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Document 32017R1343

Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1343 della Commissione, del 18 luglio 2017, che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune

C/2017/4960

GU L 186 del 19.7.2017, p. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2017/1343/oj

19.7.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 186/1


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/1343 DELLA COMMISSIONE

del 18 luglio 2017

che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 1, lettera e),

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha istituito una nomenclatura delle merci (di seguito denominata «nomenclatura combinata» o «NC»), che figura nell'allegato I di tale regolamento.

(2)

Ai fini della certezza del diritto, è necessario chiarire la classificazione di capsule, compresse, pastiglie e pillole prodotte a partire da farine, semole, semolini, amidi, fecole o estratti di malto della voce 1901 o da merci delle voci da 0401 a 0404 destinate ad essere usate come complementi alimentari.

(3)

Conformemente alla sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea nelle cause riunite C-410/08 — C-412/08 (2), le preparazioni alimentari usate come complementi, composte principalmente da olio vegetale o animale a cui viene aggiunta una certa quantità di vitamine, contenute in un involucro composto principalmente da gelatina e presentate in forma di capsule, rientrano nella voce 2106 (preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove).

(4)

In tale sentenza la Corte di giustizia ha spiegato che, nel caso delle merci in questione, la forma della presentazione (ossia un involucro) costituisce un fattore decisivo che ne rivela la funzione di complemento alimentare, poiché essa determina il dosaggio della preparazione alimentare, le modalità di assorbimento nonché il luogo in cui dovrebbe entrare in azione. Di conseguenza, entrambi i fattori (l'involucro abbinato al contenuto di un complemento alimentare) determinano l'uso e il carattere delle rispettive merci.

(5)

Le note esplicative del sistema armonizzato relative alla voce 2106 stabiliscono che la voce include preparazioni indicate spesso sotto il nome di complementi alimentari, addizionate di vitamine e talvolta di quantità molto piccole di composti di ferro, presentate in confezioni con l'indicazione che le stesse sono destinate a mantenere l'organismo in buona salute.

(6)

I complementi alimentari prodotti a partire da farine, semole, semolini, amidi, fecole o estratti di malto della voce 1901 o da merci delle voci da 0401 a 0404, presentati sotto forma di dosi, quali capsule, compresse, pastiglie e pillole, non rientrano nella voce 1901, in quanto la forma specifica di presentazione è indicativa della loro funzione di complemento alimentare. I complementi alimentari rappresentano un tipo molto specifico di preparazioni alimentari menzionate solo nelle note esplicative del sistema armonizzato della voce 2106 e sono di norma presentati sotto forma di dosi. Di conseguenza, le preparazioni alimentari usate come complementi alimentari, presentate sotto forma di dosi e composte da farine, semole, semolini, amidi, fecole o estratti di malto della voce 1901 o da merci delle voci da 0401 a 0404, non possono soddisfare i requisiti della voce 1901 e dovrebbero essere classificate nella voce 2106.

(7)

Per motivi di certezza del diritto, le disposizioni della nomenclatura combinata dovrebbero rispecchiare la giurisprudenza suesposta. Questo è già stato in parte realizzato con l'introduzione nel capitolo 21 della nota complementare 5 mediante il regolamento di esecuzione (UE) n. 698/2013 (3). Ai fini della coerenza e dell'uniformità con la misura precedente, si dovrebbe introdurre anche nel capitolo 19 la corrispondente nota complementare.

(8)

È pertanto opportuno aggiungere una nuova nota complementare al capitolo 19 della seconda parte della nomenclatura combinata per garantirne un'interpretazione uniforme in tutta l'Unione.

(9)

È quindi opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CEE) n. 2658/87.

(10)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Al capitolo 19 della seconda parte della nomenclatura combinata, di cui all'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87, è inserita la seguente nota complementare 4:

«4.

Le preparazioni alimentari di farine, semole, semolini, amidi, fecole o estratti di malto della voce 1901 nonché quelle di merci delle voci da 0401 a 0404, presentate sotto forma di dosi, quali capsule, compresse, pastiglie e pillole destinate a essere usate come complementi alimentari, sono escluse dalla classificazione nella voce 1901. Il carattere essenziale di un complemento alimentare non è conferito unicamente dai suoi ingredienti, bensì anche dalla sua forma specifica di presentazione che ne rivela la funzione di complemento alimentare, in quanto questa determina il dosaggio, le modalità di assorbimento nonché il luogo in cui dovrebbe entrare in azione. Tali preparazioni alimentari vanno classificate nella voce 2106 purché non siano nominate né comprese altrove.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 luglio 2017

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1.

(2)  Sentenza del 17 dicembre 2009, Swiss Caps AG, C-410/08 — C-412/08, ECLI:EU:C:2009:794.

(3)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 698/2013 della Commissione, del 19 luglio 2013, che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 198 del 23.7.2013, pag. 35).


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