifesti entro i termini indicati all'articolo 3 del presente regolamento.

H.   OMESSA COLLABORAZIONE

(24)

Qualora una parte interessata rifiuti l'accesso alle informazioni necessarie o non le comunichi entro i termini stabiliti oppure ostacoli gravemente l'inchiesta, a norma dell'articolo 18 del regolamento di base possono essere elaborate conclusioni, positive o negative, in base ai dati disponibili.

(25)

Se le informazioni fornite da una parte interessata risultano false o fuorvianti, esse saranno ignorate e potranno essere utilizzati i dati disponibili.

(26)

Se una parte interessata non collabora o collabora soltanto parzialmente e le conclusioni si basano quindi sui dati disponibili in conformità dell'articolo 18 del regolamento di base, l'esito dell'inchiesta può essere per tale parte meno favorevole di quanto sarebbe stato se avesse collaborato.

(27)

L'assenza di risposta su supporto informatico non è considerata omessa collaborazione, a condizione che la parte interessata dimostri che la presentazione della risposta nella forma richiesta comporterebbe oneri supplementari o costi aggiuntivi eccessivi. La parte interessata è tenuta a contattare immediatamente la Commissione.

I.   CALENDARIO DELL'INCHIESTA

(28)

A norma dell'articolo 13, paragrafo 3, del regolamento di base, l'inchiesta sarà conclusa entro nove mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

J.   TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

(29)

Si fa presente che i dati personali raccolti nel corso della presente inchiesta saranno trattati conformemente al regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (5).

K.   CONSIGLIERE AUDITORE

(30)

Per i procedimenti in materia commerciale le parti interessate possono chiedere l'intervento del consigliere auditore, che funge da tramite tra le parti interessate e i servizi della Commissione incaricati dell'inchiesta. Il consigliere auditore esamina le richieste di accesso al fascicolo, le controversie sulla riservatezza dei documenti, le richieste di proroga dei termini e le domande di audizione di terzi. Può organizzare un'audizione con una singola parte interessata e mediare al fine di garantire il pieno esercizio dei diritti di difesa delle parti interessate.

(31)

Le domande di audizione con il consigliere auditore devono essere motivate e presentate per iscritto.

(32)

Per ulteriori informazioni e per le modalità di contatto, le parti interessate possono consultare le pagine dedicate al consigliere auditore sul sito web della direzione generale del Commercio: http://ec.europa.eu/trade/trade-policy-and-you/contacts/hearing-officer/,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Conformemente all'articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/1036, è aperta un'inchiesta per stabilire se le importazioni nell'Unione di acido citrico (compreso il citrato trisodico biidrato), attualmente classificato con i codici NC ex 2918 14 00 (codice TARIC 2918140020) ed ex 2918 15 00 (codice TARIC 2918150013), spedito dalla Cambogia, indipendentemente dal fatto che sia o no dichiarato originario della Cambogia, eludano le misure istituite dal regolamento di esecuzione (UE) 2015/82 della Commissione.

Articolo 2

A norma dell'articolo 13, paragrafo 3, e dell'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2016/1036, le autorità doganali adottano le misure opportune per registrare le importazioni nell'Unione di cui all'articolo 1 del presente regolamento.

L'obbligo di registrazione scade dopo un periodo di nove mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

La Commissione può, mediante regolamento, ordinare alle autorità doganali di cessare la registrazione delle importazioni nell'Unione dei prodotti fabbricati dai produttori che hanno presentato una domanda di esenzione dalla registrazione e la cui situazione risulta conforme alle condizioni previste per la concessione di un'esenzione.

Articolo 3

1)

Le parti interessate devono manifestarsi mettendosi in contatto con la Commissione e richiedendole i questionari pertinenti entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

2)

Affinché le loro osservazioni siano prese in considerazione nel corso dell'inchiesta, le parti interessate devono, salvo diversa disposizione, presentare le loro osservazioni scritte e le risposte al questionario o qualunque altra informazione entro 37 giorni a decorrere dalla data di ricevimento del questionario.

3)

I produttori della Cambogia che chiedono l'esenzione dalla registrazione delle importazioni o dalle misure devono presentare una domanda debitamente suffragata da elementi di prova entro lo stesso termine di 37 giorni.

4)

Entro tale termine di 37 giorni le parti interessate possono inoltre chiedere di essere sentite dalla Commissione.

5)

È necessario che le informazioni trasmesse alla Commissione ai fini delle inchieste di difesa commerciale siano esenti da diritti d'autore. Le parti interessate, prima di presentare alla Commissione informazioni e/o dati oggetto di diritti d'autore di terzi, devono chiedere un'autorizzazione specifica al titolare dei diritti d'autore, che consenta esplicitamente alla Commissione a) di utilizzare le informazioni e i dati ai fini del presente procedimento di difesa commerciale e b) di fornire le informazioni e/o i dati alle parti interessate alla presente inchiesta in una forma che consenta loro di esercitare i diritti di difesa.

6)

Tutte le comunicazioni scritte delle parti interessate, comprese le informazioni richieste nel presente regolamento, i questionari compilati e la corrispondenza, per cui venga chiesto un trattamento riservato recano la dicitura «Limited» («Diffusione limitata») (6). Le parti che presentano informazioni nel corso della presente inchiesta sono invitate a motivare la richiesta del trattamento riservato. Se la parte che presenta le informazioni non è in grado di motivare debitamente la richiesta del trattamento riservato, la Commissione può trattarle come informazioni non riservate.

7)

Alle parti interessate che trasmettono informazioni recanti tale dicitura viene chiesto di presentare, a norma dell'articolo 19, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036, un riassunto non riservato delle stesse, contrassegnato dalla dicitura «For inspection by interested parties» («Consultabile da tutte le parti interessate»). Il riassunto deve essere sufficientemente dettagliato, in modo da consentire una comprensione adeguata della sostanza delle informazioni presentate a titolo riservato. Le informazioni riservate potranno non essere prese in considerazione se la parte interessata che le ha trasmesse non fornisce un riassunto non riservato nel formato richiesto e della qualità richiesta.

8)

Le parti interessate sono invitate a presentare tutte le comunicazioni e le richieste per posta elettronica, comprese le deleghe e certificazioni in forma di scansione, ad eccezione delle risposte voluminose che devono essere fornite su CD-ROM o DVD, a mano o per posta raccomandata. Utilizzando la posta elettronica, le parti interessate esprimono il proprio accordo con le norme applicabili alle comunicazioni in forma elettronica contenute nel documento «CORRISPONDENZA CON LA COMMISSIONE EUROPEA NEI CASI DI DIFESA COMMERCIALE», pubblicato sul sito della direzione generale del Commercio: http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2014/june/tradoc_152574.pdf. Le parti interessate devono indicare il proprio nome, indirizzo, numero di telefono e un indirizzo di posta elettronica valido e assicurarsi che l'indirizzo di posta elettronica fornito sia un indirizzo ufficiale di lavoro attivo e controllato quotidianamente. Una volta ricevuti i recapiti, la Commissione comunicherà con le parti interessate unicamente per posta elettronica, a meno che le parti non richiedano esplicitamente di ricevere dalla Commissione tutti i documenti tramite un altro mezzo di comunicazione o a meno che la natura del documento da inviare non richieda l'utilizzo della posta raccomandata. Per ulteriori regole e informazioni riguardanti la corrispondenza con la Commissione, compresi i principi che si applicano alle comunicazioni per posta elettronica, si invitano le parti interessate a consultare le istruzioni sopraindicate relative alla comunicazione con le parti interessate.

Indirizzo della Commissione per l'invio della corrispondenza:

Commissione europea

Direzione generale del Commercio

Direzione H

Ufficio: CHAR 04/039

1040 Bruxelles

BELGIO

E-mail: TRADE-CITRIC-ACID-DUMPING@ec.europa.eu

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 dicembre 2017

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21.

(2)  Regolamento di esecuzione (UE) 2015/82 della Commissione, del 21 gennaio 2015, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di acido citrico originario della Repubblica popolare cinese in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio e ai riesami intermedi parziali a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1225/2009 (GU L 15 del 22.1.2015, pag. 8).

(3)  A norma dell'articolo 127 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione, del 24 novembre 2015, recante modalità di applicazione di talune disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice doganale dell'Unione, due persone sono considerate legate se: a) l'una fa parte della direzione o del consiglio di amministrazione dell'impresa dell'altra e viceversa; b) hanno la veste giuridica di associati; c) l'una è il datore di lavoro dell'altra; d) un terzo possiede, controlla o detiene, direttamente o indirettamente, il 5 % o più delle azioni o quote con diritto di voto delle imprese dell'una e dell'altra; e) l'una controlla direttamente o indirettamente l'altra; f) l'una e l'altra sono direttamente o indirettamente controllate da una terza persona; g) esse controllano assieme, direttamente o indirettamente, una terza persona; oppure h) sono membri della stessa famiglia (GU L 343 del 29.12.2015, pag. 558). Si considerano appartenenti alla stessa famiglia solo le persone tra le quali intercorre uno dei seguenti rapporti: marito e moglie, ii) ascendenti e discendenti, in linea diretta, di primo grado, iii) fratelli e sorelle (germani e consanguinei o uterini), iv) ascendenti e discendenti, in linea diretta, di secondo grado, v) zii/zie e nipoti, vi) suoceri e generi o nuore, vii) cognati e cognate. In questo contesto, per «persona» si intendono le persone fisiche o giuridiche.

(4)  Un'esenzione può tuttavia essere accordata anche nel caso in cui, sebbene i produttori siano collegati nel modo sopraindicato a società soggette alle misure istituite sulle importazioni originarie della Repubblica popolare cinese, non esistono prove del fatto che la relazione con le società sottoposte alle misure originarie sia sorta o sia stata utilizzata per eludere le misure originarie.

(5)  GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.

(6)  Un documento a «Diffusione limitata» è un documento considerato riservato a norma dell'articolo 19 del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21) e dell'articolo 6 dell'accordo OMC sull'attuazione dell'articolo VI del GATT 1994 (accordo antidumping). Tale tipo di documento è anche protetto a norma dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43).


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