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Document 32017R1951
Regulation (EU) 2017/1951 of the European Parliament and of the Council of 25 October 2017 amending Regulation (EU) No 99/2013 on the European statistical programme 2013-17, by extending it to 2020 (Text with relevance for the EEA and for Switzerland)
Regolamento (UE) 2017/1951 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2017, che modifica il regolamento (UE) n. 99/2013 relativo al programma statistico europeo 2013-2017, prorogandolo al 2020 (Testo rilevante ai fini del SEE e per la Svizzera)
Regolamento (UE) 2017/1951 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2017, che modifica il regolamento (UE) n. 99/2013 relativo al programma statistico europeo 2013-2017, prorogandolo al 2020 (Testo rilevante ai fini del SEE e per la Svizzera)
GU L 284 del 31.10.2017, p. 1–11
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2020; abrog. impl. da 32021R0690
31.10.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 284/1 |
REGOLAMENTO (UE) 2017/1951 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 25 ottobre 2017
che modifica il regolamento (UE) n. 99/2013 relativo al programma statistico europeo 2013-2017, prorogandolo al 2020
(Testo rilevante ai fini del SEE e per la Svizzera)
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 338, paragrafo 1,
vista la proposta della Commissione europea,
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),
previa consultazione del Comitato delle regioni,
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (2),
considerando quanto segue:
(1) |
Disporre prontamente e pubblicamente di prove attendibili pertinenti elaborate sulla base di statistiche europee, che possano essere utilizzate ai fini della definizione delle politiche, è assolutamente indispensabile per misurare i progressi e valutare l'efficacia delle politiche e dei programmi dell'Unione, in particolare nel contesto della strategia Europa 2020 stabilita dalla comunicazione della Commissione del 3 marzo 2010 intitolata «Europa 2020: Una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva» (Europa 2020) e dell'agenda della Commissione per l'occupazione, la crescita, l'equità e il cambiamento democratico. |
(2) |
Le statistiche europee dovrebbero adottare un approccio globale in tutta l'Unione che fornisca dati accurati per contribuire ad approfondire i processi di integrazione nell'Unione. |
(3) |
La disponibilità di statistiche europee complete e affidabili costituisce un bene pubblico importante a beneficio dei responsabili delle decisioni, dei ricercatori e dei cittadini in generale. |
(4) |
Un buon equilibrio tra obiettivi economici e sociali nel semestre europeo riveste un'importanza particolare per la sostenibilità e la legittimità dell'Unione economica e monetaria. Conseguentemente gli obiettivi sociali e occupazionali sono diventati più rilevanti nell'ambito del semestre europeo, come si evince dal fatto che sia le relazioni per paese sia le raccomandazioni specifiche per paese valutano le sfide sociali e occupazionali e promuovono riforme politiche basate sulle migliori prassi. A tale fine, le statistiche sociali rivestono un'importanza particolare. |
(5) |
A norma del regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (3), il programma statistico europeo («programma») definisce il quadro per lo sviluppo, la produzione e la diffusione di statistiche europee di elevata qualità, nonché i principali settori e gli obiettivi delle iniziative previste per un periodo corrispondente a quello del quadro finanziario pluriennale. Il programma dovrebbe essere attuato mediante singole azioni statistiche in conformità dell'articolo 14 del regolamento (CE) n. 223/2009. I programmi di lavoro annuali dovrebbero essere basati sul programma. |
(6) |
Il regolamento (UE) n. 99/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (4) copre solamente il periodo dal 2013 al 2017, mentre l'attuale quadro finanziario pluriennale si estende fino al 2020. Tale regolamento dovrebbe pertanto essere modificato senza indugio per prorogare il programma fino al 2020 e colmare le lacune statistiche, in caso di necessità urgente. |
(7) |
Nel contesto dell'agenda della Commissione «Legiferare meglio», le politiche dell'Unione dovrebbero essere sempre più concepite e controllate in base a dati affidabili che abbiano solide basi statistiche. A questo riguardo le statistiche europee hanno un ruolo particolarmente importante e possono davvero fare la differenza, soprattutto nei settori in cui il valore analitico, basato su dati affidabili, e la reattività sono cruciali perché le politiche riescano a raggiungere gli obiettivi. |
(8) |
Per conseguire risultati migliori e contribuire a un'Europa migliore sono perciò essenziali delle statistiche di alta qualità. È opportuno impegnarsi di più per incentivare gli investimenti nelle statistiche ufficiali a livello sia europeo sia nazionale. Il programma dovrebbe anche fornire un ulteriore orientamento per i settori prioritari, per lo sviluppo di capacità e la ridefinizione delle priorità in corso. Inoltre, al fine di garantire un approccio armonizzato nel conseguimento degli obiettivi del presente regolamento, dovrebbe essere rafforzata la cooperazione con le organizzazioni internazionali. |
(9) |
È opportuno intervenire per affrontare le lacune statistiche più urgenti, per aumentare la tempestività e per sostenere le priorità politiche e il coordinamento delle politiche economiche durante il semestre europeo. La Commissione (Eurostat) dovrebbe anche fornire nuove proiezioni demografiche in stretta collaborazione con gli istituti nazionali di statistica, comprese quelle riguardanti i flussi migratori, per aggiornare l'analisi delle conseguenze sociali, economiche e di bilancio dell'invecchiamento della popolazione e delle disuguaglianze economiche. |
(10) |
Dovrebbero essere pubblicati prontamente indicatori per sostenere scelte efficienti di definizione delle politiche. In conformità dell'articolo 12 del regolamento (CE) n. 223/2009, la Commissione (Eurostat) dovrebbe comunicare pubblicamente riguardo alla tempestività, compresa la fornitura di informazioni pertinenti relative a ogni eventuale insufficiente tempestività che possa verificarsi in quanto aspetto della qualità statistica. |
(11) |
I conti degli ecosistemi elaborati in via sperimentale e le statistiche sul cambiamento climatico, comprese quelle relative all'adattamento ai cambiamenti climatici e alle «impronte», vanno sviluppati ulteriormente usando i dati esistenti. L'Unione europea dell'energia e il quadro 2030 per il clima e l'energia, che mirano a rendere l'economia e il sistema energetico dell'Unione più competitivi, efficienti, sicuri e sostenibili, richiederanno nuove statistiche su consumi di energia, efficienza energetica, fonti di energia rinnovabile, dipendenza energetica e sicurezza dell'approvvigionamento nonché nuove statistiche sull'economia circolare. |
(12) |
Statistiche di elevata qualità sviluppate, prodotte e diffuse nel quadro del programma, in particolare le statistiche sull'innovazione, la ricerca e lo sviluppo, le statistiche sociali e ambientali nonché quelle sull'energia e i trasporti, dovrebbero consentire il monitoraggio degli obiettivi generali e specifici dell'agenda 2030 delle Nazioni Unite per lo sviluppo sostenibile che devono essere fissati a livello di Unione e di Stati membri e contribuire in tal modo al conseguimento di tali obiettivi generali e specifici. |
(13) |
È opportuno compiere progressi per migliorare le informazioni qualitative e quantitative che contribuiscano all'esaustività dei conti nazionali e consentire in tal modo di disporre di stime migliori sul divario e sull'elusione fiscali. |
(14) |
La proroga del programma costituisce un'occasione che dovrebbe essere colta per apportare adeguamenti e rispecchiare i nuovi orientamenti, in particolare in linea con la Visione 2020 del sistema statistico europeo (SSE), al fine di integrare gli obiettivi esistenti, la definizione delle priorità in corso nonché la disponibilità dei dati, in un contesto in cui l'Unione deve rispondere a sfide importanti in termini di sviluppo economico e di coesionesociale. Essa dovrebbe garantire una cooperazione continua tra la Commissione (Eurostat) e gli istituti nazionali di statistica e dovrebbe garantire dialoghi periodici con il comitato consultivo europeo di statistica istituito dalla decisione n. 234/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (5). Essa dovrebbe altresì assicurare il coordinamento tra l'SSE e il sistema europeo di banche centrali. La Commissione (Eurostat) dovrebbe monitorare il rispetto del codice delle statistiche europee da parte degli Stati membri (codice). |
(15) |
È particolarmente importante misurare le sacche di disoccupazione elevata, compresa la disoccupazione giovanile nelle regioni transfrontaliere. |
(16) |
Un adeguato incremento del bilancio per le statistiche a livello di Unione dovrebbe sostenere le modifiche al programma e i lavori dell'SSE in corso nell'ambito dell'efficienza apportando un valore aggiunto e dei risultati significativi per il miglioramento della qualità dei dati per mezzo di grandi progetti, effetti di leva strutturali ed economie di scala che possono migliorare i sistemi statistici in tutti gli Stati membri. |
(17) |
Il presente regolamento stabilisce una dotazione finanziaria per la proroga del programma a copertura del periodo dal 2018 al 2020, che costituisce l'importo di riferimento privilegiato ai sensi del punto 17 dell'accordo interistituzionale del 2 dicembre 2013 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria (6), per il Parlamento europeo e il Consiglio nel corso della procedura annuale di bilancio. |
(18) |
Nella proroga del programma, la Commissione (Eurostat) dovrebbe prestare particolare attenzione alle conseguenze del recesso di uno Stato membro dall'Unione. |
(19) |
Poiché l'obiettivo del presente regolamento, vale a dire la proroga del programma statistico europeo a copertura del periodo dal 2018 al 2020, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo della portata e degli effetti dell'azione, può essere conseguito meglio a livello dell'Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo. |
(20) |
In conformità del regolamento (CE) n. 223/2009, il progetto di proposta per prorogare il programma a copertura del periodo dal 2018 al 2020 è stato presentato per esame preventivo al comitato del sistema statistico europeo (CSSE), al comitato consultivo europeo di statistica e al comitato delle statistiche monetarie, finanziarie e della bilancia dei pagamenti istituito con la decisione 2006/856/CE del Consiglio (7). |
(21) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 99/2013, |
HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento (UE) n. 99/2013 è così modificato:
1) |
all'articolo 1 è aggiunto il comma seguente: «Il programma è prorogato per coprire il periodo dal 2018 al 2020.»; |
2) |
l'articolo 3 è sostituito dal seguente: «Articolo 3 Ambito di applicazione Il presente regolamento definisce il quadro di programmazione ai fini dello sviluppo, della produzione e della diffusione delle statistiche europee, i principali settori e gli obiettivi delle azioni previste per il periodo 2013-2020, conformemente agli articoli 13 e 14 del regolamento (CE) n. 223/2009.»; |
3) |
all'articolo 7, paragrafo 1, è aggiunto il comma seguente: «La dotazione finanziaria per l'attuazione del programma per il periodo compreso fra il 2018 e il 2020 è pari a 218,1 milioni di EUR, coperti dal periodo di programmazione 2014-2020.»; |
4) |
l'articolo 9 è sostituito dal seguente: «Articolo 9 Programmi di lavoro annuali Ai fini dell'attuazione del programma, la Commissione adotta programmi di lavoro annuali che soddisfano le prescrizioni di cui all'articolo 17 del regolamento (CE) n. 223/2009 e stabiliscono gli obiettivi perseguiti e i risultati previsti, conformemente agli obiettivi generali e specifici di cui all'articolo 4, paragrafi 1 e 2, del presente regolamento. La Commissione garantisce che l'opportuna enfasi sia posta sulle azioni miranti a promuovere la conformità al codice. Ciascun programma di lavoro annuale è trasmesso al Parlamento europeo per conoscenza.»; |
5) |
l'articolo 13 è sostituito dal seguente: «Articolo 13 Tutela degli interessi finanziari dell'Unione 1. La Commissione adotta i provvedimenti atti a garantire che, nella realizzazione delle attività finanziate ai sensi del presente regolamento, gli interessi finanziari dell'Unione siano tutelati mediante l'applicazione di misure preventive contro la frode, la corruzione e ogni altra attività illecita, mediante controlli efficaci e, ove fossero rilevate irregolarità, mediante il recupero delle somme indebitamente versate e, se del caso, sanzioni amministrative e finanziarie effettive, proporzionate e dissuasive. 2. La Commissione o i suoi rappresentanti e la Corte dei conti hanno il potere di revisione contabile, esercitabile sulla base di documenti e controlli sul posto, su tutti i beneficiari di sovvenzioni, contraenti e subcontraenti che hanno ottenuto finanziamenti dell'Unione nell'ambito del programma. 3. L'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) può effettuare indagini, compresi controlli e verifiche sul posto, secondo le disposizioni e le procedure stabilite dal regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (*1) e dal regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio (*2), per accertare eventuali frodi, casi di corruzione o altre attività illecite lesive degli interessi finanziari dell'Unione in relazione a convenzioni o decisioni di sovvenzione o a contratti finanziati nell'ambito del programma. 4. Fatti salvi i paragrafi 1, 2 e 3, gli accordi di cooperazione con paesi terzi e con organizzazioni internazionali, i contratti, le convenzioni e le decisioni di sovvenzione conclusi in applicazione del presente regolamento contengono disposizioni che abilitano espressamente la Commissione, la Corte dei conti e l'OLAF a svolgere tali revisioni e indagini, conformemente alle loro rispettive competenze. 5. Fatti salvi i paragrafi 1, 2 e 3, qualora l'attuazione di un'azione sia esternalizzata o subdelegata, in tutto o in parte, o richieda l'aggiudicazione di un appalto o la concessione di un sostegno finanziario a terzi, il contratto, la convenzione o la decisione di sovvenzione includono l'obbligo per il contraente o il beneficiario di imporre a eventuali terze parti l'accettazione esplicita di tali poteri della Commissione, della Corte dei conti e dell'OLAF di cui sopra. (*1) Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 settembre 2013, relativo alle indagini svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e che abroga il regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (Euratom) n. 1074/1999 del Consiglio (GU L 248 del 18.9.2013, pag. 1)." (*2) Regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio, dell'11 novembre 1996, relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità (GU L 292 del 15.11.1996, pag. 2).»;" |
6) |
l'articolo 15 è così modificato:
|
7) |
l'allegato del regolamento (UE) n. 99/2013 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento. |
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2018.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Strasburgo, il 25 ottobre 2017
Per il Parlamento europeo
Il presidente
A. TAJANI
Per il Consiglio
Il presidente
M. MAASIKAS
(1) GU C 75 del 10.3.2017, pag. 53.
(2) Posizione del Parlamento europeo del 14 settembre 2017 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 9 ottobre 2017.
(3) Regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009, relativo alle statistiche europee e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1101/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alla trasmissione all'Istituto statistico delle Comunità europee di dati statistici protetti dal segreto, il regolamento (CE) n. 322/97 del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie, e la decisione 89/382/CEE, Euratom del Consiglio, che istituisce un comitato del programma statistico delle Comunità europee (GU L 87 del 31.3.2009, pag. 164).
(4) Regolamento (UE) n. 99/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2013, relativo al programma statistico europeo 2013-2017 (GU L 39 del 9.2.2013, pag. 12).
(5) Decisione n. 234/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 marzo 2008 che istituisce il comitato consultivo europeo di statistica e che abroga la decisione 91/116/CEE del Consiglio (GU L 73 del 15.3.2008, pag. 13).
(6) GU C 373 del 20.12.2013, pag. 1.
(7) Decisione 2006/856/CE del Consiglio, del 13 novembre 2006, che istituisce un comitato delle statistiche monetarie, finanziarie e della bilancia dei pagamenti (GU L 332 del 30.11.2006, pag. 21).
ALLEGATO
L'allegato del regolamento (UE) n. 99/2013 è così modificato:
1) |
il titolo dell'allegato è sostituito dal seguente: «Infrastruttura statistica e obiettivi del programma statistico europeo 2013-2020»; |
2) |
l'introduzione è così modificata:
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3) |
in Obiettivi, l'obiettivo 1 è sostituito dal seguente:
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4) |
la parte I. «Risultati statistici» è così modificata:
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5) |
la parte II. «Metodi di produzione delle statistiche europee» è così modificata:
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6) |
alla parte III. «Partenariato», i seguenti trattini sono inseriti dopo il terzo trattino del secondo comma dell'obiettivo 1.4:
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