This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 32017R1994
Commission Implementing Regulation (EU) 2017/1994 of 6 November 2017 initiating a review of Implementing Regulations (EU) 2016/184 and (EU) 2016/185 extending the definitive countervailing and anti-dumping duty on imports of crystalline silicon photovoltaic modules and key components (i.e. cells) originating in or consigned from the People's Republic of China to imports of crystalline silicon photovoltaic modules and key components (i.e. cells) consigned from Malaysia and Taiwan, whether declared as originating in Malaysia and in Taiwan or not) for the purposes of determining the possibility of granting an exemption from those measures to one Malaysian exporting producer, repealing the anti-dumping duty with regard to imports from that exporting producer and making imports from that exporting producer subject to registration
Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1994 della Commissione, del 6 novembre 2017, che apre un riesame dei regolamenti di esecuzione (UE) 2016/184 e (UE) 2016/185 che estendono il dazio compensativo definitivo e il dazio antidumping definitivo sulle importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e delle loro componenti essenziali (celle) originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese alle importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e delle loro componenti essenziali (celle) provenienti dalla Malaysia e da Taiwan, indipendentemente dal fatto che siano dichiarati o no originari della Malaysia e di Taiwan, allo scopo di determinare la possibilità di concedere un'esenzione da tali misure a un produttore esportatore malese, che abroga il dazio antidumping sulle importazioni provenienti da detto produttore esportatore e che dispone la registrazione di tali importazioni
Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1994 della Commissione, del 6 novembre 2017, che apre un riesame dei regolamenti di esecuzione (UE) 2016/184 e (UE) 2016/185 che estendono il dazio compensativo definitivo e il dazio antidumping definitivo sulle importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e delle loro componenti essenziali (celle) originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese alle importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e delle loro componenti essenziali (celle) provenienti dalla Malaysia e da Taiwan, indipendentemente dal fatto che siano dichiarati o no originari della Malaysia e di Taiwan, allo scopo di determinare la possibilità di concedere un'esenzione da tali misure a un produttore esportatore malese, che abroga il dazio antidumping sulle importazioni provenienti da detto produttore esportatore e che dispone la registrazione di tali importazioni
C/2017/7313
GU L 288 del 7.11.2017, pp. 30–35
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
|
7.11.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 288/30 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/1994 DELLA COMMISSIONE
del 6 novembre 2017
che apre un riesame dei regolamenti di esecuzione (UE) 2016/184 e (UE) 2016/185 che estendono il dazio compensativo definitivo e il dazio antidumping definitivo sulle importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e delle loro componenti essenziali (celle) originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese alle importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e delle loro componenti essenziali (celle) provenienti dalla Malaysia e da Taiwan, indipendentemente dal fatto che siano dichiarati o no originari della Malaysia e di Taiwan, allo scopo di determinare la possibilità di concedere un'esenzione da tali misure a un produttore esportatore malese, che abroga il dazio antidumping sulle importazioni provenienti da detto produttore esportatore e che dispone la registrazione di tali importazioni
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea (1) («il regolamento antidumping di base»), in particolare l'articolo 11, paragrafo 4, l'articolo 13, paragrafo 4, e l'articolo 14, paragrafo 5, nonché il regolamento (UE) 2016/1037 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri dell'Unione europea (2) («il regolamento antisovvenzioni di base»), in particolare l'articolo 23, paragrafo 6, e l'articolo 24, paragrafo 5,
informati gli Stati membri,
considerando quanto segue:
1. RICHIESTA
|
(1) |
La Commissione europea («la Commissione») ha ricevuto una richiesta di esenzione, per quanto riguarda il richiedente, dalle misure antidumping e compensative applicabili alle importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e delle loro componenti essenziali (celle) originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese, estese alle importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e delle loro componenti essenziali (celle) provenienti dalla Malaysia e da Taiwan, indipendentemente dal fatto che siano dichiarati o no originari della Malaysia e di Taiwan, a norma dell'articolo 11, paragrafo 4, e dell'articolo 13, paragrafo 4, del regolamento antidumping di base nonché dell'articolo 23, paragrafo 6, del regolamento antisovvenzioni di base. |
|
(2) |
La richiesta è stata presentata il 23 maggio 2017 da Longi (Kuching) SDN.BHD («il richiedente»), un produttore esportatore di moduli o pannelli fotovoltaici in silicio cristallino e di celle del tipo utilizzato nei moduli o pannelli fotovoltaici in silicio cristallino della Malaysia («il paese interessato»). |
2. PRODOTTO OGGETTO DEL RIESAME
|
(3) |
Il prodotto oggetto del riesame è costituito da moduli o pannelli fotovoltaici in silicio cristallino e celle del tipo utilizzato nei moduli o pannelli fotovoltaici in silicio cristallino (celle di spessore non superiore a 400 micrometri), provenienti dalla Malaysia e da Taiwan, indipendentemente dal fatto che siano dichiarati o no originari della Malaysia e di Taiwan, attualmente classificati con i codici NC ex 8501 31 00, ex 8501 32 00, ex 8501 33 00, ex 8501 34 00, ex 8501 61 20, ex 8501 61 80, ex 8501 62 00, ex 8501 63 00, ex 8501 64 00 ed ex 8541 40 90. |
|
(4) |
Sono esclusi dalla definizione del prodotto oggetto del riesame i seguenti tipi di prodotto:
|
3. MISURE IN VIGORE
|
(5) |
Con i regolamenti (UE) n. 1238/2013 (3) e (UE) n. 1239/2013 (4) il Consiglio ha istituito misure antidumping e compensative su moduli o pannelli fotovoltaici in silicio cristallino e celle del tipo utilizzato nei moduli fotovoltaici in silicio cristallino e nelle loro componenti essenziali (celle) originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese («la RPC» o «Cina») («le misure iniziali»). È stato accettato anche un accordo d'impegno. Con i regolamenti di esecuzione (UE) 2016/184 (5) e (UE) 2016/185 (6) la Commissione ha esteso le misure alle importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e delle loro componenti essenziali (celle) provenienti dalla Malaysia e da Taiwan («le misure estese»), indipendentemente dal fatto che siano dichiarati o no originari della Malaysia e di Taiwan, ad eccezione delle importazioni di prodotti fabbricati da alcune società espressamente menzionate. |
|
(6) |
Con i regolamenti (UE) 2017/366 (7) e (UE) 2017/367 (8) la Commissione ha esteso le misure antidumping e compensative in seguito a un riesame in vista della scadenza e ha chiuso l'inchiesta di riesame intermedio parziale contestualmente avviata. |
|
(7) |
Il 10 febbraio 2017 la Commissione ha avviato un riesame (9) di una richiesta di esenzione avanzata da un nuovo produttore esportatore. Tale inchiesta di riesame è in corso di svolgimento. Il 3 marzo 2017 la Commissione ha avviato anche un riesame intermedio parziale (10), limitato alla forma delle misure. Il 15 settembre 2017 la Commissione ha chiuso tale riesame sostituendo i dazi ad valorem vigenti, associati ad un impegno, con un prezzo minimo all'importazione (PMI) (11). |
4. MOTIVAZIONE DEL RIESAME
|
(8) |
Il richiedente ha asserito di non aver esportato nell'Unione il prodotto oggetto del riesame durante il periodo dell'inchiesta che ha condotto all'estensione delle misure, cioè il periodo tra il 1o aprile 2014 e il 31 marzo 2015. |
|
(9) |
Il richiedente ha anche affermato di non aver eluso le misure in vigore. |
|
(10) |
Inoltre il richiedente ha sostenuto che, dopo il periodo dell'inchiesta che ha condotto all'estensione delle misure, egli ha assunto un'obbligazione contrattuale irrevocabile di esportare un quantitativo significativo nell'Unione. |
5. PROCEDURA
5.1. Apertura
|
(11) |
La Commissione ha esaminato gli elementi di prova disponibili e ha concluso che erano sufficienti a giustificare l'apertura di un'inchiesta in conformità dell'articolo 11, paragrafo 4, e dell'articolo 13, paragrafo 4, del regolamento antidumping di base nonché dell'articolo 23, paragrafo 6, del regolamento antisovvenzioni di base, allo scopo di determinare la possibilità di concedere al richiedente l'esenzione dalle misure estese. |
|
(12) |
A norma dell'articolo 11, paragrafo 4, del regolamento antidumping di base, l'industria dell'Unione notoriamente interessata è stata informata della domanda di riesame e ha avuto la possibilità di presentare osservazioni, ma non ha fatto pervenire alcuna osservazione. |
|
(13) |
La Commissione presterà particolare attenzione al rapporto del richiedente con le società soggette alle misure in vigore, al fine di garantire che non sia stato instaurato o utilizzato al fine di eludere le misure. La Commissione valuterà anche l'opportunità di stabilire condizioni di monitoraggio particolari nel caso in cui l'inchiesta concluda che la concessione dell'esenzione è giustificata. |
5.2. Abrogazione delle misure antidumping in vigore e registrazione delle importazioni
|
(14) |
A norma dell'articolo 11, paragrafo 4, del regolamento antidumping di base, il dazio antidumping in vigore dovrebbe essere abrogato per quanto riguarda le importazioni del prodotto oggetto del riesame fabbricato e venduto dal richiedente per l'esportazione nell'Unione. |
|
(15) |
Nel contempo, tali importazioni dovrebbero essere sottoposte a registrazione in conformità dell'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento antidumping di base affinché, qualora il riesame si concluda con l'accertamento dell'elusione da parte del richiedente, possano essere riscossi dazi antidumping a decorrere dalla data di registrazione di tali importazioni. In questa fase dell'inchiesta non è possibile stimare l'importo dei dazi che il richiedente dovrà eventualmente corrispondere. |
5.3. Misure antisovvenzioni in vigore
|
(16) |
Dato che il regolamento antisovvenzioni di base non offre alcuna base giuridica per l'abrogazione delle attuali misure antisovvenzioni, tali misure restano in vigore. Le misure antisovvenzioni in vigore saranno abrogate con un regolamento che stabilisce la concessione di tale esenzione solo se il riesame accerta che il richiedente ha diritto a un'esenzione. |
5.4. Periodo dell'inchiesta di riesame
|
(17) |
L'inchiesta riguarda il periodo compreso tra il 1o aprile 2014 e il 30 settembre 2017 («periodo dell'inchiesta di riesame»). |
5.5. Inchiesta sul richiedente
Al fine di raccogliere le informazioni che ritiene necessarie all'inchiesta, la Commissione invierà un questionario al richiedente. Il richiedente deve far pervenire il questionario compilato entro 37 giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, salvo diverse disposizioni, conformemente all'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento antidumping di base e all'articolo 11, paragrafo 2 del regolamento antisovvenzioni di base.
5.6. Altre comunicazioni scritte
|
(18) |
Nel rispetto delle disposizioni del presente regolamento, le parti interessate sono invitate a comunicare le proprie osservazioni nonché a fornire informazioni ed elementi di prova. Salvo diverse disposizioni, tali informazioni ed elementi di prova devono pervenire alla Commissione entro 37 giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. |
5.7. Possibilità di audizione da parte dei servizi della Commissione incaricati dell'inchiesta
|
(19) |
Le parti interessate possono chiedere di essere sentite dai servizi della Commissione incaricati dell'inchiesta. La relativa domanda va presentata per iscritto specificando i motivi della richiesta. Per le audizioni su questioni relative alla fase di apertura dell'inchiesta, la domanda deve essere presentata entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. Le successive domande di audizione devono essere presentate entro i termini specifici stabiliti dalla Commissione nelle comunicazioni con le parti. |
5.8. Istruzioni per l'invio delle comunicazioni scritte, dei questionari compilati e della corrispondenza
|
(20) |
Le informazioni trasmesse alla Commissione ai fini delle inchieste di difesa commerciale devono essere esenti da diritti d'autore. Le parti interessate, prima di presentare alla Commissione informazioni e/o dati oggetto di diritti d'autore di terzi, devono chiedere un'autorizzazione specifica al titolare del diritto d'autore che consenta esplicitamente alla Commissione a) di utilizzare le informazioni e i dati ai fini del procedimento di difesa commerciale e b) di fornire le informazioni e/o i dati alle parti interessate all'inchiesta in una forma che consenta loro di esercitare il proprio diritto di difesa. |
|
(21) |
Tutte le comunicazioni scritte delle parti interessate, comprese le informazioni richieste nel presente regolamento, i questionari compilati e la corrispondenza, per cui venga chiesto un trattamento riservato dovranno essere contrassegnate dalla dicitura «Limited» («Diffusione limitata») (12). |
|
(22) |
Le parti interessate che trasmettono informazioni a diffusione limitata sono tenute a presentarne, a norma dell'articolo 19, paragrafo 2, del regolamento antidumping di base e dell'articolo 29, paragrafo 2, del regolamento antisovvenzioni di base, un riassunto non riservato, contrassegnato dalla dicitura «For inspection by interested parties» («Consultabile da tutte le parti interessate»). Il riassunto deve essere sufficientemente dettagliato, in modo da consentire una comprensione adeguata della sostanza delle informazioni presentate a titolo riservato. Le informazioni inviate in via riservata potranno non essere prese in considerazione se la parte interessata che le ha trasmesse non fornisce un riassunto non riservato nel formato richiesto e della qualità richiesta. |
|
(23) |
Le parti interessate sono invitate a presentare tutte le comunicazioni e le richieste per posta elettronica, comprese le deleghe e le certificazioni in forma scannerizzata, ad eccezione delle risposte voluminose che devono essere fornite su un supporto digitale portatile (CD-ROM, DVD, chiave USB ecc.) a mano o per posta raccomandata. Utilizzando la posta elettronica, le parti interessate esprimono il proprio accordo con le norme applicabili alle comunicazioni in forma elettronica contenute nel documento «CORRESPONDENCE WITH THE EUROPEAN COMMISSION IN TRADE DEFENCE CASES» («Corrispondenza con la Commissione europea nei casi di difesa commerciale»), pubblicato sul sito della direzione generale del Commercio: http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2011/june/tradoc_148003.pdf. |
|
(24) |
Le parti interessate devono indicare il proprio nome, indirizzo postale, numero di telefono e indirizzo di posta elettronica valido e assicurarsi che l'indirizzo di posta elettronica fornito sia un indirizzo ufficiale di lavoro funzionante e controllato quotidianamente. Una volta ricevuti i recapiti, la Commissione comunicherà con le parti interessate unicamente per posta elettronica, a meno che le parti non richiedano esplicitamente di ricevere dalla Commissione tutti i documenti tramite un altro mezzo di comunicazione o a meno che la natura del documento da inviare non richieda l'utilizzo della posta raccomandata. Per ulteriori regole e informazioni riguardanti la corrispondenza con la Commissione, compresi i principi che si applicano alle comunicazioni per posta elettronica, si invitano le parti interessate a consultare le istruzioni sopraindicate relative alle comunicazioni con le parti interessate. Indirizzo della Commissione per l'invio della corrispondenza:
|
6. OMESSA COLLABORAZIONE
|
(25) |
Qualora una parte interessata neghi l'accesso alle informazioni necessarie, non le comunichi entro i termini stabiliti oppure ostacoli gravemente l'inchiesta, possono essere stabilite conclusioni, positive o negative, in base ai dati disponibili, in conformità dell'articolo 18 del regolamento antidumping di base e dell'articolo 28 del regolamento antisovvenzioni di base. |
|
(26) |
Se le informazioni fornite da una parte interessata risultano false o fuorvianti, tali informazioni possono essere ignorate e possono essere utilizzati i dati disponibili. |
|
(27) |
Se una parte interessata non collabora o collabora solo parzialmente e le conclusioni si basano quindi sui dati disponibili in conformità dell'articolo 18 del regolamento antidumping di base e dell'articolo 28 del regolamento antisovvenzioni di base, l'esito dell'inchiesta può essere per tale parte meno favorevole di quanto sarebbe stato se avesse collaborato. |
|
(28) |
L'assenza di una risposta su supporto informatico non sarà considerata omessa collaborazione, a condizione che la parte interessata dimostri che le presentazione della risposta nella forma richiesta comporterebbe oneri supplementari o costi aggiuntivi eccessivi. La parte interessata è tenuta a contattare immediatamente la Commissione. |
7. CONSIGLIERE AUDITORE
|
(29) |
Per i procedimenti in materia commerciale le parti interessate possono chiedere l'intervento del consigliere auditore, che funge da tramite tra le parti interessate e i servizi della Commissione incaricati dell'inchiesta. Il consigliere auditore esamina le richieste di accesso al fascicolo, le controversie sulla riservatezza dei documenti, le richieste di proroga dei termini e le domande di audizione di terzi. Può organizzare un'audizione con una singola parte interessata e mediare al fine di garantire il pieno esercizio dei diritti di difesa delle parti interessate. Il consigliere auditore darà inoltre la possibilità di organizzare un'audizione delle parti che consenta di esporre le diverse posizioni e le relative controargomentazioni. |
|
(30) |
Le domande di audizione con il consigliere auditore devono essere motivate e presentate per iscritto. Per le audizioni su questioni relative alla fase iniziale dell'inchiesta la domanda deve essere presentata entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. Le successive domande di audizione devono essere presentate entro i termini specifici indicati dalla Commissione nelle comunicazioni con le parti. |
|
(31) |
Per ulteriori informazioni e per le modalità di contatto le parti interessate possono consultare le pagine dedicate al consigliere auditore sul sito web della DG Commercio: http://ec.europa.eu/trade/trade-policy-and-you/contacts/hearing-officer/. |
8. CALENDARIO DELL'INCHIESTA
|
(32) |
A norma dell'articolo 11, paragrafo 5, del regolamento antidumping di base e dell'articolo 22, paragrafo 1, del regolamento antisovvenzioni di base, l'inchiesta sarà conclusa entro nove mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. |
9. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
|
(33) |
I dati personali raccolti nel corso della presente inchiesta saranno trattati in conformità del regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (13). |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
È aperto un riesame del regolamento di esecuzione (UE) 2016/184 e del regolamento di esecuzione (UE) 2016/185, in conformità dell'articolo 11, paragrafo 4, e dell'articolo 13, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/1036 e dell'articolo 23, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2016/1037, per stabilire se le importazioni di moduli o pannelli fotovoltaici in silicio cristallino e celle del tipo utilizzato nei moduli o pannelli fotovoltaici in silicio cristallino (celle di spessore non superiore a 400 micrometri), provenienti dalla Malaysia e da Taiwan, indipendentemente dal fatto che siano dichiarati o no originari della Malaysia e di Taiwan, attualmente classificati con i codici NC ex 8501 31 00, ex 8501 32 00, ex 8501 33 00, ex 8501 34 00, ex 8501 61 20, ex 8501 61 80, ex 8501 62 00, ex 8501 63 00, ex 8501 64 00 ed ex 8541 40 90 (codici TARIC: 8501310082, 8501310083, 8501320042, 8501320043, 8501330062, 8501330063, 8501340042, 8501340043, 8501612042, 8501612043, 8501618042, 8501618043, 8501620062, 8501620063, 8501630042, 8501630043, 8501640042, 8501640043, 8541409022, 8541409023, 8541409032, 8541409033), prodotti da Longi (Kuching) SDN.BHD (codice addizionale TARIC C309), debbano essere soggette alle misure antidumping e antisovvenzioni istituite dai regolamenti di esecuzione (UE) 2016/185 e (UE) 2016/184.
Articolo 2
Il dazio antidumping istituito dal regolamento di esecuzione (UE) 2016/185 è abrogato per quanto riguarda le importazioni specificate all'articolo 1 del presente regolamento.
Articolo 3
Le autorità doganali adottano gli opportuni provvedimenti per registrare le importazioni nell'Unione di cui all'articolo 1 del presente regolamento in conformità dell'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2016/1036.
L'obbligo di registrazione scade dopo un periodo di nove mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
Articolo 4
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 6 novembre 2017
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21.
(2) GU L 176 del 30.6.2016, pag. 55.
(3) GU L 325 del 5.12.2013, pag. 1.
(4) GU L 325 del 5.12.2013, pag. 66.
(5) GU L 37 del 12.2.2016, pag. 56.
(6) GU L 37 del 12.2.2016, pag. 76.
(7) GU L 56 del 3.3.2017, pag. 1.
(8) GU L 56 del 3.3.2017, pag. 131.
(9) GU L 36 dell'11.2.2017, pag. 47.
(10) GU C 67 del 3.3.2017, pag. 16.
(11) GU L 238 del 16.9.2017, pag. 22.
(12) Un documento a «diffusione limitata» è un documento considerato riservato a norma dell'articolo 19 del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio (GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51) e dell'articolo 6 dell'accordo dell'OMC sull'attuazione dell'articolo VI del GATT 1994 (accordo antidumping). Tale tipo di documento è anche protetto a norma dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43).
(13) Regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1).