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Document 32017R1897
Council Implementing Regulation (EU) 2017/1897 of 18 October 2017 implementing Regulation (EU) 2017/1509 concerning restrictive measures against the Democratic People's Republic of Korea
Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1897 del Consiglio, del 18 ottobre 2017, che attua il regolamento (UE) 2017/150 relativo a misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea
Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1897 del Consiglio, del 18 ottobre 2017, che attua il regolamento (UE) 2017/150 relativo a misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea
GU L 269 del 19.10.2017, p. 1–2
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
19.10.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 269/1 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/1897 DEL CONSIGLIO
del 18 ottobre 2017
che attua il regolamento (UE) 2017/150 relativo a misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2017/1509 del Consiglio, del 30 agosto 2017, relativo a misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea e che abroga il regolamento (CE) n. 329/2007 (1), in particolare l'articolo 47, paragrafo 1,
vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,
considerando quanto segue:
(1) |
Il 30 agosto 2017 il Consiglio ha adottato il regolamento (UE) 2017/1509. |
(2) |
Il 3 ottobre 2017 il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite («UNSC»), istituito a norma della risoluzione dell'UNSC 1718 (2006) («UNSCR»), ha designato quattro navi a norma del paragrafo 6 dell'UNSCR 2375 (2017). |
(3) |
È opportuno pertanto modificare di conseguenza l'allegato XIV del regolamento (UE) 2017/1509, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L'allegato XIV del regolamento (UE) 2017/1509 è modificato come indicato nell'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri
Fatto a Bruxelles., il 18 ottobre 2017.
Per il Consiglio
Il presidente
M. MAASIKAS
(1) GU L 224 del 31.8.2017, pag. 1.
ALLEGATO
Le navi elencate in appresso sono aggiunte all'elenco delle navi soggette a misure restrittive di cui all'allegato XIV del regolamento (UE) 2017/1509.
Navi designate conformemente al punto 6 dell'UNSCR 2375 (2017):
1. Nome: PETREL 8
Informazioni aggiuntive
IMO: 9562233. MMSI: 620233000
2. Nome: HAO FAN 6
Informazioni aggiuntive
IMO: 8628597. MMSI: 341985000
3. Nome: TONG SAN 2
Informazioni aggiuntive
IMO: 8937675. MMSI: 445539000
4. Nome: JIE SHUN
Informazioni aggiuntive
IMO: 8518780. MMSI: 514569000