Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017R0997

    Regolamento (UE) 2017/997 del Consiglio, dell'8 giugno 2017, che modifica l'allegato III della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la caratteristica di pericolo HP 14 «Ecotossico» (Testo rilevante ai fini del SEE. )

    GU L 150 del 14.6.2017, p. 1–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2017/997/oj

    14.6.2017   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 150/1


    REGOLAMENTO (UE) 2017/997 DEL CONSIGLIO

    dell'8 giugno 2017

    che modifica l'allegato III della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la caratteristica di pericolo HP 14 «Ecotossico»

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

    vista la direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive (1), in particolare l'articolo 38, paragrafo 2,

    vista la proposta della Commissione europea,

    considerando quanto segue:

    (1)

    L'allegato III della direttiva 2008/98/CE elenca le caratteristiche di pericolo per i rifiuti.

    (2)

    La direttiva 2008/98/CE stabilisce che la classificazione dei rifiuti come pericolosi dovrebbe essere basata, tra l'altro, sulla normativa dell'Unione relativa alle sostanze chimiche, in particolare per quanto concerne la classificazione delle miscele come pericolose, inclusi i valori limite di concentrazione usati a tal fine. La decisione 2000/532/CE della Commissione (2) ha istituito un elenco di tipi di rifiuti al fine di favorire una classificazione armonizzata dei rifiuti e garantire la determinazione armonizzata delle caratteristiche di pericolo dei rifiuti all'interno dell'Unione.

    (3)

    L'allegato III della direttiva 2008/98/CE prevede che l'attribuzione della caratteristica di pericolo HP 14 «Ecotossico» sia effettuata secondo i criteri stabiliti nell'allegato VI della direttiva 67/548/CEE del Consiglio (3).

    (4)

    La direttiva 67/548/CEE è stata abrogata a decorrere dal 1o giugno 2015 e sostituita dal regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (4). Tale direttiva può, tuttavia, continuare ad applicarsi ad alcune miscele fino al 1o giugno 2017, in caso siano state classificate, etichettate e imballate in conformità della direttiva 1999/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (5) e già immesse sul mercato prima del 1o giugno 2015.

    (5)

    L'allegato III della direttiva 2008/98/CE è stato sostituito dal regolamento (UE) n. 1357/2014 della Commissione (6) al fine di allineare, se del caso, le definizioni delle caratteristiche di pericolo al regolamento (CE) n. 1272/2008 e sostituire i riferimenti alla direttiva 67/548/CEE con i riferimenti al regolamento (CE) n. 1272/2008.

    (6)

    La definizione della caratteristica di pericolo HP 14 «Ecotossico» non è stata modificata dal regolamento (UE) n. 1357/2014, poiché era necessario uno studio supplementare per garantire la completezza e la rappresentatività delle informazioni relative all'eventuale effetto di un allineamento della valutazione della caratteristica di pericolo HP 14 «Ecotossico» ai criteri di cui al regolamento (CE) n. 1272/2008. Dal momento che tale studio è stato completato, è opportuno tener conto delle sue raccomandazioni nella valutazione della caratteristica di pericolo dei rifiuti HP 14 «Ecotossico» di cui all'allegato III della direttiva 2008/98/CE e allineare tale valutazione, per quanto possibile, ai criteri di cui al regolamento (CE) n. 1272/2008 per la valutazione dell'ecotossicità delle sostanze chimiche. Nel determinare la classificazione di pericolo dei rifiuti per quanto riguarda la caratteristica di pericolo HP 14 «Ecotossico» mediante formule di calcolo, dovrebbero essere applicati valori soglia generici, quali definiti nel regolamento (CE) n. 1272/2008.

    (7)

    L'allegato VI del regolamento (CE) n. 1272/2008 contiene fattori moltiplicatori armonizzati assegnati a un numero limitato di sostanze classificate come «pericolose per l'ambiente acquatico, tossicità acuta categoria 1» o «pericolose per l'ambiente acquatico, tossicità cronica categoria 1», che sono utilizzati per ottenere la classificazione di una miscela in cui tali sostanze sono presenti. Alla luce dei progressi compiuti nello stabilire tali fattori moltiplicatori, la Commissione può, conformemente all'articolo 38, paragrafo 2, della direttiva 2008/98/CE, rivedere il metodo di calcolo per la valutazione delle sostanze per quanto riguarda la caratteristica di pericolo HP 14 «Ecotossico» in vista dell'eventuale inclusione di fattori moltiplicatori in detto metodo.

    (8)

    Quando si effettua una prova per stabilire se un rifiuto presenta la caratteristica di pericolo HP 14 «Ecotossico», è opportuno applicare i metodi pertinenti di cui al regolamento (CE) n. 440/2008 della Commissione (7) o altri metodi di prova e linee guida riconosciuti a livello internazionale. La decisione 2000/532/CE dispone che, laddove una caratteristica di pericolo di un rifiuto sia stata valutata sia mediante una prova che utilizzando le concentrazioni di sostanze pericolose come indicato nell'allegato III della direttiva 2008/98/CE, devono prevalere i risultati della prova. Inoltre, si dovrebbe tener conto dell'articolo 12 del regolamento (CE) n. 1272/2008, in particolare dell'articolo 12, lettera b), e delle metodologie per la sua applicazione. È opportuno che la Commissione promuova lo scambio di migliori prassi relative ai metodi di prova per la valutazione delle sostanze per quanto riguarda la caratteristica di pericolo HP 14 «Ecotossico» ai fini della loro eventuale armonizzazione.

    (9)

    È opportuno concedere alle imprese e alle autorità competenti tempo sufficiente per adattarsi ai nuovi requisiti.

    (10)

    Il comitato di cui all'articolo 39 della direttiva 2008/98/CE non ha espresso un parere relativamente alle misure di cui al presente regolamento. Tali misure dovrebbero pertanto essere adottate dal Consiglio conformemente all'articolo 5 bis, paragrafo 4, della decisione 1999/468/CE del Consiglio (8),

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    L'allegato III della direttiva 2008/98/CE è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Esso si applica a decorrere dal 5 luglio 2018.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Lussemburgo l'8 giugno 2017

    Per il Consiglio

    Il presidente

    K. SIMSON


    (1)  GU L 312 del 22.11.2008, pag. 3.

    (2)  Decisione 2000/532/CE della Commissione, del 3 maggio 2000, che sostituisce la decisione 94/3/CE che istituisce un elenco di rifiuti conformemente all'articolo 1, lettera a), della direttiva 75/442/CEE del Consiglio relativa ai rifiuti e la decisione 94/904/CE del Consiglio che istituisce un elenco di rifiuti pericolosi ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4, della direttiva 91/689/CEE del Consiglio relativa ai rifiuti pericolosi (GU L 226 del 6.9.2000, pag. 3).

    (3)  Direttiva 67/548/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1967, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose (GU 196 del 16.8.1967, pag. 1).

    (4)  Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006 (GU L 353 del 31.12.2008, pag. 1).

    (5)  Direttiva 1999/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 1999, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi (GU L 200 del 30.7.1999, pag. 1).

    (6)  Regolamento (UE) n. 1357/2014 della Commissione, del 18 dicembre 2014, che sostituisce l'allegato III della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive (GU L 365 del 19.12.2014, pag. 89).

    (7)  Regolamento (CE) n. 440/2008 della Commissione, del 30 maggio 2008, che istituisce dei metodi di prova ai sensi del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) (GU L 142 del 31.5.2008, pag. 1).

    (8)  Decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23).


    ALLEGATO

    L'allegato III della direttiva 2008/98/CE è così modificato:

    1)

    la voce relativa alla caratteristica di pericolo HP 14 «Ecotossico» è sostituita dalla seguente:

    «HP 14 «Ecotossico»: rifiuto che presenta o può presentare rischi immediati o differiti per uno o più comparti ambientali.

    Sono classificati come rifiuti pericolosi di tipo HP 14 i rifiuti che soddisfano una delle condizioni indicate di seguito:

    I rifiuti che contengono una sostanza classificata come sostanza che riduce lo strato di ozono con il codice di indicazione di pericolo H420 conformemente al regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (*1), se la concentrazione di tale sostanza è pari o superiore al limite di concentrazione dello 0,1 %.

    [c(H420) ≥ 0,1 %]

    I rifiuti che contengono una o più sostanze classificate come sostanze con tossicità acuta per l'ambiente acquatico con il codice di indicazione di pericolo H400 conformemente al regolamento (CE) n. 1272/2008, se la somma delle concentrazioni di tali sostanze è pari o superiore al limite di concentrazione del 25 %. A tali sostanze si applica un valore soglia dello 0,1 %.

    [Σ c (H400) ≥ 25 %]

    I rifiuti che contengono una o più sostanze classificate come sostanze con tossicità cronica per l'ambiente acquatico 1, 2 o 3 con il codice di indicazione di pericolo H410, H411 o H412 conformemente al regolamento (CE) n. 1272/2008, se la somma delle concentrazioni di tutte le sostanze della categoria 1 (H410) moltiplicata per 100, aggiunta alla somma delle concentrazioni di tutte le sostanze della categoria 2 (H411) moltiplicata per 10, aggiunta alla somma delle concentrazioni di tutte le sostanze della categoria 3 (H412), è pari o superiore al limite di concentrazione del 25 %. Alle sostanze classificate con il codice H410 si applica un valore soglia dello 0,1 % e alle sostanze classificate con il codice H411 o H412 si applica un valore soglia dell'1 %.

    [100 × Σc (H410) + 10 × Σc (H411) + Σc (H412) ≥ 25 %]

    I rifiuti che contengono una o più sostanze classificate come sostanze con tossicità cronica per l'ambiente acquatico 1, 2, 3 o 4 con il codice di indicazione di pericolo H410, H411, H412 o H413 conformemente al regolamento (CE) n. 1272/2008, se la somma delle concentrazioni di tutte le sostanze classificate come sostanze con tossicità cronica per l'ambiente acquatico è pari o superiore al limite di concentrazione del 25 %. Alle sostanze classificate con il codice H410 si applica un valore soglia dello 0,1 % e alle sostanze classificate con il codice H411, H412 o H413 si applica un valore soglia dell'1 %.

    [Σ c H410 + Σ c H411 + Σ c H412 + Σ c H413 ≥ 25 %]

    dove: Σ = somma e c = concentrazioni delle sostanze.

    (*1)  Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006 (GU L 353 del 31.12.2008, pag. 1).»;"

    2)

    la nota sotto la voce relativa all'HP 15 è soppressa.



    Top