25.11.2017
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IT
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
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L 310/30
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REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/2190 DELLA COMMISSIONE
del 24 novembre 2017
che modifica e rettifica il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2452 che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda le procedure, i formati e i modelli per la relazione relativa alla solvibilità e alla condizione finanziaria conformemente alla direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
vista la direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (solvibilità II) (1), in particolare l'articolo 56, quarto comma, e l'articolo 256, paragrafo 5,
considerando quanto segue:
(1)
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È necessario agevolare l'uniformità della presentazione e migliorare la qualità delle informazioni pubblicate ai sensi del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2452 della Commissione (2).
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(2)
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Le disposizioni del presente regolamento sono strettamente interconnesse tra loro, in quanto riguardano le procedure e i modelli per la pubblicazione della relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria. Per assicurare la coerenza tra le disposizioni, che dovrebbero entrare in vigore contemporaneamente, e per favorire una visione globale e l'accesso da parte delle persone soggette agli obblighi che esse prevedono, compresi gli investitori non residenti nell'Unione, è opportuno riunire in un unico regolamento tutte le norme tecniche di attuazione previste all'articolo 56 e all'articolo 256, paragrafo 5, della direttiva 2009/138/CE.
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(3)
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Il presente regolamento si basa sui progetti di norme tecniche di attuazione che l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali, EIOPA) ha presentato alla Commissione.
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(4)
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L'EIOPA ha seguito la procedura di cui all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1094/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) per elaborare i progetti di norme tecniche di attuazione, ha condotto consultazioni pubbliche aperte sul progetto su cui si fonda il presente regolamento, ha analizzato i potenziali costi e benefici collegati e ha chiesto il parere del gruppo delle parti interessate nel settore dell'assicurazione e della riassicurazione istituito dall'articolo 37 del regolamento (UE) n. 1094/2010.
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(5)
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È quindi opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2452.
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(6)
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Occorre inoltre rettificare diversi errori redazionali di lieve entità riscontrati nel testo del regolamento (UE) 2015/2452 per quanto riguarda le istruzioni dei modelli,
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HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Disposizioni modificative
Gli allegati II e III del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2452 sono modificati conformemente all'allegato I del presente regolamento.
Articolo 2
Disposizioni rettificative
Gli allegati I, II e III del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2452 sono rettificati conformemente all'allegato II del presente regolamento.
Articolo 3
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 24 novembre 2017
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 335 del 17.12.2009, pag. 1.
(2) Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2452 della Commissione, del 2 dicembre 2015, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda le procedure, i formati e i modelli per la relazione relativa alla solvibilità e alla condizione finanziaria conformemente alla direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 347 del 31.12.2015, pag. 1285).
(3) Regolamento (UE) n. 1094/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/79/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 48).
ALLEGATO I
1.
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Gli allegati II e III del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2452 sono entrambi così modificati:
a)
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nella sezione S.05.01 — Osservazioni generali, il secondo comma è sostituito dal seguente:
«Il presente modello deve essere compilato da una prospettiva contabile, ossia principi contabili locali o IFRS se accettati come Principi contabili locali ma utilizzando le aree di attività di solvibilità II. Le imprese utilizzano le basi di rilevazione e valutazione utilizzate per i bilanci pubblicati, non è necessaria né una nuova rilevazione né una nuova valutazione, tranne per la classificazione in contratti di investimento o in contratti di assicurazione, se applicabile nel bilancio. Il modello ricomprende tutte le attività assicurative a prescindere dall'eventuale classificazione distinta fra contratti di investimento e contratti di assicurazione applicabile nel bilancio.»
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2.
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L'allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2452 è così modificato:
a)
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nella sezione S.05.02 — Osservazioni generali, il terzo comma è sostituito dal seguente:
«Il modello fa riferimento all'intero periodo trascorso dall'inizio dell'esercizio. Le imprese utilizzano le basi di rilevazione e valutazione utilizzate per i bilanci pubblicati, non è necessaria né una nuova rilevazione né una nuova valutazione, tranne per la classificazione in contratti di investimento o in contratti di assicurazione, se applicabile nel bilancio. Il modello ricomprende tutte le attività assicurative a prescindere dall'eventuale classificazione distinta fra contratti di investimento e contratti di assicurazione applicabile nel bilancio.»
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3.
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L'allegato III del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2452 è così modificato:
a)
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nella sezione S.05.02 — Osservazioni generali, il secondo comma è sostituito dal seguente:
«Il presente modello deve essere compilato da una prospettiva contabile, ossia GAAP locali o IFRS se accettati come GAAP locali. Il modello fa riferimento all'intero periodo trascorso dall'inizio dell'esercizio. Le imprese utilizzano le basi di rilevazione e valutazione utilizzate per i bilanci pubblicati, non è necessaria né una nuova rilevazione né una nuova valutazione, tranne per la classificazione in contratti di investimento o in contratti di assicurazione, se applicabile nel bilancio. Il modello ricomprende tutte le attività assicurative a prescindere dall'eventuale classificazione distinta fra contratti di investimento e contratti di assicurazione applicabile nel bilancio.»
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ALLEGATO II
1.
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L'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2452 è così rettificato:
a)
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nel modello S.19.01.21, la riga Z0010 è sostituita dalla seguente:
«Anno di accadimento del sinistro/anno della sottoscrizione
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Z0020
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»
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b)
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nel modello S.23.01.01.R0230, l'intera riga è sostituita dalla seguente:
«Deduzioni per partecipazioni in enti creditizi e finanziari
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R0230
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»
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c)
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nel modello S.23.01.22.R0220, l'intera riga è sostituita dalla seguente:
«Fondi propri in bilancio che non sono rappresentati dalla riserva di riconciliazione e che non soddisfano i criteri per essere classificati come fondi propri ai fini di solvibilità II
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R0220
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»
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d)
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nel modello S.23.01.22.R0240, l'intera riga è sostituita dalla seguente:
«Di cui dedotte ai sensi dell'articolo 228 della direttiva 2009/138/CE
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R0240
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»
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e)
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nel modello S.23.01.22.R0330, dopo la riga R0320 è inserita la riga seguente:
«Un impegno giuridicamente vincolante a sottoscrivere e pagare le passività subordinate su richiesta
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R0330
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»
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f)
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nel modello S.23.01.22, le righe R0350 e R0340 sono integralmente sostituite dalle seguenti:
«Lettere di credito e garanzie di cui all'articolo 96, punto 2), della direttiva 2009/138/CE
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R0340
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Lettere di credito e garanzie diverse da quelle di cui all'articolo 96, punto 2), della direttiva 2009/138/CE
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R0350
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»
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g)
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nel modello S.23.01.22.R0410, l'intera riga è sostituita dalla seguente:
«Enti creditizi, imprese di investimento e enti finanziari, gestori di fondi di investimento alternativi, società di gestione di OICVM
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R0410
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»
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h)
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nel modello S.23.01.22.R0440, l'intera riga è sostituita dalla seguente:
«Totale dei fondi propri di altri settori finanziari
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R0440
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»
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i)
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nel modello S.23.01.22.R0770, l'intera riga è sostituita dalla seguente:
«Utili attesi inclusi nei premi futuri (EPIFP) – Attività vita
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R0770
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»
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j)
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nel modello S.23.01.22.R0780, l'intera riga è sostituita dalla seguente:
«Utili attesi inclusi nei premi futuri (EPIFP) – Attività non vita
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R0780
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»
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k)
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nel modello S.23.01.22.R0790, l'intera riga è sostituita dalla seguente:
»
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l)
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nel modello S.25.01.21, «C0100» Semplificazioni è sostituito da «C0120»;
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m)
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nei modelli S.25.01.22, S.25.02.21 e S.25.02.22, C0080 è sostituito da C0090, e C0090 da C0120;
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n)
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nei modelli S.25.02.21, S.25.02.22, S.25.03.21 e S.25.03.22, l'intera riga R0420 è sostituita dalla seguente:
«Importo totale dei requisiti patrimoniali di solvibilità nozionali (nSCR) per fondi separati
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R0420
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»
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o)
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nel modello S.25.02.22, prima di «Requisito patrimoniale di solvibilità di gruppo consolidato minimo, R0470» sono soppresse le righe seguenti:
«Numero univoco della componente
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Descrizione della componente
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Calcolo del requisito patrimoniale di solvibilità
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Importo modellato
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Parametri specifici dell'impresa (USP)
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Semplificazioni
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C0010
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C0020
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C0030
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C0070
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C0080
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C0090»
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p)
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nel modello S.25.03.22, prima di «Requisiti patrimoniali per altri settori finanziari (requisiti patrimoniali non assicurativi) — Enti creditizi, imprese di investimento e enti finanziari, gestori di fondi di investimento alternativi, società di gestione di OICVM, R0510» sono soppresse le righe seguenti:
«Numero univoco della componente
|
Descrizione della componente
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Calcolo del requisito patrimoniale di solvibilità
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C0010
|
C0020
|
C0030»
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2.
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Gli allegati II e III del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2452 sono entrambi così rettificati:
a)
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nel modello S.05.01, la riga «Da C0010 a C0120/R0410» è sostituita dalla seguente:
«Da C0010 a C0120/R0410
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Variazioni delle altre riserve tecniche – Lordo – Attività diretta
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Variazioni delle altre riserve tecniche secondo la definizione della direttiva 91/674/CEE, ove applicabile: si tratta delle variazioni delle altre riserve tecniche per l'attività diretta lorda.
Questo elemento è riportato come importo positivo se la differenza è negativa (riduzione delle altre riserve tecniche che determina un profitto) o come importo negativo se la differenza è positiva (aumento delle altre riserve tecniche che determina una perdita).»
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b)
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nel modello S.05.01, la riga «Da C0010 a C0120/R0420» è sostituita dalla seguente:
«Da C0010 a C0120/R0420
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Variazioni delle altre riserve tecniche – Lordo – Riassicurazione proporzionale accettata
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Variazioni delle altre riserve tecniche secondo la definizione della direttiva 91/674/CEE, ove applicabile: si tratta delle variazioni delle altre riserve tecniche per la riassicurazione proporzionale accettata lorda.
Questo elemento è riportato come importo positivo se la differenza è negativa (riduzione delle altre riserve tecniche che determina un profitto) o come importo negativo se la differenza è positiva (aumento delle altre riserve tecniche che determina una perdita).»
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c)
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nel modello S.05.01, la riga «Da C0130 a C0160/R0430» è sostituita dalla seguente:
«Da C0130 a C0160/R0430
|
Variazioni delle altre riserve tecniche – Lordo – Riassicurazione non proporzionale accettata
|
Variazioni delle altre riserve tecniche secondo la definizione della direttiva 91/674/CEE, ove applicabile: si tratta delle variazioni delle altre riserve tecniche per la riassicurazione non proporzionale accettata lorda.
Questo elemento è riportato come importo positivo se la differenza è negativa (riduzione delle altre riserve tecniche che determina un profitto) o come importo negativo se la differenza è positiva (aumento delle altre riserve tecniche che determina una perdita).»
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d)
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nel modello S.05.01, la riga «Da C0010 a C0160/R0440» è sostituita dalla seguente:
«Da C0010 a C0160/R0440
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Variazioni delle altre riserve tecniche – Quota a carico dei riassicuratori
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Variazioni delle altre riserve tecniche secondo la definizione della direttiva 91/674/CEE, ove applicabile: si tratta delle variazioni delle altre riserve tecniche relative agli importi ceduti ai riassicuratori.
Questo elemento è riportato come importo positivo se la differenza è negativa o come importo negativo se la differenza è positiva.»
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e)
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nel modello S.05.01, la riga «Da C0010 a C0160/R0500» è sostituita dalla seguente:
«Da C0010 a C0160/R0500
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Variazioni delle altre riserve tecniche – Netto
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Variazioni delle altre riserve tecniche secondo la definizione della direttiva 91/674/CEE, ove applicabile: l'importo netto delle variazioni delle altre riserve tecniche rappresenta la somma dell'attività diretta e dell'attività di riassicurazione accettata diminuita dell'importo ceduto alle imprese di riassicurazione.
Questo elemento è riportato come importo positivo se la differenza è negativa (riduzione delle altre riserve tecniche che determina un profitto) o come importo negativo se la differenza è positiva (aumento delle altre riserve tecniche che determina una perdita).»
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f)
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nel modello S.05.01, la riga «Da C0210 a C0280/R1710» è sostituita dalla seguente:
«Da C0210 a C0280/R1710
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Variazioni delle altre riserve tecniche – Lordo – Attività diretta e riassicurazione accettata
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Definizione di variazioni delle altre riserve tecniche di cui alla direttiva 91/674/CEE, ove applicabile: si tratta della variazione delle altre riserve tecniche relative ai contratti di assicurazione derivanti dall'attività lorda diretta e di riassicurazione.
Questo elemento è riportato come importo positivo se la differenza è negativa (riduzione delle altre riserve tecniche che determina un profitto) o come importo negativo se la differenza è positiva (aumento delle altre riserve tecniche che determina una perdita).»
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g)
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nel modello S.05.01, la riga «Da C0210 a C0280/R1720» è sostituita dalla seguente:
«Da C0210 a C0280/R1720
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Variazione delle altre riserve tecniche – Quota a carico dei riassicuratori
|
Definizione di variazioni delle altre riserve tecniche di cui alla direttiva 91/674/CEE, ove applicabile: si tratta della quota a carico dei riassicuratori delle variazioni delle altre riserve tecniche.
Questo elemento è riportato come importo positivo se la differenza è negativa o come importo negativo se la differenza è positiva.»
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h)
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nel modello S.05.01, la riga «Da C0210 a C0280/R1800» è sostituita dalla seguente:
«Da C0210 a C0280/R1800
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Variazione delle altre riserve tecniche – Netto
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Definizione di variazioni delle altre riserve tecniche di cui alla direttiva 91/674/CEE, ove applicabile: le variazioni nette delle altre riserve tecniche relative alla somma dell'attività diretta e dell'attività di riassicurazione accettata diminuita dell'importo ceduto alle imprese di riassicurazione.
Questo elemento è riportato come importo positivo se la differenza è negativa (riduzione delle altre riserve tecniche che determina un profitto) o come importo negativo se la differenza è positiva (aumento delle altre riserve tecniche che determina una perdita).»
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i)
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nel modello S.05.02, la riga «Da C0080 a C0140/R0410» è sostituita dalla seguente:
«Da C0080 a C0140/R0410
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Variazioni delle altre riserve tecniche – Lordo – Attività diretta
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Variazioni delle altre riserve tecniche secondo la definizione della direttiva 91/674/CEE, ove applicabile: si tratta delle variazioni delle altre riserve tecniche per l'attività diretta lorda.
Questo elemento è riportato come importo positivo se la differenza è negativa (riduzione delle altre riserve tecniche che determina un profitto) o come importo negativo se la differenza è positiva (aumento delle altre riserve tecniche che determina una perdita).»
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j)
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nel modello S.05.02, la riga «Da C0080 a C0140/R0420» è sostituita dalla seguente:
«Da C0080 a C0140/R0420
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Variazioni delle altre riserve tecniche – Lordo – Riassicurazione proporzionale accettata
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Variazioni delle altre riserve tecniche secondo la definizione della direttiva 91/674/CEE, ove applicabile: si tratta delle variazioni delle altre riserve tecniche per la riassicurazione proporzionale accettata lorda.
Questo elemento è riportato come importo positivo se la differenza è negativa (riduzione delle altre riserve tecniche che determina un profitto) o come importo negativo se la differenza è positiva (aumento delle altre riserve tecniche che determina una perdita).»
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|
k)
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nel modello S.05.02, la riga «Da C0080 a C0140/R0430» è sostituita dalla seguente:
«Da C0080 a C0140/R0430
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Variazioni delle altre riserve tecniche – Lordo – Riassicurazione non proporzionale accettata
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Variazioni delle altre riserve tecniche secondo la definizione della direttiva 91/674/CEE, ove applicabile: si tratta delle variazioni delle altre riserve tecniche per la riassicurazione non proporzionale accettata lorda.
Questo elemento è riportato come importo positivo se la differenza è negativa (riduzione delle altre riserve tecniche che determina un profitto) o come importo negativo se la differenza è positiva (aumento delle altre riserve tecniche che determina una perdita).»
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|
l)
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nel modello S.05.02, la riga «Da C0080 a C0140/R0440» è sostituita dalla seguente:
«Da C0080 a C0140/R0440
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Variazioni delle altre riserve tecniche – Quota a carico dei riassicuratori
|
Variazioni delle altre riserve tecniche secondo la definizione della direttiva 91/674/CEE, ove applicabile: si tratta delle variazioni delle altre riserve tecniche relative agli importi ceduti ai riassicuratori.
Questo elemento è riportato come importo positivo se la differenza è negativa o come importo negativo se la differenza è positiva.»
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m)
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nel modello S.05.02, la riga «Da C0080 a C0140/R0500» è sostituita dalla seguente:
«Da C0080 a C0140/R0500
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Variazioni delle altre riserve tecniche – Netto
|
Variazioni delle altre riserve tecniche secondo la definizione della direttiva 91/674/CEE, ove applicabile: l'importo netto delle variazioni delle altre riserve tecniche rappresenta la somma dell'attività diretta e dell'attività di riassicurazione accettata diminuita dell'importo ceduto alle imprese di riassicurazione.
Questo elemento è riportato come importo positivo se la differenza è negativa (riduzione delle altre riserve tecniche che determina un profitto) o come importo negativo se la differenza è positiva (aumento delle altre riserve tecniche che determina una perdita).»
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|
n)
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nel modello S.05.02, la riga «Da C0220 a C0280/R1710» è sostituita dalla seguente:
«Da C0220 a C0280/R1710
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Variazioni delle altre riserve tecniche – Lordo
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Definizione di variazioni delle altre riserve tecniche di cui alla direttiva 91/674/CEE, ove applicabile: si tratta della variazione delle altre riserve tecniche relative ai contratti di assicurazione derivanti dall'attività lorda diretta e di riassicurazione.
Questo elemento è riportato come importo positivo se la differenza è negativa (riduzione delle altre riserve tecniche che determina un profitto) o come importo negativo se la differenza è positiva (aumento delle altre riserve tecniche che determina una perdita).»
|
|
o)
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nel modello S.05.02, la riga «Da C0220 a C0280/R1720» è sostituita dalla seguente:
«Da C0220 a C0280/R1720
|
Variazione delle altre riserve tecniche – Quota a carico dei riassicuratori
|
Definizione di variazioni delle altre riserve tecniche di cui alla direttiva 91/674/CEE, ove applicabile: si tratta della quota a carico dei riassicuratori delle variazioni delle altre riserve tecniche.
Questo elemento è riportato come importo positivo se la differenza è negativa o come importo negativo se la differenza è positiva.»
|
|
p)
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nel modello S.05.02, la riga «Da C0220 a C0280/R1800» è sostituita dalla seguente:
«Da C0220 a C0280/R1800
|
Variazione delle altre riserve tecniche – Netto
|
Definizione di variazioni delle altre riserve tecniche di cui alla direttiva 91/674/CEE, ove applicabile: si tratta della variazione delle altre riserve tecniche relative alla somma dell'attività diretta e dell'attività di riassicurazione accettata diminuita dell'importo ceduto alle imprese di riassicurazione.
Questo elemento è riportato come importo positivo se la differenza è negativa (riduzione delle altre riserve tecniche che determina un profitto) o come importo negativo se la differenza è positiva (aumento delle altre riserve tecniche che determina una perdita).»
|
|
q)
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nel modello S.22.01.C0010/R0010, la riga è sostituita dalla seguente:
«C0010/R0010
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Importo con misure di garanzia a lungo termine e misure transitorie – Riserve tecniche
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Importo totale delle riserve tecniche lorde, comprese le misure di garanzia a lungo termine e le misure transitorie.»
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r)
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nel modello S.22.01.C0030/R0010, la riga è sostituita dalla seguente:
«C0030/R0010
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Impatto della misura transitoria sulle riserve tecniche – Riserve tecniche
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Importo dell'aggiustamento delle riserve tecniche lorde dovuto all'applicazione della misura transitoria sulle riserve tecniche.
È pari alla differenza fra le riserve tecniche senza la deduzione transitoria sulle riserve tecniche e le riserve tecniche con le misure di garanzia a lungo termine e le misure transitorie.»
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s)
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nel modello S.22.01.C0050/R0010, la riga è sostituita dalla seguente:
«C0050/R0010
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Impatto della misura transitoria sui tassi di interesse – Riserve tecniche
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Importo dell'aggiustamento delle riserve tecniche lorde dovuto all'applicazione dell'aggiustamento transitorio della pertinente struttura per scadenza dei tassi di interesse privi di rischio.
È pari alla differenza fra le riserve tecniche senza l'aggiustamento transitorio della pertinente struttura per scadenza dei tassi di interesse privi di rischio e le riserve tecniche senza la misura transitoria sulle riserve tecniche.»
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t)
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nel modello S.22.01.C0070/R0010, la riga è sostituita dalla seguente:
«C0070/R0010
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Impatto dell'azzeramento dell'aggiustamento per la volatilità – Riserve tecniche
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Importo dell'aggiustamento delle riserve tecniche lorde dovuto all'applicazione dell'aggiustamento per la volatilità. Riflette l'impatto dell'azzeramento dell'aggiustamento per la volatilità.
È pari alla differenza fra le riserve tecniche senza l'aggiustamento per la volatilità e senza altre misure transitorie e le riserve tecniche senza l'aggiustamento transitorio della pertinente struttura per scadenza dei tassi di interesse privi di rischio.»
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u)
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nel modello S.22.01.C0090/R0010, la riga è sostituita dalla seguente:
«C0090/R0010
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Impatto dell'azzeramento dell'aggiustamento di congruità – Riserve tecniche
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Importo dell'aggiustamento delle riserve tecniche lorde dovuto all'applicazione dell'aggiustamento di congruità. Comprende l'impatto dell'azzeramento dell'aggiustamento per la volatilità e dell'aggiustamento di congruità.
È pari alla differenza fra le riserve tecniche senza l'aggiustamento di congruità e senza tutte le altre misure transitorie e le riserve tecniche senza l'aggiustamento per la volatilità e senza altre misure transitorie.»
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v)
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nel modello S.22.01.C0050/R0020, la riga è sostituita dalla seguente:
«C0050/R0020
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Impatto della misura transitoria sui tassi di interesse – fondi propri di base
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Importo dell'aggiustamento dei fondi propri di base dovuto all'applicazione dell'aggiustamento transitorio della pertinente struttura per scadenza dei tassi di interesse privi di rischio.
È pari alla differenza fra i fondi propri di base calcolati prendendo in considerazione le riserve tecniche senza l'aggiustamento transitorio della pertinente struttura per scadenza dei tassi di interesse privi di rischio e i fondi propri di base calcolati con le riserve tecniche senza la misura transitoria sulle riserve tecniche.»
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w)
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nel modello S.22.01.C0070/R0020, la riga è sostituita dalla seguente:
«C0070/R0020
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Impatto dell'azzeramento dell'aggiustamento per la volatilità – fondi propri di base
|
Importo dell'aggiustamento dei fondi propri di base dovuto all'applicazione dell'aggiustamento per la volatilità. Riflette l'impatto dell'azzeramento dell'aggiustamento per la volatilità.
È pari alla differenza fra i fondi propri di base prendendo in considerazione le riserve tecniche senza l'aggiustamento per la volatilità e senza altre misure transitorie e i fondi propri di base prendendo in considerazione le riserve tecniche senza l'aggiustamento transitorio della pertinente struttura per scadenza dei tassi di interesse privi di rischio.»
|
|
x)
|
nel modello S.22.01.C0090/R0020, la riga è sostituita dalla seguente:
«C0090/R0020
|
Impatto dell'azzeramento dell'aggiustamento di congruità – fondi propri di base
|
Importo dell'aggiustamento dei fondi propri di base dovuto all'applicazione dell'aggiustamento di congruità. Comprende l'impatto dell'azzeramento dell'aggiustamento per la volatilità e dell'aggiustamento di congruità.
È pari alla differenza fra i fondi propri di base prendendo in considerazione le riserve tecniche senza l'aggiustamento di congruità e senza tutte le altre misure transitorie e i fondi propri di base prendendo in considerazione le riserve tecniche senza l'aggiustamento per la volatilità e senza altre misure transitorie.»
|
|
y)
|
nel modello S.22.01.C0050/R0050, la riga è sostituita dalla seguente:
«C0050/R0050
|
Impatto della misura transitoria sui tassi di interesse – fondi propri ammissibili per soddisfare l'SCR
|
Importo dell'aggiustamento dei fondi propri ammissibili per soddisfare il requisito patrimoniale di solvibilità dovuto all'applicazione dell'aggiustamento transitorio della pertinente struttura per scadenza dei tassi di interesse privi di rischio.
È pari alla differenza fra i fondi propri ammissibili per soddisfare il requisito patrimoniale di solvibilità calcolati prendendo in considerazione le riserve tecniche senza l'aggiustamento transitorio della pertinente struttura per scadenza dei tassi di interesse privi di rischio e i fondi propri ammissibili per soddisfare il requisito patrimoniale di solvibilità calcolati prendendo in considerazione le riserve tecniche senza la misura transitoria sulle riserve tecniche.»
|
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z)
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nel modello S.22.01.C0070/R0050, la riga è sostituita dalla seguente:
«C0070/R0050
|
Impatto dell'azzeramento dell'aggiustamento per la volatilità – fondi propri ammissibili per soddisfare l'SCR
|
Importo dell'aggiustamento dei fondi propri ammissibili per soddisfare l'SCR dovuto all'applicazione dell'aggiustamento per la volatilità. Riflette l'impatto dell'azzeramento dell'aggiustamento per la volatilità.
È pari alla differenza fra i fondi propri ammissibili per soddisfare il requisito patrimoniale di solvibilità prendendo in considerazione le riserve tecniche senza l'aggiustamento per la volatilità e senza altre misure transitorie e i fondi propri ammissibili per soddisfare il requisito patrimoniale di solvibilità prendendo in considerazione le riserve tecniche senza l'aggiustamento transitorio della pertinente struttura per scadenza dei tassi di interesse privi di rischio.»
|
|
(aa)
|
nel modello S.22.01.C0090/R0050, la riga è sostituita dalla seguente:
«C0090/R0050
|
Impatto dell'azzeramento dell'aggiustamento di congruità – fondi propri ammissibili per soddisfare l'SCR
|
Importo dell'aggiustamento dei fondi propri ammissibili per soddisfare l'SCR dovuto all'applicazione dell'aggiustamento di congruità. Comprende l'impatto dell'azzeramento dell'aggiustamento per la volatilità e dell'aggiustamento di congruità.
È pari alla differenza fra i fondi propri ammissibili per soddisfare il requisito patrimoniale di solvibilità calcolati prendendo in considerazione le riserve tecniche senza l'aggiustamento di congruità e senza tutte le altre misure transitorie e i fondi propri ammissibili per soddisfare il requisito patrimoniale di solvibilità prendendo in considerazione le riserve tecniche senza l'aggiustamento per la volatilità e senza altre misure transitorie.»
|
|
(bb)
|
nel modello S.22.01.C0050/R0090, la riga è sostituita dalla seguente:
«C0050/R0090
|
Impatto della misura transitoria sui tassi di interesse – SCR
|
Importo dell'aggiustamento del requisito patrimoniale di solvibilità dovuto all'applicazione dell'aggiustamento transitorio della pertinente struttura per scadenza dei tassi di interesse privi di rischio.
È pari alla differenza fra il requisito patrimoniale di solvibilità calcolato prendendo in considerazione le riserve tecniche senza l'aggiustamento transitorio della pertinente struttura per scadenza dei tassi di interesse privi di rischio e il requisito patrimoniale di solvibilità calcolato con le riserve tecniche senza la misura transitoria sulle riserve tecniche.»
|
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(cc)
|
nel modello S.22.01.C0070/R0090, la riga è sostituita dalla seguente:
«C0070/R0090
|
Impatto dell'azzeramento dell'aggiustamento per la volatilità – SCR
|
Importo dell'aggiustamento dell'SCR dovuto all'applicazione dell'aggiustamento per la volatilità. Riflette l'impatto dell'azzeramento dell'aggiustamento per la volatilità.
È pari alla differenza fra il requisito patrimoniale di solvibilità prendendo in considerazione le riserve tecniche senza l'aggiustamento per la volatilità e senza altre misure transitorie e il requisito patrimoniale di solvibilità prendendo in considerazione le riserve tecniche senza l'aggiustamento transitorio della pertinente struttura per scadenza dei tassi di interesse privi di rischio.»
|
|
(dd)
|
nel modello S.22.01.C0090/R0090, la riga è sostituita dalla seguente:
«C0090/R0090
|
Impatto dell'azzeramento dell'aggiustamento di congruità – SCR
|
Importo dell'aggiustamento dell'SCR dovuto all'applicazione dell'aggiustamento di congruità. Comprende l'impatto dell'azzeramento dell'aggiustamento per la volatilità e dell'aggiustamento di congruità.
È pari alla differenza fra il requisito patrimoniale di solvibilità calcolato prendendo in considerazione le riserve tecniche senza l'aggiustamento di congruità e senza tutte le altre misure transitorie e il requisito patrimoniale di solvibilità prendendo in considerazione le riserve tecniche senza l'aggiustamento per la volatilità e senza altre misure transitorie.»
|
|
(ee)
|
nel modello S.22.01.C0050/R0100, la riga è sostituita dalla seguente:
«C0050/R0100
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Impatto della misura transitoria sui tassi di interesse – fondi propri ammissibili per soddisfare l'MCR
|
Importo dell'aggiustamento dei fondi propri ammissibili per soddisfare il requisito patrimoniale minimo dovuto all'applicazione dell'aggiustamento transitorio della pertinente struttura per scadenza dei tassi di interesse privi di rischio.
È pari alla differenza fra i fondi propri ammissibili per soddisfare il requisito patrimoniale minimo calcolati prendendo in considerazione le riserve tecniche senza l'aggiustamento transitorio della pertinente struttura per scadenza dei tassi di interesse privi di rischio e i fondi propri ammissibili per soddisfare il requisito patrimoniale minimo calcolati con le riserve tecniche senza la misura transitoria sulle riserve tecniche.»
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(ff)
|
nel modello S.22.01.C0070/R0100, la riga è sostituita dalla seguente:
«C0070/R0100
|
Impatto dell'azzeramento dell'aggiustamento per la volatilità – fondi propri ammissibili per soddisfare l'MCR
|
Importo dell'aggiustamento dei fondi propri ammissibili per soddisfare l'MCR dovuto all'applicazione dell'aggiustamento per la volatilità. Riflette l'impatto dell'azzeramento dell'aggiustamento per la volatilità.
È pari alla differenza fra i fondi propri ammissibili per soddisfare il requisito patrimoniale minimo prendendo in considerazione le riserve tecniche senza l'aggiustamento per la volatilità e senza altre misure transitorie e i fondi propri ammissibili per soddisfare il requisito patrimoniale minimo prendendo in considerazione le riserve tecniche senza l'aggiustamento transitorio della pertinente struttura per scadenza dei tassi di interesse privi di rischio.»
|
|
(gg)
|
nel modello S.22.01.C0090/R0100, la riga è sostituita dalla seguente:
«C0090/R0100
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Impatto dell'azzeramento dell'aggiustamento di congruità – fondi propri ammissibili per soddisfare l'MCR
|
Importo dell'aggiustamento dei fondi propri ammissibili per soddisfare l'MCR dovuto all'applicazione dell'aggiustamento di congruità. Comprende l'impatto dell'azzeramento dell'aggiustamento per la volatilità e dell'aggiustamento di congruità.
È pari alla differenza fra i fondi propri ammissibili per soddisfare il requisito patrimoniale minimo calcolati prendendo in considerazione le riserve tecniche senza l'aggiustamento di congruità e senza tutte le altre misure transitorie e i fondi propri ammissibili per soddisfare il requisito patrimoniale minimo prendendo in considerazione le riserve tecniche senza l'aggiustamento per la volatilità e senza altre misure transitorie.»
|
|
(hh)
|
nel modello S.22.01.C0050/R0110, la riga è sostituita dalla seguente:
«C0050/R0110
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Impatto della misura transitoria sui tassi di interesse – Requisito patrimoniale minimo
|
Importo dell'aggiustamento del requisito patrimoniale minimo dovuto all'applicazione dell'aggiustamento transitorio della pertinente struttura per scadenza dei tassi di interesse privi di rischio.
È pari alla differenza fra il requisito patrimoniale minimo calcolato prendendo in considerazione le riserve tecniche senza l'aggiustamento transitorio della pertinente struttura per scadenza dei tassi di interesse privi di rischio e il requisito patrimoniale minimo calcolato con le riserve tecniche senza la misura transitoria sulle riserve tecniche.»
|
|
ii)
|
nel modello S.22.01.C0070/R0110, la riga è sostituita dalla seguente:
«C0070/R0110
|
Impatto dell'azzeramento dell'aggiustamento per la volatilità – Requisito patrimoniale minimo
|
Importo dell'aggiustamento dell'MCR dovuto all'applicazione dell'aggiustamento per la volatilità. Riflette l'impatto dell'azzeramento dell'aggiustamento per la volatilità.
È pari alla differenza fra il requisito patrimoniale minimo prendendo in considerazione le riserve tecniche senza l'aggiustamento per la volatilità e senza altre misure transitorie e il requisito patrimoniale minimo prendendo in considerazione le riserve tecniche senza l'aggiustamento transitorio della pertinente struttura per scadenza dei tassi di interesse privi di rischio.»
|
|
(jj)
|
nel modello S.22.01.C0090/R0110, la riga è sostituita dalla seguente:
«C0090/R0110
|
Impatto dell'azzeramento dell'aggiustamento di congruità – Requisito patrimoniale minimo
|
Importo dell'aggiustamento dell'MCR dovuto all'applicazione dell'aggiustamento di congruità. Comprende l'impatto dell'azzeramento dell'aggiustamento per la volatilità e dell'aggiustamento di congruità.
È pari alla differenza fra il requisito patrimoniale minimo calcolato prendendo in considerazione le riserve tecniche senza l'aggiustamento di congruità e senza tutte le altre misure transitorie e il requisito patrimoniale minimo prendendo in considerazione le riserve tecniche senza l'aggiustamento per la volatilità e senza altre misure transitorie.»
|
|
(kk)
|
nei modelli S.25.01 e S.25.02, i riferimenti a C0080 sono sostituiti da C0090, e i riferimenti a C0090 da C0120;
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(ll)
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nel modello S.25.02.C0030, la riga è sostituita dalla seguente:
«C0030
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Calcolo del requisito patrimoniale di solvibilità
|
Importo del fabbisogno di capitale per ogni componente, indipendentemente dal metodo di calcolo (formula standard o modello interno parziale), dopo gli aggiustamenti per la capacità di assorbimento di perdite delle riserve tecniche e/o delle imposte differite, quando sono incorporate nel calcolo della componente.
Le componenti “Capacità di assorbimento di perdite delle riserve tecniche” e/o “Capacità di assorbimento di perdite delle imposte differite”, quando vengono comunicate come componenti separate, devono essere pari all'importo della capacità di assorbimento di perdite (tali importi devono essere indicati come valori negativi).
Per le componenti calcolate utilizzando la formula standard questa cella rappresenta l'nSCR lordo. Per le componenti calcolate utilizzando il modello interno parziale, questo rappresenta il valore prendendo in considerazione le future misure di gestione incorporate nel calcolo, ma non quelle modellate come componente separata.
Questo importo deve tenere pienamente conto degli effetti di diversificazione conformemente all'articolo 304 della direttiva 2009/138/CE, ove applicabile.
Queste celle includono l'assegnazione dell'aggiustamento dovuto all'aggregazione dell'nSCR dell'RFF/MAP a livello di entità.»
|
|
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3.
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L'allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2452 è così rettificato:
a)
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nel modello S.19.01, la riga «Da C0170/R0100 a R0260» è sostituita dalla seguente:
«Da C0170/R0100 a R0260
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Sinistri lordi pagati (non cumulato) – Nell'anno in corso
|
Il totale “Anno in corso” riflette l'ultima diagonale (tutti i dati riferiti all'ultimo anno di riferimento) da R0100 a R0250.
R0260 è pari alla somma di R0100-R0250.»
|
|
b)
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nel modello S.19.01, la riga «Da C0360/R0100 a R0260» è sostituita dalla seguente:
«Da C0360/R0100 a R0260
|
Migliore stima lorda delle riserve per sinistri – Fine anno (dati attualizzati)
|
Il totale “Fine anno” riflette l'ultima diagonale ma su base attualizzata (tutti i dati riferiti all'ultimo anno di riferimento) da R0100 a R0250.
R0260 è pari alla somma di R0100-R0250.»
|
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c)
|
nella sezione S.12.01, parte intitolata «Importo della misura transitoria sulle riserve tecniche», il secondo comma delle istruzioni è sostituito dal seguente:
«Il valore è indicato come valore negativo quando riduce le riserve tecniche.»;
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d)
|
nel modello S.17.01, righe «Da C0020 a C0170/R0290», «C0180/R0290», «Da C0020 a C0170/R0300», «C0180/R0300», «Da C0020 a C0170/R0310» e «C0180/R0310», il secondo comma è sostituito dal seguente:
«Il valore è indicato come valore negativo quando riduce le riserve tecniche.»;
|
e)
|
nel modello S.23.01.01.R0230/C0040, dopo la descrizione è aggiunta la riga seguente:
«R0230/C0050
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Deduzioni per partecipazioni in enti creditizi e finanziari – Classe 3
|
Si tratta dell'importo della deduzione per partecipazioni in enti creditizi e finanziari dedotte dagli elementi di classe 3 conformemente all'articolo 68 del regolamento delegato (UE) 2015/35.»
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4.
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L'allegato III del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2452 è così rettificato:
a)
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nel modello S.23.01.R0440/C0040, dopo la descrizione è aggiunta la riga seguente:
«R0440/C0050
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Totale dei fondi propri di altri settori finanziari – Classe 3
|
Totale dei fondi propri di altri settori finanziari – Classe 3.
I fondi propri totali dedotti nella cella R0230/C0010 sono reintrodotti qui previo aggiustamento per i fondi propri non disponibili conformemente alle norme settoriali pertinenti e previa deduzione ai sensi dell'articolo 228, paragrafo 2, della direttiva 2009/138/CE.»
|
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b)
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nel modello S.23.01.R0680/C0010, la riga è sostituita dalla seguente:
«R0680/C0010
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SCR di gruppo
|
L'SCR di gruppo è pari alla somma dell'SCR di gruppo consolidato calcolato conformemente all'articolo 336, lettere a), b), c) e d), del regolamento delegato (UE) 2015/35 e dell'SCR di entità incluse via D&A.»
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c)
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nel modello S.25.01.R0220/C0100, la riga è sostituita dalla seguente:
«R0220/C0100
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Requisito patrimoniale di solvibilità
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Il requisito patrimoniale di solvibilità che include maggiorazioni del capitale.
Importo del requisito patrimoniale di solvibilità per le imprese secondo il metodo 1 di cui all'articolo 230 della direttiva 2009/138/CE. Include tutte le componenti del requisito patrimoniale di solvibilità consolidato, compresi i requisiti patrimoniali delle imprese di altri settori finanziari, i requisiti patrimoniali per le partecipazioni di minoranza e i requisiti patrimoniali per le imprese residuali.»
|
|
d)
|
nel modello S.25.01.R0500/C0100, la riga è sostituita dalla seguente:
«R0500/C0100
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Requisiti patrimoniali per altri settori finanziari (requisiti patrimoniali non assicurativi)
|
Importo del requisito patrimoniale per altri settori finanziari.
Questo elemento è applicabile alla comunicazione di gruppo solo quando il gruppo comprende un'impresa soggetta a requisiti patrimoniali non assicurativi, quale una banca, e il requisito patrimoniale è calcolato conformemente alle pertinenti disposizioni.
R0500 dovrebbe essere pari alla somma di R0510, R0520 e R0530.»
|
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e)
|
nel modello S.25.01.R0570/C0100, la riga è sostituita dalla seguente:
«R0570/C0100
|
Requisito patrimoniale di solvibilità
|
Requisito patrimoniale di solvibilità complessivo per tutte le imprese, indipendentemente dal metodo usato.
Il requisito patrimoniale di solvibilità totale dovrebbe essere pari alla somma di R0220 e R0560.»
|
|
f)
|
nel modello S.25.02.R0220/C0100, la riga è sostituita dalla seguente:
«R0220/C0100
|
Requisito patrimoniale di solvibilità
|
Il requisito patrimoniale globale che include maggiorazioni del capitale per le imprese secondo il metodo 1 di cui all'articolo 230 della direttiva 2009/138/CE. Include tutte le componenti del requisito patrimoniale di solvibilità consolidato, compresi i requisiti patrimoniali delle imprese di altri settori finanziari, i requisiti patrimoniali per le partecipazioni di minoranza e i requisiti patrimoniali per le imprese residuali.»
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g)
|
nel modello S.25.02.R0500/C0100, la riga è sostituita dalla seguente:
«R0500/C0100
|
Requisiti patrimoniali per altri settori finanziari (requisiti patrimoniali non assicurativi)
|
Importo del requisito patrimoniale per altri settori finanziari.
Questo elemento è applicabile alla comunicazione di gruppo solo quando il gruppo comprende un'impresa soggetta a requisiti patrimoniali non assicurativi, quale una banca, e il requisito patrimoniale è calcolato conformemente alle pertinenti disposizioni.
R0500 dovrebbe essere pari alla somma di R0510, R0520 e R0530.»
|
|
h)
|
nel modello S.25.02.R0570/C0100, la riga è sostituita dalla seguente:
«R0570/C0100
|
Requisito patrimoniale di solvibilità
|
Requisito patrimoniale di solvibilità complessivo per tutte le imprese, indipendentemente dal metodo usato.
Il requisito patrimoniale di solvibilità totale dovrebbe essere pari alla somma di R0220 e R0560.»
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