Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017R1005

    Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1005 della Commissione, del 15 giugno 2017, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda il formato e la tempistica della comunicazione e della pubblicazione della sospensione e dell'esclusione di strumenti finanziari ai sensi della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai mercati degli strumenti finanziari (Testo rilevante ai fini del SEE. )

    C/2017/3981

    GU L 153 del 16.6.2017, p. 1–8 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2017/1005/oj

    16.6.2017   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 153/1


    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/1005 DELLA COMMISSIONE

    del 15 giugno 2017

    che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda il formato e la tempistica della comunicazione e della pubblicazione della sospensione e dell'esclusione di strumenti finanziari ai sensi della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai mercati degli strumenti finanziari

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

    vista la direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE (1), in particolare l'articolo 32, paragrafo 3, e l'articolo 52, paragrafo 3,

    considerando quanto segue:

    (1)

    La direttiva 2014/65/UE istituisce un sistema in base al quale la sospensione dalla negoziazione, la revoca della sospensione e l'esclusione dalla negoziazione devono essere pubblicate e comunicate in modo tempestivo ed efficiente.

    (2)

    La pubblicazione di queste informazioni sui siti web da parte dei gestori delle sedi di negoziazione e delle autorità competenti permette di accedervi agevolmente senza rilevanti costi aggiunti. Pertanto, la pubblicazione sul sito web dovrebbe essere il principale mezzo di pubblicazione e di contestuale divulgazione delle informazioni nell'Unione. Per assicurare che le informazioni siano messe simultaneamente a disposizione di tutti, la pubblicazione con altri mezzi dovrebbe essere possibile solo contestualmente o successivamente alla pubblicazione sul sito web.

    (3)

    Vista la necessità di una comunicazione rapida e precisa per consentire il funzionamento dello scambio di informazioni e della collaborazione previsti dalla direttiva 2014/65/UE, è opportuno stabilire formati e una tempistica uniformi per agevolare e rendere efficienti le comunicazioni e la pubblicazione di tutte le informazioni pertinenti. L'uso di questi formati e tempistica non dovrebbe pregiudicare l'uso di altri formati o tempistica in circostanze eccezionali e imprevedibili, in cui i formati e la tempistica stabiliti nel presente regolamento non fossero appropriati, in considerazione del notevole volume e dell'urgenza delle comunicazioni imposte, ad esempio, dalla chiusura dell'intero mercato.

    (4)

    A fini di coerenza e per assicurare il corretto funzionamento dei mercati finanziari, è necessario che le disposizioni del presente regolamento e le disposizioni della direttiva 2014/65/UE si applichino a decorrere dalla stessa data.

    (5)

    Il presente regolamento si basa sui progetti di norme tecniche di attuazione presentati dall'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) alla Commissione.

    (6)

    L'ESMA ha condotto consultazioni pubbliche aperte sui progetti di norme tecniche di attuazione sui quali è basato il presente regolamento e ha chiesto il parere del gruppo delle parti interessate nel settore degli strumenti finanziari e dei mercati istituito dall'articolo 37 del regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (2),

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Ambito di applicazione

    Il presente regolamento definisce il formato e la tempistica delle seguenti comunicazioni e pubblicazioni:

    a)

    pubblicazione, da parte di un operatore del mercato che gestisce un mercato regolamentato, di un'impresa di investimento o di un operatore del mercato che gestisce un sistema multilaterale di negoziazione o un sistema organizzato di negoziazione, della sua decisione di sospendere o escludere uno strumento finanziario dalla negoziazione;

    b)

    comunicazione delle decisioni di cui alla lettera a) all'autorità competente;

    c)

    pubblicazione, da parte dell'autorità competente, della sua decisione di sospendere o escludere dalla negoziazione uno strumento finanziario e, se del caso, gli strumenti derivati ad esso relativi o di revocare la sospensione;

    d)

    comunicazione, da parte dell'autorità competente, all'ESMA e alle altre autorità competenti, della decisione di sospendere o escludere dalla negoziazione uno strumento finanziario e, se del caso, gli strumenti derivati ad esso relativi o di revocare la sospensione;

    e)

    comunicazione, da parte dell'autorità competente notificata, all'ESMA e alle altre autorità competenti, della sua decisione di dare seguito a una decisione di cui alla lettera d).

    Articolo 2

    Definizione di «gestore della sede di negoziazione»

    Ai fini del presente regolamento, per «gestore della sede di negoziazione» si intende:

    a)

    un operatore di mercato che gestisce un mercato regolamentato, un sistema multilaterale di negoziazione o un sistema organizzato di negoziazione;

    b)

    un'impresa di investimento che gestisce un sistema multilaterale di negoziazione o un sistema organizzato di negoziazione.

    Articolo 3

    Formato della pubblicazione e della comunicazione da parte del gestore della sede di negoziazione

    1.   Il gestore della sede di negoziazione pubblica le decisioni di cui all'articolo 1, lettera a), sul proprio sito web nel formato di cui alla tabella 2 dell'allegato.

    2.   Il gestore della sede di negoziazione comunica le decisioni di cui all'articolo 1, lettera a), all'autorità competente in un formato standard leggibile da dispositivo informatico, approvato dall'autorità competente utilizzando il formato di cui alla tabella 2 dell'allegato.

    Articolo 4

    Tempistica della pubblicazione e della comunicazione da parte del gestore della sede di negoziazione

    1.   Il gestore della sede di negoziazione pubblica immediatamente le decisioni di cui all'articolo 1, lettera a).

    2.   Il gestore della sede di negoziazione non pubblica le decisioni di cui all'articolo 1, lettera a), con altre mezzi prima della loro pubblicazione ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1.

    3.   Il gestore della sede di negoziazione comunica le decisioni di cui all'articolo 1, lettera a), all'autorità competente contestualmente alla loro pubblicazione o immediatamente dopo.

    Articolo 5

    Formato della pubblicazione e della comunicazione da parte delle autorità competenti

    1.   Le autorità competenti pubblicano le decisioni di cui all'articolo 1, lettera c), su un sito web nel formato di cui alla tabella 3 dell'allegato.

    2.   Le autorità competenti comunicano le decisioni di cui all'articolo 1, lettere d) ed e), in un formato standard leggibile da dispositivo informatico utilizzando i formati di cui rispettivamente alle tabelle 3 e 4 dell'allegato.

    Articolo 6

    Tempistica della pubblicazione e della comunicazione da parte delle autorità competenti

    1.   Le autorità competenti pubblicano immediatamente la decisione di cui all'articolo 1, lettera c).

    2.   Le autorità competenti comunicano le decisioni di cui all'articolo 1, lettera d), contestualmente alla loro pubblicazione o immediatamente dopo.

    3.   L'autorità competente notificata comunica la decisione di cui all'articolo 1, lettera e), senza indebiti ritardi non appena riceve la comunicazione di cui all'articolo 1, lettera d).

    Articolo 7

    Entrata in vigore e applicazione

    Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Esso si applica a decorrere dal 3 gennaio 2018.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 15 giugno 2017

    Per la Commissione

    Il presidente

    Jean-Claude JUNCKER


    (1)  GU L 173 del 12.6.2014, pag. 349.

    (2)  Regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/77/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 84).


    ALLEGATO

    Tabella 1

    Tabella dei simboli da applicare a tutte le tabelle

    SIMBOLO

    TIPO DI DATI

    DEFINIZIONE

    {ALPHANUM-n}

    Fino a n caratteri alfanumerici

    Testo libero.

    {COUNTRYCODE_2}

    2 caratteri alfanumerici

    Codice del paese a 2 lettere in base ai codici paese alpha-2 dell'ISO 3166-1.

    {DATE_TIME_FORMAT}

    Formato della data e dell'ora secondo ISO 8601

    Data e ora nel formato seguente:

    AAAA-MM-GGThh:mm:ss.Z.

    «AAAA» indica l'anno;

    «MM» indica il mese;

    «GG» indica il giorno;

    «T» indica che va inserita la lettera «T»;

    «hh» indica l'ora;

    «mm» indica i minuti;

    «ss» indica i secondi;

    «Z» indica l'ora UTC.

    La data e l'ora sono indicate al tempo universale coordinato (UTC).

    {ISIN}

    12 caratteri alfanumerici

    Codice ISIN secondo ISO 6166.

    {LEI}

    20 caratteri alfanumerici

    Identificativo del soggetto giuridico secondo ISO 17442.

    {MIC}

    4 caratteri alfanumerici

    Identificativo del mercato secondo ISO 10383.


    Tabella 2

    Formato della pubblicazione e della comunicazione all'autorità competente da parte del gestore della sede di negoziazione della sua decisione di sospendere o escludere dalla negoziazione uno strumento finanziario e i relativi strumenti derivati e della sua decisione di revocare la sospensione dello strumento finanziario e dei relativi strumenti derivati

    CAMPO

    INFORMAZIONI DA COMUNICARE

    FORMATO DELLA COMUNICAZIONE

    Data e ora della pubblicazione/comunicazione

    Campo da compilare con la data e l'ora della pubblicazione/comunicazione.

    {DATE_TIME_FORMAT}

    Tipo di azione

    Campo da compilare con il tipo di azione.

    Sospensione, esclusione, revoca della sospensione

    Motivi dell'azione

    Campo da compilare con i motivi dell'azione

    {ALPHANUM-350}

    Avente effetto dal

    Campo da compilare con la data e l'ora a decorrere dalle quali l'azione ha effetto.

    {DATE_TIME_FORMAT}

    Con effetto fino al

    Campo da compilare con la data e l'ora fino alle quali l'azione ha effetto.

    {DATE_TIME_FORMAT}

    In corso

    Campo da compilare con «Vero» se l'azione in corso o «Falso» se non è in corso.

    «Vero»— L'azione è in corso

    «Falso»— L'azione non è in corso

    Sede(i) di negoziazione:

    Campo da compilare con il o i MIC della o delle sedi di negoziazione a cui si riferisce l'azione.

    {MIC}

    Se deve essere indicato più di un MIC, compilare il campo con i diversi MIC separati da una virgola.

    Denominazione dell'emittente

    Campo da compilare con la denominazione dell'emittente dello strumento a cui si riferisce l'azione.

    {ALPHANUM-350}

    Emittente

    Campo da compilare con il LEI dell'emittente dello strumento a cui si riferisce l'azione.

    {LEI}

    Identificativo dello strumento

    Campo da compilare con l'ISIN dello strumento.

    {ISIN}

    Nome completo dello strumento

    Campo da compilare con il nome dello strumento.

    {ALPHANUM-350}

    Strumenti derivati relativi

    Campo da compilare con gli ISIN degli strumenti derivati relativi allo strumento finanziario di cui al regolamento delegato (UE) 2017/569 (1) ugualmente interessati dall'azione.

    {ISIN}

    Se deve essere indicato più di un ISIN, compilare il campo con i diversi ISIN separati da una virgola.

    Altri strumenti relativi

    Campo da compilare con gli ISIN degli strumenti derivati relativi allo strumento finanziario interessati dall'azione.

    {ISIN}

    Se deve essere indicato più di un ISIN, compilare il campo con i diversi ISIN separati da una virgola.

    Osservazioni

    Campo da compilare con le osservazioni.

    {ALPHANUM-350}


    Tabella 3

    Formato della pubblicazione e della comunicazione da parte delle autorità competenti della decisione di sospendere o escludere dalla negoziazione uno strumento finanziario e i relativi derivati e di revocare la sospensione di uno strumento finanziario e dei relativi derivati

    CAMPO

    INFORMAZIONI DA COMUNICARE

    FORMATO DELLA COMUNICAZIONE

    Autorità competente

    Campo da compilare con l'acronimo dell'autorità competente che effettua la pubblicazione/comunicazione.

    {ALPHANUM-10}

    Stato membro dell'autorità competente

    Campo da compilare con il codice paese dello Stato membro dell'autorità competente che effettua la pubblicazione/comunicazione.

    {COUNTRYCODE_2}

    Gestore della sede di negoziazione all'origine dell'azione

    Campo da compilare con:

    «Vero» se il soggetto all'origine dell'azione è il gestore della sede di negoziazione o

    «Falso» se il soggetto all'origine dell'azione non è il gestore della sede di negoziazione, ma un'autorità competente.

    «Vero»— è il gestore della sede di negoziazione

    «Falso»— non è il gestore della sede di negoziazione

    Data e ora della pubblicazione/comunicazione

    Campo da compilare con la data e l'ora della pubblicazione/comunicazione.

    {DATE_TIME_FORMAT}

    Tipo di azione

    Campo da compilare con il tipo di azione.

    Sospensione, esclusione, revoca della sospensione

    Motivi dell'azione

    Campo da compilare con i motivi dell'azione.

    {ALPHANUM-350}

    Avente effetto dal

    Campo da compilare con la data e l'ora a decorrere dalle quali l'azione ha effetto.

    {DATE_TIME_FORMAT}

    Con effetto fino al

    Campo da compilare con la data e l'ora fino alle quali l'azione ha effetto.

    {DATE_TIME_FORMAT}

    In corso

    Campo da compilare con «Vero» se l'azione in corso o «Falso» se non è in corso.

    «Vero»— L'azione è in corso

    «Falso»— L'azione non è in corso

    Sede(i) di negoziazione:

    Campo da compilare con il o i MIC della o delle sedi di negoziazione a cui si riferisce l'azione.

    {MIC}

    Se deve essere indicato più di un MIC, compilare il campo con i diversi MIC separati da una virgola.

    Denominazione dell'emittente

    Campo da compilare con la denominazione dell'emittente dello strumento a cui si riferisce l'azione.

    {ALPHANUM-350}

    Emittente

    Campo da compilare con il LEI dell'emittente dello strumento a cui si riferisce l'azione.

    {LEI}

    Identificativo dello strumento

    Campo da compilare con l'ISIN dello strumento.

    {ISIN}

    Nome completo dello strumento

    Campo da compilare con il nome dello strumento.

    {ALPHANUM-350}

    Strumenti derivati relativi

    Campo da compilare con gli ISIN degli strumenti derivati relativi di cui al regolamento delegato (UE) 2017/569 ugualmente interessati dall'azione.

    {ISIN}

    Se deve essere indicato più di un ISIN, compilare il campo con i diversi ISIN separati da una virgola.

    Altri strumenti relativi

    Campo da compilare con gli ISIN degli strumenti derivati relativi allo strumento finanziario interessati dall'azione.

    {ISIN}

    Se deve essere indicato più di un ISIN, compilare il campo con i diversi ISIN separati da una virgola.

    Osservazioni

    Campo da compilare con le osservazioni.

    {ALPHANUM-350}


    Tabella 4

    Formato della comunicazione all'ESMA e alle altre autorità competenti, da parte delle autorità competenti, della decisione di dare seguito alla sospensione, all'esclusione o alla revoca della sospensione

    CAMPO

    INFORMAZIONI DA COMUNICARE

    FORMATO DELLA COMUNICAZIONE

    Autorità competente

    Campo da compilare con l'acronimo dell'autorità competente che ha comunicato l'azione originaria.

    {ALPHANUM-10}

    Stato membro dell'autorità competente

    Campo da compilare con il codice paese dello Stato membro dell'autorità competente che ha comunicato l'azione originaria.

    {COUNTRYCODE_2}

    Autorità competente all'origine della presente azione

    Campo da compilare con l'acronimo dell'autorità competente che dà o non dà seguito all'azione originaria.

    {ALPHANUM-10}

    Stati membro dell'autorità competente all'origine della presente azione

    Campo da compilare con il codice paese dello Stato membro dell'autorità competente che dà o non dà seguito all'azione iniziale.

    {COUNTRYCODE_2}

    Tipo di azione originaria

    Campo da compilare con il tipo dell'azione originaria.

    Sospensione, esclusione, revoca della sospensione

    Decisione di dare seguito, se pertinente

    Campo da compilare, se pertinente, con:

    «Vero» se si dà seguito all'azione o

    «Falso» se non si dà seguito all'azione.

    «Vero»— Si dà seguito all'azione

    «Falso»— Non si dà seguito all'azione

    Motivi della decisione di non dare seguito all'esclusione, sospensione o revoca, se pertinente

    Campo da compilare con i motivi della decisione di non dare seguito all'esclusione, sospensione o revoca, se pertinente.

    {ALPHANUM-350}

    Data e ora della comunicazione

    Campo da compilare con la data e l'ora della comunicazione della presente azione.

    {DATE_TIME_FORMAT}

    Avente effetto dal

    Campo da compilare con la data e l'ora a decorrere dalle quali la presente azione ha effetto.

    {DATE_TIME_FORMAT}

    Con effetto fino al

    Campo da compilare con la data e l'ora fino alle quali la presente azione è effettiva.

    {DATE_TIME_FORMAT}

    In corso

    Campo da compilare con «Vero» se l'azione è in corso o «Falso» se non è in corso.

    «Vero»— L'azione è in corso

    «Falso»— L'azione non è in corso

    Sede(i) di negoziazione:

    Campo da compilare con il o i MIC della o delle sedi di negoziazione a cui si riferisce la presente azione.

    {MIC}

    Se deve essere indicato più di un MIC, compilare il campo con i diversi MIC separati da una virgola.

    Denominazione dell'emittente

    Campo da compilare con la denominazione dell'emittente dello strumento a cui si riferisce l'azione.

    {ALPHANUM-350}

    Emittente

    Campo da compilare con il LEI dell'emittente dello strumento a cui si riferisce l'azione.

    {LEI}

    Identificativo dello strumento

    Campo da compilare con l'ISIN dello strumento.

    {ISIN}

    Nome completo dello strumento

    Campo da compilare con il nome dello strumento.

    {ALPHANUM-350}

    Strumenti derivati relativi

    Campo da compilare con gli ISIN degli strumenti derivati relativi di cui al regolamento delegato (UE) 2017/569 ugualmente interessati dall'azione.

    {ISIN}

    Se deve essere indicato più di un ISIN, compilare il campo con i diversi ISIN separati da una virgola.

    Altri strumenti relativi

    Campo da compilare con gli ISIN degli strumenti derivati relativi allo strumento finanziario interessati dall'azione.

    {ISIN}

    Se deve essere indicato più di un ISIN, compilare il campo con i diversi ISIN separati da una virgola.

    Osservazioni

    Campo da compilare con le osservazioni.

    {ALPHANUM-350}


    (1)  Regolamento delegato (UE) 2017/569 della Commissione, del 24 maggio 2016, che integra la direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione relative alla sospensione e all'esclusione di strumenti finanziari dalla negoziazione (GU L 87 del 31.3.2017, pag. 122).


    Top