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Document 32017R2155
Commission Delegated Regulation (EU) 2017/2155 of 22 September 2017 amending Delegated Regulation (EU) No 149/2013 with regard to regulatory technical standards on indirect clearing arrangements (Text with EEA relevance. )
Regolamento delegato (UE) 2017/2155 della Commissione, del 22 settembre 2017, che modifica il regolamento delegato (UE) n. 149/2013 per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sugli accordi di compensazione indiretta (Testo rilevante ai fini del SEE. )
Regolamento delegato (UE) 2017/2155 della Commissione, del 22 settembre 2017, che modifica il regolamento delegato (UE) n. 149/2013 per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sugli accordi di compensazione indiretta (Testo rilevante ai fini del SEE. )
C/2017/6270
GU L 304 del 21.11.2017, p. 13–19
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
21.11.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 304/13 |
REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/2155 DELLA COMMISSIONE
del 22 settembre 2017
che modifica il regolamento delegato (UE) n. 149/2013 per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sugli accordi di compensazione indiretta
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 4,
considerando quanto segue:
(1) |
Gli accordi di compensazione indiretta non dovrebbero accrescere il rischio di controparte per le CCP, i partecipanti diretti, i clienti, i clienti indiretti o ulteriori livelli di clienti indiretti, e le attività e posizioni dei clienti indiretti dovrebbero beneficiare di un adeguato livello di protezione. È pertanto essenziale che, a prescindere dalla tipologia, tali accordi soddisfino le condizioni minime per tutelare detti soggetti. A tal fine le parti coinvolte negli accordi di compensazione indiretta dovrebbero essere soggette a obblighi specifici e gli accordi di compensazione indiretta dovrebbero essere ammessi unicamente qualora soddisfino le condizioni di cui al presente regolamento. |
(2) |
Poiché le attività e posizioni della controparte cui sono prestati i servizi di compensazione indiretta dovrebbero beneficiare di una protezione equivalente a quella di cui agli articoli 39 e 48 del regolamento (UE) n. 648/2012, i diversi concetti di cliente indiretto sono cruciali per il presente regolamento e dovrebbero essere ivi definiti. |
(3) |
Tenendo conto del fatto che i partecipanti diretti dovrebbero rientrare nella definizione di partecipanti ai sensi della direttiva 98/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (2), e per garantire ai clienti indiretti un livello di protezione equivalente a quello accordato ai clienti ai sensi del regolamento (UE) n. 648/2012, i clienti che prestano servizi di compensazione indiretta dovrebbero essere enti creditizi, imprese di investimento ovvero entità di paesi terzi equivalenti a enti creditizi o imprese di investimento. |
(4) |
La più intensa attività d'intermediazione fra una CCP e i vari livelli di clienti indiretti impone ulteriori passaggi operativi, ulteriori conti nonché soluzioni tecnologiche e flussi di elaborazione più complessi. Ne deriva una maggior complessità degli accordi di compensazione indiretta rispetto agli accordi di compensazione per il cliente. Questo grado di ulteriore intermediazione dovrebbe pertanto essere mitigato con prescrizioni che impongono una scelta di strutture di conto per gli accordi di compensazione indiretta che sia alternativa e operativamente più semplice rispetto a quella per gli accordi di compensazione per il cliente. |
(5) |
Gli accordi di compensazione per il cliente prevedono l'offerta di conti segregati individualmente. Per quanto concerne gli accordi di compensazione indiretta, tuttavia, oltre ai conti indiretti omnibus che consentono di compensare le posizioni di svariati clienti indiretti nello stesso conto omnibus, si dovrebbe offrire unicamente una struttura di conto indiretto omnibus su base lorda, dotato di un meccanismo di trasferimento del margine richiamato (e, se concordato, di margine eccedente quello richiamato) che partendo dal cliente indiretto risalga direttamente alla CCP, senza che siano ammesse compensazioni delle posizioni dei vari clienti indiretti sullo stesso conto indiretto omnibus su base lorda. Questo meccanismo consente di distinguere, in modo analogo a ciò che accade coi conti segregati individuali, fra la garanzia e le posizioni detenute per conto di un cliente indiretto specifico, da una parte, e la garanzia e le posizioni detenute per conto del cliente o di altri clienti indiretti dall'altra. |
(6) |
Inoltre, anche se le attività e posizioni detenute in una struttura di conto omnibus su base lorda per accordi di compensazione indiretta possono ancora essere esposte alle perdite di un altro cliente indiretto, poiché tali attività e posizioni sono combinate fra loro in un unico conto, la velocità con cui è possibile individuare tali attività e posizioni e, se del caso, liquidarle a seguito di un inadempimento contribuisce a ridurre al minimo tale eventuale perdita. |
(7) |
Al contempo, questo meccanismo consente anche di avere una struttura di conto molto più semplice che riduce i costi e la complessità, rispetto ai conti segregati individuali, permettendo altresì di distinguere la garanzia e le posizioni dei vari clienti indiretti e garantendo, pertanto, un livello di protezione equivalente a quello offerto da un conto segregato individuale. L'obbligo di offrire conti indiretti omnibus su base lorda non dovrebbe, tuttavia, precludere la possibilità di offrire conti indiretti segregati individualmente a clienti indiretti nell'ambito di accordi di compensazione cui prendono parte una CCP, un partecipante diretto, un cliente e un unico livello di clienti indiretti. |
(8) |
Al fine di agevolare l'accesso alla compensazione centrale, razionalizzando i servizi di compensazione e semplificando le relazioni commerciali fra i partecipanti diretti, i clienti e i clienti indiretti, alcuni gruppi offrono servizi di compensazione tramite due entità che fanno capo allo stesso gruppo, che fungono da intermediari nella prestazione dei servizi. Per analoghe ragioni, il gruppo del cliente a volte utilizza un'entità per trattare direttamente con il partecipante diretto e un'altra entità per trattare direttamente con il cliente indiretto, generalmente perché questa seconda entità è stabilita nella giurisdizione del cliente indiretto. In questi casi, i servizi di compensazione sono razionalizzati fra le varie attività economiche del gruppo e anche la relazione commerciale fra partecipanti diretti, clienti e clienti indiretti risulta semplificata. Purché soddisfino le condizioni specifiche di garanzia affinché non siano innalzati i rischi di controparte e sia garantito un adeguato livello di protezione alla compensazione indiretta, questi tipi di accordi dovrebbero essere consentiti. |
(9) |
Nelle catene di compensazione indiretta che comportano la partecipazione di altri soggetti oltre a una CCP, un partecipante diretto, un cliente e un unico livello di clienti indiretti, il ricorso a conti segregati individualmente potrebbe portare a un inatteso livello di difficoltà tecnica, in quanto si dovrebbe gestire l'eventuale inadempimento di una o più delle controparti della catena in presenza di una molteplicità di conti segregati individualmente. L'offerta di conti segregati individualmente in un contesto di catene ancora più estese potrebbe essere fuorviante per le controparti che ricercano il livello di protezione normalmente associato ai conti segregati individualmente, dato che potrebbe non essere possibile conseguire un tale livello di protezione in alcune di queste catene più estese. Onde evitare il rischio derivante da questo falso presupposto, con queste catene di compensazione indiretta più estese dovrebbero essere ammessi solo i conti segregati omnibus, purché le controparti che effettuano la compensazione tramite tali accordi siano informate esaustivamente del livello di segregazione e dei rischi associati a quel tipo di conto. |
(10) |
Per garantire che l'importo del margine richiamato nell'ambito di una struttura di conto indiretto omnibus su base lorda sia analogo a quello che sarebbe stato richiamato utilizzando un conto di compensazione indiretta segregato individualmente, la CCP dovrebbe essere informata sulle posizioni detenute per conto del cliente indiretto, al fine di calcolare in base al cliente indiretto l'ammontare della richiesta di margine al cliente indiretto. |
(11) |
Per garantire l'equivalenza con la compensazione per il cliente, il partecipante diretto dovrebbe attuare procedure volte ad agevolare il trasferimento delle posizioni del cliente indiretto a un cliente alternativo, a seguito dell'inadempimento di un cliente che fornisce servizi di compensazione indiretta. Per la stessa ragione, un partecipante diretto dovrebbe anche attuare delle procedure volte a liquidare le posizioni e le attività dei clienti indiretti e a restituire i proventi della liquidazione a tali clienti indiretti, se noti. Laddove, per qualsivoglia ragione, non sia possibile restituire i proventi della liquidazione direttamente ai clienti indiretti interessati, i proventi della liquidazione dovrebbero essere restituiti al cliente inadempiente per il conto dei suoi clienti indiretti. |
(12) |
Dovrebbero essere attuate procedure affinché, in caso di inadempimento di un cliente, possano essere divulgate le informazioni sull'identità dei clienti indiretti e il partecipante diretto sia in grado di distinguere le attività e posizioni appartenenti a ciascun cliente indiretto. |
(13) |
Il cliente che fornisce servizi di compensazione indiretta dovrebbe offrire al cliente indiretto una scelta di strutture di conto. Tuttavia, è possibile che il cliente indiretto non abbia comunicato al cliente tale scelta entro un ragionevole lasso di tempo. In tal caso, quel cliente dovrebbe poter fornire al cliente indiretto servizi di compensazione indiretta tramite una qualsiasi struttura di conto, purché il cliente comunichi al cliente indiretto la struttura di conto utilizzata, i rischi associati a tale conto e il suo livello di segregazione, oltre alla possibilità di modificare in qualsiasi momento la struttura del conto. |
(14) |
Gli accordi di compensazione indiretta possono essere causa di rischi specifici. Pertanto, è necessario che tutte le parti degli accordi di compensazione indiretta, inclusi i partecipanti diretti e le CCP, individuino, sorveglino e gestiscano costantemente i rischi concreti derivanti da tali accordi. A tal fine, particolarmente importante è un adeguato scambio di informazioni fra clienti e partecipanti diretti. I partecipanti diretti dovrebbero comunque assicurarsi che tali informazioni siano utilizzate unicamente per la gestione dei rischi e per la costituzione dei margini e che non sia fatto un uso illecito delle informazioni sensibili sotto il profilo commerciale. |
(15) |
Per motivi di coerenza e al fine di garantire il corretto funzionamento dei mercati finanziari, è necessario che le disposizioni del presente regolamento e quelle adottate a norma dell'articolo 30, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 600/2014 (3) si applichino a decorrere dalla stessa data. |
(16) |
Il presente regolamento si basa sui progetti di norme tecniche di regolamentazione che l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) ha presentato alla Commissione. |
(17) |
A norma dell'articolo 10 del regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (4), l'ESMA ha effettuato consultazioni pubbliche sui progetti di norme tecniche di regolamentazione su cui si basa il presente regolamento, ne ha analizzato i potenziali costi e benefici e ha chiesto il parere del gruppo delle parti interessate nel settore degli strumenti finanziari e dei mercati istituito dall'articolo 37 del regolamento (UE) n. 1095/2010. |
(18) |
Il regolamento delegato (UE) 149/2013 della Commissione (5) dovrebbe essere pertanto modificato, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Modifiche del regolamento delegato (UE) n. 149/2013 della Commissione
Il regolamento delegato (UE) n. 149/2013 della Commissione è così modificato:
(1) |
all'articolo 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente: «b) «accordo di compensazione indiretta»: l'insieme dei rapporti contrattuali fra i prestatori e i beneficiari dei servizi di compensazione indiretta forniti da un cliente, un cliente indiretto o un secondo cliente indiretto;». |
(2) |
All'articolo 1, sono aggiunte le seguenti lettere d) ed e): «d) «secondo cliente indiretto»: il cliente del cliente indiretto; e) «terzo cliente indiretto»: il cliente del secondo cliente indiretto.». |
(3) |
L'articolo 2 è sostituito dal seguente: «Articolo 2 Requisiti per la prestazione di servizi di compensazione indiretta da parte dei clienti 1. Un cliente può fornire servizi di compensazione indiretta a clienti indiretti unicamente se sono soddisfatte tutte le condizioni di seguito elencate:
2. Il cliente di cui al paragrafo 1 e il cliente indiretto stipulano, per iscritto, un accordo di compensazione indiretta. L'accordo di compensazione indiretta comprende almeno i seguenti termini contrattuali:
Tutti gli aspetti dell'accordo di compensazione indiretta sono chiaramente documentati. 3. La CCP non può impedire la conclusione di accordi di compensazione indiretta stipulati a condizioni commerciali ragionevoli.». |
(4) |
L'articolo 3 è sostituito dal seguente: «Articolo 3 Obblighi della CCP 1. La CCP apre e mantiene i conti di cui all'articolo 4, paragrafo 4, in conformità con la richiesta del partecipante diretto. 2. La CCP che detiene le attività e posizioni di svariati clienti indiretti in un conto di cui all'articolo 4, paragrafo 4, lettera b), tiene registrazioni separate delle posizioni di ciascun cliente indiretto, calcola i margini relativamente a ciascun cliente indiretto e riscuote gli importi relativi a tali margini su base lorda, in base alle informazioni di cui all'articolo 4, paragrafo 3. 3. La CCP individua, sorveglia e gestisce i rischi concreti derivanti dalla prestazione di servizi di accordi di compensazione indiretta che possano influire sulla sua resilienza rispetto agli sviluppi negativi dei mercati.». |
(5) |
L'articolo 4 è sostituito dal seguente: «Articolo 4 Obblighi del partecipante diretto 1. Il partecipante diretto che presta servizi di compensazione indiretta opera a condizioni commerciali ragionevoli e rende noti pubblicamente i termini e le condizioni generali applicati per la prestazione di tali servizi. I termini e le condizioni generali di cui al primo comma comprendono i requisiti minimi in termini di risorse finanziarie e capacità operativa per i clienti che forniscono servizi di compensazione indiretta. 2. Il partecipante diretto che presta servizi di compensazione indiretta apre e mantiene almeno i seguenti conti, in conformità con la richiesta del cliente:
3. Il partecipante diretto che detiene attività e posizioni per conto di svariati clienti indiretti in un conto di cui al paragrafo 2, lettera b), trasmette quotidianamente alla CCP tutte le informazioni necessarie affinché la CCP possa individuare le posizioni detenute per conto di ciascun cliente indiretto. Tali informazioni si basano sulle informazioni di cui all'articolo 5, paragrafo 4. 4. Il partecipante diretto che fornisce servizi di compensazione indiretta apre e mantiene presso la CCP almeno i conti indicati di seguito, in conformità con la richiesta avanzata dal cliente:
5. Il partecipante diretto predispone procedure per gestire l'inadempimento di un cliente che fornisce servizi di compensazione indiretta. 6. Il partecipante diretto che detiene le attività e posizioni di clienti indiretti in un conto di cui al paragrafo 2, lettera a), è tenuto a:
7. Il partecipante diretto che detiene attività e posizioni di clienti indiretti in un conto di cui al paragrafo 2, lettera b), è tenuto a:
8. Il partecipante diretto individua, sorveglia e gestisce i rischi concreti derivanti dalla prestazione di servizi di compensazione indiretta che possano influire sulla sua resilienza rispetto agli sviluppi negativi dei mercati. Il partecipante diretto predispone procedure interne affinché le informazioni di cui all'articolo 5, paragrafo 8, non possano essere usate a fini commerciali.». |
(6) |
L'articolo 5 è sostituito dal seguente: «Articolo 5 Obblighi del cliente 1. Il cliente che fornisce servizi di compensazione indiretta offre ai clienti indiretti una scelta almeno fra i tipi di conti di cui all'articolo 4, paragrafo 2, e provvede affinché tali clienti indiretti siano informati esaustivamente in merito ai vari livelli di segregazione e sui rischi associati a ciascun tipo di conto. 2. Il cliente di cui al paragrafo 1 attribuisce uno dei tipi di conto di cui all'articolo 4, paragrafo 2, ai clienti indiretti che non hanno operato una scelta in merito entro un ragionevole lasso di tempo determinato dal cliente. Il cliente comunica senza indebiti ritardi al cliente indiretto i rischi associati al tipo di conto attribuito. Il cliente indiretto può optare per un altro tipo di conto in qualsiasi momento, facendone richiesta scritta al cliente. 3. Il cliente che presta servizi di compensazione indiretta tiene registrazioni e conti separati per poter distinguere le attività e posizioni proprie da quelle detenute per conto dei suoi clienti indiretti. 4. Qualora le attività e posizioni di svariati clienti indiretti siano detenute dal partecipante diretto in un conto di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettera b), il cliente trasmette quotidianamente al partecipante diretto tutte le informazioni necessarie affinché il partecipante diretto possa individuare le posizioni detenute per conto di ciascun cliente indiretto. 5. Il cliente che fornisce servizi di compensazione indiretta, in conformità con la scelta dei suoi clienti indiretti, chiede al partecipante diretto di aprire e mantenere presso la CCP i conti di cui all'articolo 4, paragrafo 4. 6. Il cliente fornisce ai propri clienti indiretti informazioni sufficienti che consentano loro di individuare la CCP e il partecipante diretto tramite cui è stata compensata la loro posizione. 7. Qualora le attività e posizioni di uno o più clienti indiretti siano detenute dal partecipante diretto in un conto di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettera b), il cliente inserisce negli accordi di compensazione indiretta stipulati con i propri clienti indiretti tutti i termini e le condizioni necessari per garantire che, in caso di inadempimento di tale cliente, il partecipante diretto possa prontamente restituire ai clienti indiretti i proventi derivanti dalla liquidazione delle attività e posizioni detenute per conto di tali clienti indiretti conformemente all'articolo 4, paragrafo 7. 8. Il cliente fornisce al partecipante diretto informazioni sufficienti per individuare, sorvegliare e gestire i rischi concreti derivanti dalla prestazione di servizi di compensazione indiretta che possano influire sulla resilienza del partecipante diretto. 9. Il cliente stipula accordi per garantire che, in caso di eventuale inadempimento, tutte le informazioni in suo possesso riguardo ai suoi clienti indiretti siano messe immediatamente a disposizione del partecipante diretto, inclusa l'identità dei clienti indiretti di cui all'articolo 5, paragrafo 4.». |
(7) |
È inserito il seguente articolo 5 bis: «Articolo 5 bis Requisiti per la prestazione di servizi di compensazione indiretta da parte del cliente indiretto 1. Il cliente indiretto può fornire servizi di compensazione indiretta a secondi clienti indiretti unicamente se le parti degli accordi di compensazione indiretta soddisfano uno dei requisiti di cui al paragrafo 2 e ottemperano a tutte le condizioni indicate di seguito:
Tutti gli aspetti dell'accordo di compensazione indiretta di cui alla lettera b) sono chiaramente documentati. 2. Ai fini di quanto disposto al paragrafo 1, le parti degli accordi di compensazione indiretta soddisfano uno dei seguenti requisiti:
3. Per quanto concerne gli accordi di compensazione indiretta stipulati dalle parti nella situazione di cui al paragrafo 2, lettera a):
4. Per quanto concerne gli accordi di compensazione indiretta stipulati dalle parti nella situazione di cui al paragrafo 2, lettera b):
|
8. |
È inserito il seguente articolo 5 ter: «Articolo 5 ter Requisiti per la prestazione di servizi di compensazione indiretta da parte del secondo cliente indiretto 1. Il secondo cliente indiretto può fornire servizi di compensazione indiretta a terzi clienti indiretti unicamente se sono soddisfatte tutte le condizioni di seguito elencate:
Tutti gli aspetti dell'accordo di compensazione indiretta di cui al primo comma, lettera d), sono chiaramente documentati. 2. Qualora i secondi clienti indiretti forniscano servizi di compensazione indiretta ai sensi del paragrafo 1:
|
Articolo 2
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 3 gennaio 2018.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 22 settembre 2017
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 201 del 27.7.2012, pag. 1.
(2) Direttiva 98/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 1998, concernente il carattere definitivo del regolamento nei sistemi di pagamento e nei sistemi di regolamento titoli (GU L 166 dell'11.6.1998, pag. 45).
(3) Regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, sui mercati degli strumenti finanziari e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 84).
(4) Regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/77/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 84).
(5) Regolamento delegato (UE) n. 149/2013 della Commissione, del 19 dicembre 2012, che integra il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione su accordi di compensazione indiretti, obbligo di compensazione, registro pubblico, accesso alla sede di negoziazione, controparti non finanziarie, tecniche di attenuazione dei rischi per i contratti derivati OTC non compensati mediante controparte centrale (GU L 52 del 23.2.2013, pag. 11).