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Document 32017R1330
Commission Implementing Regulation (EU) 2017/1330 of 17 July 2017 amending Council Regulation (EC) No 329/2007 concerning restrictive measures against the Democratic People's Republic of Korea
Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1330 della Commissione, del 17 luglio 2017, che modifica il regolamento (CE) n. 329/2007 del Consiglio relativo a misure restrittive nei confronti della Repubblica democratica popolare di Corea
Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1330 della Commissione, del 17 luglio 2017, che modifica il regolamento (CE) n. 329/2007 del Consiglio relativo a misure restrittive nei confronti della Repubblica democratica popolare di Corea
C/2017/5172
GU L 185 del 18.7.2017, p. 31–34
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 31/08/2017; abrog. impl. da 32017R1509
18.7.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 185/31 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/1330 DELLA COMMISSIONE
del 17 luglio 2017
che modifica il regolamento (CE) n. 329/2007 del Consiglio relativo a misure restrittive nei confronti della Repubblica democratica popolare di Corea
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 329/2007 del Consiglio, del 27 marzo 2007, relativo a misure restrittive nei confronti della Repubblica democratica popolare di Corea (1), in particolare l'articolo 13, paragrafo 1, lettere d) ed e),
considerando quanto segue:
(1) |
L'allegato IV del regolamento (CE) n. 329/2007 elenca le persone, le entità e gli organismi che, essendo stati designati dal comitato per le sanzioni o dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (CSNU), sono soggetti al congelamento dei fondi e delle risorse economiche ai sensi di tale regolamento. |
(2) |
L'allegato V del regolamento (CE) n. 329/2007 elenca le persone, le entità e gli organismi che, non figurando nell'allegato IV, sono stati inseriti nell'elenco dal Consiglio e sono soggetti al congelamento dei fondi e delle risorse economiche ai sensi di tale regolamento. |
(3) |
Il 5 giugno 2017 il comitato per le sanzioni ha modificato le menzioni per due entità oggetto di misure restrittive. |
(4) |
Il 2 giugno 2017 il CSNU ha adottato la risoluzione 2356 (2017) che aggiunge 14 persone fisiche e quattro entità all'elenco delle persone e delle entità soggette a misure restrittive. Tali persone ed entità sono state aggiunte all'allegato IV del regolamento (CE) n. 329/2007 tramite il regolamento di esecuzione (UE) 2017/970 della Commissione (2). Alcune di queste persone ed entità andrebbero quindi eliminate dall'allegato V del regolamento (CE) n. 329/2007, poiché ora figurano nell'allegato IV. |
(5) |
Gli allegati IV e V dovrebbero pertanto essere modificati di conseguenza, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Gli allegati IV e V del regolamento (CE) n. 329/2007 sono modificati conformemente agli allegati I e II del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 17 luglio 2017
Per la Commissione,
a nome del presidente
Il capo del Servizio degli strumenti di politica estera
(1) GU L 88 del 29.3.2007, pag. 1.
(2) Regolamento di esecuzione (UE) 2017/970 della Commissione, dell'8 giugno 2017, che modifica il regolamento (CE) n. 329/2007 del Consiglio relativo a misure restrittive nei confronti della Repubblica democratica popolare di Corea (GU L 146 del 9.6.2017, pag. 129).
ALLEGATO I
Nell'allegato IV del regolamento (CE) n. 329/2007 l'elenco «B. Persone giuridiche, entità e organismi» è modificato come segue:
1) |
è sostituto da:
|
2) |
è sostituito da:
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3) |
è sostituito da:
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ALLEGATO II
L'allegato V del regolamento (CE) n. 329/2007 è modificato come segue:
1) |
Nell'elenco «A. Persone fisiche di cui all'articolo 6, paragrafo 2, lettera a)», sono eliminate le seguenti voci:
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2) |
Nell'elenco «B. Persone giuridiche, entità e organismi di cui all'articolo 6, paragrafo 2, lettera a)» è eliminata la seguente voce:
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