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Document 32017R1123

    Regolamento (UE, Euratom) 2017/1123 del Consiglio, del 20 giugno 2017, recante modifica del regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020

    GU L 163 del 24.6.2017, p. 1–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2017/1123/oj

    24.6.2017   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 163/1


    REGOLAMENTO (UE, Euratom) 2017/1123 DEL CONSIGLIO

    del 20 giugno 2017

    recante modifica del regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020

    IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 312,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 106 bis,

    vista la proposta della Commissione europea,

    vista l'approvazione del Parlamento europeo,

    previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

    deliberando secondo una procedura legislativa speciale,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Nei primi anni di esecuzione del quadro finanziario pluriennale (QFP) 2014-2020 istituito dal regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio (1) gli strumenti speciali sono stati ampiamente utilizzati per affrontare le nuove sfide che sono sorte nei paesi del vicinato europeo e hanno richiesto un intervento globale rapido dell'Unione per gestirne le implicazioni di ampia portata sotto il profilo umanitario e della sicurezza.

    (2)

    Le circostanze che hanno determinato tali misure straordinarie e la necessità di ulteriori azioni persistono, come dimostra il ricorso fatto, ancora una volta, ai margini e agli strumenti speciali nel bilancio per l'esercizio 2017, con conseguente riduzione delle disponibilità di bilancio per affrontare situazioni di questo tipo nel periodo residuo del QFP.

    (3)

    Al fine di applicare una flessibilità specifica e al livello massimo possibile e assicurare che gli stanziamenti di pagamento siano sufficienti per permettere all'Unione di adempiere ai suoi obblighi in conformità dell'articolo 323 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, è necessario aumentare gli importi massimi previsti per l'adeguamento dei massimali di pagamento per il periodo 2019-2020 nell'ambito del margine globale per i pagamenti.

    (4)

    Affinché l'Unione mantenga una capacità sufficiente che le consenta di reagire a circostanze impreviste, con particolare riguardo alle nuove sfide, la riserva per gli aiuti d'urgenza e lo strumento di flessibilità dovrebbero essere rafforzati, le restrizioni temporali riguardanti la costituzione del margine globale per gli impegni dovrebbero essere abolite e la portata del margine globale per gli impegni dovrebbe essere ampliata.

    (5)

    Una flessibilità specifica e al livello massimo possibile dovrebbe inoltre essere assicurata prevedendo che gli importi inutilizzati provenienti dal Fondo di solidarietà dell'Unione europea e dal Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione siano resi disponibili per lo strumento di flessibilità.

    (6)

    È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Il regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 è così modificato:

    1)

    all'articolo 3, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

    «2.   Gli strumenti speciali di cui agli articoli da 9 a 15 garantiscono la flessibilità del QFP e devono essere fissati al fine di consentire il corretto svolgimento della procedura di bilancio. Possono essere iscritti in bilancio stanziamenti di impegno oltre i limiti dei massimali fissati dal QFP per le pertinenti rubriche ove risulti necessario l'utilizzo delle risorse a titolo della riserva per gli aiuti d'urgenza, del Fondo di solidarietà dell'Unione europea, dello strumento di flessibilità, del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione, del margine per imprevisti, della flessibilità specifica per la lotta alla disoccupazione giovanile e il rafforzamento della ricerca nonché del margine globale per gli impegni per la crescita e l'occupazione, in particolare l'occupazione giovanile, nonché per la migrazione e le misure di sicurezza, conformemente al regolamento (CE) n. 2012/2002 del Consiglio (*1), al regolamento (UE) n. 1309/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (*2) e all'accordo interistituzionale sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria (*3).

    (*1)  Regolamento (CE) n. 2012/2002 del Consiglio, dell'11 novembre 2002, che istituisce il Fondo di solidarietà dell'Unione europea (GU L 311 del 14.11.2002, pag. 3)."

    (*2)  Regolamento (UE) n. 1309/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (2014-2020) e che abroga il regolamento (CE) n. 1927/2006 (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 855)."

    (*3)  Accordo interistituzionale, del 2 dicembre 2013, tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria (GU C 373 del 20.12.2013, pag. 1).»;"

    2)

    all'articolo 5, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

    «2.   Gli adeguamenti annuali non superano i seguenti importi massimi (a prezzi 2011) per il periodo 2018-2020 rispetto al massimale di pagamento originario degli anni in questione:

     

    2018: 7 miliardi di EUR

     

    2019: 11 miliardi di EUR

     

    2020: 13 miliardi di EUR.»;

    3)

    all'articolo 6, paragrafo 1, è aggiunta la lettera seguente:

    «f)

    calcolo degli importi da rendere disponibili per lo strumento di flessibilità a norma dell'articolo 11, paragrafo 1, secondo comma.»;

    4)

    all'articolo 9, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

    «2.   L'importo annuo della riserva è fissato a 300 milioni di EUR (a prezzi 2011) e può essere utilizzato fino all'anno n + 1 conformemente al regolamento finanziario. La riserva è iscritta nel bilancio generale dell'Unione a titolo di stanziamento accantonato. La quota dell'importo annuo derivante dall'esercizio precedente viene utilizzata per prima. Tale quota dell'importo annuo dell'anno n non utilizzata nell'anno n + 1 viene annullata.»;

    5)

    l'articolo 11 è sostituito dal seguente:

    «Articolo 11

    Strumento di flessibilità

    1.   Lo strumento di flessibilità è destinato a permettere il finanziamento, per un dato esercizio, di spese chiaramente identificate che non potrebbero essere finanziate all'interno dei massimali disponibili di una o più altre rubriche. Fatto salvo il secondo comma, per lo strumento di flessibilità è fissato un massimale annuo disponibile pari a 600 milioni di EUR (a prezzi 2011).

    Ogni anno, a decorrere dal 2017, l'importo annuo disponibile per lo strumento di flessibilità è aumentato:

    a)

    di un importo equivalente alla quota dell'importo annuale per il Fondo di solidarietà dell'Unione europea che è stata annullata nell'esercizio precedente a norma dell'articolo 10, paragrafo 1;

    b)

    di un importo equivalente alla quota dell'importo annuale per il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione che è stata annullata nell'esercizio precedente.

    Gli importi resi disponibili per lo strumento di flessibilità in conformità del secondo comma sono utilizzati alle condizioni definite al presente articolo.

    2.   La quota dell'importo annuo dello strumento di flessibilità non utilizzata, può essere utilizzata fino all'anno n + 3. La quota dell'importo annuo derivante dagli esercizi precedenti viene utilizzata in primo luogo, in ordine cronologico. Tale quota dell'importo annuo dell'anno n non utilizzata nell'anno n + 3 viene annullata.»;

    6)

    l'articolo 14 è sostituito dal seguente:

    «Articolo 14

    Margine globale per gli impegni per la crescita e l'occupazione, in particolare l'occupazione giovanile, nonché per la migrazione e le misure di sicurezza

    1.   Margini ancora disponibili al di sotto dei massimali del QFP per gli stanziamenti di impegno costituiscono un margine globale del QFP per gli impegni, da rendere disponibili al di là dei massimali stabiliti dal QFP per gli anni dal 2016 al 2020 per obiettivi politici specifici relativi alla crescita e all'occupazione, in particolare l'occupazione giovanile, nonché alla migrazione e alla sicurezza.

    2.   Ogni anno, nel quadro dell'adeguamento tecnico di cui all'articolo 6, la Commissione calcola l'importo disponibile. Il margine globale del QFP o una parte dello stesso può essere mobilizzato dal Parlamento europeo e dal Consiglio nel quadro della procedura di bilancio ai sensi dell'articolo 314 del TFUE.»

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Lussemburgo, il 20 giugno 2017

    Per il Consiglio

    Il presidente

    H. DALLI


    (1)  Regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio, del 2 dicembre 2013, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 884).


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