Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017R1973

    Regolamento (UE) 2017/1973 della Commissione, del 30 ottobre 2017, che modifica il regolamento (CE) n. 2074/2005 per quanto riguarda i controlli ufficiali sui prodotti della pesca catturati da navi battenti bandiera di uno Stato membro e introdotti nell'Unione dopo essere stati trasferiti in paesi terzi e che stabilisce un modello di certificato sanitario per tali prodotti (Testo rilevante ai fini del SEE. )

    C/2017/7177

    GU L 281 del 31.10.2017, p. 21–26 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2017/1973/oj

    31.10.2017   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 281/21


    REGOLAMENTO (UE) 2017/1973 DELLA COMMISSIONE

    del 30 ottobre 2017

    che modifica il regolamento (CE) n. 2074/2005 per quanto riguarda i controlli ufficiali sui prodotti della pesca catturati da navi battenti bandiera di uno Stato membro e introdotti nell'Unione dopo essere stati trasferiti in paesi terzi e che stabilisce un modello di certificato sanitario per tali prodotti

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

    visto il regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale (1), in particolare l'articolo 9, secondo comma,

    visto il regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche per l'organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano (2), in particolare l'articolo 16, secondo comma,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Ai fini della tutela della salute pubblica e di quella degli animali, i prodotti che, con o senza magazzinaggio, sono trasferiti dall'Unione europea attraverso paesi terzi sono considerati non più conformi alle prescrizioni ad essi applicabili della legislazione dell'Unione. Di conseguenza, la direttiva 97/78/CE del Consiglio (3) prescrive agli Stati membri di provvedere affinché siano eseguiti controlli veterinari sulle partite di tali prodotti introdotti nell'Unione da paesi terzi.

    (2)

    Il regolamento (CE) n. 853/2004 stabilisce per gli operatori del settore alimentare norme specifiche in materia di igiene degli alimenti di origine animale, che riguardano anche i prodotti della pesca. Il regolamento (CE) n. 854/2004, inoltre, fissa norme specifiche per i controlli ufficiali da eseguirsi sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano. In base ai dettami del regolamento (CE) n. 854/2004, le partite di prodotti di origine animale che vengono introdotte nell'Unione devono essere accompagnate da un documento avente determinati requisiti e sottoposte a controlli ufficiali in conformità a detto regolamento.

    (3)

    Il regolamento (CE) n. 2074/2005 della Commissione (4) stabilisce modelli di certificati sanitari e di documenti per le importazioni di determinati prodotti di origine animale ai fini dell'applicazione dei regolamenti (CE) n. 853/2004 e (CE) n. 854/2004, fra cui, nell'allegato VI, anche un modello di certificato per le importazioni dei prodotti della pesca.

    (4)

    Gli Stati membri e le organizzazioni dei portatori di interessi hanno chiesto alla Commissione di stabilire un modello di certificato sanitario per le partite di prodotti della pesca destinati al consumo umano catturati da navi battenti bandiera di uno Stato membro e trasferiti in paesi terzi, con o senza magazzinaggio. Tale modello, che dovrebbe essere firmato dall'autorità competente del paese terzo, permetterebbe di armonizzare le informazioni da fornire quando tali partite sono introdotte nel territorio dell'Unione.

    (5)

    Il modello di certificato sanitario dovrebbe fare specifico riferimento alle disposizioni pertinenti relative alle operazioni di sbarco, scarico e stoccaggio dei prodotti della pesca di cui all'allegato III, sezione VIII, capitoli II e VII, del regolamento (CE) n. 853/2004.

    (6)

    Il modello di certificato sanitario dovrebbe inoltre essere compatibile con l'impiego del sistema informatico veterinario integrato TRACES (5) utilizzato per lo scambio dei certificati sanitari tra i paesi terzi e gli Stati membri.

    (7)

    È pertanto opportuno stabilire un modello armonizzato di certificato sanitario da firmarsi da parte dell'autorità competente del paese terzo attraverso il quale sono trasferiti i prodotti della pesca prima di essere inviati nell'Unione.

    (8)

    Il regolamento (CE) n. 2074/2005 dovrebbe essere modificato di conseguenza.

    (9)

    Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Il regolamento (CE) n. 2074/2005 è così modificato:

    a)

    è inserito il seguente articolo 6 quater:

    «Articolo 6 quater

    Prescrizioni relative ai controlli ufficiali sui prodotti della pesca catturati da navi battenti bandiera di uno Stato membro e introdotti nell'Unione dopo essere stati trasferiti in paesi terzi, con o senza magazzinaggio

    1.   I prodotti della pesca destinati al consumo umano catturati da navi battenti bandiera di uno Stato membro e scaricati, con o senza magazzinaggio, in paesi terzi prima di essere introdotti nell'Unione con diversi mezzi di trasporto sono accompagnati da un certificato sanitario rilasciato dall'autorità competente del paese terzo in questione e compilato conformemente al modello di certificato sanitario che figura nell'allegato VI, appendice VIII.

    2.   Il paese terzo in cui ha luogo il trasferimento è indicato in un elenco, come prescritto all'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 854/2004.

    3.   Se i prodotti della pesca di cui al paragrafo 1 sono scaricati e trasportati presso uno stabilimento di stoccaggio situato nel paese terzo di cui al suddetto paragrafo, lo stabilimento di stoccaggio in questione è indicato in un elenco, come prescritto dall'articolo 12 del regolamento (CE) n. 854/2004.

    4.   Se i prodotti della pesca di cui al paragrafo 1 sono caricati in una nave battente bandiera di un paese terzo, tale paese terzo è indicato in un elenco, come prescritto all'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 854/2004, ed anche la nave è indicata in un elenco, come prescritto dall'articolo 12 del regolamento (CE) n. 854/2004.

    Questa prescrizione non riguarda le navi container utilizzate per il trasporto in container di prodotti della pesca.»;

    b)

    l'allegato VI è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento;

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Esso si applica a decorrere dal 1o luglio 2018.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 30 ottobre 2017

    Per la Commissione

    Il presidente

    Jean-Claude JUNCKER


    (1)  GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55.

    (2)  GU L 139 del 30.4.2004, pag. 206.

    (3)  Direttiva 97/78/CE del Consiglio, del 18 dicembre 1997, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità (GU L 24 del 30.1.1998, pag. 9).

    (4)  Regolamento (CE) n. 2074/2005 della Commissione, del 5 dicembre 2005, recante modalità di attuazione relative a taluni prodotti di cui al regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio e all'organizzazione di controlli ufficiali a norma dei regolamenti del Parlamento europeo e del Consiglio (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004, deroga al regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio e modifica dei regolamenti (CE) n. 853/2004 e (CE) n. 854/2004 (GU L 338 del 22.12.2005, pag. 27).

    (5)  Decisione 2004/292/CE della Commissione (GU L 94 del 31.3.2004, pag. 63).


    ALLEGATO

    All'allegato VI del regolamento (CE) n. 2074/2005 è aggiunta la seguente appendice VIII:

    «

    Appendice VIII dell'allegato VI

    Modello di certificato sanitario per i prodotti della pesca destinati al consumo umano catturati da navi battenti bandiera di uno Stato membro e trasferiti in paesi terzi con o senza magazzinaggio

    Image Testo di immagine Image Testo di immagine Image Testo di immagine
    »

    Top