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Document 32017R1862

Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1862 della Commissione, del 16 ottobre 2017, che modifica il regolamento (CE) n. 1235/2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio per quanto riguarda il regime di importazione di prodotti biologici dai paesi terzi (Testo rilevante ai fini del SEE. )

C/2017/6856

GU L 266 del 17.10.2017, p. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2021; abrog. impl. da 32021R2306

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2017/1862/oj

17.10.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 266/1


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/1862 DELLA COMMISSIONE

del 16 ottobre 2017

che modifica il regolamento (CE) n. 1235/2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio per quanto riguarda il regime di importazione di prodotti biologici dai paesi terzi

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio del 28 giugno 2007 relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91 (1), in particolare l'articolo 38, lettera d),

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1235/2008 della Commissione (2) prevede un periodo in cui gli organismi e le autorità di controllo possono presentare domanda di riconoscimento ai fini dell'importazione di prodotti conformi ai sensi dell'articolo 32 del regolamento (CE) n. 834/2007. Poiché l'attuazione delle disposizioni relative all'importazione dei prodotti conformi è ancora in fase di valutazione e i relativi orientamenti, modelli, questionari e il necessario sistema di trasmissione elettronica sono ancora in fase di elaborazione, il termine per la presentazione delle domande da parte degli organismi e delle autorità di controllo dovrebbe essere prorogato.

(2)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di regolamentazione per la produzione biologica,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1235/2008, la data del «31 ottobre 2017» è sostituita dalla data del «31 ottobre 2018».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 ottobre 2017

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 189 del 20.7.2007, pag. 1.

(2)  Regolamento (CE) n. 1235/2008 della Commissione, dell'8 dicembre 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio per quanto riguarda il regime di importazione di prodotti biologici dai paesi terzi (GU L 334 del 12.12.2008, pag. 25).


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