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Document 32017R1236

Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1236 della Commissione, del 7 luglio 2017, recante fissazione del tasso di adattamento dei pagamenti diretti a norma del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per l'anno civile 2017

C/2017/4554

GU L 177 del 8.7.2017, p. 34–35 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2017/1236/oj

8.7.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 177/34


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/1236 DELLA COMMISSIONE

del 7 luglio 2017

recante fissazione del tasso di adattamento dei pagamenti diretti a norma del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per l'anno civile 2017

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

visto il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 (1), in particolare l'articolo 26, paragrafo 3,

previa consultazione del comitato dei fondi agricoli,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell'articolo 25 del regolamento (UE) n. 1306/2013 deve essere istituita una riserva intesa a offrire un sostegno supplementare al settore agricolo in caso di gravi crisi che interessano la produzione o la distribuzione di prodotti agricoli mediante l'applicazione, all'inizio di ogni anno, di una riduzione dei pagamenti diretti con il meccanismo della disciplina finanziaria di cui all'articolo 26 dello stesso regolamento.

(2)

L'articolo 26, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1306/2013 stabilisce che, al fine di garantire il rispetto dei massimali annuali fissati nel regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio (2) per il finanziamento della spesa connessa al mercato e dei pagamenti diretti, deve essere fissato un tasso di adattamento dei pagamenti diretti nel momento in cui le previsioni di finanziamento delle misure che rientrano in tale sottomassimale di un dato esercizio finanziario indicano che vi sarà un superamento dei massimali annuali applicabili.

(3)

L'importo della riserva per le crisi nel settore agricolo, incluso nel progetto di bilancio 2018 della Commissione, ammonta a 459,5 milioni di EUR a prezzi correnti. Per coprire tale importo occorre applicare il meccanismo della disciplina finanziaria ai pagamenti diretti nell'ambito dei regimi di sostegno elencati nell'allegato I del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) per l'anno civile 2017.

(4)

Le previsioni dei pagamenti diretti e della spesa connessa al mercato, elaborate nel progetto di bilancio 2018 della Commissione, indicano che non è necessaria un'ulteriore disciplina finanziaria.

(5)

Deliberando in base a quanto disposto dall'articolo 26, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1306/2013, il 30 marzo 2017 la Commissione ha adottato una proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante fissazione del tasso di adattamento dei pagamenti diretti di cui al regolamento (UE) n. 1306/2013 per l'anno civile 2017 (4).

(6)

Il Parlamento europeo e il Consiglio non hanno stabilito il tasso di adattamento entro il 30 giugno 2017. Pertanto, ai sensi dell'articolo 26, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1306/2013, la Commissione è tenuta a fissare il tasso di adattamento mediante un atto di esecuzione e a informarne immediatamente il Parlamento europeo e il Consiglio.

(7)

Ai sensi dell'articolo 26, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1306/2013, il tasso di adattamento può essere modificato dalla Commissione entro il 1o dicembre 2017, in base ai nuovi elementi in suo possesso. In caso di nuovi elementi, la Commissione ne terrà conto e adotterà un regolamento di esecuzione che adegui il tasso di adattamento entro il 1o dicembre 2017, nel contesto della lettera rettificativa del progetto di bilancio 2018.

(8)

Di norma, gli agricoltori che presentano domanda di pagamenti diretti per un dato anno civile (N) ricevono i pagamenti entro un determinato termine compreso nell'esercizio finanziario (N+1). Gli Stati membri possono tuttavia erogare pagamenti tardivi agli agricoltori oltre detto termine, entro certi limiti. I pagamenti tardivi possono essere erogati in un esercizio finanziario successivo. Quando la disciplina finanziaria è applicata in un dato anno civile, il tasso di adattamento non dovrebbe applicarsi ai pagamenti per i quali le domande di aiuto sono state presentate in anni civili diversi da quello in cui si applica tale disciplina finanziaria. È quindi opportuno, al fine di garantire parità di trattamento tra gli agricoltori, disporre che il tasso di adattamento si applichi solo ai pagamenti per i quali le domande di aiuto sono state presentate nell'anno civile in cui si applica la disciplina finanziaria, a prescindere dal momento in cui il pagamento viene erogato agli agricoltori.

(9)

L'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1307/2013 dispone che il tasso di adattamento dei pagamenti diretti determinato a norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 1306/2013 si applichi soltanto ai pagamenti diretti superiori a 2 000 EUR da versare agli agricoltori nell'anno civile corrispondente. Inoltre, l'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1307/2013 dispone che, a seguito dell'introduzione graduale dei pagamenti diretti, il tasso di adattamento si applichi alla Croazia solo a decorrere dal 1o gennaio 2022. Il tasso di adattamento da fissare mediante il presente regolamento non dovrebbe pertanto applicarsi ai pagamenti a favore degli agricoltori di tale Stato membro,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   Ai fini della fissazione del tasso di adattamento a norma degli articoli 25 e 26 del regolamento (UE) n. 1306/2013, e in conformità all'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1307/2013, gli importi dei pagamenti diretti nell'ambito dei regimi di sostegno elencati nell'allegato I del regolamento (CE) n. 1307/2013 che superino 2 000 EUR, da versare agli agricoltori per le domande di aiuto presentate con riferimento all'anno civile 2017, sono ridotti di un tasso di adeguamento pari a 1,388149 %.

2.   La riduzione di cui al paragrafo 1 non si applica in Croazia.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 luglio 2017

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 549.

(2)  Regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio, del 2 dicembre 2013, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 884).

(3)  Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 608).

(4)  COM(2017) 150 final.


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