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Document 32017R1326

    Regolamento (UE) 2017/1326 del Consiglio, del 17 luglio 2017, recante modifica del regolamento (CE) n. 1183/2005 che istituisce misure restrittive specifiche nei confronti delle persone che violano l'embargo sulle armi per quanto riguarda la Repubblica democratica del Congo

    GU L 185 del 18.7.2017, p. 19–19 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2017/1326/oj

    18.7.2017   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 185/19


    REGOLAMENTO (UE) 2017/1326 DEL CONSIGLIO

    del 17 luglio 2017

    recante modifica del regolamento (CE) n. 1183/2005 che istituisce misure restrittive specifiche nei confronti delle persone che violano l'embargo sulle armi per quanto riguarda la Repubblica democratica del Congo

    Il CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 215,

    vista la decisione (UE) 2017/1340 del Consiglio, del 17 luglio 2017, che modifica la decisione 2010/788/PESC concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica democratica del Congo, (1)

    vista la proposta congiunta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli Affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione europea,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Il regolamento (CE) n. 1183/2005 del Consiglio (2) attua la decisione 2010/788/PESC (3) e dispone determinate misure nei confronti delle persone che violano l'embargo sulle armi per quanto riguarda la Repubblica democratica del Congo, tra cui il congelamento dei loro beni.

    (2)

    La risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite («UNSCR») 2360 (2017) del 21 giugno 2017 ha modificato i criteri per la designazione delle persone e delle entità da assoggettare alle misure restrittive di cui ai paragrafi 9 e 11 dell'UNSCR 1807 (2008). La decisione (UE) 2017/1340 attua l'UNSCR 2360 (2017).

    (3)

    Poiché la decisione (UE) 2017/1340 rientra nell'ambito di applicazione del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la sua attuazione richiede un'azione normativa a livello di Unione, in particolare al fine di garantirne l'applicazione uniforme da parte degli operatori economici di tutti gli Stati membri.

    (4)

    È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1183/2005,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    All'articolo 2 bis, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1183/2005, la lettera i) è sostituita dalla seguente:

    «i)

    nel pianificare, dirigere, finanziare o partecipare ad attacchi contro gli operatori della MONUSCO o contro il personale dell'ONU, compresi i membri del gruppo di esperti;».

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 17 luglio 2017

    Per il Consiglio

    Il presidente

    F. MOGHERINI


    (1)  Cfr. pag. 55 della present e Gazzetta ufficiale.

    (2)  Regolamento (CE) n. 1183/2005 del Consiglio, del 18 luglio 2005, che istituisce misure restrittive specifiche nei confronti delle persone che violano l'embargo sulle armi per quanto riguarda la Repubblica democratica del Congo (GU L 193 del 23.7.2005, pag. 1).

    (3)  Decisione 2010/788/PESC del Consiglio, del 20 dicembre 2010, concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica democratica del Congo e che abroga la posizione comune 2008/369/PESC (GU L 336 del 21.12.2010, pag. 30).


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