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Document 32017R1988
Commission Regulation (EU) 2017/1988 of 3 November 2017 amending Regulation (EC) No 1126/2008 adopting certain international accounting standards in accordance with Regulation (EC) No 1606/2002 of the European Parliament and of the Council as regards International Financial Reporting Standard 4 (Text with EEA relevance. )
Regolamento (UE) 2017/1988 della Commissione, del 3 novembre 2017, che modifica il regolamento (CE) n. 1126/2008 della Commissione che adotta taluni principi contabili internazionali conformemente al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'International Financial Reporting Standard 4 (Testo rilevante ai fini del SEE. )
Regolamento (UE) 2017/1988 della Commissione, del 3 novembre 2017, che modifica il regolamento (CE) n. 1126/2008 della Commissione che adotta taluni principi contabili internazionali conformemente al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'International Financial Reporting Standard 4 (Testo rilevante ai fini del SEE. )
C/2017/7098
GU L 291 del 9.11.2017, p. 72–83
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 15/10/2023; abrog. impl. da 32023R1803
9.11.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 291/72 |
REGOLAMENTO (UE) 2017/1988 DELLA COMMISSIONE
del 3 novembre 2017
che modifica il regolamento (CE) n. 1126/2008 della Commissione che adotta taluni principi contabili internazionali conformemente al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'International Financial Reporting Standard 4
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, relativo all'applicazione di principi contabili internazionali (1), in particolare l'articolo 3, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1) |
Con il regolamento (CE) n. 1126/2008 della Commissione (2) sono stati adottati taluni principi contabili internazionali e talune interpretazioni vigenti al 15 ottobre 2008. |
(2) |
Il 12 settembre 2016 l'International Accounting Standards Board (IASB) ha pubblicato modifiche all'International Financial Reporting Standard (IFRS) 4 — Applicazione congiunta dell'IFRS 9 Strumenti finanziari e dell'IFRS 4 Contratti assicurativi (di seguito «modifiche all'IFRS 4»). Le modifiche all'IFRS 4 mirano a rimediare alle conseguenze contabili temporanee dello sfasamento tra la data di entrata in vigore dell'IFRS 9 e la data di entrata in vigore del nuovo principio contabile sui contratti assicurativi che sostituisce l'IFRS 4 (IFRS 17). |
(3) |
L'IFRS 9 mira a migliorare l'informativa finanziaria sugli strumenti finanziari tenendo conto dei problemi sorti in materia nel corso della crisi finanziaria. In particolare, l'IFRS 9 risponde all'invito del G20 a operare la transizione verso un modello più lungimirante di rilevazione delle perdite attese sulle attività finanziarie. |
(4) |
Le modifiche all'IFRS 4 autorizzano le entità che svolgono prevalentemente attività assicurative a rinviare al 1o gennaio 2021 la data di applicazione dell'IFRS 9. Come effetto del rinvio le entità interessate possono continuare a utilizzare il principio vigente, il Principio contabile internazionale (IAS) 39 Strumenti finanziari: rilevazione e valutazione. Le modifiche all'IFRS 4 consentono inoltre alle entità che emettono contratti assicurativi di rimuovere dall'utile (perdita) di esercizio una parte delle asimmetrie contabili aggiuntive e della volatilità temporanea che potrebbero apparire quando applicano l'IFRS 9 prima dell'attuazione dell'IFRS 17. |
(5) |
Dopo consultazione dello European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG), la Commissione conclude che le modifiche all'IFRS 4 soddisfano i criteri di adozione previsti dall'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1606/2002. |
(6) |
La Commissione ritiene tuttavia che l'ambito di applicazione delle modifiche all'IFRS 4 non sia sufficientemente ampio per soddisfare le esigenze di tutte le principali imprese di assicurazione nell'Unione. In particolare, il settore assicurativo di un conglomerato finanziario non beneficerebbe della possibilità di rinviare l'applicazione dell'IFRS 9, il che potrebbe metterlo in una situazione di svantaggio competitivo. Pertanto, il settore assicurativo di un conglomerato finanziario rientrante nell'ambito di applicazione della direttiva 2002/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (3), dovrebbe essere autorizzato a rinviare l'applicazione dell'IFRS 9 al 1o gennaio 2021. |
(7) |
Il rinvio dell'applicazione dell'IFRS 9 da parte del settore assicurativo di un conglomerato imporrebbe l'applicazione di due differenti principi contabili nell'ambito dello stesso conglomerato finanziario, il che potrebbe creare opportunità di arbitraggio contabile e difficoltà per la comprensione del bilancio consolidato da parte degli investitori. Pertanto, il rinvio dovrebbe essere subordinato a determinate condizioni. Per impedire che il gruppo trasferisca strumenti finanziari tra settori al fine di beneficiare di un trattamento contabile più favorevole, dovrebbe applicarsi un divieto temporaneo di trasferimento degli strumenti finanziari diversi dagli strumenti finanziari valutati al fair value (valore equo), per i quali le variazioni del fair value (valore equo) sono rilevatenell'utile (perdita) d'esercizio. Dovrebbero essere soggetti al divieto di trasferimento solo gli strumenti finanziari che possono essere eliminati contabilmente dai conti dell'entità che effettua il trasferimento. Gli strumenti finanziari emessi da un'entità del gruppo non dovrebbero essere soggetti al divieto, perché gli strumenti finanziari detenuti infragruppo sono eliminati dai conti consolidati del conglomerato. |
(8) |
Il rinvio dell'applicazione dell'IFRS 9 è coerente, nel suo approccio, con l'IFRS 4, il quale autorizza i gruppi assicurativi a consolidare le controllate senza conformare la valutazione delle passività assicurative effettuata secondo la disciplina contabile locale delle controllate ai principi contabili utilizzati dal resto del gruppo. L'uso di principi contabili non uniformi può ridurre la comprensibilità del bilancio, tuttavia gli utilizzatori del bilancio hanno già una certa familiarità con l'informativa finanziaria secondo lo IAS 39 e il rinvio è solo per un periodo di tempo limitato. Le condizioni per il ricorso al rinvio dovrebbero contribuire anch'esse ad attenuare tali preoccupazioni. |
(9) |
Il rinvio dell'applicazione dell'IFRS 9 per il settore assicurativo all'interno di un conglomerato finanziario dovrebbe essere limitato nel tempo, perché è importante che i miglioramenti introdotti dall'IFRS 9 divengano effettivi il prima possibile, e perché l'IFRS 17 entrerà in vigore il 1o gennaio 2021. |
(10) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1126/2008. |
(11) |
Le misure previste nel presente regolamento sono conformi al parere del comitato di regolamentazione contabile, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Nell'allegato al regolamento (CE) n. 1126/2008, l'International Financial Reporting Standard (IFRS) 4 Contratti assicurativi è modificato come indicato nell'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
I conglomerati finanziari di cui alla definizione dell'articolo 2, punto 14, della direttiva 2002/87/CE possono decidere che nessuna delle sue entità operanti nel settore assicurativo ai sensi dell'articolo 2, punto 8, lettera b), della stessa direttiva applichi l'IFRS 9 al bilancio consolidato per gli esercizi aventi inizio prima del 1o gennaio 2021, se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
a) |
dopo il 29 novembre 2017 tra il settore assicurativo e gli altri settori del conglomerato finanziario non sono trasferiti strumenti finanziari diversi dagli strumenti finanziari valutati al fair value (valore equo) per i quali le variazioni del fair value (valore equo) sono rilevate nell'utile (perdita) d'esercizio da entrambi i settori coinvolti nei trasferimenti; |
b) |
il conglomerato finanziario indica nel bilancio consolidato le entità assicurative del gruppo che applicano lo IAS 39; |
c) |
le informazioni integrative richieste dall'IFRS 7 sono fornite separatamente per il settore assicurativo che applica lo IAS 39 e per il resto del gruppo che applica l'IFRS 9. |
Articolo 3
1. Le imprese applicano le modifiche di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data di inizio del loro primo esercizio finanziario avente inizio il 1o gennaio 2018 o in data successiva.
2. Tuttavia, fatte salve le condizioni di cui all'articolo 2, i conglomerati finanziari possono sceglie di applicare le modifiche di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data di inizio del loro primo esercizio finanziario avente inizio il 1o gennaio 2018 o in data successiva.
Articolo 4
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 3 novembre 2017
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 243 dell'11.9.2002, pag. 1.
(2) Regolamento (CE) n. 1126/2008 della Commissione, del 3 novembre 2008, che adotta taluni principi contabili internazionali conformemente al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 320 del 29.11.2008, pag. 1).
(3) Direttiva 2002/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2002, relativa alla vigilanza supplementare sugli enti creditizi, sulle imprese di assicurazione e sulle imprese di investimento appartenenti ad un conglomerato finanziario e che modifica le direttive 73/239/CEE, 79/267/CEE, 92/49/CEE, 92/96/CEE, 93/6/CEE e 93/22/CEE del Consiglio e le direttive 98/78/CE e 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 35 dell'11.2.2003, pag. 1).
ALLEGATO
Applicazione congiunta dell'IFRS 9 Strumenti finanziari e dell'IFRS 4 Contratti assicurativi
(Modifiche all'IFRS 4)
Modifiche
all'IFRS 4 Contratti assicurativi
È modificato il paragrafo 3.
AMBITO DI APPLICAZIONE
…
3. |
Il presente IFRS non tratta altre modalità di contabilizzazione da parte degli assicuratori, quali la contabilizzazione delle attività finanziarie detenute dagli assicuratori e delle passività finanziarie emesse dagli assicuratori (cfr. lo IAS 32 Strumenti finanziari: esposizione nel bilancio, l'IFRS 7 e l'IFRS 9 Strumenti finanziari), salvo:
… |
È modificato il paragrafo 5.
…
5. |
A scopo di semplificazione, il presente IFRS definisce come assicuratore qualsiasi entità che emette un contratto assicurativo, indipendentemente dal fatto che l'entità sia considerata un assicuratore a fini giuridici o di vigilanza. Con il termine «assicuratore» di cui ai paragrafi 3, lettere a) e b), 20 A–20Q, 35B–35N, 39B–39M e 46–49 si intende anche un emittente di uno strumento finanziario contenente un elemento di partecipazione discrezionale. … |
Sono aggiunti nuovi titoli dopo i paragrafi 20, 20K e 20N. Sono aggiunti i nuovi paragrafi 20 A–20Q.
RILEVAZIONE E VALUTAZIONE
…
Esenzione temporanea dall'IFRS 9
20 A |
L'IFRS 9 disciplina la contabilizzazione degli strumenti finanziari ed è in vigore per gli esercizi che hanno inizio il 1o gennaio 2018 o in data successiva. Tuttavia, per l'assicuratore che soddisfa i criteri di cui al paragrafo 20B, il presente IFRS prevede una esenzione temporanea che gli consente, ma non impone, di applicare lo IAS 39 Strumenti finanziari: rilevazione e valutazione anziché l'IFRS 9 per gli esercizi aventi inizio prima del 1o gennaio 2021. L'assicuratore che applica l'esenzione temporanea dall'IFRS 9 deve:
|
20B |
L'assicuratore può applicare l'esenzione temporanea dall'IFRS 9 se e soltanto se:
|
20C |
L'assicuratore che applica l'esenzione temporanea dall'IFRS 9 è autorizzato ad applicare solo le disposizioni in materia di presentazione degli utili e delle perdite sulle passività finanziarie designate al fair value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio di cui ai paragrafi 5.7.1, lettera c), 5.7.7–5.7.9, 7.2.14 e B5.7.5–B5.7.20 dell'IFRS 9. Se decide di applicare tali disposizioni, l'assicuratore deve applicare le disposizioni transitorie pertinenti dell'IFRS 9, rendere noto che ha applicato tali disposizioni e fornire su base continuativa le relative informazioni integrative di cui ai paragrafi 10-11 dell'IFRS 7 (come modificato dall'IFRS 9 (2010)]. |
20D |
Le attività di un assicuratore sono prevalentemente connesse all'assicurazione se e solo se:
|
20E |
Ai fini dell'applicazione del paragrafo 20D, lettera b), le passività connesse all'assicurazione comprendono:
|
20F |
Nel valutare se esercita un'attività significativa priva di nesso con l'assicurazione ai fini dell'applicazione del paragrafo 20D, lettera b), punto ii), l'assicuratore deve considerare:
|
20G |
Il paragrafo 20B, lettera b, stabilisce che l'entità valuti se possiede i requisiti per beneficiare dell'esenzione temporanea dall'IFRS 9 alla data di chiusura dell'esercizio immediatamente precedente il 1o aprile 2016. Dopo tale data:
|
20H |
Ai fini dell'applicazione del paragrafo 20G, un cambiamento delle attività dell'entità è un cambiamento che:
Di conseguenza tale cambiamento si verifica solo nel momento in cui l'entità inizia o cessa un'attività che è rilevante per le sue operazioni o modifica in maniera significativa la portata di una delle sue attività, per esempio in caso di acquisizione, cessione o cessazione di una linea di attività. |
20I |
Di norma ci si attende che un cambiamento delle attività dell'entità ai sensi del paragrafo 20H sia molto poco frequente. Le seguenti situazioni non rappresentano cambiamenti nelle attività dell'entità ai fini dell'applicazione del paragrafo 20G:
|
20 J |
Se a seguito di una nuova valutazione (cfr. paragrafo 20G, lettera a)] emerge che l'entità non possiede più i requisiti per l'esenzione temporanea dall'IFRS 9, l'entità può continuare ad applicare l'esenzione temporanea dall'IFRS 9 solo fino al termine dell'esercizio iniziato immediatamente dopo la nuova valutazione. L'entità deve in ogni caso applicare l'IFRS 9 per gli esercizi che hanno inizio il 1o gennaio 2021 o in data successiva. Per esempio, l'entità che ritiene di non possedere più i requisiti per l'esenzione temporanea dall'IFRS 9 in applicazione del paragrafo 20G, lettera a), il 31 dicembre 2018 (la fine del suo esercizio) è autorizzata a continuare ad applicare l'esenzione temporanea dall'IFRS 9 solo fino al 31 dicembre 2019. |
20K |
L'assicuratore che ha precedentemente deciso di applicare l'esenzione temporanea dall'IFRS 9 può decidere irrevocabilmente di applicare l'IFRS 9 all'inizio di ogni esercizio successivo. |
Neo-utilizzatore
20L |
Il neo-utilizzatore ai sensi dell'IFRS 1 Prima adozione degli International Financial Reporting Standard può applicare l'esenzione temporanea dall'IFRS 9 di cui al paragrafo 20 A se, e solo se, soddisfa i criteri di cui al paragrafo 20B. Nell'applicare il paragrafo 20B, lettera b), il neo-utilizzatore deve utilizzare i valori contabili determinati applicando gli IFRS alla data indicata in tale paragrafo. |
20M |
L'IFRS 1 contiene i requisiti e le esenzioni applicabili al neo-utilizzatore. Tali requisiti ed esenzioni (per esempio i paragrafi D16-D17 dell'IFRS 1) non prevalgono sui requisiti stabiliti ai paragrafi 20 A–20Q e 39B–39 J del presente IFRS. Per esempio i requisiti e le esenzioni di cui all'IFRS 1 non prevalgono sul requisito che il neo-utilizzatore deve soddisfare i criteri di cui al paragrafo 20L per applicare l'esenzione temporanea dall'IFRS 9. |
20N |
Il neo-utilizzatore che riporta le informazioni richieste dai paragrafi 39B–39 J deve applicare i requisiti e le esenzioni di cui all'IFRS 1 che sono pertinenti per le valutazioni richieste per tali informazioni. |
Esenzione temporanea da talune disposizioni dello IAS 28
20O |
I paragrafi 35-36 dello IAS 28 Partecipazioni in società collegate e joint venture prevedono che l'entità debba applicare principi contabili uniformi quando utilizza il metodo del patrimonio netto. Ciononostante, per gli esercizi aventi inizio prima del 1o gennaio 2021 l'entità è autorizzata, ma non tenuta, a mantenere i pertinenti principi contabili applicati dalla società collegata o joint venture come segue:
|
20P |
Quando l'entità utilizza il metodo del patrimonio netto per contabilizzare la propria partecipazione in una società collegata o joint venture:
|
20Q |
L'entità può applicare i paragrafi 20O e 20P, lettera b), separatamente per ciascuna società collegata o joint venture. |
Sono aggiunti i nuovi paragrafi 35 A–35N, 39B–39M e 46–49. Sono aggiunti nuovi titoli sotto i paragrafi 35 A, 35K, 35M, 39 A, 39 J, 45 e 47.
Elementi di partecipazione discrezionali negli strumenti finanziari
…
35 A |
Le esenzioni temporanee di cui ai paragrafi 20 A, 20L e 20O e l'overlay approach di cui al paragrafo 35B sono a disposizione anche di un emittente di uno strumento finanziario contenente un elemento di partecipazione discrezionale. Di conseguenza, con il termine «assicuratore» di cui ai paragrafi 3, lettere a) e b), 20 A–20Q, 35B–35N, 39B–39M e 46–49 si intende anche un emittente di uno strumento finanziario contenente un elemento di partecipazione discrezionale. |
ESPOSIZIONE NEL BILANCIO
Overlay approach
35B |
L'assicuratore è autorizzato, ma non tenuto, ad applicare l'overlay approach alle attività finanziarie designate. L'assicuratore che applica l'overlay approach deve:
|
35C |
L'assicuratore può scegliere di applicare l'overlay approach descritto al paragrafo 35B solo quando applica per la prima volta l'IFRS 9, compreso quando applica per la prima volta l'IFRS 9 dopo aver applicato precedentemente:
|
35D |
L'assicuratore deve presentare l'importo riclassificato tra utile (perdita) d'esercizio e altre componenti di conto economico complessivo secondo l'overlay approach:
|
35E |
Un'attività finanziaria può essere designata ai fini dell'overlay approach se, e solo se, sono soddisfatti i seguenti criteri:
|
35F |
L'assicuratore può designare un'attività finanziaria ammissibile ai fini dell'overlay approach quando sceglie di applicare tale approccio (cfr. paragrafo 35C). Successivamente, può designare un'attività finanziaria ammissibile ai fini dell'overlay approach quando, e solo quando:
|
35G |
La designazione delle attività finanziarie ammissibili ai fini dell'overlay approach in applicazione del paragrafo 35F può avvenire strumento per strumento. |
35H |
Se del caso, quando un'attività finanziaria è designata ai fini dell'applicazione dell'overlay approach in applicazione del paragrafo 35F, lettera b):
|
35I |
L'entità deve continuare ad applicare l'overlay approach ad un'attività finanziaria designata fino a quando tale attività finanziaria è eliminata contabilmente. Tuttavia, l'entità:
|
35 J |
Quando l'entità riclassifica un'attività finanziaria in applicazione del paragrafo 35I, lettera a), deve riclassificare qualsiasi saldo relativo a tale attività finanziaria da altre componenti di conto economico complessivo accumulate all'utile (perdita) d'esercizio come rettifica da riclassificazione (cfr. IAS 1). |
35K |
Se l'entità cessa di applicare l'overlay approach in quanto opera la scelta di cui al paragrafo 35I, lettera b), o non è più un assicuratore, non può più applicarlo in seguito. L'assicuratore che ha scelto di applicare l'overlay approach (cfr. paragrafo 35C) ma non dispone di attività finanziarie ammissibili (cfr. paragrafo 35E) può applicarlo in seguito quando dispone di attività finanziarie ammissibili. |
Interazione con altre disposizioni
35L |
Il paragrafo 30 del presente IFRS consente una pratica che è nota anche come «contabilità ombra». Se l'assicuratore applica l'overlay approach, può essere applicata la «contabilità ombra». |
35M |
La riclassificazione di un importo tra utile (perdita) d'esercizio e altre componenti di conto economico complessivo in applicazione del paragrafo 35B può avere effetti conseguenti per l'inclusione di altri importi, come le imposte sul reddito, nelle altre componenti di conto economico complessivo. L'assicuratore deve applicare il pertinente IFRS, ad esempio lo IAS 12 Imposte sul reddito, per determinare eventuali effetti conseguenti. |
Neo-utilizzatore
35N |
Se sceglie di applicare l'overlay approach, il neo-utilizzatore deve riformulare l'informativa comparativa per riflettere tale approccio se, e solo se, la riformula per uniformarsi all'IFRS 9 (cfr. paragrafi E1–E2 dell'IFRS 1). … |
INFORMAZIONI INTEGRATIVE
…
Informazioni integrative in merito all'esenzione temporanea dall'IFRS 9
39B |
L'assicuratore che sceglie di applicare l'esenzione temporanea dall'IFRS 9 deve fornire le informazioni che consentono agli utilizzatori del bilancio:
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39C |
Per conformarsi al paragrafo 39B, lettera a), l'assicuratore deve indicare il fatto che applica l'esenzione temporanea dall'IFRS 9 e per quali motivi ha concluso alla data di cui al paragrafo 20B, lettera b), di possedere i requisiti per beneficiare dell'esenzione temporanea dall'IFRS 9, specificando tra l'altro:
|
39D |
Se, in applicazione del paragrafo 20G, lettera a), l'entità conclude che le sue attività non sono più prevalentemente connesse all'assicurazione, essa deve fornire le informazioni seguenti per ciascun esercizio prima di iniziare ad applicare l'IFRS 9:
|
39E |
Per conformarsi al paragrafo 39B, lettera b), l'assicuratore deve indicare il fair value (valore equo) alla data di chiusura dell'esercizio e l'ammontare della variazione del fair value (valore equo) in tale esercizio per i due seguenti gruppi di attività finanziarie separatamente:
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39F |
Quando fornisce le informazioni di cui al paragrafo 39E, l'assicuratore:
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39G |
Per conformarsi al paragrafo 39B, lettera b), l'assicuratore deve indicare le informazioni concernenti l'esposizione al rischio di credito inerente alle attività finanziarie di cui al paragrafo 39E, lettera a), comprese le concentrazioni significative di rischio di credito. Come minimo, l'assicuratore deve fornire le seguenti informazioni per tali attività finanziarie alla data di chiusura dell'esercizio:
|
39H |
Per conformarsi al paragrafo 39B, lettera b), l'assicuratore deve indicare dove un utilizzatore del bilancio possa ottenere le informazioni riguardanti un'entità del gruppo disponibili al pubblico richieste dall'IFRS 9 che non siano fornite nel bilancio consolidato del gruppo per l'esercizio pertinente. Per esempio, le informazioni di cui all'IFRS 9 potrebbero essere ottenute dal bilancio separato o individuale, pubblicamente disponibile, di un'entità del gruppo che ha applicato l'IFRS 9. |
39I |
Se l'entità ha scelto di applicare l'esenzione di cui al paragrafo 20O da specifiche disposizioni dello IAS 28, deve indicare tale fatto. |
39 J |
Se l'entità ha applicato l'esenzione temporanea dall'IFRS 9 per la contabilizzazione del suo investimento in una società collegata o joint venture utilizzando il metodo del patrimonio netto (per esempio, cfr. il paragrafo 20O, lettera a)], l'entità deve indicare quanto segue, oltre alle informazioni prescritte dall'IFRS 12 Informativa sulle partecipazioni in altre entità:
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Informazioni integrative riguardanti l'overlay approach
39K |
L'assicuratore che applica l'overlay approach deve fornire le informazioni che consentono agli utilizzatori del bilancio di comprendere:
|
39L |
Per conformarsi al paragrafo 39K, l'assicuratore deve indicare:
|
39M |
Se l'entità ha applicato l'overlay approach per la contabilizzazione del suo investimento in una società collegata o joint venture utilizzando il metodo del patrimonio netto, l'entità deve indicare quanto segue, oltre alle informazioni prescritte dall'IFRS 12:
… |
DATA DI ENTRATA IN VIGORE E DISPOSIZIONI TRANSITORIE
…
Applicazione congiunta dell'IFRS 4 e dell'IFRS 9
Esenzione temporanea dall'IFRS 9
46. |
Applicazione congiunta dell'IFRS 9 Strumenti finanziari e dell'IFRS 4 Contratti assicurativi (Modifiche all'IFRS 4), pubblicato a settembre 2016, ha modificato i paragrafi 3 e 5 e ha aggiunto i paragrafi 20 A–20Q, 35 A e 39B–39 J, e i titoli dopo i paragrafi 20, 20K, 20N e 39 A. L'entità deve applicare tali modifiche, che autorizzano gli assicuratori che soddisfano determinati criteri ad applicare un'esenzione temporanea dall'IFRS 9, per gli esercizi che hanno inizio il 1o gennaio 2018 o in data successiva. |
47. |
L'entità che riporta le informazioni richieste dai paragrafi 39B–39 J deve applicare le disposizioni transitorie di cui all'IFRS 9 che sono pertinenti per le valutazioni richieste per tali informazioni. La data di applicazione iniziale a tal fine è l'inizio del primo esercizio avente inizio il 1o gennaio 2018 o in data successiva. |
Overlay approach
48. |
Applicazione congiunta dell'IFRS 9 Strumenti finanziari e dell'IFRS 4 Contratti assicurativi (Modifiche all'IFRS 4), pubblicato a settembre 2016, ha modificato i paragrafi 3 e 5 e ha aggiunto i paragrafi 35 A–35N e 39K–39M, e i titoli dopo i paragrafi 35 A, 35K, 35M e 39 J. L'entità deve applicare tali modifiche, che consentono agli assicuratori di applicare l'overlay approach ad attività finanziarie designate, quando applica per la prima volta l'IFRS 9 (cfr. paragrafo 35C). |
49. |
L'entità che decide di applicare l'overlay approach deve:
|
(1) Il Board ha emesso versioni successive dell'IFRS 9 nel 2009, 2010, 2013 e 2014.