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Document 32017R1473

Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1473 della Commissione, del 14 agosto 2017, che modifica il regolamento (CE) n. 1235/2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio per quanto riguarda il regime di importazione di prodotti biologici dai paesi terzi (Testo rilevante ai fini del SEE. )

C/2017/5526

GU L 210 del 15.8.2017, p. 4–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2021; abrog. impl. da 32021R2306

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2017/1473/oj

15.8.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 210/4


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/1473 DELLA COMMISSIONE

del 14 agosto 2017

che modifica il regolamento (CE) n. 1235/2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio per quanto riguarda il regime di importazione di prodotti biologici dai paesi terzi

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, del 28 giugno 2007, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91 (1), in particolare l'articolo 33, paragrafo 3, e l'articolo 38, lettera d),

considerando quanto segue:

(1)

L'allegato IV del regolamento (CE) n. 1235/2008 della Commissione (2) reca l'elenco delle autorità e degli organismi di controllo incaricati dell'esecuzione dei controlli e del rilascio dei certificati nei paesi terzi ai fini dell'equivalenza.

(2)

L'IOAS, un organismo di accreditamento nel settore dell'agricoltura biologica, ha comunicato alla Commissione di aver deciso di sospendere l'accreditamento di Bolicert Ltd.

(3)

A norma dell'articolo 12, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 1235/2008, la Commissione può in qualsiasi momento sospendere l'inclusione di un organismo di controllo nell'elenco di cui all'allegato IV dello stesso regolamento, alla luce delle informazioni ricevute o quando l'organismo di controllo non ha fornito le informazioni richieste.

(4)

Bolicert Ltd è stata invitata dalla Commissione a fornire un certificato di accreditamento valido e ad adottare correttivi appropriati e tempestivi in conformità alle disposizioni del regolamento (CE) n. 834/2007, ma non ha risposto entro il termine stabilito. L'inclusione di Bolicert Ltd nell'allegato IV del regolamento (CE) n. 1235/2008 dovrebbe pertanto essere sospesa fino a quando non pervengano informazioni soddisfacenti.

(5)

L'allegato IV del regolamento (CE) n. 1235/2008 dovrebbe pertanto essere modificato di conseguenza.

(6)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di regolamentazione per la produzione biologica,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nell'allegato IV del regolamento (CE) n. 1235/2008 è soppressa la voce relativa a «Bolicert Ltd».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 agosto 2017

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 189 del 20.7.2007, pag. 1.

(2)  Regolamento (CE) n. 1235/2008 della Commissione, dell'8 dicembre 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio per quanto riguarda il regime di importazione di prodotti biologici dai paesi terzi (GU L 334 del 12.12.2008, pag. 25).


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