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Document 32017R1007

Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1007 della Commissione, del 15 giugno 2017, relativo all'autorizzazione di un preparato di lecitine come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali (Testo rilevante ai fini del SEE. )

C/2017/4000

GU L 153 del 16.6.2017, p. 13–15 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 04/01/2018

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2017/1007/oj

16.6.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 153/13


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/1007 DELLA COMMISSIONE

del 15 giugno 2017

relativo all'autorizzazione di un preparato di lecitine come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all'alimentazione animale (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1831/2003 disciplina l'autorizzazione degli additivi destinati all'alimentazione animale e definisce i motivi e le procedure per il rilascio di tale autorizzazione. L'articolo 10 di detto regolamento prevede l il riesame degli additivi autorizzati a norma della direttiva 70/524/CEE del Consiglio (2).

(2)

Le lecitine sono state autorizzate per un periodo illimitato a norma della direttiva 70/524/CEE come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali. Tale additivo è stato successivamente inserito nel registro degli additivi per mangimi come prodotto esistente, in conformità all'articolo 10, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1831/2003.

(3)

In conformità all'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1831/2003 è stata presentata una domanda di riesame di un preparato di lecitine come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali. Il richiedente ha chiesto che tale additivo sia classificato nella categoria «additivi tecnologici» e nel gruppo funzionale «emulsionanti». La domanda era corredata delle informazioni dettagliate e dei documenti prescritti all'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1831/2003.

(4)

Nel suo parere del 13 luglio 2016 (3) l'Autorità europea per la sicurezza alimentare («l'Autorità») ha concluso che, alle condizioni di impiego proposte, il preparato di lecitine non ha effetti dannosi per la salute degli animali, la salute umana o l'ambiente. Essa ha inoltre concluso che il preparato è considerato efficace per l'impiego nei mangimi come emulsionante. L'Autorità ritiene che non siano necessarie prescrizioni specifiche per il monitoraggio successivo all'immissione sul mercato. Essa ha verificato anche la relazione sul metodo di analisi degli additivi per mangimi contenuti negli alimenti per animali presentata dal laboratorio di riferimento istituito dal regolamento (CE) n. 1831/2003.

(5)

La valutazione delle lecitine dimostra che sono soddisfatte le condizioni di autorizzazione stabilite all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003. È pertanto opportuno autorizzare l'impiego di tale preparato secondo quanto specificato nell'allegato del presente regolamento.

(6)

Poiché non vi sono motivi di sicurezza che richiedano l'applicazione immediata delle modifiche delle condizioni di autorizzazione, è opportuno concedere un periodo transitorio per consentire alle parti interessate di prepararsi a ottemperare alle nuove prescrizioni derivanti dall'autorizzazione.

(7)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Autorizzazione

L'additivo specificato nell'allegato, appartenente alla categoria «additivi tecnologici» e al gruppo funzionale «emulsionanti», è autorizzato come additivo destinato all'alimentazione animale alle condizioni stabilite in tale allegato.

Articolo 2

Disposizioni transitorie

1.   L'additivo specificato nell'allegato e le premiscele contenenti tale additivo, prodotti ed etichettati prima del 6 gennaio 2018 in conformità alle norme applicabili prima del 6 luglio 2017, possono continuare a essere immessi sul mercato e impiegati fino a esaurimento delle scorte esistenti.

2.   I mangimi composti e le materie prime per mangimi contenenti l'additivo specificato nell'allegato, prodotti ed etichettati prima del 6 luglio 2018 in conformità alle norme applicabili prima del 6 luglio 2017, possono continuare a essere immessi sul mercato e impiegati fino a esaurimento delle scorte esistenti se sono destinati ad animali da produzione alimentare.

3.   I mangimi composti e le materie prime per mangimi contenenti l'additivo specificato nell'allegato, prodotti ed etichettati prima del 6 luglio 2019 in conformità alle norme applicabili prima del 6 luglio 2017, possono continuare a essere immessi sul mercato e impiegati fino a esaurimento delle scorte esistenti se sono destinati ad animali non da produzione alimentare.

Articolo 3

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 giugno 2017

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29.

(2)  Direttiva 70/524/CEE del Consiglio, del 23 novembre 1970, relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali (GU L 270 del 14.12.1970, pag. 1).

(3)  EFSA Journal 2016;14(8):4560.


ALLEGATO

Numero di identificazione dell'additivo

Nome del titolare dell'autorizzazione

Additivo

Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi

Specie o categoria di animali

Età massima

Tenore minimo

Tenore massimo

Altre disposizioni

Fine del periodo di autorizzazione

mg di lecitine/kg di mangime completo con un tenore di umidità del 12 %

Categoria: additivi tecnologici. Gruppo funzionale: emulsionanti

1c322

Lecitine

Composizione dell'additivo

Preparato di lecitine avente un minimo di

fosfolipidi ≥ 18 %,

lisofosfolipidi ≥ 11 %,

altri fosfolipidi ≤ 6 %,

Umidità ≤ 1 %

Caratterizzazione della sostanza attiva

Lecitine (n. CAS 8002-43-5) estratte dai semi di soia

Metodo di analisi  (1)

Per la caratterizzazione dell'additivo per mangimi:

Regolamento (UE) n. 231/2012 della Commissione (2) e prove corrispondenti della monografia FAO JECFA «Lecithin» (3)  (4).

Tutte le specie animali

Livello d'impiego nel mangime completo: 100-1 500  mg di additivo/kg di mangime completo

6 luglio 2027


(1)  Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports.

(2)  Regolamento (UE) n. 231/2012 della Commissione, del 9 marzo 2012, che stabilisce le specifiche degli additivi alimentari elencati negli allegati II e III del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 83 del 22.3.2012, pag. 1).

(3)  FAO JECFA Combined Compendium of Food Additive Specifications, «Lecithin», Monograph n. 4 (2007), http://www.fao.org/food/food-safety-quality/scientific-advice/jecfa/jecfa-additives/detail/en/c/260/.

(4)  FAO JECFA Combined Compendium for Food Additive Specifications — Analytical methods, test procedures and laboratory solutions used by and referenced in the food additive specifications, Vol. 4, http://www.fao.org/docrep/009/a0691e/a0691e00.htm.


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