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Document 32017R1585

Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1585 della Commissione, del 19 settembre 2017, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari dell'Unione per le carni bovine e suine fresche e congelate originarie del Canada e recante modifica del regolamento (CE) n. 442/2009 e dei regolamenti di esecuzione (UE) n. 481/2012 e (UE) n. 593/2013

C/2017/6173

GU L 241 del 20.9.2017, p. 1–11 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2020; abrogato da 32020R0760

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2017/1585/oj

20.9.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 241/1


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/1585 DELLA COMMISSIONE

del 19 settembre 2017

recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari dell'Unione per le carni bovine e suine fresche e congelate originarie del Canada e recante modifica del regolamento (CE) n. 442/2009 e dei regolamenti di esecuzione (UE) n. 481/2012 e (UE) n. 593/2013

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1), in particolare l'articolo 187, lettere a), b), c) e d),

considerando quanto segue:

(1)

Conformemente alla decisione (UE) 2017/38 del Consiglio (2), il Consiglio ha approvato l'applicazione provvisoria dell'accordo economico e commerciale globale tra il Canada, da una parte, e l'Unione europea e i suoi Stati membri, dall'altra («l'accordo»). L'articolo 2.4 dell'accordo prevede la riduzione o la soppressione dei dazi doganali all'importazione sulle merci originarie dell'altra parte conformemente alle tabelle di soppressione di cui all'allegato 2-A dell'accordo.

(2)

L'allegato 2-A dell'accordo prevede tra l'altro contingenti tariffari dell'Unione per le carni bovine e le carni suine. L'allegato 2-B dell'accordo disciplina aspetti specifici relativi alla gestione dei contingenti tariffari. Il punto 6 dell'allegato 2-A stabilisce disposizioni transitorie per il primo anno.

(3)

L'accordo si applica in via provvisoria a decorrere dal 21 settembre 2017. È pertanto necessario aprire periodi contingentali annui per l'importazione di carni bovine e suine fresche e congelate originarie del Canada a partire dal 21 settembre 2017. Per tenere debitamente conto del fabbisogno di approvvigionamento del mercato di produzione, trasformazione e consumo, esistente ed emergente, nei settori delle carni bovine e delle carni suine dell'Unione in termini di competitività, certezza e continuità dell'approvvigionamento nonché della necessità di salvaguardare l'equilibrio del mercato stesso, è opportuno che tali contingenti siano gestiti dalla Commissione conformemente all'articolo 184, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) n. 1308/2013.

(4)

Il regolamento delegato (UE) 2016/1237 della Commissione (3) e il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1239 della Commissione (4) stabiliscono le modalità di applicazione del regime dei titoli di importazione e di esportazione. Il regolamento (CE) n. 382/2008 della Commissione (5) stabilisce inoltre le modalità specifiche di applicazione del regime dei titoli di importazione e di esportazione nel settore delle carni bovine. È opportuno che i suddetti regolamenti si applichino ai titoli di importazione rilasciati a norma del presente regolamento, fatte salve le deroghe eventualmente necessarie.

(5)

È inoltre opportuno che le disposizioni del regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione (6) relative alle domande di titoli, alla situazione dei richiedenti, al rilascio dei titoli d'importazione e alla cauzione da depositare si applichino anche ai titoli di importazione rilasciati a norma del presente regolamento, ferme restando le condizioni supplementari previste da quest'ultimo.

(6)

L'allegato 2-B dell'accordo stabilisce inoltre le modalità da seguire quando un titolo viene restituito. È necessario stabilire disposizioni sulla restituzione dei titoli inutilizzati.

(7)

Il protocollo sulle regole di origine e sulle procedure di origine, allegato all'accordo, stabilisce le norme da applicare con riguardo alla prova dell'origine. È pertanto opportuno stabilire le disposizioni relative alla presentazione di una prova dell'origine in conformità del suddetto protocollo.

(8)

L'allegato 2-A dell'accordo prevede che, a partire dall'anno 1, i quantitativi stabiliti per il contingente tariffario di carni suine siano maggiorati di 4 624 tonnellate metriche di peso del prodotto (5 549 tonnellate metriche di equivalente peso carcassa) in base al volume di prodotti del settore delle carni suine originari del Canada stabilito dal regolamento (CE) n. 442/2009 della Commissione (7). Inoltre, i quantitativi stabiliti per il contingente tariffario di carni bovine fresche o refrigerate devono essere maggiorati, a partire dall'anno 1, di 3 200 tonnellate metriche di peso del prodotto (4 160 tonnellate metriche di equivalente peso carcassa) risultanti dall'applicazione del regolamento (CE) n. 617/2009 del Consiglio (8) e gestiti in conformità del regolamento di esecuzione (UE) n. 481/2012 della Commissione (9). Il regolamento (CE) n. 442/2009 e il regolamento di esecuzione (UE) n. 481/2012 dovrebbero pertanto essere modificati di conseguenza al fine di detrarre i volumi corrispondenti.

(9)

L'allegato 2-A dell'accordo prevede inoltre che le merci originarie del Canada importate nell'Unione attraverso il contingente tariffario esistente per le carni di animali della specie bovina di alta qualità fresche, refrigerate o congelate di cui al regolamento di esecuzione (UE) n. 593/2013 della Commissione (10) debbano essere esenti da dazi doganali alla data di entrata in vigore dell'accordo. È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) n. 593/2013.

(10)

Tenuto conto dell'applicazione provvisoria dell'accordo a partire dal 21 settembre 2017, è opportuno che tutti i quantitativi relativi al periodo contingentale 2017 siano messi a disposizione per le domande a partire dal mese di ottobre 2017 per tutti i richiedenti ammissibili.

(11)

Tenuto conto della data di applicazione provvisoria dell'accordo, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il più presto possibile.

(12)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per l'organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Apertura e gestione di contingenti tariffari

1.   Il presente regolamento reca apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari annui per l'importazione dei prodotti di cui all'allegato I, per il periodo dal 1o gennaio al 31 dicembre.

2.   Il quantitativo dei prodotti che beneficiano dei contingenti di cui al paragrafo 1, l'aliquota del dazio doganale applicabile e i numeri d'ordine sono fissati all'allegato I.

3.   In deroga al paragrafo 1, per l'anno 2017 il periodo contingentale è aperto dalla data di applicazione del presente regolamento fino al 31 dicembre 2017.

4.   I contingenti tariffari di importazione di cui al paragrafo 1 sono gestiti secondo il metodo previsto dall'articolo 184, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) n. 1308/2013.

5.   Salvo disposizione contraria del presente regolamento, si applicano i regolamenti (CE) n. 1301/2006 e (CE) n. 382/2008, il regolamento delegato (UE) 2016/1237 e il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1239.

Articolo 2

Sottoperiodi contingentali

I quantitativi di prodotti fissati ai fini dei contingenti tariffari annui di importazione per i numeri d'ordine di cui all'allegato I sono suddivisi in quattro sottoperiodi nel modo seguente:

a)

25 % dal 1o gennaio al 31 marzo;

b)

25 % dal 1o aprile al 30 giugno;

c)

25 % dal 1o luglio al 30 settembre;

d)

25 % dal 1o ottobre al 31 dicembre.

I quantitativi inutilizzati, comunicati conformemente all'articolo 8, paragrafo 2, lettera a), sono aggiunti ai quantitativi disponibili per il sottoperiodo successivo. Nessun saldo inutilizzato al termine del periodo contingentale annuo è trasferito al periodo contingentale annuo successivo.

Articolo 3

Fattori di conversione

Per i prodotti corrispondenti ai numeri d'ordine di cui all'allegato I, la conversione del peso del prodotto in equivalente peso carcassa è effettuata mediante i fattori di conversione di cui all'allegato II.

Articolo 4

Domande di titoli di importazione

1.   L'immissione in libera pratica dei quantitativi attribuiti nell'ambito dei contingenti tariffari di importazione di cui all'articolo 1, paragrafo 1, è subordinata alla presentazione di un titolo di importazione.

2.   Ai fini dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1301/2006, i richiedenti di un titolo di importazione forniscono la prova di avere importato o fatto importare per loro conto, a norma delle disposizioni doganali pertinenti, un quantitativo di prodotti nel periodo di dodici mesi immediatamente precedente la presentazione della domanda di titolo di importazione. Il quantitativo importato riguarda i seguenti prodotti:

a)

per i contingenti tariffari di carni bovine: i prodotti di cui ai codici NC 0201, 0202, 0206 10 95 o 0206 29 91;

b)

per i contingenti tariffari di carni suine: i prodotti di cui ai codici NC 0201, 0202, 0206 10 95 o 0206 29 91, oppure i prodotti del settore delle carni suine ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, lettera q), del regolamento (UE) n. 1308/2013.

3.   Le domande di titoli di importazione sono presentate entro i primi sette giorni del secondo mese che precede ciascuno dei sottoperiodi di cui all'articolo 2.

4.   Nel caso in cui il quantitativo per il sottoperiodo non sia esaurito al termine del primo periodo di presentazione delle domande di cui al paragrafo 3, i richiedenti ammissibili possono presentare nuove domande di titoli di importazione nei primi sette giorni dei due mesi successivi. In questi casi, rientrano tra i richiedenti ammissibili anche gli operatori del settore alimentare con stabilimenti riconosciuti a norma dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (11). Tuttavia, non è aperto alcun periodo di presentazione di domande nel mese di dicembre.

5.   Una volta esaurito il quantitativo disponibile nell'ambito di un sottoperiodo al termine di un periodo di presentazione delle domande, la Commissione sospende ulteriori domande per tale sottoperiodo.

6.   La domanda di titolo di importazione menziona soltanto un numero d'ordine. Essa può riguardare più prodotti con codici NC diversi. In tal caso, tutti i codici NC e la corrispondente designazione sono indicati rispettivamente nelle caselle 16 e 15 della domanda di titolo e del titolo stesso. Il quantitativo totale è convertito in equivalente peso carcassa.

7.   Le domande di titolo ed i titoli d'importazione recano:

a)

nella casella 8, il nome «Canada» come paese d'origine e una crocetta nella casella «sì»;

b)

nella casella 20, una delle diciture elencate nell'allegato III.

8.   Entro il quattordicesimo giorno del mese in cui sono presentate le domande secondo quanto indicato ai paragrafi 3 e 4, gli Stati membri comunicano alla Commissione i quantitativi totali, compresi quelli negativi, di tutte le domande, espressi in chilogrammi di equivalente peso carcassa e suddivisi per numero d'ordine.

9.   In deroga ai paragrafi 3 e 4, per quanto riguarda il periodo contingentale 2017, tutti i richiedenti ammissibili ai sensi del paragrafo 4 presentano le domande di titoli di importazione nei primi sette giorni del mese di ottobre 2017.

Articolo 5

Rilascio dei titoli di importazione

1.   I titoli di importazione sono rilasciati nel periodo compreso tra il 23o giorno e la fine del mese in cui sono state presentate le domande secondo quanto indicato all'articolo 4, paragrafi 3 e 4.

2.   I titoli di importazione sono validi per un periodo di cinque mesi a decorrere dalla data effettiva del rilascio ai sensi dell'articolo 7 del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1239 o dalla data di inizio del sottoperiodo per il quale è rilasciato il titolo di importazione, se quest'ultima data è posteriore. Tuttavia, la validità del titolo di importazione scade il 31 dicembre di ciascun periodo contingentale.

3.   I titoli di importazione non sono trasferibili.

Articolo 6

Restituzione dei titoli

I detentori di titoli possono restituire i quantitativi di titoli inutilizzati prima della scadenza del titolo e fino a quattro mesi prima della fine del periodo contingentale. Ciascun detentore di titoli può restituire fino al 30 % del quantitativo indicato nel titolo.

Articolo 7

Cauzioni

1.   Una cauzione di 9,5 EUR per le carni bovine e di 6,5 EUR per le carni suine, per 100 chilogrammi di equivalente peso carcassa, è depositata all'atto della presentazione di una domanda di titolo di importazione.

2.   Se con l'applicazione del coefficiente di attribuzione di cui all'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1301/2006 si ottiene un quantitativo inferiore a quello oggetto di domande, la cauzione costituita a norma dell'articolo 6, paragrafo 2, del suddetto regolamento è immediatamente svincolata, in proporzione.

3.   Quando, a norma dell'articolo 6, è restituita una parte del quantitativo di titoli, viene svincolato il 60 % della cauzione corrispondente.

4.   Una volta effettivamente importato il 95 % del quantitativo oggetto di un titolo individuale, è svincolata l'intera cauzione.

Articolo 8

Comunicazioni

1.   In deroga all'articolo 11, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1301/2006, gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro il decimo giorno del mese successivo al mese in cui vengono presentate le domande, i quantitativi, compresi quelli negativi, oggetto di titoli che gli Stati stessi hanno rilasciato durante il mese precedente.

2.   In deroga all'articolo 11, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1301/2006, gli Stati membri comunicano alla Commissione i quantitativi, compresi quelli negativi, corrispondenti ai quantitativi di titoli restituiti a norma dell'articolo 6 e i quantitativi che formano oggetto di titoli d'importazione inutilizzati o parzialmente utilizzati e corrispondenti alla differenza tra i quantitativi imputati sul retro dei titoli di importazione e i quantitativi per i quali questi ultimi sono stati rilasciati:

a)

entro il decimo giorno di ogni mese del periodo contingentale annuo;

b)

per i quantitativi non ancora comunicati al momento della notifica di cui alla lettera a): al massimo entro il 30 aprile successivo al termine di ciascun periodo contingentale.

3.   Per quanto riguarda le comunicazioni di cui ai paragrafi 1 e 2, il quantitativo è espresso in chilogrammi di equivalente peso carcassa e suddiviso per numero d'ordine.

Articolo 9

Prova dell'origine

L'immissione in libera pratica nell'Unione di carni bovine e carni suine fresche e congelate originarie del Canada è subordinata alla presentazione di una dichiarazione di origine. La dichiarazione di origine viene rilasciata su una fattura o su qualsiasi altro documento commerciale che descriva il prodotto originario in modo sufficientemente dettagliato da consentirne l'identificazione. Il testo della dichiarazione di origine figura nell'allegato 2 del protocollo sulle regole di origine e sulle procedure di origine dell'accordo economico e commerciale globale tra il Canada, da una parte, e l'Unione europea e i suoi Stati membri, dall'altra (12).

Articolo 10

Modifica del regolamento (CE) n. 442/2009 e dei regolamenti di esecuzione (UE) n. 481/2012 e (UE) n. 593/2013

1.   Il regolamento (CE) n. 442/2009 è così modificato:

a)

all'articolo 3, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   Ai sensi del presente regolamento, fra i prodotti dei codici NC ex 0203 19 55 ed ex 0203 29 55 dei contingenti con i numeri d'ordine 09.4038 e 09.0123 sono ricompresi i prosciutti e loro pezzi.»;

b)

l'articolo 6 è così modificato:

i)

al paragrafo 3, il secondo comma è sostituito dal seguente: «Inoltre, per il contingente 09.4170, la menzione» sì «della casella 8 è contrassegnata con una crocetta.»;

ii)

il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

«5.   I titoli comportano l'obbligo di importare dagli Stati Uniti d'America per il contingente n. 09.4170.»;

c)

all'articolo 10, il paragrafo 3 è soppresso;

d)

la parte B dell'allegato I è sostituita dal testo riportato nell'allegato IV del presente regolamento.

2.   L'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) n. 481/2012 è sostituito dal testo riportato nell'allegato V del presente regolamento.

3.   All'articolo 1 del regolamento di esecuzione (UE) n. 593/2013, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.   Nell'ambito dei contingenti di cui al paragrafo 1, il dazio doganale ad valorem è fissato al 20 %. Tuttavia, per i prodotti originari del Canada il dazio è 0.».

Articolo 11

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 21 settembre 2017.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 settembre 2017

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.

(2)  Decisione (UE) 2017/38 del Consiglio, del 28 ottobre 2016, relativa all'applicazione provvisoria dell'accordo economico e commerciale globale (CETA) tra il Canada, da una parte, e l'Unione europea e i suoi Stati membri, dall'altra (GU L 11 del 14.1.2017, pag. 1080).

(3)  Regolamento delegato (UE) 2016/1237 della Commissione, del 18 maggio 2016, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le modalità di applicazione del regime di titoli di importazione e di esportazione e che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative allo svincolo e all'incameramento di cauzioni costituite per tali titoli e modifica i regolamenti (CE) n. 2535/2001, (CE) n. 1342/2003, (CE) n. 2336/2003, (CE) n. 951/2006, (CE) n. 341/2007 e (CE) n. 382/2008 e abroga i regolamenti (CE) n. 2390/98, (CE) n. 1345/2005, (CE) n. 376/2008 e (CE) n. 507/2008 (GU L 206 del 30.7.2016, pag. 1).

(4)  Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1239 della Commissione, del 18 maggio 2016, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il regime di titoli di importazione e di esportazione (GU L 206 del 30.7.2016, pag. 44).

(5)  Regolamento (CE) n. 382/2008 della Commissione, del 21 aprile 2008, che stabilisce le modalità d'applicazione del regime dei titoli di importazione e di esportazione nel settore delle carni bovine (GU L 115 del 29.4.2008, pag. 10).

(6)  Regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione, del 31 agosto 2006, recante norme comuni per la gestione dei contingenti tariffari per l'importazione di prodotti agricoli soggetti a un regime di titoli di importazione (GU L 238 dell'1.9.2006, pag. 13).

(7)  Regolamento (CE) n. 442/2009 della Commissione, del 27 maggio 2009, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari nel settore delle carni suine (GU L 129 del 28.5.2009, pag. 13).

(8)  Regolamento (CE) n. 617/2009 del Consiglio, del 13 luglio 2009, recante apertura di un contingente tariffario autonomo per le importazioni di carni bovine di alta qualità (GU L 182 del 15.7.2009, pag. 1).

(9)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 481/2012 della Commissione, del 7 giugno 2012, che stabilisce regole per la gestione di un contingente tariffario per le carni bovine di alta qualità (GU L 148 dell'8.6.2012, pag. 9).

(10)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 593/2013 della Commissione, del 21 giugno 2013, recante apertura e modalità di gestione dei contingenti tariffari per le carni bovine di alta qualità, fresche, refrigerate o congelate e la carne di bufalo congelata (GU L 170 del 22.6.2013, pag. 32).

(11)  Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale (GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55).

(12)  Accordo economico e commerciale globale (CETA) tra il Canada, da una parte, e l'Unione europea e i suoi Stati membri, dall'altra (GU L 11 del 14.1.2017, pag. 23).


ALLEGATO I

Fatte salve le regole per l'interpretazione della nomenclatura combinata, la formulazione della designazione dei prodotti è da considerarsi puramente indicativa, in quanto l'applicabilità del regime preferenziale è determinata, ai fini del presente allegato, sulla base dei codici NC. Laddove sono riportati codici «ex» NC, l'applicabilità del regime preferenziale si determina applicando congiuntamente i codici NC e la designazione corrispondente.

Numero d'ordine

Codici NC

Designazione

Periodo d'importazione

Quantitativo in tonnellate (equivalente peso carcassa)

Dazio applicabile

(EUR/tonnellata)

09.4280

ex 0201 10 00

ex 0201 20 20

ex 0201 20 30

ex 0201 20 50

ex 0201 20 90

ex 0201 30 00

ex 0206 10 95

Carni di animali della specie bovina, escluso il bisonte, fresche o refrigerate

Anno 2017

Anno 2018

Anno 2019

Anno 2020

Anno 2021

Dal 2022

2 584

14 440

19 580

24 720

29 860

35 000

0

09.4281

ex 0202 10 00

ex 0202 20 10

ex 0202 20 30

ex 0202 20 50

ex 0202 20 90

ex 0202 30 10

ex 0202 30 50

ex 0202 30 90

ex 0206 29 91

ex 0210 20 10

ex 0210 20 90

ex 0210 99 51

ex 0210 99 59

Carni di animali della specie bovina, escluso il bisonte, congelate o altre

Anno 2017

Anno 2018

Anno 2019

Anno 2020

Anno 2021

Dal 2022

695

5 000

7 500

10 000

12 500

15 000

0

09.4282

0203 12 11

0203 12 19

0203 19 11

0203 19 13

0203 19 15

0203 19 55

0203 19 59

0203 22 11

0203 22 19

0203 29 11

0203 29 13

0203 29 15

0203 29 55

0203 29 59

0210 11 11

0210 11 19

0210 11 31

0210 11 39

Carni di animali della specie suina, fresche, refrigerate o congelate, prosciutti, spalle e loro pezzi

Anno 2017

Anno 2018

Anno 2019

Anno 2020

Anno 2021

Dal 2022

5 014

30 549

43 049

55 549

68 049

80 549

0


ALLEGATO II

Fattori di conversione di cui all'articolo 3

Codici NC

Fattore di conversione

0201 10 00

0201 20 20

0201 20 30

0201 20 50

0201 20 90

0201 30 00

0206 10 95

0202 10 00

0202 20 10

0202 20 30

0202 20 50

0202 20 90

0202 30 10

0202 30 50

0202 30 90

0206 29 91

0210 20 10

0210 20 90

0210 99 51

0210 99 59

0203 12 11

0203 12 19

0203 19 11

0203 19 13

0203 19 15

0203 19 55

0203 19 59

0203 22 11

0203 22 19

0203 29 11

0203 29 13

0203 29 15

0203 29 55

0203 29 59

0210 11 11

0210 11 19

0210 11 31

0210 11 39

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

130 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

130 %

130 %

130 %

100 %

100 %

135 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

120 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

120 %

100 %

100 %

100 %

120 %

120 %


ALLEGATO III

Diciture di cui all'articolo 4, paragrafo 7, lettera b)

in bulgaro: Говеждо/телешко месо с високо качество (Регламент за изпълнение (ЕC) …/…)

in spagnolo: Reglamento de Ejecución (UE) …/…

in ceco: Prováděcí nařízení (EU) …/…

in danese: Gennemførelsesforordning (EU) …/…

in tedesco: Durchführungsverordnung (EU) …/…

in estone: Rakendusmäärus (EL) …/…

in greco: Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) …/…

in inglese: Implementing Regulation (EU) …/…

in francese: Règlement d'exécution (UE) …/…

in croato: Provedbena uredba (EU) …/…

in italiano: Regolamento di esecuzione (UE) …/…

in lettone: Īstenošanas regula (ES) …/…

in lituano: Įgyvendinimo reglamentas (ES) …/…

in ungherese: (EU) …/… végrehajtási rendelet

in maltese: Regolament tà Implimentazzjoni (UE) …/…

in neerlandese: Uitvoeringsverordening (EU) …/…

in polacco: Rozporządzenie wykonawcze (UE) …/…

in portoghese: Regulamento de Execução (UE) …/…

in rumeno: Regulamentul de punere în aplicare (UE) …/…

in slovacco: Vykonávacie nariadenie (EÚ) …/…

in sloveno: Izvedbena uredba (EU) …/…

in finlandese: Täytäntöönpanoasetus (EU) …/…

in svedese: Genomförandeförordning (EU) …/…


ALLEGATO IV

«PARTE B

Contingenti gestiti secondo il metodo d'esame simultaneo delle domande

Numero d'ordine

Codici NC

Designazione delle merci

Quantitativo in tonnellate (peso netto)

Dazio applicabile

(EUR/tonnellata)

09.4038

ex 0203 19 55

ex 0203 29 55

Lombate e prosciutti disossati, freschi, refrigerati o congelati

35 265

250

09.4170

ex 0203 19 55

ex 0203 29 55

Lombate e prosciutti disossati, freschi, refrigerati o congelati originari degli Stati Uniti d'America

4 922

250»


ALLEGATO V

«

ALLEGATO I

Contingenti tariffari per le carni bovine di alta qualità, fresche, refrigerate o congelate

Numero d'ordine

Codice NC

Designazione delle merci

Periodo contingentale

Volume del contingente tariffario (in tonnellate di peso netto)

Dazio applicabile

Periodo dal 1o luglio 2017 al 30 giugno 2018

09.2201 (1)

ex 0201

ex 0202

ex 0206 10 95

ex 0206 29 91

Carni di animali della specie bovina, fresche, refrigerate o congelate, che soddisfano i requisiti stabiliti all'allegato II

Dal 1o luglio al 30 giugno

45 711

Zero

di cui:

09.2202

Dal 1o luglio al 30 settembre

12 050

09.2202

Dal 1o ottobre al 31 dicembre

11 161

09.2202

Dal 1o gennaio al 31 marzo

11 250

09.2202

Dal 1o aprile al 30 giugno

11 250

Periodi dal 1o luglio 2018

09.2201 (1)

ex 0201

ex 0202

ex 0206 10 95

ex 0206 29 91

Carni di animali della specie bovina, fresche, refrigerate o congelate, che soddisfano i requisiti stabiliti all'allegato II

Dal 1o luglio al 30 giugno

45 000

Zero

di cui:

09.2202

Dal 1o luglio al 30 settembre

11 250

09.2202

Dal 1o ottobre al 31 dicembre

11 250

09.2202

Dal 1o gennaio al 31 marzo

11 250

09.2202

Dal 1o aprile al 30 giugno

11 250

»

(1)  Conformemente all'articolo 2, paragrafo 2, è possibile beneficiare del contingente tariffario soltanto presentando domanda per il numero d'ordine 09.2202 corrispondente ai sottocontingenti tariffari.


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