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Document 32017R1389

Regolamento (UE) 2017/1389 della Commissione, del 26 luglio 2017, che modifica l'allegato VII del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la designazione del laboratorio di riferimento dell'UE per i virus di origine alimentare (Testo rilevante ai fini del SEE. )

C/2017/5151

GU L 195 del 27.7.2017, p. 9–10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 13/12/2019; abrog. impl. da 32017R0625

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2017/1389/oj

27.7.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 195/9


REGOLAMENTO (UE) 2017/1389 DELLA COMMISSIONE

del 26 luglio 2017

che modifica l'allegato VII del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la designazione del laboratorio di riferimento dell'UE per i virus di origine alimentare

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali (1), in particolare l'articolo 32, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 882/2004 fissa i compiti, gli obblighi e i requisiti generali dei laboratori di riferimento dell'UE per i mangimi e gli alimenti e per la salute degli animali. I laboratori di riferimento dell'UE per i mangimi e gli alimenti sono elencati nell'allegato VII, parte I, di tale regolamento. L'elenco non comprende un laboratorio di riferimento dell'UE per i virus di origine alimentare. L'articolo 32, paragrafo 5, del medesimo regolamento prevede tuttavia che la Commissione possa inserire altri laboratori di riferimento dell'UE nell'allegato VII.

(2)

I laboratori di riferimento dell'UE dovrebbero occuparsi dei campi della normativa in materia di mangimi e di alimenti e della salute degli animali in cui sono necessari risultati analitici e diagnostici precisi. Nonostante esistano metodi consolidati per rilevare i virus negli alimenti, l'efficacia dei controlli è ostacolata dalla mancanza di uniformità nell'uso dei test. La mancata esecuzione di test di efficienza per la valutazione dei metodi impiegati dai laboratori nazionali di riferimento e della loro capacità di usare i test rende difficile per alcuni laboratori nazionali di riferimento e laboratori ufficiali ottenere l'accreditamento necessario a operare in conformità al regolamento (CE) n. 882/2004. L'assenza di un laboratorio di riferimento dell'UE per i virus di origine alimentare compromette quindi la capacità delle autorità competenti di effettuare controlli ufficiali in questo ambito.

(3)

Il 16 dicembre 2016 la Commissione ha pubblicato un invito a presentare candidature per selezionare e designare un laboratorio di riferimento dell'UE nel campo dei virus di origine alimentare. Il laboratorio selezionato Livsmedelsverket dovrebbe essere designato laboratorio di riferimento dell'UE nel campo dei virus di origine alimentare.

(4)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato VII, parte I, del regolamento (CE) n. 882/2004.

(5)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nell'allegato VII, parte I, del regolamento (CE) n. 882/2004 è aggiunto il seguente punto 22:

«22.   Laboratorio di riferimento dell'UE per i virus di origine alimentare

Livsmedelsverket

Uppsala

Svezia».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 luglio 2017

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 165 del 30.4.2004, pag. 1.


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