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Document 32017R1184

    Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1184 della Commissione, del 20 aprile 2017, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le tabelle unionali di classificazione delle carcasse di bovini, suini e ovini e la comunicazione dei prezzi di mercato di talune categorie di carcasse e di animali vivi

    C/2017/2413

    GU L 171 del 4.7.2017, p. 103–112 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2017/1184/oj

    4.7.2017   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 171/103


    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/1184 DELLA COMMISSIONE

    del 20 aprile 2017

    recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le tabelle unionali di classificazione delle carcasse di bovini, suini e ovini e la comunicazione dei prezzi di mercato di talune categorie di carcasse e di animali vivi

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

    visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1), in particolare l'articolo 20, lettere c), p), q), r), s) e u), e l'articolo 223, paragrafo 3, lettere c) e d),

    visto il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 (2), in particolare l'articolo 62, paragrafo 2, lettere a), b) e c),

    considerando quanto segue:

    (1)

    Il regolamento (UE) n. 1308/2013 ha abrogato e sostituito il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (3). Nella parte II, titolo I, capo I, sezione 1, esso contiene disposizioni in materia di intervento pubblico e di aiuto all'ammasso privato, incluse la classificazione delle carcasse di bovini, suini e ovini e la comunicazione dei prezzi corrispettivi, e conferisce alla Commissione il potere di adottare atti delegati e di esecuzione in materia. Al fine di garantire il corretto funzionamento delle tabelle unionali di classificazione delle carcasse di bovini, suini e ovini e stabilire prezzi di mercato comparabili per le carcasse e gli animali vivi nell'ambito del nuovo quadro giuridico è opportuno adottare una serie di norme mediante tale tipo di atti. Le nuove norme dovrebbero sostituire i regolamenti (CE) n. 315/2002 (4), (CE) n. 1249/2008 (5) e (UE) n. 807/2013 (6) della Commissione. Gli anzidetti regolamenti sono abrogati dal regolamento delegato (UE) 2017/1182 della Commissione (7).

    (2)

    Al fine di garantire la trasparenza nei confronti dei fornitori, il macello, l'agenzia di classificazione o l'addetto qualificato che hanno effettuato la classificazione di bovini di età non inferiore agli otto mesi, o di suini od ovini dovrebbero informare il fornitore in merito al risultato della classificazione degli animali consegnati alla macellazione. Detta comunicazione dovrebbe includere elementi quali il risultato della classificazione, il peso e la presentazione della carcassa e informare, se del caso, che la classificazione è stata eseguita mediante tecniche automatizzate.

    (3)

    L'affidabilità della classificazione delle carcasse di bovini di età non inferiore agli otto mesi, suini e ovini dovrebbe essere verificata nell'ambito di controlli in loco periodici effettuati da organismi indipendenti dagli stabilimenti ispezionati, dalle agenzie responsabili della classificazione e dai classificatori qualificati. È opportuno stabilire le condizioni e i requisiti minimi per tali controlli in loco, inclusa l'elaborazione di relazioni su quelli effettuati e sulle azioni conseguentemente intraprese. Per permettere agli Stati membri di eseguire i controlli in loco con maggior flessibilità a seconda delle loro esigenze è necessario prevedere la possibilità di effettuare una valutazione dei rischi.

    (4)

    Per ottenere prezzi di mercato comparabili nell'Unione occorre definire, per le carcasse, una presentazione di riferimento che incida sulla determinazione del peso e del prezzo corretto. È inoltre opportuno fissare alcuni coefficienti correttori così da adeguare le presentazioni in uso in determinati Stati membri a quella di riferimento utilizzata nell'Unione.

    (5)

    Ai fini della rilevazione dei prezzi, gli Stati membri dovrebbero decidere se suddividere il proprio territorio in regioni, indicandone in tal caso il numero. Poiché il Regno Unito ha espresso l'intenzione di mantenere la divisione del suo territorio in due regioni, è opportuno prevedere, per motivi di trasparenza, che la rilevazione dei prezzi per il Regno Unito si riferisca a tali due regioni, segnatamente la Gran Bretagna e l'Irlanda del Nord.

    (6)

    Per garantire che i prezzi delle carcasse e degli animali vivi siano rappresentativi della produzione degli Stati membri nel settore delle carni bovine, suine e ovine occorre definire categorie, classi e tipi, fissando altresì i criteri per individuare i macelli o le persone fisiche o giuridiche per i quali la rilevazione dei prezzi dovrebbe essere obbligatoria.

    (7)

    È opportuno stabilire quale metodo pratico debba essere utilizzato dagli Stati membri per il calcolo dei prezzi medi settimanali. Questi ultimi dovrebbero essere comunicati alla Commissione, unitamente alle relative notifiche, a norma del regolamento di esecuzione (UE) 2017/1185 della Commissione (8), ad eccezione delle notifiche necessarie per l'organizzazione delle ispezioni in loco o che servono da base per disporre di un quadro completo del mercato delle carni.

    (8)

    Per garantire un'applicazione uniforme delle tabelle unionali di classificazione delle carcasse di bovini, suini e ovini, le ispezioni in loco dovrebbero essere effettuate da un comitato di controllo dell'Unione composto da esperti della Commissione e da esperti nominati dagli Stati membri. Per la composizione e il funzionamento di tale comitato dovrebbero essere stabilite apposite norme.

    (9)

    Tenuto conto della necessità di consentire agli Stati membri di adeguarsi al nuovo quadro giuridico è opportuno che il presente regolamento si applichi 12 mesi dopo la sua entrata in vigore.

    (10)

    Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del Comitato per l'organizzazione comune dei mercati agricoli,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    CAPO I

    CLASSIFICAZIONE DELLE CARCASSE E CONTROLLI IN LOCO

    Articolo 1

    Comunicazione dei risultati della classificazione

    1.   I macelli, le agenzie responsabili della classificazione o gli addetti qualificati di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2017/1182 che effettuano la classificazione in base all'allegato IV, parte A, punti II e III, parte B, punto II, e parte C, punti II e III, del regolamento (UE) n. 1308/2013 comunicano al fornitore dei capi i risultati della classificazione. Tale comunicazione è effettuata su supporto cartaceo o per via elettronica e, per ogni carcassa, indica:

    a)

    i risultati della classificazione tramite le lettere e le cifre corrispondenti di cui all'allegato IV, parte A, punti II e III, parte B, punto II, e parte C, punti II e III, del regolamento (UE) n. 1308/2013, rispettivamente;

    b)

    il peso della carcassa stabilito ai sensi dell'articolo 7 del regolamento delegato (UE) 2017/1182, specificando se si tratta di peso a caldo o a freddo;

    c)

    la presentazione della carcassa applicata al momento della pesatura e della classificazione al gancio; l'indicazione della presentazione della carcassa non è obbligatoria nel caso in cui nel territorio o in una regione dello Stato membro interessato sia autorizzata un'unica presentazione in conformità della legislazione nazionale;

    d)

    all'occorrenza, se tale classificazione è stata eseguita utilizzando una tecnica di classificazione automatizzata.

    2.   Gli Stati membri possono chiedere che la comunicazione di cui al paragrafo 1, lettera a), comprenda l'indicazione di sottoclassi, laddove si disponga di tali informazioni.

    Articolo 2

    Controlli in loco

    1.   I controlli in loco sono effettuati in tutti i macelli che applicano la classificazione delle carcasse obbligatoria di cui all'articolo 10, primo comma, del regolamento (UE) n. 1308/2013.

    2.   Le prestazioni degli addetti qualificati e i metodi di classificazione applicati, nonché la presentazione, la classificazione e l'identificazione delle carcasse nei macelli di cui all'allegato IV, parte A, punti II, III e V, parte B, punti II e V, e parte C, punti II, III, IV e V, del regolamento (UE) n. 1308/2013 sono oggetto di controlli in loco effettuati, senza preavviso, da un organismo indipendente dai macelli, dalle agenzie responsabili della classificazione e dagli addetti qualificati.

    Tuttavia, l'obbligo di indipendenza delle agenzie responsabili della classificazione e degli addetti qualificati non si applica se i controlli sono eseguiti dalle autorità competenti dello stesso Stato membro.

    3.   Nel caso in cui l'organismo responsabile dei controlli in loco non dipenda da un'autorità competente, quest'ultima verifica almeno una volta all'anno, mediante supervisione fisica attuata alle medesime condizioni, che i controlli in loco siano effettuati correttamente.

    Articolo 3

    Requisiti minimi dei controlli in loco

    1.   Qualora in uno Stato membro si proceda a una valutazione dei rischi per definire i requisiti minimi per i controlli in loco, la frequenza di tali controlli e il numero minimo delle carcasse da controllare sono stabiliti sulla base di detta valutazione dei rischi, tenendo conto in particolare del numero dei capi abbattuti nei macelli considerati e delle risultanze dei precedenti controlli in loco in tali macelli.

    2.   Qualora in uno Stato membro non si proceda a una valutazione dei rischi, i controlli in loco sono effettuati come segue:

    a)

    almeno due volte ogni tre mesi in tutti i macelli che abbattono un numero pari o superiore a 150 bovini di età non inferiore agli otto mesi come media settimanale annua; ciascun controllo verte su almeno 40 carcasse scelte a caso o, se il numero di quelle disponibili è inferiore a 40, su tutte le carcasse;

    b)

    almeno due volte ogni tre mesi in tutti i macelli che abbattono un numero non inferiore ai 500 suini come media settimanale annua;

    c)

    gli Stati membri stabiliscono la frequenza dei controlli in loco e il numero minimo delle carcasse da controllare per i macelli che:

    i)

    abbattono meno di 150 bovini di età non inferiore agli otto mesi come media settimanale annua,

    ii)

    abbattono meno di 500 suini come media settimanale annua,

    iii)

    eseguono la classificazione delle carcasse di ovini.

    3.   I controlli in loco verificano in particolare:

    a)

    la categoria delle carcasse di bovini e ovini;

    b)

    la classificazione, la pesatura e la bollatura delle carcasse;

    c)

    l'accuratezza dei metodi di classificazione automatizzata per i bovini e gli ovini, utilizzando un sistema di punti e limiti mirante a determinare la precisione del metodo di classificazione applicato;

    d)

    la presentazione delle carcasse;

    e)

    se del caso, la prova funzionale giornaliera, nonché eventuali altri aspetti tecnici dei metodi di classificazione;

    f)

    i rapporti di controllo giornalieri di cui all'articolo 12, paragrafo 1, lettera b), del regolamento delegato (UE) 2017/1182

    Articolo 4

    Relazioni e revoca delle licenze e delle autorizzazioni

    1.   L'autorità competente elabora e conserva le relazioni sui controlli in loco di cui all'articolo 2.

    2.   Nel caso di un numero considerevole di classificazioni, presentazioni o identificazioni errate o di non conformità alla normativa dell'applicazione della tecnica di classificazione automatizzata, accertata all'atto dei controlli in loco di cui all'articolo 2, le licenze o le autorizzazioni rilasciate agli addetti qualificati o relative alla tecnica di classificazione automatizzata di cui all'articolo 9 del regolamento delegato (UE) 2017/1182 possono essere revocate. In caso di errore concernente la categoria, la conformazione o lo stato di ingrassamento, l'organismo responsabile dei controlli in loco può chiedere all'operatore di correggerlo sulla bolla della carcassa e nella relativa documentazione.

    CAPO II

    RILEVAZIONE E COMUNICAZIONE DEI PREZZI DI MERCATO PER LE CARCASSE E GLI ANIMALI VIVI

    Articolo 5

    Presentazione delle carcasse

    1.   Qualora la presentazione della carcassa al momento della pesatura e della classificazione al gancio differisca da quella prevista all'allegato IV del regolamento (UE) n. 1308/2013 e all'articolo 6 del regolamento delegato (UE) 2017/1182, il peso a caldo della carcassa è rettificato mediante l'applicazione dei coefficienti correttori.

    Per le carcasse dei suini, dei bovini di età inferiore agli otto mesi e degli ovini, i coefficienti correttori sono specificati dagli Stati membri.

    Per le carcasse dei bovini di età non inferiore agli otto mesi, i coefficienti correttori sono stabiliti nell'allegato del presente regolamento.

    2.   Le rettifiche di cui al paragrafo 1 possono essere calcolate su base nazionale se risultano uguali in tutto il territorio di uno Stato membro. Sono calcolate per ciascun macello se variano da un macello all'altro.

    Articolo 6

    Divisione territoriale per la rilevazione dei prezzi di mercato delle carcasse

    Gli Stati membri decidono se il loro territorio debba constare di un'unica regione o essere suddiviso in più regioni. A tal fine tengono conto:

    a)

    della dimensione del loro territorio;

    b)

    dell'eventuale esistenza di suddivisioni amministrative;

    c)

    delle variazioni geografiche dei prezzi.

    Ai fini della rilevazione dei prezzi di mercato delle carcasse di bovini, il Regno Unito comprende almeno due regioni, segnatamente la Gran Bretagna e l'Irlanda del Nord, che possono essere suddivise in base ai criteri di cui al primo comma.

    Articolo 7

    Classi per la rilevazione dei prezzi di mercato relativi alle carcasse di bovini

    La rilevazione dei prezzi di mercato in base alle tabelle unionali di cui all'articolo 10 del regolamento (UE) n. 1308/2013 fa riferimento alle categorie di cui all'allegato IV, parte A, punto II, di tale regolamento e alle seguenti classi di conformazione e di stato di ingrassamento:

    a)

    carcasse di animali di età pari o superiore agli otto mesi ma inferiore ai dodici mesi: U2, U3, R2, R3, O2, O3;

    b)

    carcasse di animali maschi non castrati di età pari o superiore ai dodici mesi ma inferiore ai ventiquattro mesi: U2, U3, R2, R3, O2, O3;

    c)

    carcasse di animali maschi non castrati di età pari o superiore ai ventiquattro mesi: R3;

    d)

    carcasse di animali maschi castrati di età pari o superiore ai dodici mesi: U2, U3, U4, R3, R4, O3, O4;

    e)

    carcasse di animali femmine che hanno già figliato: R3, R4, O2, O3, O4, P2, P3;

    f)

    carcasse di altri animali femmine di età pari o superiore ai dodici mesi: U2, U3, U4, R2, R3, R4, O2, O3, O4.

    Articolo 8

    Rilevazione dei prezzi di mercato per le carcasse di bovini

    1.   Il prezzo di mercato da comunicare per le carcasse di bovini di età non inferiore agli otto mesi di cui all'articolo 14 del regolamento delegato (UE) 2017/1182 è rilevato:

    a)

    dal gestore di un macello che, annualmente, abbatta un numero pari o superiore a 20 000 bovini di età non inferiore agli otto mesi;

    b)

    dal gestore di un macello designato dallo Stato membro che abbatta, annualmente, meno di 20 000 bovini di età non inferiore agli otto mesi;

    c)

    da una persona fisica o giuridica che invii annualmente alla macellazione un numero pari o superiore a 10 000 bovini di età non inferiore agli otto mesi; e

    d)

    da una persona fisica o giuridica designata dallo Stato membro che invii annualmente alla macellazione meno di 10 000 bovini di età non inferiore agli otto mesi.

    2.   Lo Stato membro si accerta che i prezzi siano rilevati per almeno:

    a)

    il 25 % delle macellazioni effettuate nelle regioni che coprono complessivamente almeno il 75 % del totale delle macellazioni eseguite a livello nazionale; e

    b)

    il 30 % dei bovini di età non inferiore agli otto mesi macellati al suo interno.

    3.   I prezzi rilevati ai sensi del paragrafo 1 si riferiscono ai bovini di età non inferiore agli otto mesi macellati durante il periodo di rilevazione considerato e si basano sul peso della carcassa a freddo di cui all'articolo 14, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) 2017/1182.

    4.   In sede di rilevazione dei prezzi, per ciascuna delle classi di cui all'articolo 7 del presente regolamento occorre indicare il peso medio della carcassa al quale i prezzi si riferiscono e precisare se essi sono stati rettificati mediante l'applicazione di ciascuno dei coefficienti di cui all'articolo 5.

    Articolo 9

    Classi e pesi per la rilevazione dei prezzi di mercato relativi alle carcasse di suini

    La rilevazione dei prezzi di mercato in base alle tabelle unionali di cui all'articolo 10 del regolamento (UE) n. 1308/2013 fa riferimento alle seguenti classi di peso:

    a)

    carcasse di peso pari o superiore ai 60 kg, ma inferiore ai 120 kg: S, E;

    b)

    carcasse di peso pari o superiore ai 120 kg, ma inferiore ai 180 kg: R.

    Articolo 10

    Rilevazione dei prezzi di mercato per le carcasse di suini e bovini di età inferiore agli otto mesi

    Il prezzo di mercato da comunicare per le carcasse di suini e bovini di età inferiore agli otto mesi di cui agli articoli 14 e 15 del regolamento delegato (UE) 2017/1182 è rilevato, in mercati rappresentativi, dallo Stato membro, ovvero dal gestore del macello o dalla persona fisica o giuridica designata dallo Stato membro che invia tali capi alla macellazione.

    Articolo 11

    Rilevazione dei prezzi di mercato per le carcasse di ovinidi età inferiore ai dodici mesi

    Il prezzo di mercato da comunicare per le carcasse di ovini di età inferiore ai dodici mesi di cui all'articolo 15 del regolamento delegato (UE) 2017/1182 è rilevato, in mercati rappresentativi, dallo Stato membro, ovvero dal gestore del macello o dalla persona fisica o giuridica designata dallo Stato membro che invia tali capi alla macellazione.

    La rilevazione dei prezzi di mercato si riferisce alle seguenti categorie di peso:

    a)

    carcasse di agnelli leggeri di peso inferiore ai 13 kg (peso morto);

    b)

    carcasse di agnelli pesanti di peso pari o superiore ai 13 kg (peso morto).

    Articolo 12

    Rilevazione dei prezzi di mercato per gli animali vivi

    I prezzi di mercato da comunicare per ciascun tipo di vitelli maschi di età compresa tra otto giorni e quattro settimane, bovini magri e suinetti di circa 25 kg di peso vivo di cui all'articolo 16 del regolamento delegato (UE) 2017/1182 sono rilevati, in mercati rappresentativi, dallo Stato membro o da persone fisiche o giuridiche designate dallo Stato membro che commerciano tali animali.

    Articolo 13

    Calcolo dei prezzi di mercato settimanali per le carcasse e gli animali vivi

    1.   In assenza di rilevazione nei mercati rappresentativi o da parte dei gestori dei macelli o delle persone fisiche o giuridiche di cui agli articoli 10, 11 e 12, i prezzi sono rilevati dalle camere dell'agricoltura, dai centri di quotazione, dalle cooperative agricole o dai sindacati degli agricoltori nello Stato membro interessato.

    Tuttavia, lo Stato membro che, nella regione interessata, abbia istituito ai fini della determinazione dei prezzi per tale regione un comitato responsabile in cui siano equamente rappresentati sia gli acquirenti che i venditori di bovini di età non inferiore agli otto mesi e delle relative carcasse può utilizzare i prezzi determinati da tale comitato ai fini del calcolo dei prezzi da comunicare.

    2.   Se più del 35 % del totale dei bovini di età non inferiore agli otto mesi macellati in uno Stato membro è rappresentato da acquisti pagati forfettariamente, lo Stato membro in questione può stabilire criteri atti ad escludere dal calcolo dei prezzi determinate partite, qualora queste influenzino sproporzionatamente i prezzi.

    Tuttavia, se gli acquisti pagati forfettariamente rappresentano meno del 35 % del totale dei bovini di età non inferiore agli otto mesi macellati nello Stato membro, quest'ultimo può decidere di non tener conto dei prezzi relativi a tali acquisti ai fini del calcolo dei prezzi.

    Nei casi di cui al secondo comma, l'autorità competente calcola un prezzo nazionale rappresentativo per ciascuna classe tenendo conto dei coefficienti di cui all'articolo 14 del regolamento delegato (UE) 2017/1182 e all'articolo 5 del presente regolamento.

    Articolo 14

    Comunicazione dei prezzi di mercato all'autorità competente

    I prezzi rilevati ai sensi degli articoli da 7 a 12 nel periodo che va dal lunedì alla domenica di ogni settimana:

    a)

    sono comunicati all'autorità competente, su supporto cartaceo o per via elettronica, dal gestore del macello o dalla persona fisica o giuridica di cui agli articoli 8, 10, 11 e 12, entro il termine stabilito dallo Stato membro; o,

    b)

    a scelta dello Stato membro, sono messi a disposizione dell'autorità competente presso il macello o nei locali della persona fisica o giuridica di cui agli articoli 8, 10, 11 e 12.

    Articolo 15

    Comunicazione dei prezzi di mercato e notifiche alla Commissione

    1.   La comunicazione dei prezzi di mercato e le notifiche di cui agli articoli 13 e 25 del regolamento delegato (UE) 2017/1182, rispettivamente, sono effettuate a norma del regolamento di esecuzione (UE) 2017/1185, ad eccezione delle notifiche di cui all'articolo 25, paragrafi 3 e 5, del regolamento delegato (UE) 2017/1182.

    2.   I prezzi si riferiscono al periodo che va dal lunedì alla domenica della settimana precedente a quella in cui sono notificati.

    CAPO III

    COMITATO DI CONTROLLO DELL'UNIONE E ISPEZIONI IN LOCO

    Articolo 16

    Comitato di controllo dell'Unione

    1.   Il comitato di controllo dell'Unione (di seguito «il comitato») è incaricato di effettuare ispezioni in loco concernenti:

    a)

    l'applicazione delle tabelle unionali di classificazione delle carcasse di bovini, suini e ovini;

    b)

    la rilevazione dei prezzi di mercato in base a tali tabelle di classificazione;

    c)

    la classificazione, l'identificazione e la bollatura dei prodotti nell'ambito degli acquisti all'intervento pubblico nel settore delle carni bovine.

    2.   Il numero dei membri del comitato è limitato a:

    a)

    tre esperti della Commissione, uno dei quali assume la presidenza del comitato;

    b)

    un esperto dello Stato membro interessato;

    c)

    otto esperti degli altri Stati membri.

    Gli Stati membri designano gli esperti in funzione della loro indipendenza e della loro competenza, in particolare in materia di classificazione delle carcasse e di rilevazione dei prezzi di mercato, nonché della specificità del lavoro da svolgere.

    Gli esperti non devono utilizzare in nessun caso a fini personali né divulgare le informazioni raccolte in occasione dei lavori del comitato.

    3.   Le spese di viaggio e di soggiorno sostenute dai membri del comitato per le ispezioni in loco sono a carico della Commissione, in conformità della normativa in materia di rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno delle persone estranee alla Commissione che quest'ultima designa in qualità di esperti.

    Articolo 17

    Ispezioni in loco

    1.   Le ispezioni in loco sono effettuate presso i macelli, i mercati delle carni, i centri di intervento, i centri di quotazione e i servizi centrali e regionali responsabili dell'applicazione delle disposizioni e riguardano:

    a)

    l'applicazione delle tabelle unionali di classificazione delle carcasse di bovini, suini e ovini;

    b)

    la rilevazione dei prezzi di mercato in base a tali tabelle di classificazione;

    c)

    la classificazione, l'identificazione e la bollatura dei prodotti nell'ambito degli acquisti all'intervento pubblico nel settore delle carni bovine.

    2.   Le ispezioni in loco sono effettuate a intervalli regolari negli Stati membri e la loro frequenza può variare, in particolare, in funzione della consistenza relativa della produzione di carni bovine, suine e ovine negli Stati membri visitati o delle irregolarità connesse all'applicazione delle tabelle di classificazione e alla comunicazione dei prezzi di mercato.

    A tali ispezioni possono partecipare dei rappresentanti dello Stato membro visitato.

    Ciascuno Stato membro organizza le ispezioni in loco sul suo territorio in base ai criteri stabiliti dalla Commissione. A tal fine lo Stato membro trasmette alla Commissione il programma indicativo delle ispezioni proposte, al più tardi 60 giorni prima che vengano effettuate. La Commissione può chiedere modifiche al programma.

    Con congruo anticipo rispetto ad ogni ispezione in loco, la Commissione trasmette agli Stati membri informazioni sulle modifiche al programma e sul suo svolgimento.

    Articolo 18

    Relazioni

    Alla fine di ogni visita i membri del comitato e i rappresentanti dello Stato membro visitato si riuniscono per valutarne i risultati. Dall'ispezione in loco i membri del comitato traggono conclusioni concernenti:

    a)

    l'applicazione delle tabelle unionali di classificazione delle carcasse di bovini, suini e ovini;

    b)

    la rilevazione dei prezzi di mercato in base a tali tabelle di classificazione.

    Il presidente del comitato redige una relazione sulle ispezioni in loco effettuate in cui figurano le conclusioni di cui al primo comma. La relazione è trasmessa quanto prima allo Stato membro visitato e, successivamente, agli altri Stati membri.

    Nel caso delle relazioni sulle ispezioni in loco di cui al secondo comma effettuate in uno Stato membro, la Commissione fornisce all'autorità competente pertinente un progetto di relazione ai fini della segnalazione di eventuali osservazioni, di cui tiene conto all'atto della stesura della relazione finale e che pubblica unitamente a quest'ultima.

    Se la relazione sulle ispezioni in loco effettuate evidenzia delle carenze nei vari campi di attività oggetto della verifica, ovvero formula raccomandazioni allo scopo di migliorare le operazioni, gli Stati membri, entro tre mesi dalla data di trasmissione della relazione, informano la Commissione delle eventuali modifiche previste o attuate.

    CAPO IV

    DISPOSIZIONI FINALI

    Articolo 19

    Entrata in vigore e applicazione

    Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Esso si applica a decorrere dall'11 luglio 2018.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 20 aprile 2017

    Per la Commissione

    Il presidente

    Jean-Claude JUNCKER


    (1)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.

    (2)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 549.

    (3)  Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1).

    (4)  Regolamento (CE) n. 315/2002 della Commissione, del 20 febbraio 2002, relativo al rilevamento dei prezzi delle carcasse di agnelli, fresche o refrigerate, constatati sui mercati rappresentativi della Comunità (GU L 50 del 21.2.2002, pag. 47).

    (5)  Regolamento (CE) n. 1249/2008 della Commissione, del 10 dicembre 2008, recante modalità di applicazione relative alle tabelle comunitarie di classificazione delle carcasse di bovini, suini e ovini e alla comunicazione dei prezzi delle medesime (GU L 337 del 16.12.2008, pag. 3).

    (6)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 807/2013 della Commissione, del 26 agosto 2013, recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio per quanto riguarda il rilevamento dei prezzi di taluni bovini sui mercati rappresentativi dell'Unione (GU L 228 del 27.8.2013, pag. 5).

    (7)  Regolamento delegato (UE) 2017/1182 della Commissione, del 20 aprile 2017, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le tabelle unionali di classificazione delle carcasse di bovini, suini e ovini e la comunicazione dei prezzi di mercato di talune categorie di carcasse e di animali vivi (cfr. pagina 74 della presente Gazzetta ufficiale).

    (8)  Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1185 della Commissione, del 20 aprile 2017, recante modalità di applicazione dei regolamenti (UE) n. 1307/2013 e (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le notifiche alla Commissione di informazioni e documenti e che modifica e abroga alcuni regolamenti della Commissione (cfr. pagina 113 della presente Gazzetta ufficiale).


    ALLEGATO

    Coefficienti correttori per bovini di età non inferiore agli otto mesi di cui all'articolo 5, paragrafo 1, in percentuale del peso della carcassa, da aggiungere o sottrarre

    Percentuale

    Riduzione

    Aumento

    Classi di stato di ingrassamento

    1-2

    3

    4-5

    1

    2

    3

    4

    5

    Rognoni

    – 0,4

     

    Grasso di rognoni

    – 1,75

    – 2,5

    – 3,5

     

    Grasso di bacino

    – 0,5

     

    Fegato

    – 2,5

     

    Diaframma

    – 0,4

     

    Muscoli del diaframma

    – 0,4

     

    Coda

    – 0,4

     

    Midollo spinale

    – 0,05

     

    Grasso mammario

    – 1,0

     

    Testicoli

    – 0,3

     

    Grasso scrotale

    – 0,5

     

    Corona della fesa (controgirello)

    – 0,3

     

    Vena giugulare e grasso adiacente (vena grassa)

    – 0,3

     

    Asportazione del grasso esterno

     

    0

    0

    + 2

    + 3

    + 4

    Asportazione del grasso della punta di petto lasciando una copertura di grasso (il tessuto muscolare non deve essere visibile)

     

    0

    + 0,2

    + 0,2

    + 0,3

    + 0,4

    Asportazione del grasso della pancia adiacente al grasso scrotale

     

    0

    + 0,3

    + 0,4

    + 0,5

    + 0,6


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