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Document 32017R1469

    Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1469 della Commissione, dell'11 agosto 2017, che stabilisce un formato standardizzato del documento informativo relativo al prodotto assicurativo (Testo rilevante ai fini del SEE. )

    C/2017/5544

    GU L 209 del 12.8.2017, p. 19–23 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2017/1469/oj

    12.8.2017   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 209/19


    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/1469 DELLA COMMISSIONE

    dell'11 agosto 2017

    che stabilisce un formato standardizzato del documento informativo relativo al prodotto assicurativo

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

    vista la direttiva (UE) 2016/97 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 gennaio 2016, sulla distribuzione assicurativa (1), in particolare l'articolo 20, paragrafo 9,

    considerando quanto segue:

    (1)

    La direttiva (UE) 2016/97 impone al soggetto che realizza il prodotto assicurativo non vita elencato nell'allegato I della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (2) di redigere un documento informativo standardizzato relativo al prodotto assicurativo, in modo da fornire al cliente, relativamente ai prodotti assicurativi non vita elencati nell'allegato I della direttiva 2009/138/CE, le informazioni necessarie che gli consentano di prendere una decisione informata.

    (2)

    L'articolo 20, paragrafo 8, della direttiva (UE) 2016/97 indica le informazioni che dovrebbero figurare nel documento informativo relativo al prodotto assicurativo.

    (3)

    Per offrire al cliente informazioni sul prodotto che siano di agevole lettura, facilmente comprensibili e comparabili, è opportuno che, nella presentazione delle informazioni previste all'articolo 20, paragrafo 8, della direttiva (UE) 2016/97, il documento informativo standardizzato relativo al prodotto assicurativo di cui al paragrafo 5 del medesimo articolo sia improntato a un disegno, una struttura e un formato comuni, anche in termini di icone o simboli usati. Inoltre, le informazioni sulle eventuali coperture supplementari o facoltative non dovrebbero essere precedute da segni di spunta, crocette o punti esclamativi; le informazioni che devono essere incluse nel documento informativo relativo al prodotto assicurativo dovrebbero occupare di norma due pagine di formato A4 e, comunque, non superare in nessun caso la lunghezza di tre pagine di formato A4.

    (4)

    Il presente regolamento si basa sui progetti di norme tecniche di attuazione che l'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali (EIOPA) ha presentato alla Commissione.

    (5)

    A norma dell'articolo 20, paragrafo 9, della direttiva (UE) 2016/97, l'EIOPA ha testato sui consumatori il documento informativo standardizzato relativo al prodotto assicurativo e ha consultato le autorità nazionali. L'EIOPA ha inoltre condotto consultazioni pubbliche aperte sui progetti di norme tecniche di attuazione sui quali è basato il presente regolamento, ha analizzato i potenziali costi e benefici collegati e ha chiesto il parere del gruppo delle parti interessate nel settore dell'assicurazione e della riassicurazione istituito in conformità dell'articolo 37 del regolamento (UE) n. 1094/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (3),

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Nome e logo del soggetto che realizza il prodotto

    1.   Il nome del soggetto che realizza il prodotto assicurativo non vita, lo Stato membro in cui è registrato, il suo status regolamentare e, se del caso, il suo numero di autorizzazione sono riportati sulla prima pagina in alto, immediatamente dopo l'intestazione «Documento informativo relativo al prodotto assicurativo».

    2.   Il logo dell'impresa può essere inserito a destra del titolo.

    Articolo 2

    Rimando alle informazioni precontrattuali e contrattuali complete

    Il documento informativo relativo al prodotto assicurativo indica con il dovuto risalto al cliente che informazioni precontrattuali e contrattuali complete sul prodotto assicurativo non vita sono fornite in altri documenti. La dichiarazione in tal senso è inserita immediatamente sotto il nome del soggetto che realizza il prodotto assicurativo non vita.

    Articolo 3

    Lunghezza

    Nella versione stampata il documento informativo relativo al prodotto assicurativo occupa due pagine di formato A4. Se occorre più spazio, la versione stampata del documento informativo relativo al prodotto assicurativo può in via eccezionale occupare un massimo di tre pagine di formato A4. Se usa tre pagine di formato A4, il soggetto che realizza il prodotto è in grado di dimostrare all'autorità competente, su richiesta di questa, la necessità di tale spazio supplementare.

    Articolo 4

    Presentazione e sequenza del contenuto

    1.   Le informazioni riportate nel documento informativo relativo al prodotto assicurativo, previste all'articolo 20, paragrafo 8, della direttiva (UE) 2016/97, sono presentate in sezioni distinte secondo la struttura, la disposizione, la suddivisione in rubriche e la sequenza esemplificate nel formato standardizzato allegato al presente regolamento, in un carattere di stampa con occhio medio almeno pari a 1,2 mm.

    2.   Le sezioni hanno lunghezza variabile in funzione della mole di informazioni da inserire in ciascuna di esse. Nessun segno di spunta, crocetta o punto esclamativo precede le informazioni sulle coperture supplementari o facoltative.

    3.   Nel documento informativo relativo al prodotto assicurativo presentato su supporto durevole non cartaceo è ammesso modificare le dimensioni dei diversi elementi presentati, a condizione che siano mantenute la disposizione, la suddivisione in rubriche e la sequenza previste dal formato standardizzato, così come il risalto e la dimensione relativi dei diversi elementi.

    4.   Se le dimensioni del supporto durevole non cartaceo non permettono la disposizione su due colonne, è ammessa la presentazione su una sola colonna, purché le sezioni siano riportate nella sequenza seguente:

    a)

    «Che tipo di assicurazione è?»

    b)

    «Che cosa è assicurato?»

    c)

    «Che cosa non è assicurato?»

    d)

    «Ci sono limiti di copertura?»

    e)

    «Dove vale la copertura?»

    f)

    «Che obblighi ho?»

    g)

    «Quando e come devo pagare?»

    h)

    «Quando comincia la copertura e quando finisce?»

    i)

    «Come posso disdire la polizza?».

    5.   È consentito l'impiego di dispositivi digitali, tra cui finestre sovrapposte e finestre a comparsa, a condizione che tutte le informazioni previste all'articolo 20, paragrafo 8, della direttiva (UE) 2016/97 siano riportate nel corpo del documento informativo relativo al prodotto assicurativo e che tali dispositivi non distolgano l'attenzione del cliente dal contenuto del documento principale.

    Le informazioni riportate nelle finestre sovrapposte e nelle finestre a comparsa non includono materiale pubblicitario o di marketing.

    Articolo 5

    Linguaggio semplice

    Il documento informativo relativo al prodotto assicurativo è redatto in un linguaggio semplice che faciliti al cliente la comprensione del contenuto e si concentra sulle informazioni fondamentali di cui il cliente ha bisogno per prendere una decisione informata. Sono evitati termini ed espressioni gergali.

    Articolo 6

    Rubriche e loro contenuto informativo

    1.   Il documento informativo relativo al prodotto assicurativo è suddiviso in sezioni contraddistinte dalle rubriche e dal relativo contenuto seguenti:

    a)

    le informazioni sul tipo di assicurazione, previste all'articolo 20, paragrafo 8, lettera a), della direttiva (UE) 2016/97, sono inserite nella rubrica «Che tipo di assicurazione è?» in testa al documento;

    b)

    le informazioni sui principali rischi assicurati, previste all'articolo 20, paragrafo 8, lettera b), della direttiva (UE) 2016/97, sono inserite nella rubrica «Che cosa è assicurato?». Ogni voce di questa rubrica è preceduta da un segno di spunta di colore verde;

    c)

    le informazioni sulla somma assicurata, previste all'articolo 20, paragrafo 8, lettera b), della direttiva (UE) 2016/97, sono inserite nella rubrica «Che cosa è assicurato?»;

    d)

    le informazioni sull'ambito geografico eventualmente applicabile, previste all'articolo 20, paragrafo 8, lettera b), della direttiva (UE) 2016/97, sono inserite nella rubrica «Dove vale la copertura?». Ogni voce di questa rubrica è preceduta da un segno di spunta di colore blu;

    e)

    le informazioni sulla sintesi dei rischi esclusi, previste all'articolo 20, paragrafo 8, lettera b), della direttiva (UE) 2016/97, sono inserite nella rubrica «Che cosa non è assicurato?». Ogni voce di questa rubrica è preceduta da una croce di colore rosso;

    f)

    le informazioni sulle principali esclusioni, previste all'articolo 20, paragrafo 8, lettera d), della direttiva (UE) 2016/97, sono inserite nella rubrica «Ci sono limiti di copertura?». Ogni voce di questa rubrica è preceduta da un punto esclamativo di colore arancione;

    g)

    le informazioni sugli obblighi applicabili, previste all'articolo 20, paragrafo 8, lettere e), f) e g), della direttiva (UE) 2016/97, sono inserite nella rubrica «Che obblighi ho?»;

    h)

    le informazioni sulle modalità e la durata di pagamento dei premi, previste all'articolo 20, paragrafo 8, lettera c), della direttiva (UE) 2016/97, sono inserite nella rubrica «Quando e come devo pagare?»;

    i)

    le informazioni sulle condizioni del contratto, previste all'articolo 20, paragrafo 8, lettera h), della direttiva (UE) 2016/97, sono inserite nella rubrica «Quando comincia la copertura e quando finisce?»;

    j)

    le informazioni sulle modalità di scioglimento del contratto, previste all'articolo 20, paragrafo 8, lettera i), della direttiva (UE) 2016/97, sono inserite nella rubrica «Come posso disdire la polizza?».

    2.   È consentito l'uso di sottorubriche ove necessario.

    Articolo 7

    Impiego di icone

    1.   Ciascuna sezione è contraddistinta da un'icona, posta al suo inizio, che ne rappresenta visivamente il contenuto secondo le modalità seguenti:

    a)

    in testa alle informazioni sui principali rischi assicurati, previste all'articolo 20, paragrafo 8, lettera b), della direttiva (UE) 2016/97, figura l'icona di un ombrello, di colore bianco su fondo verde o verde su fondo bianco;

    b)

    in testa alle informazioni sull'ambito geografico della copertura assicurativa, previste all'articolo 20, paragrafo 8, lettera b), della direttiva (UE) 2016/97, figura l'icona di un mappamondo, di colore bianco su fondo azzurro o azzurro su fondo bianco;

    c)

    in testa alle informazioni sui rischi esclusi, previste all'articolo 20, paragrafo 8, lettera b), della direttiva (UE) 2016/97, figura l'icona di una croce racchiusa in un triangolo, di colore bianco su fondo rosso o rosso su fondo bianco;

    d)

    in testa alle informazioni sulle principali esclusioni, previste all'articolo 20, paragrafo 8, lettera d), della direttiva (UE) 2016/97, figura l'icona di un punto esclamativo racchiuso in un triangolo, di colore bianco su fondo arancione o arancione su fondo bianco;

    e)

    in testa alle informazioni sugli obblighi all'inizio del contratto, nel corso della durata del contratto e in caso di presentazione di una richiesta di risarcimento, previste all'articolo 20, paragrafo 8, rispettivamente lettere e), f) e g), della direttiva (UE) 2016/97, figura l'icona di una stretta di mano, di colore bianco su fondo verde o verde su fondo bianco;

    f)

    in testa alle informazioni sulle modalità e la durata di pagamento dei premi, previste all'articolo 20, paragrafo 8, lettera c), della direttiva (UE) 2016/97, figura l'icona di monete, di colore bianco su fondo giallo o giallo su fondo bianco;

    g)

    in testa alle informazioni sulle condizioni del contratto, previste all'articolo 20, paragrafo 8, lettera h), della direttiva (UE) 2016/97, figura l'icona di una clessidra, di colore bianco su fondo azzurro o azzurro su fondo bianco;

    h)

    in testa alle informazioni sulle modalità di scioglimento del contratto, previste all'articolo 20, paragrafo 8, lettera i), della direttiva (UE) 2016/97, figura l'icona di un palmo aperto racchiuso in uno scudo, di colore bianco su fondo nero o nero su fondo bianco.

    2.   Tutte le icone sono raffigurate secondo il formato standardizzato di presentazione riportato in allegato.

    3.   È ammessa la presentazione in bianco e nero delle icone di cui ai paragrafi 1 e 2 quando il documento informativo relativo al prodotto assicurativo è stampato o fotocopiato in bianco e nero.

    Articolo 8

    Entrata in vigore

    Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, l'11 agosto 2017

    Per la Commissione

    Il presidente

    Jean-Claude JUNCKER


    (1)  GU L 26 del 2.2.2016, pag. 19.

    (2)  Direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (solvibilità II) (GU L 335 del 17.12.2009, pag. 1).

    (3)  Regolamento (UE) n. 1094/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/79/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 48).


    ALLEGATO

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