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Document 32017R1505
Commission Regulation (EU) 2017/1505 of 28 August 2017 amending Annexes I, II and III to Regulation (EC) No 1221/2009 of the European Parliament and of the Council on the voluntary participation by organisations in a Community eco-management and audit scheme (EMAS) (Text with EEA relevance. )
Regolamento (UE) 2017/1505 della Commissione, del 28 agosto 2017, che modifica gli allegati I, II e III del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS) (Testo rilevante ai fini del SEE. )
Regolamento (UE) 2017/1505 della Commissione, del 28 agosto 2017, che modifica gli allegati I, II e III del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS) (Testo rilevante ai fini del SEE. )
C/2017/5792
GU L 222 del 29.8.2017, p. 1–20
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
29.8.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 222/1 |
REGOLAMENTO (UE) 2017/1505 DELLA COMMISSIONE
del 28 agosto 2017
che modifica gli allegati I, II e III del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), che abroga il regolamento (CE) n. 761/2001 e le decisioni della Commissione 2001/681/CE e 2006/193/CE (1), in particolare l'articolo 48,
considerando quanto segue:
(1) |
Il sistema EMAS è finalizzato a promuovere il miglioramento continuo delle prestazioni ambientali delle organizzazioni mediante l'istituzione e l'applicazione da parte loro di sistemi di gestione ambientale, la valutazione delle prestazioni di tali sistemi, l'offerta di informazioni sulle prestazioni ambientali, un dialogo aperto con il pubblico e le altre parti interessate e infine il coinvolgimento attivo del personale. Per conseguire questo obiettivo gli allegati da I a IV del regolamento (CE) n. 1221/2009 definiscono le prescrizioni specifiche che le organizzazioni che intendono attuare EMAS o ottenere una registrazione EMAS devono rispettare. |
(2) |
La parte A dell'allegato II del regolamento (CE) n. 1221/2009 riprende le prescrizioni stabilite dalla norma EN ISO 14001:2004 che costituisce la base delle prescrizioni relative al sistema di gestione ambientale di tale regolamento. |
(3) |
La parte B dell'allegato II del regolamento (CE) n. 1221/2009 elenca una serie di aspetti di cui le organizzazioni registrate nel sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS) devono tenere conto e che hanno un collegamento diretto con una serie di elementi della norma EN ISO 14001:2004. |
(4) |
L'ISO ha successivamente pubblicato una nuova versione della norma internazionale ISO 14001. La seconda edizione della norma (EN ISO 14001:2004) è stata dunque sostituita dalla terza edizione (ISO 14001:2015). |
(5) |
Al fine di garantire un approccio coerente nei vari allegati, è auspicabile che si tenga conto delle nuove disposizioni della norma internazionale ISO 14001:2015 nell'allegato I del regolamento (CE) n. 1221/2009 che stabilisce le prescrizioni per l'analisi ambientale e nell'allegato III al regolamento (CE) n. 1221/2009 che stabilisce le prescrizioni relative all'audit ambientale interno. |
(6) |
È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1221/2009. |
(7) |
Le organizzazioni desiderose di ottenere o mantenere la registrazione EMAS e la certificazione ISO 14001 effettuano spesso un processo integrato di verifica/certificazione. Per mantenere la coerenza tra le prescrizioni di entrambi gli strumenti le organizzazioni non dovrebbero essere tenute ad applicare gli allegati rivisti del regolamento (CE) n. 1221/2009 prima dell'applicazione della nuova versione della norma internazionale ISO 14001. Sono pertanto necessarie disposizioni transitorie. |
(8) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 49 del regolamento (CE) n. 1221/2009, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Gli allegati I, II e III del regolamento (CE) n. 1221/2009 sono sostituiti dal testo che figura nell'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il rispetto delle prescrizioni del regolamento (CE) n. 1221/2009, modificato dal presente regolamento, è accertato in occasione della verifica dell'organizzazione, a norma dell'articolo 18 del regolamento (CE) n. 1221/2009.
Nel caso di un rinnovo della registrazione EMAS, se la verifica successiva deve essere effettuata prima del 14 marzo 2018, la data della verifica successiva può essere prorogata di sei mesi, previo accordo tra il verificatore ambientale e gli organismi competenti.
Tuttavia, prima del 14 settembre 2018 la verifica può, con l'accordo del verificatore ambientale, essere effettuata a norma delle prescrizioni del regolamento (CE) n. 1221/2009, modificato dal regolamento (UE) n. 517/2013 (2). In tal caso, la validità dell'attestazione del verificatore ambientale e il certificato di registrazione saranno validi solo fino al 14 settembre 2018.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 28 agosto 2017
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 342 del 22.12.2009, pag. 1.
(2) Regolamento (UE) n. 517/2013 del Consiglio, del 13 maggio 2013, che adegua taluni regolamenti e decisioni in materia di libera circolazione delle merci, libera circolazione delle persone, diritto societario, politica della concorrenza, agricoltura, sicurezza alimentare, politica veterinaria e fitosanitaria, politica dei trasporti, energia, fiscalità, statistiche, reti transeuropee, sistema giudiziario e diritti fondamentali, giustizia, libertà e sicurezza, ambiente, unione doganale, relazioni esterne, politica estera, di sicurezza e di difesa e istituzioni, a motivo dell'adesione della Repubblica di Croazia (GU L 158 del 10.6.2013, pag. 1).
ALLEGATI
ALLEGATO I
ANALISI AMBIENTALE
L'analisi ambientale riguarda le seguenti aree:
1. Individuazione del contesto organizzativo
L'organizzazione stabilisce quali aspetti interni ed esterni possono condizionare positivamente o negativamente la sua capacità di conseguire i risultati attesi nell'ambito del proprio sistema di gestione ambientale.
Tra i vari aspetti si annoverano le condizioni ambientali rilevanti quali il clima, la qualità dell'aria, la qualità dell'acqua, la disponibilità di risorse naturali e la biodiversità.
Possono anche essere comprese, tra l'altro, le seguenti condizioni:
— |
condizioni esterne (ad esempio culturali, sociali, politiche, giuridiche, regolamentari, finanziarie, tecnologiche, economiche, naturali e in materia di concorrenza), |
— |
condizioni interne relative alle caratteristiche dell'organizzazione (come le sue attività, i suoi prodotti e i suoi servizi, gli orientamenti strategici, la sua cultura e le sue capacità). |
2. Individuazione delle parti interessate e definizione delle loro esigenze e aspettative
L'organizzazione individua le parti interessate pertinenti per il sistema di gestione ambientale, le loro esigenze e aspettative e quali di queste e ha soddisfatto o intende soddisfare.
Se l'organizzazione decide di adottare o accettare volontariamente alcune esigenze o aspettative delle parti interessate che non sono oggetto di prescrizioni giuridiche, queste diventano parte integrante dei suoi obblighi di conformità.
3. Individuazione degli obblighi giuridici applicabili in materia di ambiente
Oltre a elaborare un registro degli obblighi giuridici applicabili, l'organizzazione precisa altresì in che modo può dimostrare che rispetta i vari obblighi giuridici.
4. Individuazione degli aspetti ambientali diretti e indiretti e scelta di quelli più significativi
L'organizzazione individua tutti gli aspetti ambientali diretti e indiretti, opportunamente definiti e quantificati, che hanno un impatto ambientale positivo o negativo e compila un registro di tutti gli aspetti ambientali. Stabilisce inoltre quale di questi aspetti sono importanti in relazione ai criteri stabiliti in conformità del punto 5 del presente allegato.
Nell'individuare gli aspetti ambientali diretti e indiretti è essenziale che le organizzazioni considerino anche gli aspetti ambientali associati alla loro attività di base. In tal senso non basta un inventario degli aspetti ambientali del sito e degli impianti di un'organizzazione.
Per individuare gli aspetti ambientali diretti e indiretti delle sue attività, dei suoi prodotti e dei suoi servizi l'organizzazione adotta un approccio fondato sulla prospettiva del ciclo di vita, tenendo conto delle fasi di questo ciclo che può controllare o su cui può esercitare la sua influenza. Tali fasi comprendono di norma l'acquisizione, l'acquisto e l'approvvigionamento di materie prime, la progettazione, la produzione, il trasporto, l'uso, il trattamento di fine vita e lo smaltimento finale, a seconda dell'attività dell'organizzazione.
4.1. Aspetti ambientali diretti
Gli aspetti ambientali diretti sono quelli associati alle attività, ai prodotti e ai servizi dell'organizzazione sui quali quest'ultima ha un controllo di gestione diretto.
Tutte le organizzazioni sono tenute a tenere conto degli aspetti diretti connessi alle operazioni che svolgono.
Gli aspetti ambientali diretti comprendono gli elementi inclusi nel seguente elenco non esaustivo:
1) |
emissioni atmosferiche; |
2) |
scarichi nell'acqua (comprese le infiltrazioni nelle acque sotterranee); |
3) |
produzione, riciclaggio, riutilizzo, trasporto e smaltimento di rifiuti solidi e altri tipi di rifiuti, in particolare quelli pericolosi; |
4) |
uso e contaminazione del suolo; |
5) |
uso dell'energia, delle risorse naturali (compresa l'acqua, la fauna, la flora) e materie prime; |
6) |
uso di additivi e coadiuvanti nonché di semilavorati; |
7) |
questioni locali (rumore, vibrazioni, odori, polveri, impatto visivo ecc.). |
Nell'individuazione degli aspetti ambientali, occorre tenere conto anche degli elementi seguenti:
— |
rischi di incidenti ambientali e altre situazioni di emergenza con un potenziale impatto ambientale (ad esempio gli incidenti chimici) e potenziali situazioni anomale che potrebbero avere un impatto ambientale, |
— |
questioni di trasporto legate ai beni e servizi e per il personale che viaggia per lavoro. |
4.2. Aspetti ambientali indiretti
Gli aspetti ambientali indiretti sono quelli che possono derivare dall'interazione tra l'organizzazione e dei terzi sui quali l'organizzazione può esercitare una certa influenza.
Questi includono, tra l'altro:
1) |
problemi legati al ciclo di vita dei prodotti e dei servizi sui quali l'organizzazione può esercitare un'influenza (acquisizione di materie prime, progettazione, acquisto e approvvigionamento, produzione, trasporto, utilizzo, trattamento di fine vita e smaltimento finale); |
2) |
investimenti di capitale, concessione di prestiti e servizi assicurativi; |
3) |
nuovi mercati; |
4) |
scelta e composizione dei servizi (ad esempio trasporto o servizi di ristorazione); |
5) |
decisioni amministrative e di programmazione; |
6) |
composizione della gamma di prodotti; |
7) |
prestazioni e pratiche degli appaltatori, subappaltatori e subfornitori in materia ambientale. |
Le organizzazioni devono essere in grado di dimostrare che gli aspetti ambientali significativi e gli impatti significativi associati a tali aspetti sono affrontati nell'ambito del sistema di gestione.
L'organizzazione dovrebbe impegnarsi ad assicurare che i fornitori e coloro che agiscono per suo conto si conformino alla politica ambientale dell'organizzazione quando svolgono le attività oggetto del contratto.
L'organizzazione esamina in che misura può incidere su tali aspetti ambientali indiretti e che provvedimenti può adottare per ridurre l'impatto ambientale o rafforzare i benefici ambientali.
5. Valutazione della significatività degli aspetti ambientali
L'organizzazione definisce i criteri per valutare la significatività degli aspetti ambientali connessi alle proprie attività, prodotti e servizi e li applica al fine di stabilire quali di essi esercitino un impatto ambientale significativo nella prospettiva del ciclo di vita.
I criteri elaborati dall'organizzazione tengono conto della legislazione e sono esaustivi, verificabili da un controllo indipendente, riproducibili e resi pubblicamente disponibili.
Nel fissare tali criteri l'organizzazione tiene conto degli elementi seguenti:
1) |
danni o vantaggi potenziali per l'ambiente, compresa la biodiversità: |
2) |
lo stato dell'ambiente (come la fragilità dell'ambiente locale, regionale o mondiale); |
3) |
entità, numero, frequenza e reversibilità dell'aspetto o dell'impatto; |
4) |
esistenza di una legislazione ambientale e i relativi obblighi previsti; |
5) |
opinioni delle parti interessate, in particolare del personale dell'organizzazione. |
A seconda dei tipi di attività, prodotti e servizi dell'organizzazione si può tenere conto di ulteriori elementi pertinenti.
Sulla base dei criteri stabiliti, l'organizzazione valuta la significatività dei propri aspetti e impatti ambientali. A tal fine, l'organizzazione tiene conto di una serie di considerazioni, tra cui:
1) |
i dati che l'organizzazione possiede sul consumo di materie prime e di energia e sui rischi legati agli scarichi, ai rifiuti e alle emissioni; |
2) |
attività dell'organizzazione che sono disciplinate dalla legislazione ambientale; |
3) |
attività di approvvigionamento; |
4) |
progettazione, sviluppo, fabbricazione, distribuzione, manutenzione, uso, riutilizzo, riciclaggio e smaltimento dei prodotti dell'organizzazione; |
5) |
attività dell'organizzazione che comportano i costi ambientali e i benefici ambientali più significativi. |
Nel valutare la significatività degli impatti ambientali delle sue attività, l'organizzazione esamina le condizioni operative normali, quelle di avviamento e cessazione delle attività e le situazioni di emergenza ragionevolmente prevedibili. Tiene conto delle attività passate, presenti e programmate.
6. Valutazione dei dati risultanti dalle indagini su incidenti precedenti
L'organizzazione tiene conto dei dati risultanti dalle indagini su incidenti precedenti che possono incidere sulla sua capacità di conseguire i risultati attesi nell'ambito del proprio sistema di gestione ambientale.
7. Individuazione e documentazione dei rischi e delle opportunità
L'organizzazione definisce e documenta i rischi e le opportunità associati ai suoi aspetti ambientali, gli obblighi di conformità e altre questioni e prescrizioni di cui ai punti da 1 a 4.
L'organizzazione si concentra sui rischi e le opportunità di cui si dovrebbe tenere conto per garantire che il sistema di gestione ambientale possa raggiungere i risultati attesi, al fine di prevenire effetti o inconvenienti indesiderati e conseguire un costante miglioramento della prestazione ambientale dell'organizzazione.
8. Esame dei processi, delle pratiche e delle procedure esistenti.
L'organizzazione esamina i processi, le pratiche e le procedure esistenti e decide quali sono necessari per garantire la qualità della gestione ambientale sul lungo periodo.
ALLEGATO II
PRESCRIZIONI DEL SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE E ULTERIORI ELEMENTI DI CUI LE ORGANIZZAZIONI CHE APPLICANO IL SISTEMA EMAS DEVONO TENER CONTO
Le prescrizioni applicabili al sistema di gestione ambientale nell'ambito di EMAS sono quelle definite nelle sezioni da 4 a 10 della norma EN ISO 14001:2015. Queste prescrizioni sono riportate nella parte A.
I riferimenti contenuti nell'articolo 4 a punti specifici del presente allegato vanno intesi come segue:
|
il riferimento al punto A.3.1 va inteso come un riferimento al punto A.6.1; |
|
il riferimento al punto A.5.5 va inteso come un riferimento al punto A.9.2. |
Le organizzazioni registrate devono inoltre tener conto di ulteriori aspetti direttamente connessi con vari elementi della sezione 4 della norma EN ISO 14001:2015. Queste prescrizioni aggiuntive sono riportate nella parte B del presente allegato.
PARTE A Prescrizioni del sistema di gestione ambientale di cui alla norma EN ISO 14001:2015 |
PARTE B Prescrizioni aggiuntive per le organizzazioni che attuano EMAS |
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Le organizzazioni che aderiscono al sistema di ecogestione e audit (EMAS) si conformano alle prescrizioni della norma EN ISO 14001: 2015 (1) elencate qui di seguito. A.4. Contesto dell'organizzazione A.4.1. Comprendere l'organizzazione e il suo contesto L'organizzazione individua gli aspetti esterni ed interni pertinenti per le sue finalità e che incidono sulla sua capacità di conseguire i risultati attesi nell'ambito del suo sistema di gestione ambientale. Questi aspetti comprendono le condizioni ambientali che sono condizionate dall'organizzazione o che possono condizionarla. A.4.2. Comprendere le esigenze e le aspettative delle parti interessate L'organizzazione stabilisce:
A.4.3. Definire il campo di applicazione del sistema di gestione ambientale L'organizzazione stabilisce i confini e l'applicabilità del sistema di gestione ambientale per definirne il campo di applicazione. Nel stabilire il campo di applicazione, l'organizzazione considera:
Una volta definito il campo di applicazione, tutte le attività, i prodotti e i servizi dell'organizzazione che rientrano in tale campo di applicazione devono essere integrati nel sistema di gestione ambientale. Il campo di applicazione è descritto in un documento informativo che è messo a disposizione delle parti interessate. A.4.4. Sistema di gestione ambientale Per raggiungere i risultati auspicati, compreso il miglioramento delle proprie prestazioni ambientali, l'organizzazione stabilisce, attua, aggiorna e migliora costantemente un sistema di gestione ambientale, ivi compresi i processi necessari e le loro interazioni, conformemente alle prescrizioni della presente norma internazionale. L'organizzazione tiene conto delle conoscenze acquisite di cui ai punti 4.1 e 4.2 quando istituisce e aggiorna il sistema di gestione ambientale. |
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A.5. Leadership A.5.1. Leadership e impegno I vertici aziendali dimostrano capacità di leadership e impegno per quanto riguarda il sistema di gestione ambientale:
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A.5.2. Politica ambientale L'alta dirigenza dell'organizzazione elabora, attua e aggiorna una politica ambientale che, all'interno del campo di applicazione definito per il proprio sistema di gestione ambientale:
La politica ambientale:
|
B.1. Costante miglioramento delle prestazioni ambientali Le organizzazioni si impegnano a migliorare costantemente le proprie prestazioni ambientali. Se un'organizzazione comprende più siti, ogni sito cui si applica EMAS soddisfa tutte le prescrizioni del sistema, compreso il costante miglioramento delle prestazioni ambientali di cui all'articolo 2, paragrafo 2. |
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A.5.3. Ruoli, responsabilità e poteri dell'organizzazione L'alta dirigenza assicura che le responsabilità e i poteri corrispondenti ai ruoli pertinenti siano assegnati e comunicati in seno all'organizzazione. L'alta dirigenza attribuisce la responsabilità e il potere affinché:
|
B.2. Rappresentanti della direzione L'alta dirigenza nomina uno (o più) rappresentanti della direzione, che, indipendentemente da altre responsabilità, hanno ruoli, responsabilità e poteri specifici al fine di garantire che il sistema di gestione ambientale sia conforme al presente regolamento e che i vertici aziendali siano informati sulle prestazioni del sistema di gestione ambientale. Il rappresentante dell'alta dirigenza può essere un membro dei vertici dell'organizzazione. |
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A.6. Pianificazione A.6.1. Misure relative ai rischi e alle opportunità A.6.1.1. Aspetti generali L'organizzazione istituisce, attua e tiene aggiornati i processi necessari per soddisfare le prescrizioni di cui ai punti da 6.1.1 a 6.1.4. Nel pianificare il sistema di gestione ambientale, l'organizzazione tiene conto di:
Nell'ambito del sistema di gestione ambientale, l'organizzazione individua le situazioni di potenziale emergenza, comprese quelle che possono avere un impatto ambientale. L'organizzazione conserva dei documenti informativi concernenti:
A.6.1.2. Aspetti ambientali Nell'ambito del campo di applicazione definito per il sistema di gestione ambientale, l'organizzazione individua gli aspetti ambientali delle sue attività, prodotti e servizi che può tenere sotto controllo e quelli sui quali può esercitare un'influenza, e i relativi impatti ambientali, nell'ottica della prospettiva del ciclo di vita. Nell'individuare gli aspetti ambientali, l'organizzazione tiene conto dei seguenti elementi:
L'organizzazione individua gli aspetti che hanno o possono avere un impatto ambientale significativo, utilizzando i criteri stabiliti. L'organizzazione comunica, fra i suoi diversi livelli e funzioni, in merito agli aspetti ambientali significativi, se del caso. L'organizzazione conserva documenti informativi dei:
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B.3. Analisi ambientale Conformemente all'allegato I, le organizzazioni effettuano un'analisi ambientale iniziale e ne stilano i risultati. Le organizzazioni situate al di fuori del territorio dell'Unione fanno inoltre riferimento alle prescrizioni giuridiche in materia di ambiente applicabili alle organizzazioni analoghe negli Stati membri nei quali intendono presentare una domanda. |
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A.6.1.3. Obblighi di conformità L'organizzazione:
L'organizzazione conserva documenti informativi relativi ai suoi obblighi di conformità.
A.6.1.4. Attività di pianificazione L'organizzazione pianifica:
Nel pianificare queste azioni, l'organizzazione tiene conto delle sue opzioni tecnologiche e delle sue esigenze finanziarie, operative e commerciali. |
B.4. Conformità alle norme Le organizzazioni registrate nel sistema EMAS o che intendono registrarsi sono tenute a dimostrare che soddisfano tutte le seguenti condizioni:
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A.6.2.1. Obiettivi ambientali L'organizzazione stabilisce gli obiettivi ambientali ad ogni funzione e livello adeguati, tenendo conto degli aspetti ambientali significativi e dei relativi obblighi di conformità, ma anche dei rischi e delle opportunità. Gli obiettivi ambientali sono:
L'organizzazione conserva i documenti informativi sugli obiettivi ambientali. A.6.2.2. Pianificazione delle azioni per conseguire gli obiettivi ambientali Nel pianificare le modalità per conseguire i propri obiettivi ambientali, l'organizzazione stabilisce:
L'organizzazione valuta in che modo le azioni per conseguire i suoi obiettivi ambientali possono essere integrate nei suoi processi operativi. |
B.5. Obiettivi ambientali Le organizzazioni devono poter dimostrare che il sistema di gestione e le procedure di audit siano rivolti alle effettive prestazioni ambientali dell'organizzazione con riferimento agli aspetti diretti e indiretti. I mezzi con cui conseguire gli obiettivi e i traguardi non possono essere considerati obiettivi ambientali. |
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A.7. Sostegno A.7.1. Risorse L'organizzazione stabilisce e mette a disposizione le risorse necessarie per l'istituzione, l'attuazione, l'aggiornamento e il costante miglioramento del sistema di gestione ambientale. |
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A.7.2. Competenze L'organizzazione:
A riprova delle competenze, l'organizzazione conserva le opportune prove documentali. |
B.6. Partecipazione del personale
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A.7.3. Sensibilizzazione L'organizzazione assicura che le persone che svolgono un lavoro sotto il suo controllo siano informate su:
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A.7.4. Comunicazione A.7.4.1. Aspetti generali L'organizzazione stabilisce, attua e aggiorna le procedure necessarie per le comunicazioni interne ed esterne pertinenti per il sistema di gestione ambientale, precisando tra l'altro:
In sede di elaborazione dei processi di comunicazione, l'organizzazione:
L'organizzazione risponde alle comunicazioni pertinenti concernenti il proprio sistema di gestione ambientale. L'organizzazione conserva dei documenti informativi come prova delle sue comunicazioni, a seconda dei casi. A.7.4.2. Comunicazione interna L'organizzazione:
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A.7.4.3. Comunicazione esterna L'organizzazione comunica all'esterno le informazioni pertinenti relative al sistema di gestione ambientale, come stabilito dai processi di comunicazione dell'organizzazione e come richiesto dai suoi obblighi di conformità. |
B.7. Comunicazione
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A.7.5. Documenti informativi A.7.5.1. Aspetti generali Il sistema di gestione ambientale dell'organizzazione comprende:
A.7.5.2. Elaborazione e aggiornamento In sede di elaborazione e aggiornamento delle informazioni documentate, l'organizzazione assicura adeguatamente:
A.7.5.3. Controllo dei documenti informativi I documenti informativi richiesti dal sistema di gestione ambientale e dalla presente norma internazionale sono verificati al fine di garantire:
Per il controllo dei documenti informativi, l'organizzazione tiene conto delle attività seguenti, se del caso:
I documenti informativi provenienti dall'esterno, che l'organizzazione ritiene necessari per la pianificazione e il funzionamento del sistema di gestione ambientale, sono identificati e, del caso, tenuti sotto controllo.
A.8. Operazioni A.8.1. Pianificazione e controllo operativi L'organizzazione istituisce, attua, controlla e aggiorna i processi necessari per soddisfare le prescrizioni dei sistema di gestione ambientale, nonché per l'attuazione delle azioni di cui ai punti 6.1 e 6.2:
L'organizzazione controlla i cambiamenti previsti e esamina le conseguenze dei cambiamenti involontari, adottando misure per mitigare eventuali effetti negativi, ove necessario. L'organizzazione si impegna a garantire o a esercitare un'influenza su tutti i processi esternalizzati. Il tipo e la portata del controllo o dell'influenza da applicare ai processi in questione sono definiti nell'ambito del sistema di gestione ambientale. Nell'ambito di un approccio fondato sulla prospettiva del ciclo di vita, l'organizzazione:
associati al trasporto o alla consegna, all'utilizzo, al trattamento di fine vita e allo smaltimento finale dei suoi prodotti e servizi. L'organizzazione conserva i documenti informativi nella misura necessaria per avere sufficiente certezza che i processi sono stati eseguiti come previsto. A.8.2. Preparazione e reazione alle emergenze L'organizzazione istituisce, attua e aggiorna i processi necessari per prepararsi e reagire alle potenziali situazioni di emergenza di cui al punto 6.1.1. L'organizzazione:
L'organizzazione conserva i documenti informativi nella misura necessaria per avere sufficiente certezza che il processo è stato eseguito come previsto. A.9. Valutazione delle prestazioni A.9.1. Monitoraggio, misurazione, analisi e valutazione A.9.1.1. Aspetti generali L'organizzazione controlla, misura, analizza e valuta le proprie prestazioni ambientali. L'organizzazione stabilisce:
L'organizzazione assicura che vengano utilizzati strumenti di monitoraggio e misurazione calibrati o verificati, e sottoposti ad adeguata manutenzione. L'organizzazione valuta le sue prestazioni ambientali e l'efficacia del suo sistema di gestione ambientale. L'organizzazione comunica le informazioni pertinenti sulle prestazioni ambientali sia a livello interno che esterno, come stabilito dai suoi processi di comunicazione e come imposto dai suoi obblighi di conformità. L'organizzazione conserva l'opportuna documentazione come prova del monitoraggio, della misurazione, dell'analisi e della valutazione dei risultati. A.9.1.2. Valutazione della conformità L'organizzazione istituisce, attua e aggiorna le procedure necessarie per valutare il rispetto degli obblighi di conformità. L'organizzazione:
L'organizzazione conserva i documenti informativi come prova dei risultati della valutazione della conformità. A.9.2. Audit interno A.9.2.1. Aspetti generali L'organizzazione effettua audit interni a intervalli pianificati, per sapere se il sistema di gestione ambientale:
A.9.2.2. Programma di audit interno L'organizzazione stabilisce, attua e aggiorna uno o più programmi interni di audit, in cui stabilisce la frequenza, i metodi, le responsabilità, gli obblighi di pianificazione e le modalità di comunicazione dei suoi audit interni. Nel definire il programma di audit interno, l'organizzazione tiene conto dell'importanza ambientale dei processi in questione, le modifiche che incidono sull'organizzazione e i risultati degli audit precedenti. L'organizzazione:
L'organizzazione conserva documenti informativi come prova dello svolgimento del programma di audit e dei risultati dell'audit A.9.3. Esame della direzione L'alta direzione esamina il sistema di gestione ambientale dell'organizzazione, ad intervalli pianificati, per assicurare che continui ad essere idoneo, adeguato ed efficace. L'esame della direzione riguarda:
I risultati dell'esame della gestione comprendono:
L'organizzazione conserva dei documenti informativi come mezzo di prova dei risultati degli esami della direzione. A.10. Miglioramento A.10.1. Aspetti generali L'organizzazione individua le possibilità di miglioramento (cfr. punti 9.1, 9.2 e 9.3) e attua le azioni necessarie per conseguire i risultati attesi nell'ambito del proprio sistema di gestione ambientale. A.10.2. Casi di mancata conformità e azioni correttive In caso di non conformità, l'organizzazione:
Le azioni correttive devono essere adeguate all'importanza degli effetti dei casi di non conformità riscontrati, ivi compresi gli impatti ambientali. L'organizzazione conserva i documenti informativi come prova:
A.10.3. Miglioramento costante L'organizzazione migliora costantemente la pertinenza, l'adeguatezza e l'efficacia del sistema di gestione ambientale per migliorare le prestazioni ambientali. |
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ALLEGATO III
AUDIT AMBIENTALE INTERNO
1. Programma e frequenza degli audit
1.1. Programma di audit
Il programma di audit garantisce che la direzione dell'organizzazione disponga delle informazioni necessarie per esaminare le prestazioni ambientali dell'organizzazione e l'efficacia del sistema di gestione ambientale e sia in grado di dimostrare che tutti questi aspetti sono sotto controllo.
1.2. Obiettivi del programma di audit
Gli obiettivi includono, in particolare, la valutazione dei sistemi di gestione in atto e determinano la conformità alle politiche e al programma dell'organizzazione, compreso il rispetto degli obblighi normativi e di altri obblighi in materia di ambiente.
1.3. Ambito del programma di audit
L'ambito globale dei singoli audit o di ciascuna fase di un ciclo di audit, a seconda dei casi, è chiaramente definito e precisa esplicitamente:
1) |
le aree interessate; |
2) |
le attività oggetto di audit; |
3) |
i criteri ambientali da considerare; |
4) |
il periodo cui si riferisce l'audit. |
L'audit ambientale comprende l'analisi dei dati fattuali necessari per valutare le prestazioni ambientali.
1.4. Frequenza degli audit
L'audit o il ciclo di audit riguardante tutte le attività dell'organizzazione è completato, a seconda dei casi, a intervalli non superiori a tre anni o quattro anni se si applica la deroga di cui all'articolo 7. La frequenza con cui ogni attività è sottoposta ad audit varia in funzione dei fattori seguenti:
1) |
natura, dimensione e complessità delle attività; |
2) |
significatività degli impatti ambientali associati; |
3) |
importanza ed urgenza dei problemi individuati da audit precedenti; |
4) |
precedenti in materia di problemi ambientali. |
Le attività più complesse con un impatto ambientale maggiormente significativo sono sottoposte ad audit con maggiore frequenza.
L'organizzazione effettua gli audit almeno una volta all'anno; ciò aiuterà a dimostrare alla direzione dell'organizzazione e al verificatore ambientale che gli aspetti ambientali significativi sono sotto controllo.
L'organizzazione procede all'audit:
1) |
delle proprie prestazioni ambientali; nonché |
2) |
del rispetto da parte dell'organizzazione degli obblighi normativi applicabili e di altri obblighi in materia di ambiente. |
2. Attività di audit
Le attività di audit comprendono colloqui con il personale sulle prestazioni ambientali, ispezioni delle condizioni operative e delle apparecchiature e l'esame delle registrazioni, delle procedure scritte e di altri documenti pertinenti. Queste attività sono svolte al fine di valutare la prestazione ambientale dell'attività oggetto dell'audit per stabilire se soddisfa le norme o la regolamentazione applicabili o gli obiettivi e i traguardi ambientali stabiliti. Si tratta anche di determinare se il sistema predisposto per gestire le responsabilità e le prestazioni ambientali è efficace e adeguato. L'audit prevede pertanto, tra l'altro, controlli casuali del rispetto di questi criteri al fine di verificare l'efficacia dell'intero sistema di gestione.
Il processo di audit comprende, in particolare, le seguenti fasi:
1) |
comprensione dei sistemi di gestione; |
2) |
valutazione dei punti forti e dei punti deboli dei sistemi di gestione; |
3) |
la raccolta di elementi di prova per dimostrare in che ambiti il sistema di gestione è o non è operativo; |
4) |
valutazione dei risultati dell'audit; |
5) |
preparazione delle conclusioni dell'audit; |
6) |
comunicazione dei risultati e delle conclusioni dell'audit. |
3. Comunicazione dei risultati e delle conclusioni dell'audit
Gli obiettivi fondamentali di una relazione scritta sull'audit sono i seguenti:
1) |
documentare l'ambito dell'audit; |
2) |
informare la direzione sullo stato di conformità alla politica ambientale dell'organizzazione e sui progressi ambientali dell'organizzazione; |
3) |
informare i vertici sulla situazione della conformità alle prescrizioni giuridiche e ad altre prescrizioni relative all'ambiente e sulle misure adottate per garantire che la conformità possa essere dimostrata; |
4) |
informare la direzione sull'efficacia e l'affidabilità delle misure adottate per monitorare e mitigare gli impatti ambientali dell'organizzazione; |
5) |
dimostrare la necessità di azioni correttive, ove necessario. |
Le relazioni di audit scritte contengono le informazioni necessarie per conformarsi a tali obiettivi.
(1) Il testo della norma nazionale riportato nel presente allegato è utilizzato con il consenso del CEN. Il testo integrale può essere acquistato presso gli enti nazionali di normazione il cui elenco figura sul sito web ufficiale del CEN. È vietata la riproduzione in qualsiasi forma del presente allegato a fini commerciali.