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Document 32017R1536
Commission Implementing Regulation (EU) 2017/1536 of 11 September 2017 on an emergency measure in the form of aid to holdings with no more than 50 animals of the porcine species located in certain areas of Poland when ceasing pigmeat production due to new requirements in relation to African swine fever
Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1536 della Commissione, dell'11 settembre 2017, relativo a una misura urgente sotto forma di aiuto alle aziende aventi non oltre 50 capi della specie suina ubicate in talune zone della Polonia quando cessano la produzione di carne suina a causa dei nuovi requisiti connessi alla peste suina africana
Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1536 della Commissione, dell'11 settembre 2017, relativo a una misura urgente sotto forma di aiuto alle aziende aventi non oltre 50 capi della specie suina ubicate in talune zone della Polonia quando cessano la produzione di carne suina a causa dei nuovi requisiti connessi alla peste suina africana
GU L 234 del 12.9.2017, p. 1–5
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
12.9.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 234/1 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/1536 DELLA COMMISSIONE
dell'11 settembre 2017
relativo a una misura urgente sotto forma di aiuto alle aziende aventi non oltre 50 capi della specie suina ubicate in talune zone della Polonia quando cessano la produzione di carne suina a causa dei nuovi requisiti connessi alla peste suina africana
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1), in particolare l'articolo 221,
considerando quanto segue:
(1) |
La peste suina africana è una delle malattie infettive più importanti degli animali appartenenti alla specie suina. Dal 2014 alle frontiere orientali dell'Unione si è verificata l'insorgenza di focolai sia presso capi selvatici, sia presso aziende e, al fine di controllare la malattia, sono state adottate rigorose restrizioni sanitarie a livello dell'Unione. |
(2) |
Al fine di aumentare il livello complessivo di biosicurezza nella zona geografica ad alto rischio di peste suina africana ed evitare nuovi focolai nelle aziende, la Polonia ha stabilito nuovi requisiti nazionali destinati alle aziende che vanno oltre i requisiti vigenti nell'Unione, per mezzo del regolamento del ministero dell'agricoltura e dello sviluppo rurale del 5 luglio 2017 che modifica il regolamento sulle misure adottate in relazione all'insorgenza di peste suina africana (2). I nuovi requisiti riguardano in particolare il trattamento e l'alimentazione dei capi, la costruzione, la disinfezione e il controllo dell'accesso alle aziende. Alcune aziende saranno costrette a cessare la produzione di carne suina entro una determinata data stabilita dalle autorità nazionali. |
(3) |
Il mercato della carne suina a livello nazionale e dell'Unione è stato gravemente colpito dalle restrizioni sanitarie adottate in seguito all'insorgenza di focolai di peste suina africana e, di conseguenza, sono state recentemente adottate misure di mercato eccezionali, conformemente all'articolo 220 del regolamento (UE) n. 1308/2013. Inoltre, considerata l'elevata dipendenza dalle esportazioni del settore della carne suina nell'Unione, ulteriori casi di peste suina africana presso aziende potrebbero destabilizzare gravemente il mercato, qualora fossero applicate restrizioni commerciali. |
(4) |
In tale contesto, le misure adottate su base volontaria dalla Polonia sono necessarie per ridurre il rischio di ulteriori casi di peste suina africana e, di conseguenza, tali misure in definitiva contribuiscono alla stabilità del mercato della carne suina nell'Unione in futuro. |
(5) |
Considerato che la maggior parte dei focolai di peste suina africana sul territorio polacco si sono registrati presso aziende aventi un numero modesto di capi della specie suina e che nelle zone a rischio il 50 % delle aziende possiede meno di 10 capi e il 90 % meno di 50, è particolarmente auspicabile, nonché nell'interesse dell'Unione, che la Polonia applichi dette misure a tali aziende. Tuttavia tali aziende non possono sostenere l'onere e i costi necessari al rispetto dei nuovi requisiti e di conseguenza la loro applicazione le obbligherà nella maggior parte dei casi a cessare la produzione di carne suina, per cui in futuro i produttori interessati saranno privati di una parte significativa di reddito. |
(6) |
Il fatto che sia nell'interesse dell'Unione, da una prospettiva di stabilità del mercato dell'Unione, che le nuove misure nazionali si applichino esattamente a quelle aziende che subirebbero una perdita di reddito in conseguenza dei requisiti pertinenti, costituisce un problema specifico ai sensi dell'articolo 221 del regolamento (UE) n. 1308/2013. Tale problema specifico non può essere affrontato con le misure adottate a norma degli articoli 219 o 220 del predetto regolamento. Da una parte, esso non è collegato specificamente a una turbativa del mercato esistente o a una precisa minaccia reale a esso. Dall'altra parte, le misure nazionali non impongono le restrizioni commerciali di cui all'articolo 220 del regolamento (UE) n. 1308/2013 e non mirano a lottare direttamente contro la diffusione degli attuali focolai di peste suina africana. |
(7) |
Tenuto conto della relazione fra le dimensioni delle aziende e la relativa capacità di adattamento ai nuovi requisiti nonché dei dati relativi ai focolai passati, la presente misura urgente dovrebbe essere soggetta a un requisito concernente le dimensioni massime del branco. Onde evitare il rischio di frode, le dimensioni massime rilevanti del branco appartenente a un'azienda dovrebbero essere limitate alla media del recente passato. Al fine di prevenire un improvviso aumento di offerta di carne suina nelle zone interessate e ogni altro eventuale impatto negativo sul mercato, si dovrebbe stabilire un periodo durante il quale gli animali lascino l'azienda in seguito all'emissione di un'ordinanza di cessazione della produzione di carne suina, tenendo in considerazione il normale ciclo di produzione. A fini amministrativi il titolare dovrebbe disporre di un tempo massimo per presentare domanda di aiuto in seguito alla cessazione della produzione di carne suina. |
(8) |
Per evitare rischi di doppio finanziamento, le perdite di reddito rilevanti non dovrebbero essere state compensate da aiuti di Stato o da assicurazioni e l'aiuto dovrebbe essere limitato ai capi ammissibili per i quali non è stato percepito alcun altro contributo finanziario dell'Unione. |
(9) |
Per evitare rischi di sovracompensazione, i beneficiari dovrebbero inoltre poter riprendere la produzione dopo un determinato periodo, se risultano conformi ai nuovi requisiti. |
(10) |
L'aiuto dovrebbe essere limitato a quanto strettamente necessario per affrontare l'urgenza per quanto riguarda sia i beneficiari, sia l'importo totale dell'aiuto. L'aiuto concesso al beneficiario dovrebbe essere equivalente a una somma forfettaria per capo che copra la perdita di reddito temporanea della produzione. L'importo totale dell'aiuto e l'assegnazione complessiva del bilancio dovrebbero essere basati sulle informazioni ricevute dalla Polonia e corrispondenti alle entrate generate dalla produzione di carne suina per le dimensioni medie del branco appartenente all'azienda. Poiché l'aiuto compenserà solo parzialmente le perdite di reddito futuro subite dai titolari che cessano la produzione, la Polonia dovrebbe poter concedere un ulteriore sostegno a tali titolari, alle stesse condizioni. |
(11) |
È opportuno disporre che le competenti autorità nazionali adottino tutte le misure necessarie, svolgano tutti i controlli richiesti e ne informino di conseguenza la Commissione. In particolare, tali controlli dovrebbero includere controlli relativi all'ammissibilità e alla correttezza della domanda di aiuto. Il numero di capi ammissibili dovrebbe essere stabilito in base a tutti i mezzi adeguati a disposizione delle autorità competenti, compresi in particolare i controlli in azienda, i dati storici e i registri aziendali obbligatori istituiti dalla direttiva 2008/71/CE del Consiglio (3). |
(12) |
A norma dell'articolo 221 del regolamento (UE) n. 1308/2013, la misura dovrebbe restare in vigore per un periodo non superiore a 12 mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. I pagamenti erogati dalla Polonia ai beneficiari successivamente a tale periodo non dovrebbero essere ammissibili al finanziamento dell'Unione. |
(13) |
Per garantire una sana gestione finanziaria della misura e un tempestivo pagamento ai produttori, l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) n. 907/2014 della Commissione (4) non dovrebbe applicarsi. |
(14) |
Per consentire all'Unione di monitorare l'efficienza della presente misura urgente, la Polonia dovrebbe comunicare alla Commissione informazioni particolareggiate in merito alla sua esecuzione. Per consentire all'Unione di procedere al controllo finanziario, la Polonia dovrebbe comunicare alla Commissione la liquidazione dei pagamenti. |
(15) |
Poiché le domande di aiuto possono essere presentate in date diverse a seconda della data di cessazione della produzione da parte di ciascun richiedente durante un periodo che può estendersi fino a 12 mesi successivamente alla data di entrata in vigore del presente regolamento, è opportuno, nell'interesse della chiarezza e della certezza del diritto, considerare la data di entrata in vigore del presente regolamento il fatto generatore del tasso di cambio ai fini dell'importo dell'aiuto. |
(16) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del Comitato per l'organizzazione comune dei mercati agricoli, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
1. L'aiuto è destinato ai proprietari di capi appartenenti alla specie suina cui è stato ingiunto dalle autorità competenti di cessare la produzione di carne suina conformemente al regolamento del ministero polacco dell'agricoltura e dello sviluppo rurale del 6 maggio 2015 relativo alle misure adottate in relazione all'insorgenza di peste suina africana (5), modificato dal regolamento del 5 luglio 2017 («il regolamento nazionale»), e che soddisfano le seguenti condizioni:
(a) |
al momento dell'emissione dell'ordinanza la loro azienda è ubicata in una delle zone della Polonia soggetta alle misure zoosanitarie per il controllo della peste suina africana elencate nell'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE della Commissione (6), modificata dalla decisione di esecuzione 2017/1481/UE (7); |
(b) |
non detengono in media oltre 50 capi della specie suina durante il periodo compreso fra il 1o luglio 2016 e il 30 giugno 2017 e almeno uno dei capi al momento della visita di ispezione che ha condotto all'emissione dell'ordinanza di cessazione di produzione della carne suina; |
(c) |
i capi hanno lasciato l'azienda entro la scadenza stabilita dalle autorità competenti, ma non oltre 120 giorni dopo l'emissione da parte delle autorità competenti di un'ordinanza di cessazione di produzione di carne suina; |
(d) |
hanno presentato una domanda di aiuto entro i termini stabiliti dalla Polonia; |
(e) |
non hanno beneficiato, per la stessa perdita di reddito o per gli stessi capi, di aiuti di Stato, assicurazioni o di aiuti finanziati da un contributo dell'Unione a norma del regolamento (UE) n. 652/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (8). |
2. L'aiuto è concesso lasciando impregiudicata la possibilità che i titolari di cui al paragrafo 1 riprendano la produzione di carne suina dopo un periodo di due anni dalla dimostrazione che essi soddisfano i requisiti di cui al regolamento nazionale.
Articolo 2
1. L'aiuto è pari a 33 EUR per lattonzolo fino a 20 kg e a 52 EUR per altro capo e non supera un importo massimo pari a 9 300 000 EUR per un massimo di 10 000 lattonzoli fino a 20 kg e 171 654 altri capi.
2. Il numero di capi ammissibili per azienda è stabilito sulla base del numero medio di capi detenuti presso l'azienda nel periodo compreso fra il 1o luglio 2016 e il 30 giugno 2017 sulla base del sistema nazionale di identificazione e registrazione dei capi.
3. La Polonia ha la facoltà di concedere un sostegno supplementare al fine di realizzare gli obiettivi del regolamento nazionale fino a un massimo del 100 % dell'aiuto dell'Unione, a condizione che esso sia concesso alle medesime condizioni ed erogato non oltre 12 mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
Articolo 3
La Polonia adotta tutte le misure necessarie, compresi i controlli amministrativi e i controlli in loco esaustivi in conformità degli articoli 58 e 59 del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (9), per garantire il rispetto delle condizioni stabilite nel presente regolamento. In particolare, la Polonia verifica:
(a) |
l'ammissibilità del richiedente; |
(b) |
il numero ammissibile di lattonzoli fino a 20 kg e degli altri capi di cui all'articolo 2, paragrafo 2, sulla base di controlli presso l'azienda, di dati storici e del registro aziendale tenuto a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2008/71/CE; |
(c) |
per ciascun richiedente ammissibile, che tutti i capi della specie suina abbiano lasciato l'azienda entro i termini stabiliti dalle autorità competenti, ma non oltre 120 giorni dopo l'emissione dell'ordinanza di cessare la produzione di carne suina; |
(d) |
per ciascun richiedente ammissibile, il fatto che non vi siano capi della specie suina presso l'azienda durante l'intero periodo di applicazione delle misure zoosanitarie per il controllo della peste suina africana nelle zone interessate di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a); |
(e) |
che i beneficiari ammissibili non abbiano ricevuto alcun finanziamento dalle altre fonti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera e), in relazione alla stessa perdita di reddito o agli stessi capi. |
Articolo 4
1. L'aiuto è erogato ai richiedenti ammissibili previa presentazione di prove scritte che documentino che tutti i capi hanno lasciato l'azienda entro la scadenza stabilita dalle autorità competenti ma non oltre 120 giorni dopo l'emissione da parte delle autorità competenti dell'ordinanza di cessazione di produzione di carne suina.
2. Fatto salvo l'articolo 1, paragrafo 2, qualora capi della specie suina risultino presenti presso l'azienda successivamente alla scadenza di cui al paragrafo 1 e durante il periodo di applicazione delle misure zoosanitarie per il controllo della peste suina africana nelle zone interessate di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), l'aiuto sarà recuperato e si applicheranno sanzioni.
Articolo 5
1. Le spese sono ammissibili al finanziamento dell'Unione solo se sono versate dalla Polonia ai beneficiari al più tardi 12 mesi dopo l'entrata in vigore del presente regolamento.
2. Non si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) n. 907/2014.
Articolo 6
1. La Polonia comunica alla Commissione le misure adottate in conformità dell'articolo 3 entro 21 giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
2. Non oltre 15 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, la Polonia trasmette alla Commissione una relazione dettagliata sull'attuazione del presente regolamento in cui figurano informazioni particolareggiate sull'esecuzione delle misure adottate e dei controlli svolti in conformità dell'articolo 3.
3. Le autorità nazionali comunicano alla Commissione la liquidazione dei pagamenti.
Articolo 7
La data di entrata in vigore del presente regolamento costituisce il fatto generatore del tasso di cambio degli importi fissati all'articolo 2.
Articolo 8
L'aiuto di cui all'articolo 1 è considerato una misura diretta a sostenere i mercati agricoli ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 1306/2013.
Articolo 9
Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 11 settembre 2017
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.
(2) Pubblicato in Dziennik Ustaw (Gazzetta ufficiale polacca) 2017, voce 1333.
(3) Direttiva 2008/71/CE del Consiglio, del 15 luglio 2008, relativa all'identificazione e alla registrazione dei suini (GU L 213 dell'8.8.2008, pag. 31).
(4) Regolamento delegato (UE) n. 907/2014 della Commissione, dell'11 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l'uso dell'euro (GU L 255 del 28.8.2014, pag. 18).
(5) Pubblicato in Dziennik Ustaw (Gazzetta ufficiale polacca) 2015, voce 711.
(6) Decisione di esecuzione 2014/709/UE della Commissione, del 9 ottobre 2014, recante misure di protezione contro la peste suina africana in taluni Stati membri e che abroga la decisione di esecuzione 2014/178/UE della Commissione (GU L 295 dell'11.10.2014, pag. 63).
(7) Decisione di esecuzione (UE) 2017/1481 della Commissione, del 14 agosto 2017, che modifica l'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE recante misure di protezione contro la peste suina africana in taluni Stati membri (GU L 211 del 17.8.2017, pag. 46).
(8) Regolamento (UE) n. 652/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che fissa le disposizioni per la gestione delle spese relative alla filiera alimentare, alla salute e al benessere degli animali, alla sanità delle piante e al materiale riproduttivo vegetale, che modifica le direttive 98/56/CE, 2000/29/CE e 2008/90/CE del Consiglio, i regolamenti (CE) n. 178/2002, (CE) n. 882/2004 e (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, la direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, nonché il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, e che abroga le decisioni 66/399/CEE, 76/894/CEE e 2009/470/CE del Consiglio (GU L 189 del 27.6.2014, pag. 1).
(9) Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 549).