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Document 32017R1413

Regolamento (UE) 2017/1413 della Commissione, del 3 agosto 2017, che modifica l'allegato IV del regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio sui prodotti cosmetici (Testo rilevante ai fini del SEE. )

C/2017/5338

GU L 203 del 4.8.2017, p. 1–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2017/1413/oj

4.8.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 203/1


REGOLAMENTO (UE) 2017/1413 DELLA COMMISSIONE

del 3 agosto 2017

che modifica l'allegato IV del regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio sui prodotti cosmetici

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, sui prodotti cosmetici (1), in particolare l'articolo 31, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

L'ossido di zinco è autorizzato come colorante nei prodotti cosmetici a norma dell'allegato IV, voce 144, del regolamento (CE) n. 1223/2009.

(2)

Nel suo parere del 18 settembre 2012 (2), riveduto il 23 settembre 2014 (3), il comitato scientifico della sicurezza dei consumatori (CSSC) ha concluso che l'ossido di zinco è sicuro se utilizzato, non rivestito e nella sua forma non-nano, come colorante nei cosmetici per applicazione cutanea. Il CSSC ha tuttavia anche ritenuto che, considerando l'infiammazione polmonare indotta dalle particelle di ossido di zinco in seguito ad inalazione, l'uso dell'ossido di zinco nei prodotti cosmetici che possano comportare un'esposizione dei polmoni del consumatore all'ossido di zinco desti preoccupazione.

(3)

Alla luce dei pareri del CSSC, l'uso dell'ossido di zinco, non rivestito, nella sua forma non-nano, come colorante nei prodotti cosmetici dovrebbe essere limitato alle applicazioni che non possano comportare un'esposizione dei polmoni dell'utilizzatore finale per inalazione.

(4)

L'allegato IV del regolamento (CE) n. 1223/2009 dovrebbe pertanto essere modificato di conseguenza.

(5)

All'industria dovrebbe essere concesso un periodo di tempo ragionevole per operare i necessari adeguamenti delle formulazioni dei prodotti, in vista della relativa immissione sul mercato e ai fini del ritiro dal mercato dei prodotti non conformi.

(6)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per i prodotti cosmetici,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato IV del regolamento (CE) n. 1223/2009 è modificato in conformità all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

A decorrere dal 24 febbraio 2018 sono immessi sul mercato dell'Unione solo i prodotti cosmetici conformi al presente regolamento.

A decorrere dal 24 maggio 2018 sono messi a disposizione sul mercato dell'Unione solo i prodotti cosmetici conformi al presente regolamento.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 agosto 2017

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 342 del 22.12.2009, pag. 59.

(2)  CSSC/1489/12, Revisione dell'11 dicembre 2012, http://ec.europa.eu/health/scientific_committees/consumer_safety/docs/sccs_o_103.pdf

(3)  CSSC/1539/14, Revisione del 25 giugno 2015, http://ec.europa.eu/health/scientific_committees/consumer_safety/docs/sccs_o_163.pdf


ALLEGATO

Nell'allegato IV del regolamento (CE) n. 1223/2009, la voce 144 è sostituita dalla seguente:

Numero d'ordine

Identificazione della sostanza

Condizioni

Testo relativo alle modalità d'impiego e avvertenze

Denominazione chimica

Numero di Color Index/Denominazione comune nel glossario degli ingredienti

Numero CAS

Numero EC

Colorazione

Tipo di prodotto, parti del corpo

Concentrazione massima nella preparazione pronta per l'uso

Altre

a

b

c

d

e

f

g

h

i

j

«144

Ossido di zinco (*1)

77947

1314-13-2

215-222-5

Bianco

 

 

Da non usare nelle applicazioni che possano comportare un'esposizione dei polmoni dell'utilizzatore finale per inalazione.

 


(*1)  Come filtro UV, cfr. allegato VI, n. 30 e n. 30a.»


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