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Document 32017R1942
Council Implementing Regulation (EU) 2017/1942 of 25 October 2017 implementing Article 15(3) of Regulation (EU) No 747/2014 concerning restrictive measures in view of the situation in Sudan
Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1942 del Consiglio, del 25 ottobre 2017, che attua l'articolo 15, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 747/2014 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Sudan
Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1942 del Consiglio, del 25 ottobre 2017, che attua l'articolo 15, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 747/2014 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Sudan
GU L 276 del 26.10.2017, p. 1–3
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
26.10.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 276/1 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/1942 DEL CONSIGLIO
del 25 ottobre 2017
che attua l'articolo 15, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 747/2014 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Sudan
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 747/2014 del Consiglio, del 10 luglio 2014, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Sudan e che abroga i regolamenti (CE) n. 131/2004 e (CE) n. 1184/2005 (1), in particolare l'articolo 15, paragrafo 3,
vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,
considerando quanto segue:
(1) |
Il 10 luglio 2014 il Consiglio ha adottato il regolamento (UE) n. 747/2014. |
(2) |
Il 17 ottobre 2017 il comitato del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite istituito a norma della risoluzione 1591 (2005) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha aggiornato le informazioni relative a una persona soggetta a misure restrittive. |
(3) |
È opportuno pertanto modificare di conseguenza l'allegato I del regolamento (UE) n. 747/2014, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L'allegato I del regolamento (UE) n. 747/2014 è modificato come indicato nell'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 25 ottobre 2017
Per il Consiglio
Il presidente
M. MAASIKAS
(1) GU L 203 dell'11.7.2014, pag. 1.
ALLEGATO
La voce relativa ad «ALNSIEM, Musa Hilal Abdalla» è sostituita dalla seguente:
«2. |
ALNSIEM, Musa Hilal Abdalla Pseudonimi: a) Sheikh Musa Hilal; b) Abd Allah; c) Abdallah; d) AlNasim; e) Al Nasim; f) AlNaseem; g) Al Naseem; h) AlNasseem; i) Al Nasseem Designazione: a) ex membro dell'Assemblea nazionale del Sudan per il distretto di Al-Waha; b) ex consulente speciale presso il ministero degli affari federali; c) capo supremo della tribù Mahamid nel Darfur settentrionale Data di nascita: a) 1 gennaio 1964; b) 1959 Luogo di nascita: Kutum Cittadinanza: Sudan Indirizzo: a) Kabkabiya, Sudan; b) Kutum, Sudan (risiede a Kabkabiya e nella città di Kutum, Darfur settentrionale, e ha risieduto a Khartoum). Passaporto: a) passaporto diplomatico D014433, rilasciato il 21 febbraio 2013 (scaduto il 21 febbraio 2015); b) passaporto diplomatico D009889, rilasciato il 17 febbraio 2011 (scaduto il 17 febbraio 2013). Identificazione: Certificato di cittadinanza A0680623. Data di designazione da parte dell'ONU: 25 aprile 2006. Altre informazioni: Link all'avviso speciale INTERPOL-Consiglio di sicurezza dell'ONU: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5795065 Informazioni tratte dalla sintesi dei motivi dell'inserimento nell'elenco forniti dal comitato delle sanzioni: Alnsiem è stato inserito nell'elenco il 25 aprile 2006 a norma del punto 1 della risoluzione 1672 (2006) in quanto «Capo supremo della tribù Jalul nel Darfur settentrionale». Nella relazione di Human Rights Watch si indica che l'organizzazione è in possesso di una nota, del 13 febbraio 2004, di un ufficio governativo locale nel Darfur settentrionale che ordina alle «unità di sicurezza nella località» di «consentire le attività dei mujaheddin e dei volontari sotto il comando dello Sheikh Musa Hilal finalizzate a inoltrarsi nelle zone del [Darfur settentrionale] e di garantire le loro esigenze essenziali». Il 28 settembre 2005, 400 miliziani arabi hanno attaccato i villaggi di Aro Sharrow (e il relativo campo di sfollati interni), Acho e Gozmena nel Darfur occidentale. Si ritiene altresì che Musa Hilal fosse presente durante l'attacco al campo di sfollati interni di Aro Sharrow, in quanto il figlio era stato ucciso nell'attacco della SLA a Shareia ed egli era quindi impegnato in una sanguinosa faida personale. Vi sono fondati motivi di ritenere che, in quanto capo supremo, egli sia stato direttamente responsabile di tali azioni e sia responsabile di violazioni del diritto internazionale umanitario e delle norme internazionali in materia di diritti umani nonché di altre atrocità.» |