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Document 32017R1164
Commission Regulation (EU) 2017/1164 of 22 June 2017 amending Annexes II and III to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council as regards maximum residue levels for acrinathrin, metalaxyl and thiabendazole in or on certain products (Text with EEA relevance. )
Regolamento (UE) 2017/1164 della Commissione, del 22 giugno 2017, che modifica gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di acrinatrina, metalaxil e tiabendazolo in o su determinati prodotti (Testo rilevante ai fini del SEE. )
Regolamento (UE) 2017/1164 della Commissione, del 22 giugno 2017, che modifica gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di acrinatrina, metalaxil e tiabendazolo in o su determinati prodotti (Testo rilevante ai fini del SEE. )
C/2017/4185
GU L 170 del 1.7.2017, p. 3–30
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
1.7.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 170/3 |
REGOLAMENTO (UE) 2017/1164 DELLA COMMISSIONE
del 22 giugno 2017
che modifica gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di acrinatrina, metalaxil e tiabendazolo in o su determinati prodotti
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio (1), in particolare l'articolo 14, paragrafo 1, lettera a), e l'articolo 49, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) |
I livelli massimi di residui (LMR) per l'acrinatrina sono stati fissati nell'allegato III, parte A, del regolamento (CE) n. 396/2005. Gli LMR per metalaxil e tiabendazolo sono stati fissati nell'allegato II e nell'allegato III, parte B, del medesimo regolamento. |
(2) |
Per l'acrinatrina l'Autorità europea per la sicurezza alimentare (nel seguito «l'Autorità») ha presentato un parere motivato sul riesame degli LMR vigenti, conformemente all'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005 (2). Essa ha proposto di modificare la definizione del residuo. L'Autorità ha rilevato un rischio per i consumatori in relazione agli LMR per banane, meloni, peperoni, cocomeri/angurie, pesche e albicocche. È pertanto opportuno ridurre tali LMR. Per altri prodotti ha raccomandato di aumentare o mantenere gli LMR vigenti. Per quanto riguarda gli LMR per dolcetta, scarole, crescione, rucola, senape juncea, semi di soia e tutti i prodotti di origine animale essa ha concluso che mancavano alcune informazioni e che era necessario un ulteriore esame da parte dei responsabili della gestione del rischio. Dato che non sussistono rischi per i consumatori, gli LMR per tali prodotti dovrebbero essere fissati nell'allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005 al livello vigente o a quello indicato dall'Autorità. Tali LMR saranno riveduti tenendo conto delle informazioni disponibili entro un termine di due anni a decorrere dalla pubblicazione del presente regolamento. L'Autorità ha concluso che, a prescindere dalle informazioni mancanti rilevate, le buone pratiche agricole critiche non erano conformi alle restrizioni di approvazione relative all'acrinatrina per pomacee, albicocche, ciliege, pesche, prugne, fragole, banane, aglio, cipolle, pomodori, peperoni, melanzane, gombi, cucurbitacee con buccia commestibile, cetriolini, zucchine, meloni, zucche, cocomeri/angurie, lattughe, fagioli (freschi, con baccello) e semi di soia e che era necessario un ulteriore esame da parte dei responsabili della gestione del rischio. Per tali prodotti gli LMR dovrebbero essere fissati allo specifico limite di determinazione. |
(3) |
Riguardo al metalaxil, l'Autorità ha presentato un parere motivato sugli LMR vigenti, conformemente all'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005 (3). Essa ha proposto di modificare la definizione del residuo e ha raccomandato di ridurre gli LMR per cavoli cappucci, cavoli cinesi, cavoli rapa, spinaci, bietole da foglia e da costa, fagioli, (freschi, con e senza baccello), piselli (freschi, con e senza baccello), asparagi, porri, fagioli (secchi), piselli (secchi), lupini (secchi), semi di lino, semi di papavero, semi di colza, semi di senape, semi di camelina/dorella, mais, carne e grasso di suini, carne e grasso di bovini, carne e grasso di ovini, carne e grasso di caprini, carne e grasso di pollame, latte e uova di volatili. Essa ha concluso che mancavano alcune informazioni riguardo agli LMR per pompelmi, arance dolci, limoni, limette/lime, mandarini, mele, pere, uve da tavola, uve da vino, fragole, cipolle, peperoni, semi di soia, fegato e rene di suini, fegato e rene di bovini, fegato e rene di ovini e fegato di pollame e che era necessario un ulteriore esame da parte dei responsabili della gestione del rischio. Dato che non sussistono rischi per i consumatori, gli LMR per tali prodotti dovrebbero essere fissati nell'allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005 al livello vigente o a quello indicato dall'Autorità. Tali LMR saranno riveduti tenendo conto delle informazioni disponibili entro un termine di due anni a decorrere dalla pubblicazione del presente regolamento. L'Autorità ha concluso che non era disponibile alcuna informazione riguardo agli LMR per cotogne, nespole, nespole del Giappone, avocado, cetriolini, semi di cotone, orzo, grano saraceno, miglio, avena, riso, segale, sorgo, frumento, spezie (semi) e barbabietole da zucchero e che era necessario un ulteriore esame da parte dei responsabili della gestione del rischio. Per tali prodotti gli LMR dovrebbero essere fissati allo specifico limite di determinazione. Per le spezie (frutta) dovrebbero essere fissati LMR provvisori. Tali LMR saranno riveduti tenendo conto delle informazioni disponibili entro un termine di quattro anni a decorrere dalla pubblicazione del presente regolamento. |
(4) |
Riguardo al tiabendazolo, l'Autorità ha presentato un parere motivato sugli LMR vigenti, conformemente all'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005 (4). L'Autorità ha rilevato un rischio per i consumatori in relazione agli LMR per manghi e funghi coltivati. È pertanto opportuno ridurre tali LMR. L'Autorità ha proposto di modificare la definizione del residuo per il latte e gli altri prodotti di origine animale. Essa ha raccomandato di ridurre gli LMR per mele, pere, patate, cicoria Witloof/cicoria belga, muscolo e grasso di suini e muscolo e grasso di pollame. Per altri prodotti ha raccomandato di aumentare o mantenere gli LMR vigenti. Essa ha concluso che mancavano alcune informazioni per quanto riguarda gli LMR per pompelmi, arance dolci, limoni, limette/lime, mandarini, cotogne, nespole, nespole del Giappone, kumquat, avocado, banane, papaie, patate, cicoria Witloof/cicoria belga e tutti i prodotti di origine animale e che era necessario un ulteriore esame da parte dei responsabili della gestione del rischio. Dato che non sussistono rischi per i consumatori, gli LMR per tali prodotti dovrebbero essere fissati nell'allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005 al livello vigente o a quello indicato dall'Autorità. Tali LMR saranno riveduti tenendo conto delle informazioni disponibili entro un termine di due anni a decorrere dalla pubblicazione del presente regolamento. |
(5) |
Per quanto riguarda i prodotti sui quali l'impiego del prodotto fitosanitario in questione non è autorizzato e per i quali non esistono tolleranze all'importazione o limiti massimi di residui del Codex (CXL), gli LMR dovrebbero essere fissati allo specifico limite di determinazione oppure dovrebbe valere l'LMR di base, conformemente all'articolo 18, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 396/2005. |
(6) |
La Commissione ha consultato i laboratori di riferimento dell'Unione europea per i residui di antiparassitari in merito alla necessità di adeguare alcuni limiti di determinazione. Per varie sostanze, tali laboratori sono giunti alla conclusione che per alcuni prodotti gli sviluppi della tecnica richiedono la fissazione di specifici limiti di determinazione. |
(7) |
In base ai pareri motivati dell'Autorità e in considerazione dei fattori pertinenti alla materia in esame, le opportune modifiche degli LMR sono conformi alle prescrizioni dell'articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 396/2005. |
(8) |
I partner commerciali dell'Unione sono stati consultati in merito ai nuovi LMR tramite l'Organizzazione mondiale del commercio e le loro osservazioni sono state prese in considerazione. |
(9) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 396/2005. |
(10) |
Per consentire condizioni normali di commercializzazione, trasformazione e consumo dei prodotti, il presente regolamento dovrebbe stabilire disposizioni transitorie per i prodotti ottenuti prima della modifica degli LMR e per i quali esistono informazioni che dimostrano il mantenimento di un elevato livello di protezione dei consumatori. Poiché non è possibile escludere rischi per i consumatori con gli LMR vigenti, il limite di 0,01 mg/kg per l'acrinatrina in e su banane, meloni, peperoni, cocomeri/angurie, pesche e albicocche e il limite di 0,01 mg/kg per il tiabendazolo in e su manghi e funghi coltivati dovrebbero essere applicati a tutti i prodotti a partire dalla data di applicazione del presente regolamento. |
(11) |
Prima dell'applicazione degli LMR modificati dovrebbe essere concesso un periodo di tempo ragionevole per consentire agli Stati membri, ai paesi terzi e agli operatori del settore alimentare di prepararsi a ottemperare alle nuove prescrizioni derivanti dalla modifica degli LMR. |
(12) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 sono modificati conformemente all'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il regolamento (CE) n. 396/2005 nella versione anteriore alle modifiche stabilite dal presente regolamento continua ad applicarsi ai prodotti ottenuti prima del 21 gennaio 2018:
1) |
per quanto riguarda la sostanza attiva metalaxil in e su tutti i prodotti; |
2) |
per quanto riguarda la sostanza attiva acrinatrina in e su tutti i prodotti ad eccezione di banane, meloni, peperoni, cocomeri/angurie, pesche e albicocche; |
3) |
per quanto riguarda la sostanza attiva tiabendazolo in e su tutti i prodotti ad eccezione di manghi e funghi coltivati. |
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 21 gennaio 2018.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 22 giugno 2017
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 70 del 16.3.2005, pag. 1.
(2) Autorità europea per la sicurezza alimentare; Reasoned opinion on the review of the existing maximum residue levels (MRLs) for acrinathrin according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005 [Parere motivato sul riesame dei livelli massimi di residui (LMR) vigenti per l'acrinatrina conformemente all'articolo 12 del regolamento (CE) n. 396/2005]. EFSA Journal 2015;13(7):4203.
(3) Autorità europea per la sicurezza alimentare; Reasoned opinion on combined review of the existing maximum residue levels (MRLs) for the active substances metalaxyl and metalaxyl-M [Parere motivato sul riesame combinato dei livelli massimi di residui (LMR) vigenti per le sostanze attive metalaxil e metalaxil-M]. EFSA Journal 2015;13(4):4076.
(4) Autorità europea per la sicurezza alimentare; Reasoned opinion on the revision of the review of the existing maximum residue levels (MRLs) for thiabendazole [Parere motivato sulla revisione del riesame dei livelli massimi di residui (LMR) vigenti per il tiabendazolo]. EFSA Journal 2016;14(6):4516.
ALLEGATO
Gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 sono così modificati:
1) |
l'allegato II è così modificato:
|
2) |
nell'allegato III, le colonne relative all'acrinatrina, al metalaxil e al tiabendazolo sono soppresse. |
(*1) Indica il limite inferiore di determinazione analitica.
(**) |
Combinazione di antiparassitario e codice alla quale si applica l'LMR fissato nell'allegato III, parte B. |
Metalaxil, incluse altre miscele degli isomeri costituenti comprendenti metalaxil-M (somma degli isomeri) (R)
(R) |
= |
La definizione del residuo è diversa per le seguenti combinazioni di antiparassitari e numeri di codice: Metalaxil — codice 100000 eccetto 1040000: Somma di metalaxil (somma degli isomeri) e dei relativi metaboliti contenenti la frazione 2,6-dimetilanilina, espressa in metalaxil |
(+) |
Per il metalaxil e il metalaxil-M l'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative alle sperimentazioni sui residui. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se tali informazioni saranno presentate entro il 1o luglio 2019, o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della loro mancanza.
|
(+) |
Per il metalaxil l'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative alle sperimentazioni sui residui. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se tali informazioni saranno presentate entro il 1o luglio 2019, o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della loro mancanza.
|
(+) |
Per il metalaxil e il metalaxil-M l'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative alle sperimentazioni sui residui. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se tali informazioni saranno presentate entro il 1o luglio 2019, o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della loro mancanza.
|
(+) |
Per il metalaxil l'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative alle sperimentazioni sui residui. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se tali informazioni saranno presentate entro il 1o luglio 2019, o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della loro mancanza.
|
(+) |
Per il metalaxil e il metalaxil-M l'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative alle sperimentazioni sui residui. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se tali informazioni saranno presentate entro il 1o luglio 2019, o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della loro mancanza.
|
(+) |
Per il metalaxil-M l'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative alle sperimentazioni sui residui. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se tali informazioni saranno presentate entro il 1o luglio 2019, o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della loro mancanza.
|
(+) |
Per il metalaxil l'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative alle sperimentazioni sui residui. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se tali informazioni saranno presentate entro il 1o luglio 2019, o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della loro mancanza.
|
(+) |
Per il metalaxil e il metalaxil-M l'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative alle sperimentazioni sui residui. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se tali informazioni saranno presentate entro il 1o luglio 2019, o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della loro mancanza.
|
(+) |
Per il metalaxil-M l'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative alle sperimentazioni sui residui e ai metodi di analisi. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se tali informazioni saranno presentate entro il 1o luglio 2019, o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della loro mancanza.
|
(+) |
LMR provvisorio valido fino al 1o luglio 2021. Dopo tale data l'LMR sarà pari a 0,05 (*) mg/kg salvo modifiche applicate mediante regolamento alla luce di nuove informazioni trasmesse.
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(+) |
Il livello massimo di residui applicabile al barbaforte/rafano/cren (Armoracia rusticana) nel gruppo delle spezie (codice 0840040) è quello fissato per il barbaforte/rafano/cren (Armoracia rusticana) nella categoria degli ortaggi, gruppo degli ortaggi a radice e tubero (codice 0213040), tenendo conto delle variazioni del tenore di residui conseguenti alla trasformazione (essiccatura) a norma dell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005.
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(+) |
L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative ai metodi di analisi. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se tali informazioni saranno presentate entro il 1o luglio 2019, o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della loro mancanza.
|
Tiabendazolo (R)
(R) |
= |
La definizione del residuo è diversa per le seguenti combinazioni di antiparassitari e numeri di codice:
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(+) |
L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative all'entità dei residui del metabolita benzimidazolo. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se tali informazioni saranno presentate entro il 1o luglio 2019, o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della loro mancanza.
|
(+) |
L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative alle sperimentazioni sui residui. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se tali informazioni saranno presentate entro il 1o luglio 2019, o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della loro mancanza.
|
(+) |
L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative alla stabilità al magazzinaggio e all'entità dei residui del metabolita benzimidazolo. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se tali informazioni saranno presentate entro il 1o luglio 2019, o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della loro mancanza.
|
(+) |
L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative alla stabilità al magazzinaggio e all'entità dei residui del metabolita benzimidazolo. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se tali informazioni saranno presentate entro il 1o luglio 2019, o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della loro mancanza.
|
(+) |
Il livello massimo di residui applicabile al barbaforte/rafano/cren (Armoracia rusticana) nel gruppo delle spezie (codice 0840040) è quello fissato per il barbaforte/rafano/cren (Armoracia rusticana) nella categoria degli ortaggi, gruppo degli ortaggi a radice e tubero (codice 0213040), tenendo conto delle variazioni del tenore di residui conseguenti alla trasformazione (essiccatura) a norma dell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005.
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(+) |
L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative ai metodi di analisi e all'entità dei residui del metabolita benzimidazolo. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se tali informazioni saranno presentate entro il 1o luglio 2019, o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della loro mancanza.
|
(1) (a) Per l'elenco completo dei prodotti di origine vegetale e animale ai quali si applicano gli LMR occorre fare riferimento all'allegato I.
Metalaxil, incluse altre miscele degli isomeri costituenti comprendenti metalaxil-M (somma degli isomeri) (R)
(R) |
= |
La definizione del residuo è diversa per le seguenti combinazioni di antiparassitari e numeri di codice: Metalaxil — codice 100000 eccetto 1040000: Somma di metalaxil (somma degli isomeri) e dei relativi metaboliti contenenti la frazione 2,6-dimetilanilina, espressa in metalaxil |
(+) |
Per il metalaxil e il metalaxil-M l'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative alle sperimentazioni sui residui. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se tali informazioni saranno presentate entro il 1o luglio 2019, o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della loro mancanza.
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(+) |
Per il metalaxil l'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative alle sperimentazioni sui residui. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se tali informazioni saranno presentate entro il 1o luglio 2019, o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della loro mancanza.
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(+) |
Per il metalaxil e il metalaxil-M l'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative alle sperimentazioni sui residui. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se tali informazioni saranno presentate entro il 1o luglio 2019, o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della loro mancanza.
|
(+) |
Per il metalaxil l'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative alle sperimentazioni sui residui. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se tali informazioni saranno presentate entro il 1o luglio 2019, o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della loro mancanza.
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(+) |
Per il metalaxil e il metalaxil-M l'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative alle sperimentazioni sui residui. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se tali informazioni saranno presentate entro il 1o luglio 2019, o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della loro mancanza.
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(+) |
Per il metalaxil-M l'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative alle sperimentazioni sui residui. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se tali informazioni saranno presentate entro il 1o luglio 2019, o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della loro mancanza.
|
(+) |
Per il metalaxil l'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative alle sperimentazioni sui residui. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se tali informazioni saranno presentate entro il 1o luglio 2019, o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della loro mancanza.
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(+) |
Per il metalaxil e il metalaxil-M l'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative alle sperimentazioni sui residui. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se tali informazioni saranno presentate entro il 1o luglio 2019, o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della loro mancanza.
|
(+) |
Per il metalaxil-M l'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative alle sperimentazioni sui residui e ai metodi di analisi. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se tali informazioni saranno presentate entro il 1o luglio 2019, o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della loro mancanza.
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(+) |
LMR provvisorio valido fino al 1o luglio 2021. Dopo tale data l'LMR sarà pari a 0,05 (*) mg/kg salvo modifiche applicate mediante regolamento alla luce di nuove informazioni trasmesse.
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(+) |
Il livello massimo di residui applicabile al barbaforte/rafano/cren (Armoracia rusticana) nel gruppo delle spezie (codice 0840040) è quello fissato per il barbaforte/rafano/cren (Armoracia rusticana) nella categoria degli ortaggi, gruppo degli ortaggi a radice e tubero (codice 0213040), tenendo conto delle variazioni del tenore di residui conseguenti alla trasformazione (essiccatura) a norma dell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005.
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(+) |
L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative ai metodi di analisi. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se tali informazioni saranno presentate entro il 1o luglio 2019, o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della loro mancanza.
|
Tiabendazolo (R)
(R) |
= |
La definizione del residuo è diversa per le seguenti combinazioni di antiparassitari e numeri di codice:
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(+) |
L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative all'entità dei residui del metabolita benzimidazolo. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se tali informazioni saranno presentate entro il 1o luglio 2019, o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della loro mancanza.
|
(+) |
L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative alle sperimentazioni sui residui. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se tali informazioni saranno presentate entro il 1o luglio 2019, o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della loro mancanza.
|
(+) |
L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative alla stabilità al magazzinaggio e all'entità dei residui del metabolita benzimidazolo. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se tali informazioni saranno presentate entro il 1o luglio 2019, o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della loro mancanza.
|
(+) |
L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative alla stabilità al magazzinaggio e all'entità dei residui del metabolita benzimidazolo. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se tali informazioni saranno presentate entro il 1o luglio 2019, o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della loro mancanza.
|
(+) |
Il livello massimo di residui applicabile al barbaforte/rafano/cren (Armoracia rusticana) nel gruppo delle spezie (codice 0840040) è quello fissato per il barbaforte/rafano/cren (Armoracia rusticana) nella categoria degli ortaggi, gruppo degli ortaggi a radice e tubero (codice 0213040), tenendo conto delle variazioni del tenore di residui conseguenti alla trasformazione (essiccatura) a norma dell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005.
|
(+) |
L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative ai metodi di analisi e all'entità dei residui del metabolita benzimidazolo. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se tali informazioni saranno presentate entro il 1o luglio 2019, o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della loro mancanza.
|
(*2) Indica il limite inferiore di determinazione analitica.
(2) Per l'elenco completo dei prodotti di origine vegetale e animale ai quali si applicano gli LMR occorre fare riferimento all'allegato I.
(F) |
= |
Liposolubile |
Acrinatrina e relativo enantiomero (F)
(+) |
L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative alle sperimentazioni sui residui e al metabolismo. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se tali informazioni saranno presentate entro il 1o luglio 2019, o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della loro mancanza.
|
(+) |
Il livello massimo di residui applicabile al barbaforte/rafano/cren (Armoracia rusticana) nel gruppo delle spezie (codice 0840040) è quello fissato per il barbaforte/rafano/cren (Armoracia rusticana) nella categoria degli ortaggi, gruppo degli ortaggi a radice e tubero (codice 0213040), tenendo conto delle variazioni del tenore di residui conseguenti alla trasformazione (essiccatura) a norma dell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005.
|