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Document 32017R2064

Regolamento di esecuzione (PESC) 2017/2064 del Consiglio, del 13 novembre 2017, che attua l'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2580/2001, relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone ed entità, destinate a combattere il terrorismo, e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2017/1420

GU L 295 del 14.11.2017, p. 38–39 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 22/03/2018; abrog. impl. da 32018R0468

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2017/2064/oj

14.11.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 295/38


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (PESC) 2017/2064 DEL CONSIGLIO

del 13 novembre 2017

che attua l'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2580/2001, relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone ed entità, destinate a combattere il terrorismo, e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2017/1420

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 2580/2001 del Consiglio, del 27 dicembre 2001, relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone ed entità, destinate a combattere il terrorismo (1), in particolare l'articolo 2, paragrafo 3,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

(1)

Il 4 agosto 2017 il Consiglio ha adottato il regolamento di esecuzione (UE) 2017/1420 (2), che attua l'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2580/2001 stabilendo un elenco aggiornato di persone, gruppi ed entità a cui si applica il regolamento (CE) n. 2580/2001 («elenco»).

(2)

Il Consiglio ha stabilito che non esiste più alcun motivo per mantenere una entità nell'elenco.

(3)

È opportuno pertanto aggiornare di conseguenza l'elenco,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'elenco di cui all'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2580/2001 è modificato come indicato nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 novembre 2017

Per il Consiglio

Il presidente

F. MOGHERINI


(1)  GU L 344 del 28.12.2001, pag. 70.

(2)  Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1420 del Consiglio, del 4 agosto 2017, che attua l'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2580/2001 relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone ed entità, destinate a combattere il terrorismo, e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2017/150. (GU L 204 del 5.8.2017, pag. 3).


ALLEGATO

L'entità seguente è soppressa dall'elenco di cui all'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2580/2001:

II.   GRUPPI ED ENTITÀ

«18.

“Fuerzas armadas revolucionarias de Colombia” — “FARC” (“Forze armate rivoluzionarie della Colombia”).»


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