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Document 32017R1575

    Regolamento delegato (UE) 2017/1575 della Commissione, del 23 giugno 2017, recante modifica del regolamento delegato (UE) 2015/242 che stabilisce disposizioni dettagliate concernenti il funzionamento dei consigli consultivi nell'ambito della politica comune della pesca

    C/2017/4238

    GU L 239 del 19.9.2017, p. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2017/1575/oj

    19.9.2017   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 239/1


    REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/1575 DELLA COMMISSIONE

    del 23 giugno 2017

    recante modifica del regolamento delegato (UE) 2015/242 che stabilisce disposizioni dettagliate concernenti il funzionamento dei consigli consultivi nell'ambito della politica comune della pesca

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

    visto il regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (1), in particolare l'articolo 45, paragrafo 4,

    considerando quanto segue:

    (1)

    L'articolo 43 del regolamento (UE) n. 1380/2013 prevede l'istituzione di consigli consultivi intesi a promuovere una rappresentanza equilibrata di tutte le parti interessate nel settore della pesca e dell'acquacoltura e a contribuire al conseguimento degli obiettivi della politica comune della pesca.

    (2)

    In conformità dell'articolo 45, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1380/2013, la Commissione ha adottato il regolamento delegato (UE) 2015/242 che stabilisce disposizioni dettagliate concernenti il funzionamento dei consigli consultivi nell'ambito della politica comune della pesca (2).

    (3)

    L'articolo 2 del regolamento delegato (UE) 2015/242 definisce, in particolare, i termini «organizzazioni del settore» e «altri gruppi di interesse», che fanno riferimento alle due categorie di parti interessate rappresentate nei consigli consultivi conformemente all'articolo 45, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013.

    (4)

    È necessario allineare maggiormente la definizione del termine «organizzazioni del settore» alla formulazione dell'articolo 45, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013 al fine di evitare possibili difficoltà di interpretazione.

    (5)

    Poiché possono esistere organizzazioni miste, che rappresentano sia il settore della pesca che altri interessi, è necessario specificare che l'assemblea generale decide in merito alla classificazione dei membri dei consigli consultivi in una delle due categorie di cui all'articolo 45, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013.

    (6)

    L'articolo 4 del regolamento delegato (UE) 2015/242 disciplina la struttura e l'organizzazione dei consigli consultivi e in particolare la nomina del comitato esecutivo da parte dell'assemblea generale.

    (7)

    Tenuto conto della composizione dei consigli consultivi quale definita nell'allegato III, punto 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1380/2013, in cui il 60 % dei seggi nell'assemblea generale e nel comitato esecutivo è attribuito a organizzazioni del settore e il 40 % agli altri gruppi di interesse, è necessario concedere a queste due categorie il diritto di decidere in modo autonomo in merito alla loro rappresentanza nel comitato esecutivo e garantire in questo modo una rappresentanza equilibrata di tutte le parti interessate nei consigli consultivi,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Il regolamento delegato (UE) 2015/242 è così modificato:

    1)

    All'articolo 2, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

    «2.

    “organizzazioni del settore”, le organizzazioni che rappresentano il settore della pesca (compresi i pescatori dipendenti) e, ove del caso, gli acquacoltori e i rappresentanti dei settori della trasformazione e della commercializzazione.»;

    2)

    L'articolo 4 è così modificato:

    a)

    al paragrafo 2 è aggiunta la seguente lettera c):

    «c)

    decide in merito alla classificazione dei membri dei consigli consultivi nelle categorie “organizzazioni del settore” o “altri gruppi di interesse”. La decisione è basata su criteri oggettivi e verificabili, quali le disposizioni dello statuto, l'elenco dei membri e la natura delle attività svolte dall'organizzazione in questione.»;

    b)

    il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

    «3.   Sulla base delle designazioni effettuate dalle organizzazioni del settore e dagli altri gruppi di interesse per i seggi ad essi rispettivamente attribuiti, l'assemblea generale nomina un comitato esecutivo comprendente fino a 25 membri. Previa consultazione della Commissione, l'assemblea generale può decidere di nominare un comitato esecutivo composto da un massimo di 30 membri per garantire un'adeguata rappresentanza delle flotte artigianali.»

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 23 giugno 2017

    Per la Commissione

    Il presidente

    Jean-Claude JUNCKER


    (1)  GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22.

    (2)  Regolamento delegato (UE) 2015/242 della Commissione, del 9 ottobre 2014, che stabilisce disposizioni dettagliate concernenti il funzionamento dei consigli consultivi nell'ambito della politica comune della pesca (GU L 41 del 17.2.2015, pag. 1).


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