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Document 32017R1501

    Regolamento (UE) 2017/1501 del Consiglio, del 24 agosto 2017, che modifica il regolamento (CE) n. 329/2007 relativo a misure restrittive nei confronti della Repubblica democratica popolare di Corea

    GU L 221 del 26.8.2017, p. 1–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/08/2017; abrog. impl. da 32017R1509

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2017/1501/oj

    26.8.2017   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 221/1


    REGOLAMENTO (UE) 2017/1501 DEL CONSIGLIO

    del 24 agosto 2017

    che modifica il regolamento (CE) n. 329/2007 relativo a misure restrittive nei confronti della Repubblica democratica popolare di Corea

    Il CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 215,

    vista la decisione (PESC) 2016/849 del Consiglio, del 27 maggio 2016, relativa a misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea e che abroga la decisione 2013/183/PESC (1),

    vista la proposta congiunta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione europea,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Il regolamento (CE) n. 329/2007 del Consiglio (2) attua le misure previste dalla decisione (PESC) 2016/849.

    (2)

    L'allegato IV del regolamento (CE) n. 329/2007 elenca le persone, le entità e gli organismi che, essendo stati designati dal comitato delle sanzioni o dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (UNSC), sono interessati dal congelamento dei fondi e delle risorse economiche ai sensi di tale regolamento.

    (3)

    L'allegato V del regolamento (CE) n. 329/2007 elenca le persone, le entità e gli organismi che, non figurando nell'elenco dell'allegato IV, sono stati inseriti nell'elenco dal Consiglio e sono interessati dal congelamento dei fondi e delle risorse economiche ai sensi di tale regolamento.

    (4)

    Il 5 agosto 2017 l'UNSC ha adottato la risoluzione 2371 (2017), con cui ha imposto nuove misure contro la Corea del Nord. Tra l'altro, l'UNSC ha aggiunto nove persone fisiche e quattro persone giuridiche all'elenco delle persone e delle entità soggette a misure restrittive. L'UNSC ha inoltre previsto deroghe a dette misure nei confronti di due persone giuridiche, vale a dire la Foreign Trade Bank (FTB) e la Korean National Insurance Company (KNIC).

    (5)

    Il regolamento di esecuzione (UE) 2017/1457 della Commissione (3) attua le nuove misure aggiungendo i nomi delle persone fisiche e giuridiche interessate nell'allegato IV del regolamento (CE) n. 329/2007. Poiché una persona giuridica, vale a dire la KNIC, era stata precedentemente inclusa nell'allegato V del regolamento (CE) n 329/2007, occorre ora depennarla da tale sede.

    (6)

    La decisione (PESC) 2017/1504 del Consiglio (4) ha modificato la decisione (PESC) 2016/849 per contemplare i casi in cui, ai sensi della risoluzione 2371 (2017), le misure restrittive non si applicano nei confronti di FTB e KNIC.

    (7)

    È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 329/2007,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Il regolamento (CE) n. 329/2007 è così modificato:

    1)

    l'articolo 8 bis è sostituito dal seguente:

    «Articolo 8 bis

    I divieti di cui all'articolo 6, paragrafi 1 e 4, non si applicano in relazione a fondi e risorse economiche appartenenti o messi a disposizione della Foreign Trade Bank o della Korean National Insurance Company (KNIC) nella misura in cui tali fondi e risorse economiche siano destinati esclusivamente agli scopi ufficiali di una missione diplomatica o consolare in Corea del Nord, o per attività di assistenza umanitaria che sono intraprese dalle Nazioni Unite o in coordinamento con esse.»;

    2)

    l'articolo 11 quater è sostituito dal seguente:

    «Articolo 11 quater

    In deroga ai divieti derivanti dalle risoluzioni 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2070 (2016), 2321 (2016), 2356 (2017) e 2371 (2017) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, l'autorità competente di uno Stato membro di cui ai siti web elencati nell'allegato II può autorizzare qualsiasi attività se il comitato per le sanzioni ha accertato, caso per caso, che l'attività in questione è necessaria per agevolare l'operato delle organizzazioni internazionali e non governative che svolgono attività di assistenza e di soccorso in Corea del nord a favore della popolazione civile della Corea del Nord a norma del paragrafo 46 della risoluzione 2321 (2016) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.»;

    3)

    l'allegato V del regolamento (CE) n. 327/2009 è modificato come stabilito nell'allegato del presente regolamento.

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 24 agosto 2017

    Per il Consiglio

    Il presidente

    M. MAASIKAS


    (1)  GU L 141 del 28.5.2016, pag. 79.

    (2)  Regolamento (CE) n. 329/2007 del Consiglio, del 27 marzo 2007, relativo a misure restrittive nei confronti della Repubblica democratica popolare di Corea (GU L 88 del 29.3.2007, pag. 1).

    (3)  Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1457 della Commissione, del 10 agosto 2017, che modifica il regolamento (CE) n. 329/2007 del Consiglio relativo a misure restrittive nei confronti della Repubblica democratica popolare di Corea (GU L 208 dell'11.8.2017, pag. 33).

    (4)  Decisione (PESC) 2017/1504 del 24 agosto 2017 che modifica la decisione (PESC) 2016/849 relativa a misure restrittive nei confronti della Repubblica democratica popolare di Corea (cfr. pagina 22 della presente Gazzetta ufficiale).


    ALLEGATO

    Alla lettera d) dell'allegato V del regolamento (CE) n. 329/2007, è soppresso quanto segue:

     

    «Nome (ed eventuali pseudonimi)

    Informazioni sull'identità

    Motivi

    1.

    Korea National Insurance Corporation (KNIC) e relative succursali (alias Korea Foreign Insurance Company)

    Haebangsan-dong, Central District, Pyongyang, RPDC

    Rahlstedter Strasse 83 a, 22149 Amburgo

    Korea National Insurance Corporation of Alloway, Kidbrooke Park Road, Blackheath, Londra SE30LW

    La Korea National Insurance Corporation (KNIC), società posseduta e controllata dallo Stato, genera ingenti introiti, anche in valuta estera, che potrebbero contribuire ai programmi della RPDC legati al nucleare, ai missili balistici o ad altre armi di distruzione di massa. Inoltre, la sede centrale della KNIC a Pyongyang è legata all'Office 39 del Partito dei lavoratori della Corea, un'entità designata.»


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