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Document 32017R2212
Council Regulation (EU) 2017/2212 of 30 November 2017 amending Regulation (EU) No 833/2014 concerning restrictive measures in view of Russia's actions destabilising the situation in Ukraine
Regolamento (UE) 2017/2212 del Consiglio, del 30 novembre 2017, che modifica il regolamento (UE) n. 833/2014 concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina
Regolamento (UE) 2017/2212 del Consiglio, del 30 novembre 2017, che modifica il regolamento (UE) n. 833/2014 concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina
GU L 316 del 1.12.2017, pp. 15–16
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
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1.12.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 316/15 |
REGOLAMENTO (UE) 2017/2212 DEL CONSIGLIO
del 30 novembre 2017
che modifica il regolamento (UE) n. 833/2014 concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina
Il CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 215,
vista la decisione (PESC) 2017/2214 del Consiglio, del 30 novembre 2017, che modifica la decisione 2014/512/PESC concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina (1),
vista la proposta congiunta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione europea,
considerando quanto segue:
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(1) |
Il 31 luglio 2014 il Consiglio ha adottato il regolamento (UE) n. 833/2014 (2). |
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(2) |
Il 30 novembre 2017 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2017/2214 per consentire determinate operazioni relative all'idrazina (CAS 302-01-2) in concentrazioni pari o superiori al 70 %, che è compresa nell'elenco comune delle attrezzature militari dell'Unione europea, necessaria per il volo del modulo vettore ExoMars e per i test e il volo del modulo di discesa ExoMars nel quadro della missione ExoMars del 2020. |
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(3) |
Le modifiche rientrano nell'ambito di applicazione del trattato e, pertanto, in particolare al fine di garantirne l'applicazione uniforme in tutti gli Stati membri, è necessaria un'azione normativa a livello dell'Unione. |
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(4) |
È pertanto opportuno modificare il regolamento (UE) n. 833/2014, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L'articolo 4 del regolamento (UE) n. 833/2014 è così modificato:
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1) |
è inserito il paragrafo seguente: «2 bis bis. I divieti di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), non si applicano alla fornitura, diretta o indiretta, di assistenza tecnica, finanziamenti o assistenza finanziaria in relazione alla vendita, alla fornitura, al trasferimento o all'esportazione e all'importazione, all'acquisto o al trasporto di idrazina (CAS 302-01-2) in concentrazioni uguali o superiori al 70 %, purché tale assistenza tecnica, tali finanziamenti o tale assistenza finanziaria si riferiscano all'idrazina destinata a quanto segue:
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2. |
Il paragrafo 2 ter è sostituito dal seguente: «2 ter. La fornitura, diretta o indiretta, di assistenza tecnica, finanziamenti o assistenza finanziaria connessi alle operazioni di cui ai paragrafi 2 bis e 2 bis bis è soggetta all'autorizzazione preventiva delle autorità competenti. Coloro che richiedono l'autorizzazione forniscono alle autorità competenti tutte le informazioni pertinenti necessarie. Le autorità competenti informano la Commissione in merito a tutte le autorizzazioni concesse.». |
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 30 novembre 2017
Per il Consiglio
Il presidente
K. SIMSON
(1) Cfr. pagina 20 della presente Gazzetta ufficiale.
(2) Regolamento (UE) n. 833/2014 del Consiglio, del 31 luglio 2014, concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina (GU L 229 del 31.7.2014, pag. 1).