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Document 32017R1224
Commission Regulation (EU) 2017/1224 of 6 July 2017 amending Annex V to Regulation (EC) No 1223/2009 of the European Parliament and of the Council on cosmetic products (Text with EEA relevance. )
Regolamento (UE) 2017/1224 della Commissione, del 6 luglio 2017, che modifica l'allegato V del regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio sui prodotti cosmetici (Testo rilevante ai fini del SEE. )
Regolamento (UE) 2017/1224 della Commissione, del 6 luglio 2017, che modifica l'allegato V del regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio sui prodotti cosmetici (Testo rilevante ai fini del SEE. )
C/2017/4586
GU L 174 del 7.7.2017, pp. 16–18
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
|
7.7.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 174/16 |
REGOLAMENTO (UE) 2017/1224 DELLA COMMISSIONE
del 6 luglio 2017
che modifica l'allegato V del regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio sui prodotti cosmetici
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, sui prodotti cosmetici (1), in particolare l'articolo 31, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
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(1) |
La sostanza 2-metil-2H-isotiazol-3-one, denominata methylisothiazolinone (metilisotiazolinone) nella Nomenclatura internazionale degli ingredienti cosmetici (INCI), numero CAS 2682-20-4, è attualmente autorizzata come conservante nei prodotti cosmetici da sciacquare, in concentrazione massima pari allo 0,01 % peso/peso (100 ppm), al numero d'ordine 57 dell'allegato V del regolamento (CE) n. 1223/2009. |
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(2) |
Il 15 dicembre 2015 il comitato scientifico della sicurezza dei consumatori (CSSC) ha adottato un parere sulla sicurezza del metilisotiazolinone (2). Il CSSC ha concluso che, per i prodotti cosmetici da sciacquare, una concentrazione massima pari allo 0,0015 % (15 ppm) di metilisotiazolinone è ritenuta sicura per il consumatore dal punto di vista dell'induzione di allergie da contatto. |
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(3) |
Alla luce del suddetto parere del CSSC è importante affrontare l'aumento dell'incidenza di allergie indotte dal metilisotiazolinone e tale sostanza dovrebbe pertanto essere soggetta ad ulteriori restrizioni nei prodotti da sciacquare. |
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(4) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1223/2009. |
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(5) |
All'industria dovrebbe essere concesso un periodo di tempo ragionevole per operare i necessari adeguamenti delle formulazioni dei prodotti in vista della relativa immissione sul mercato e ai fini del ritiro dal mercato dei prodotti non conformi. |
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(6) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per i prodotti cosmetici, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L'allegato V del regolamento (CE) n. 1223/2009 è modificato in conformità all'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
A decorrere dal 27 gennaio 2018 solo i prodotti cosmetici conformi al presente regolamento sono immessi sul mercato dell'Unione.
A decorrere dal 27 aprile 2018 solo i prodotti cosmetici conformi al presente regolamento sono messi a disposizione sul mercato dell'Unione.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 6 luglio 2017
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 342 del 22.12.2009, pag. 59.
(2) SCCS/1557/15 (III)
ALLEGATO
Nell'allegato V del regolamento (CE) n. 1223/2009, il numero d'ordine 57 è sostituito dal seguente:
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Numero d'ordine |
Identificazione della sostanza |
Condizioni |
Testo relativo alle modalità d'impiego e avvertenze |
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|
Denominazione chimica/INN |
Denominazione comune nel glossario degli ingredienti |
Numero CAS |
Numero CE |
Tipo di prodotto, parti del corpo |
Concentrazione massima nei preparati pronti per l'uso |
Altre |
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|
|
a |
b |
c |
d |
e |
f |
g |
h |
i |
|
«57 |
2-metil-2H-isotiazol-3-one |
Methylisothiazolinone (*1) |
2682-20-4 |
220-239-6 |
Prodotti da sciacquare |
0,0015 % |
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(*1) Il metilisotiazolinone è disciplinato anche all'allegato V, numero d'ordine 39, in una miscela con il metilcloroisotiazolinone. I due numeri d'ordine si escludono a vicenda: l'impiego della miscela di metilcloroisotiazolinone (e) metilisotiazolinone è incompatibile con l'impiego del solo metilisotiazolinone nello stesso prodotto.»