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Document 32017R0989

Regolamento di esecuzione (UE) 2017/989 della Commissione, dell'8 giugno 2017, che rettifica e modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 recante modalità di applicazione di talune disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice doganale dell'Unione

C/2017/3833

GU L 149 del 13.6.2017, p. 19–56 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2017/989/oj

13.6.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 149/19


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/989 DELLA COMMISSIONE

dell'8 giugno 2017

che rettifica e modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 recante modalità di applicazione di talune disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice doganale dell'Unione

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione (1) (di seguito il «codice»), in particolare gli articoli 8, 11, 17, 25, 58, 63, 66, 76, 100, 132, 152, 157, 161, 165, 169, 181, 232, 236, 266, 268, 273 e 276,

considerando quanto segue:

(1)

In seguito alla pubblicazione del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 (2) della Commissione, sono stati individuati errori di diversa natura che è opportuno rettificare. La rettifica di alcuni di essi impone di modificare talune altre disposizioni connesse del medesimo regolamento di esecuzione.

(2)

Il considerando 61 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 dovrebbe rispecchiare correttamente l'esito della votazione sul regolamento stesso in seno al comitato del codice doganale, che non ha espresso alcun parere entro il termine fissato dal suo presidente.

(3)

La formulazione delle seguenti disposizioni del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 dovrebbe essere rettificata per renderle più chiare, senza tuttavia introdurre alcun nuovo elemento: articoli 67, paragrafo 4, 87 (titolo), 102, 137, 138, 143, paragrafo 2, 214, 220 e 230, paragrafo 2, e l'allegato 21-01.

(4)

In numerose disposizioni e alcuni allegati del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 i riferimenti ad altre disposizioni giuridiche, compreso il riferimento alle disposizioni del codice, dovrebbero essere rettificati o formulati in modo più preciso.

(5)

È opportuno rettificare l'articolo 67, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447, in modo da includervi i rispeditori quali operatori economici che possono ottenere lo status di esportatore autorizzato, conformemente all'articolo 69 di tale regolamento di esecuzione, che consente ai rispeditori di sostituire le dichiarazioni di origine presentate dagli esportatori autorizzati con prove dell'origine sostitutive.

(6)

Al fine di garantire la coerenza con l'articolo 55, paragrafi 4 e 6, del regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione (3), è opportuno abrogare il terzo comma dell'articolo 92, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447.

(7)

All'articolo 110, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447, relativo al controllo a posteriori dei certificati di origine, modulo A, e delle dichiarazioni su fattura, la Turchia è menzionata, insieme con la Norvegia e la Svizzera, fra i paesi cui è possibile presentare una richiesta di controllo a posteriori. Tuttavia, poiché tra l'Unione e la Turchia l'uso di prove di origine sostitutive non è previsto, nessuna richiesta di controllo a posteriori di prove dell'origine sostitutive rilasciate o compilate in Turchia sarà trasmessa a tale paese. È quindi opportuno sopprimere il riferimento alla Turchia.

(8)

È opportuno rettificare l'articolo 199, paragrafo 1, lettera g), del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 al fine di completare l'elenco dei mezzi di prova della posizione doganale di merci unionali dei prodotti sottoposti ad accisa circolanti in regime di sospensione dall'accisa a norma della direttiva 2008/118/CE del Consiglio (4), introducendo un riferimento al documento amministrativo elettronico e alla procedura di continuità operativa di cui rispettivamente agli articoli 21 e 26 di tale direttiva. Tali riferimenti sono stati omessi per errore.

(9)

È opportuno rettificare l'articolo 306, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447. La disposizione dovrebbe precisare che il numero di riferimento principale (Master Reference Number — MRN) della dichiarazione di transito deve essere presentato all'ufficio doganale di destinazione e non a ciascun ufficio doganale di transito, come erroneamente asserisce l'attuale formulazione dell'articolo. È anche opportuno rettificare il riferimento alla pertinente disposizione del regolamento delegato (UE) 2015/2446. Tale riferimento dovrebbe riguardare l'articolo 184, secondo comma, di tale regolamento delegato, anziché l'articolo 184, paragrafo 2.

(10)

È opportuno rettificare gli errori e le omissioni constatate dopo la pubblicazione del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 negli allegati A e B del regolamento stesso.

(11)

È opportuno rettificare l'allegato 12-01 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 al fine di assicurare un formato armonizzato dello stesso dato in tutto l'allegato.

(12)

È opportuno includere fra gli allegati del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 anche un allegato 12-03, che determina il modello delle etichette da apporre sui bagagli registrati in un aeroporto dell'Unione, in quanto tale allegato è menzionato all'articolo 44 del medesimo regolamento ma è stato omesso per errore.

(13)

Nell'allegato 22-13 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447, è opportuno rettificare un errore grammaticale nella versione ungherese della dichiarazione su fattura.

(14)

Oltre alle rettifiche, è opportuno modificare talune disposizioni per tener conto dei mutamenti del quadro giuridico connesso intervenuti dopo l'adozione del medesimo regolamento di esecuzione. È pertanto opportuno allineare l'articolo 2 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 all'articolo 2 del regolamento delegato (UE) 2015/2446, successivamente modificato dal regolamento delegato (UE) 2016/341 (5).

(15)

L'attuale procedura di cui agli articoli 57, 58 e 59 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 è stata istituita inizialmente nel 1989 per consentire un'attuazione regolare e armonizzata del contingente tariffario non preferenziale per paese. Tali articoli corrispondono, in sostanza, agli articoli da 55 a 65 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione (6), di applicazione fino al 30 aprile 2016. Numerosi regolamenti unionali recanti apertura di contingenti tariffari non preferenziali fanno riferimento agli articoli da 56 a 65 del regolamento (CEE) n. 2454/93. È opportuno introdurre nell'articolo 57 una regola di corrispondenza relativa ai riferimenti ai certificati di origine rilasciati conformemente agli articoli da 55 a 65 del regolamento (CEE) n. 2454/93 in altri regolamenti, evitando di dover modificare separatamente ciascuno di tali regolamenti.

(16)

Il testo dell'articolo 62 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 attualmente prevede che le dichiarazioni a lungo termine del fornitore coprano o un periodo nel passato o un periodo nel futuro. È opportuno modificare tale disposizione per introdurre la possibilità che un'unica dichiarazione a lungo termine del fornitore copra sia le merci già consegnate entro la data di rilascio della dichiarazione, sia quelle che saranno consegnate dopo tale data. Al fine di rendere tale disposizione più chiara e più facile da applicare, è opportuno che la prima e l'ultima data iniziale del periodo coperto dalla dichiarazione a lungo termine del fornitore siano fissate con riferimento alla data di rilascio della dichiarazione. In tal modo, anche se il periodo massimo coperto dalla dichiarazione dovrebbe essere fissato a 24 mesi, esso non dovrebbe iniziare più di 12 mesi prima della data di rilascio o più di 6 mesi dopo tale data.

(17)

È opportuno modificare l'articolo 68 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 per chiarire che, nell'ambito di regimi preferenziali con un paese terzo in cui si applica il sistema degli esportatori registrati (REX), gli esportatori che compilano documenti di origine di spedizioni di valore superiore a 6 000 EUR dovrebbero essere esportatori registrati, a meno che il pertinente regime preferenziale stabilisca un valore soglia diverso. Tuttavia, fino a quando sarà registrato nel sistema REX e, in ogni caso, entro e non oltre il 31 dicembre 2017, l'esportatore può continuare a utilizzare il proprio numero di esportatore autorizzato su documenti di origine, senza che sia necessaria una firma, per gli accordi di libero scambio con paesi terzi per i quali altrimenti l'esportatore dovrebbe essere registrato.

(18)

Secondo il testo attuale dell'articolo 69 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447, un esportatore registrato non può sostituire prove dell'origine diverse da attestazioni di origine con attestazioni di origine sostitutive. Tuttavia, poiché l'obiettivo a lungo termine è quello di sostituire il sistema dell'esportatore autorizzato con il sistema REX, gli esportatori registrati dovrebbero poter sostituire con attestazioni di origine sostitutive lo stesso tipo di prove dell'origine che gli esportatori autorizzati possono sostituire a norma dell'articolo 69, paragrafo 2, del medesimo regolamento di esecuzione.

(19)

All'articolo 73 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 è opportuno aggiungere un paragrafo 3 che imponga alla Commissione di trasmettere ai paesi beneficiari che li richiedono i facsimile delle impronte dei timbri usati negli Stati membri. Tale obbligo è necessario per il buon funzionamento delle norme sul cumulo regionale.

(20)

È opportuno che l'articolo 80, paragrafo 4, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 imponga alle autorità competenti di un paese beneficiario o alle autorità doganali degli Stati membri l'obbligo di comunicare all'esportatore registrato le modifiche apportate ai dati relativi alla sua registrazione conformemente alle norme sulla protezione dei dati.

(21)

Per assicurare la coerenza tra le norme applicabili nell'Unione durante il periodo transitorio fino all'applicazione del sistema REX, l'articolo 85 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 dovrebbe stabilire fino a quando gli esportatori autorizzati non ancora registrati nel sistema REX possono rilasciare dichiarazioni su fattura ai fini del cumulo bilaterale. È opportuno fissare tale data al 31 dicembre 2017, che è il termine ultimo entro cui le autorità doganali degli Stati membri possono rilasciare i certificati di circolazione delle merci EUR.1 e, di conseguenza, la fine di tale periodo transitorio.

(22)

Diversamente dalla Norvegia e dalla Svizzera, la Turchia non applicherà il sistema REX a partire dal 1o gennaio 2017. L'articolo 86, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 dovrebbe pertanto essere modificato per precisare che per l'SPG della Turchia la registrazione per gli esportatori dei paesi beneficiari sarà valida soltanto quando tale paese inizierà ad applicare il sistema REX. Per rendere nota al pubblico la data di applicazione del sistema REX da parte della Turchia, la Commissione dovrebbe essere tenuta a pubblicarla nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

(23)

È opportuno modificare l'articolo 158 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447, che stabilisce il livello della garanzia globale, al fine di dare maggiore chiarezza riguardo alla base per l'applicazione della riduzione delle garanzie globali relative ai dazi all'importazione o all'esportazione e agli altri oneri. È opportuno che l'articolo 158 distingua chiaramente la riduzione prevista al paragrafo 3 dell'articolo 95 del codice, per tutti gli operatori economici autorizzati, dei dazi e degli oneri sostenuti, dalle riduzioni di cui al paragrafo 2 del medesimo articolo 95 del codice. Queste ultime si applicano ai dazi e agli oneri che potranno essere sostenuti alle condizioni di cui all'articolo 84 del regolamento delegato (UE) 2015/2446.

(24)

Per evitare che un certificato di garanzia isolata sia utilizzato dopo la revoca o l'annullamento di un impegno assunto per tale certificato, è opportuno inserire nell'articolo 161 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 una disposizione per precisare che i certificati emessi prima della data di revoca o annullamento dell'impegno non possono più essere utilizzati per il vincolo di merci al regime di transito unionale.

(25)

Come previsto all'articolo 8, paragrafo 3, della convenzione doganale relativa al trasporto internazionale di merci accompagnate da carnet TIR (7), comprese le successive modifiche (convenzione TIR), l'articolo 163 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 determina l'importo fino a concorrenza del quale le associazioni garanti nel territorio doganale dell'Unione possono diventare responsabili in relazione ad una particolare operazione TIR. È opportuno modificare l'articolo 163 ora che l'Unione internazionale dei trasporti stradali (IRU) ha comunicato che il suo assicuratore globale ha aumentato, per tutte le parti contraenti della convenzione TIR, l'importo della garanzia coperta da 60 000 EUR a 100 000 EUR per carnet TIR.

(26)

È opportuno modificare l'articolo 231, paragrafo 11, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 per chiarire che sono sospesi, fino a quando diventeranno disponibili i pertinenti sistemi elettronici, soltanto gli scambi di informazioni specifici sui controlli di cui ai paragrafi 5 e 6 del medesimo articolo. Fintanto che i pertinenti sistemi elettronici permarranno indisponibili, l'obbligo di cui ai paragrafi 4 e 5 dell'articolo 179 del codice di effettuare i controlli e scambiare informazioni in merito dovrebbe essere soddisfatto ai sensi dell'articolo 18 del regolamento delegato (UE) 2016/341.

(27)

È opportuno abrogare l'articolo 329, paragrafo 8, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447. Esso prevede deroghe alla regola generale della determinazione dell'ufficio doganale di uscita per l'esportazione di merci successivamente vincolate a un regime di transito. A causa di un errore di rinumerazione, l'articolo 329, paragrafo 8, fa erroneamente riferimento al paragrafo 4 del medesimo articolo, ma non vi è mai stata l'intenzione di prevedere un'eccezione per le merci caricate su una nave non assegnata a un servizio regolare di trasporto marittimo. Nella misura in cui la direttiva 2008/118/CE si applica al caso di merci soggette ad accisa in sospensione d'accisa in uscita dal territorio dell'Unione, l'articolo 329, paragrafo 8, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 non dovrebbe fare riferimento a tali merci. Infine, non esistono norme specifiche per determinare l'ufficio doganale di uscita nel caso in cui le merci soggette a formalità di esportazione ai fini della concessione di restituzioni all'esportazione nell'ambito della politica agricola comune siano svincolate per l'esportazione e successivamente vincolate a un regime di transito. Questo perché, a norma dell'articolo 189 del regolamento delegato (UE) 2015/2446, tali merci possono solo essere vincolate a un regime di transito esterno, il che significa che perdono la posizione doganale di merci unionali e diventano passibili di una vigilanza doganale più rigorosa.

(28)

Attualmente i singoli Stati membri trattano le esportazioni seguite dal transito in modi diversi. In alcuni Stati membri la conferma dell'uscita è fornita immediatamente dopo il vincolo delle merci al transito, mentre in altri Stati membri ciò avviene solo dopo l'appuramento del regime di transito. La differenza si verifica sia in transito esterno sia in casi diversi dal transito esterno. A norma dell'articolo 333, paragrafo 7, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447, durante il periodo di transizione, fino all'introduzione del sistema automatizzato di esportazione (AES) nell'ambito del CDU, l'ufficio doganale di uscita può informare l'ufficio doganale di esportazione in merito all'uscita delle merci, quando le merci sono vincolate a un regime di transito diverso dal regime di transito esterno, entro il giorno successivo al giorno in cui il regime di transito viene appurato. Tale possibilità dovrebbe inoltre essere estesa alle merci vincolate a un regime di transito esterno in modo che, durante il periodo transitorio, gli Stati membri nei quali i processi sono stati automatizzati possano mantenere la loro prassi mediante il rilascio di una conferma dell'uscita al momento del vincolo a un regime di transito o dell'appuramento del regime di transito.

(29)

Al fine di facilitare l'attuazione nei rispettivi sistemi elettronici dei formati e dei codici di taluni requisiti in materia di dati utilizzati nel contesto delle dichiarazioni e delle notifiche del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447, è opportuno modificare l'allegato B di tale regolamento.

(30)

È opportuno modificare le istruzioni per la stampa di cui all'allegato 22-02 e le note introduttive di cui all'allegato 22-14 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447, per chiarire fino a quando sia consentito utilizzare le versioni precedenti dei formulari. Tali versioni dovrebbero in ogni caso cessare di essere utilizzate dopo il 1o maggio 2019.

(31)

Nell'allegato 22-06 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447, i recapiti aggiuntivi che devono essere comunicati dagli operatori economici che chiedono di diventare esportatori registrati nel riquadro 2 del formulario di domanda dovrebbero diventare facoltativi, in quanto il riquadro 1 del formulario di domanda già impone di comunicare coordinate di contatto minime. Inoltre, dovrebbe essere possibile non firmare o non timbrare il formulario di domanda se l'esportatore e l'autorità doganale lo autenticano elettronicamente.

(32)

Negli allegati 32-01, 32-02 e 32-03 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 è opportuno che il testo dell'impegno del garante tenga conto dell'adesione della Serbia, avvenuta il 1o febbraio 2016, alla convenzione relativa ad un regime comune di transito (8). È altresì opportuno aggiungere la Serbia all'elenco dei paesi interessati nei rispettivi riquadri del certificato di garanzia globale e del certificato di esonero dalla garanzia nell'allegato 72-04 del medesimo regolamento di esecuzione.

(33)

Nell'allegato 72-04 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 è opportuno, al fine di garantire la continuità del funzionamento del regime di transito unionale, inserire alcune disposizioni relative alla validità delle garanzie: una disposizione sulla validità del certificato di garanzia globale e del certificato di esonero dalla garanzia; una disposizione che vieti l'uso dei certificati se l'autorizzazione ad utilizzare una garanzia globale è stata revocata o se un impegno assunto nel caso di una garanzia globale è stato revocato e cancellato; una disposizione relativa alla comunicazione, da parte degli Stati membri, dei mezzi di identificazione dei certificati validi.

(34)

Le correzioni e le modifiche del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 di cui al presente regolamento dovrebbero entrare in vigore quanto prima per evitare qualsiasi incertezza giuridica sulla versione corretta delle disposizioni in vigore.

(35)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Rettifica del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447

Il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 è così rettificato:

1)

il considerando 61 è sostituito dal seguente:

«(61)

Il comitato del codice doganale non ha espresso un parere entro il termine fissato dal suo presidente.»

2)

All'articolo 7, paragrafo 4, secondo comma, la parte di frase «regolamento delegato (UE) 2015/2446 che stabilisce norme transitorie relative a talune disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione, nei casi in cui i pertinenti sistemi elettronici non sono ancora operativi» è sostituita dai termini «regolamento delegato (UE) 2016/341».

3)

All'articolo 12, paragrafo 1, i termini «dell'articolo 22» sono sostituiti dai termini «dell'articolo 22, paragrafo 2,».

4)

L'articolo 67 è così rettificato:

a)

al paragrafo 1, i termini «gli esportatori stabiliti nel territorio doganale dell'Unione» sono sostituiti dai termini «gli esportatori e i rispeditori stabiliti nel territorio doganale dell'Unione»;

b)

al paragrafo 4, i termini «è preceduto dal» sono sostituiti dai termini «inizia con il»;

c)

al paragrafo 6, i termini «allegato 22-09» sono sostituiti dai termini «allegato 22-13».

5)

L'articolo 70 è così rettificato:

a)

(non concerne la versione italiana);

b)

il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4.   Un paese o territorio che sia stato soppresso dall'allegato II del regolamento (UE) n. 978/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (*1) continua a essere assoggettato alle norme e procedure di cui all'articolo 55 del regolamento delegato (UE) 2015/2446 e agli obblighi di cui agli articoli 72, 80 e 108 del presente regolamento per un periodo di tre anni a decorrere dalla data della sua soppressione da detto allegato.

(*1)  Regolamento (UE) n. 978/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, relativo all'applicazione di un sistema di preferenze tariffarie generalizzate e che abroga il regolamento (CE) n. 732/2008 del Consiglio (GU L 303 del 31.10.2012, pag. 1).»"

6)

All'articolo 75, paragrafo 1, i termini «all'articolo 67, paragrafo 2, del presente regolamento» sono sostituiti dai termini «all'articolo 71, paragrafo 2,».

7)

All'articolo 77, paragrafo 1, lettera b), i termini «del regolamento delegato (UE) 2015/2446» sono soppressi.

8)

L'articolo 87 è sostituito dal seguente:

«Articolo 87

Sistema degli esportatori registrati: obbligo di pubblicazione

(Articolo 64, paragrafo 1, del codice)

La Commissione pubblica sul suo sito web la data a decorrere dalla quale i paesi beneficiari iniziano ad applicare il sistema REX. La Commissione tiene aggiornate tali informazioni.»

9)

All'articolo 89, il titolo è sostituito dal seguente:

«Revoca della registrazione».

10)

All'articolo 90, il titolo è sostituito dal seguente:

«Revoca automatica delle registrazioni quando un paese è radiato dall'elenco dei paesi beneficiari».

11)

All'articolo 92, paragrafo 1, il terzo comma è soppresso.

12)

L'articolo 102 è così rettificato:

a)

al paragrafo 2, il termine «incompleta» è sostituito dal termine «semplificata»;

b)

al paragrafo 3, lettera b), i termini «del regolamento delegato (UE) 2015/2446» sono soppressi.

13)

All'articolo 110, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.   Quando viene presentata una richiesta di controllo a posteriori, il controllo è effettuato e i risultati sono comunicati alle autorità doganali degli Stati membri entro il termine di sei mesi oppure, nel caso di richieste inviate alla Norvegia o alla Svizzera al fine di verificare le prove dell'origine sostitutive rilasciate nei loro territori sulla base di certificati di origine, modulo A, o di dichiarazioni su fattura rilasciate nel paese beneficiario, entro il termine di otto mesi dalla data di trasmissione della richiesta. I risultati devono consentire di determinare se la prova dell'origine contestata riguardi i prodotti realmente esportati e se questi ultimi possano essere considerati prodotti originari del paese beneficiario.»

14)

All'articolo 119, paragrafo 4, i termini «del regolamento delegato (UE) 2015/2446» sono soppressi.

15)

L'articolo 126 è così rettificato:

a)

al paragrafo 1, i termini «della presente sottosezione» sono sostituiti dai termini «delle sottosezioni 10 e 11»;

b)

al paragrafo 3, i termini «della presente sottosezione» sono sostituiti dai termini «delle sottosezioni 10 e 11».

16)

All'articolo 137, paragrafo 4, lettera b), i termini «altri mezzi di trasporto» sono sostituiti dai termini «altri modi di trasporto».

17)

All'articolo 138, paragrafo 1, i termini «lo stesso mezzo di trasporto» sono sostituiti dai termini «lo stesso modo di trasporto».

18)

All'articolo 143, paragrafo 2, i termini «costo, imputato nella proporzione adeguata,» sono sostituiti dai termini «valore, imputato nella proporzione adeguata,».

19)

All'articolo 164, il sottotitolo è sostituito dal seguente:

«[Articolo 226, paragrafo 3, lettere b) e c), e articolo 227, paragrafo 2, lettere b) e c), del codice]».

20)

All'articolo 186, il sottotitolo è sostituito dal seguente:

«(Articolo 128 del codice)».

21)

L'articolo 187 è così rettificato:

a)

il sottotitolo è sostituito dal seguente:

«(Articolo 128 del codice)»;

b)

al paragrafo 4, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a)

per tutte le merci trasportate dalla nave o dall'aeromobile di cui trattasi, una dichiarazione sommaria di entrata è presentata al primo porto o aeroporto dell'Unione. Le autorità doganali presso tale porto o aeroporto procedono all'analisi dei rischi ai fini della sicurezza di tutte le merci trasportate dalla nave o dall'aeromobile in questione. Ulteriori analisi dei rischi possono essere effettuate per tali merci presso o il porto o l'aeroporto di scarico;».

22)

All'articolo 192 è aggiunto il sottotitolo seguente:

«(Articolo 145 del codice)».

23)

All'articolo 199, paragrafo 1, la lettera g) è sostituita dalla seguente:

«g)

i dati della dichiarazione relativa all'accisa di cui agli articoli 21, 26 e 34 della direttiva 2008/118/CE del Consiglio (*2);

(*2)  Direttiva 2008/118/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativa al regime generale delle accise e che abroga la direttiva 92/12/CEE (GU L 9 del 14.1.2009, pag. 12).»"

24)

L'articolo 214 è sostituito dal seguente:

«Articolo 214

Prodotti della pesca marittima e merci ottenute da tali prodotti, trasbordati e trasportati attraverso un paese o territorio che non fa parte del territorio doganale dell'Unione

(Articolo 153, paragrafo 2, del codice)

1.   Qualora, prima di giungere nel territorio doganale dell'Unione, i prodotti o le merci di cui all'articolo 119, paragrafo 1, lettere d) ed e), del regolamento delegato (UE) 2015/2446 siano stati trasbordati e trasportati attraverso un paese o territorio che non fa parte del territorio doganale dell'Unione, per tali prodotti e merci, al momento del loro ingresso nel territorio doganale dell'Unione, deve essere presentata una certificazione dalle autorità doganali di tale paese o territorio attestante che, durante la permanenza in tale paese o territorio, i prodotti o le merci in questione sono stati soggetti a vigilanza doganale e non sono stati sottoposti a manipolazioni diverse da quelle necessarie alla loro conservazione.

2.   La certificazione prescritta a norma del paragrafo 1 deve essere compilata su una stampa del giornale di pesca di cui all'articolo 133 del regolamento delegato (UE) 2015/2446, corredata ove del caso di una stampa della dichiarazione di trasbordo.»

25)

Il titolo dell'articolo 220 è sostituito dal seguente:

«Corrispondenza e merci contenute in spedizioni postali».

26)

All'articolo 229, paragrafo 1, i termini «all'articolo 15» sono sostituiti dai termini «all'articolo 14».

27)

All'articolo 230, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   L'autorità doganale competente a prendere una decisione mette tutte le informazioni pertinenti in suo possesso a disposizione delle autorità doganali degli altri Stati membri con riguardo alle attività doganali esercitate dal titolare dell'autorizzazione di sdoganamento centralizzato.»

28)

All'articolo 251, paragrafo 3, i termini «all'articolo 166 del regolamento (UE) n. 952/2013» sono sostituiti dai termini «all'articolo 166 del codice».

29)

All'articolo 277, paragrafo 1, lettera a), i termini «all'articolo 268» sono sostituiti dai termini «all'articolo 275».

30)

All'articolo 280, paragrafo 6, primo comma, i termini «dell'articolo 267» sono sostituiti dai termini «dell'articolo 274».

31)

All'articolo 291, il sottotitolo è sostituito dal seguente:

«(Articolo 6, paragrafo 3, lettera b), articolo 226, paragrafo 3, lettera a), e articolo 227, paragrafo 2, lettera a), del codice)».

32)

All'articolo 294, il sottotitolo è sostituito dal seguente:

«(Articolo 226, paragrafo 3, lettera a), e articolo 227, paragrafo 2, lettera a), del codice)».

33)

All'articolo 295, il sottotitolo è sostituito dal seguente:

«(Articolo 226, paragrafo 3, lettera a), del codice)».

34)

All'articolo 306, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   Con riguardo alla presentazione dell'MRN della dichiarazione di transito all'ufficio doganale di destinazione, si applica l'articolo 184, secondo comma, del regolamento delegato (UE) 2015/2446.»

35)

All'articolo 308, paragrafo 2, i termini «all'articolo 305» sono sostituiti dai termini «all'articolo 312».

36)

All'articolo 312, paragrafo 3, i termini «all'articolo 300» sono sostituiti dai termini «all'articolo 307».

37)

All'articolo 313, il sottotitolo è sostituito dal seguente:

«(Articolo 233, paragrafo 4, lettere a), b), c) ed e), del codice)».

38)

All'articolo 314, paragrafo 2, lettera a), i termini «all'articolo 291» sono sostituiti dai termini «all'articolo 298».

39)

All'articolo 319, secondo comma, i termini «all'articolo 15» sono sostituiti dai termini «all'articolo 14».

40)

All'articolo 331, la numerazione del secondo comma della lettera c) del paragrafo 1 è soppressa e il paragrafo 3 è rinumerato come paragrafo 2.

41)

All'articolo 345, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4.   In deroga al paragrafo 1, le autorizzazioni uniche per le procedure semplificate (SASP) rilasciate a norma del regolamento (CEE) n. 2454/93 e ancora valide al 1o maggio 2016 restano valide fino alle date rispettive di introduzione del sistema di sdoganamento centralizzato all'importazione (CCI) e del sistema automatizzato di esportazione (AES) di cui all'allegato della decisione di esecuzione 2016/578/UE.»

42)

All'allegato A, il titolo I «Formati dei requisiti comuni in materia di dati per le domande e le decisioni» è così rettificato:

a)

alla riga corrispondente al dato «2/4 Documenti allegati», il testo nelle colonne «Formato del dato (Tipo/Lunghezza)» e «Cardinalità» è sostituito dal seguente:

«Numero totale di documenti: n..3 +

1x

Tipo di documento: an..70 +

Identificativo del documento: an..35 +

Data del documento: n8 (aaaammgg)

999x»;

b)

alla riga corrispondente al dato «5/3 Quantità delle merci», il testo nella colonna «Cardinalità» è sostituito dal seguente:

«999x

Per le decisioni relative a informazioni vincolanti: 1x»;

c)

nella riga corrispondente al dato «7/2 Tipo di regime doganale», nella colonna «Note» è aggiunto il seguente paragrafo:

«Se l'autorizzazione è destinata a essere utilizzata per il funzionamento di depositi doganali, devono essere utilizzati i seguenti codici:

codice “XR” per un deposito doganale pubblico di tipo I,

codice “XS” per un deposito doganale pubblico di tipo III,

codice “XU” per un deposito doganale privato.»

43)

All'allegato B, il titolo I «Formati e cardinalità dei requisiti comuni in materia di dati per le dichiarazioni e le notifiche» è così rettificato:

a)

alla riga corrispondente al dato «5/30 Luogo di accettazione», il testo nella colonna «Note» è sostituito dal seguente:

«Se il luogo di accettazione è codificato secondo il codice UN/LOCODE, le informazioni devono corrispondere al codice UN/LOCODE definito nel titolo II per il dato 5/6 Ufficio di destinazione (e paese). Se il luogo di accettazione non è codificato secondo il codice UN/LOCODE, il paese in cui è situato il luogo di accettazione è identificato con il codice definito al titolo II per il dato 3/1 Esportatore.»;

b)

alle righe corrispondenti ai dati «7/9 Identità del mezzo di trasporto all'arrivo», «7/14 Identità del mezzo di trasporto attivo che attraversa la frontiera» e «7/16 Identità del mezzo di trasporto passivo che attraversa la frontiera», il testo nella colonna «Note» è sostituito dal seguente:

«Per questo tipo di identificazione devono essere utilizzati i codici definiti al titolo II per il dato 7/7 Identità del mezzo di trasporto alla partenza.»;

c)

alla riga corrispondente al dato «8/3 Riferimento della garanzia», il testo nella colonna «Formato del dato (Tipo/Lunghezza)» è sostituito dal seguente:

«NRG: an..24 +

Codice di accesso: an..4 +

Codice valuta: a3 +

Importo dei dazi all'importazione o all'esportazione e, qualora si applichi l'articolo 89, paragrafo 2, primo comma, del codice, altri oneri: n..16,2 +

Ufficio doganale di garanzia: an8

OPPURE

Altro riferimento della garanzia: an..35 +

Codice di accesso: an..4 +

Codice valuta: a3 +

Importo dei dazi all'importazione o all'esportazione e, qualora si applichi l'articolo 89, paragrafo 2, primo comma, del codice, altri oneri: n..16,2 +

Ufficio doganale di garanzia: an8».

44)

All'allegato B, il titolo II «Codici relativi ai requisiti comuni in materia di dati per le dichiarazioni e le notifiche» è così rettificato:

a)

al dato «1/1. Tipo di dichiarazione», per i codici «EX» e «IM» la prima frase della descrizione è sostituita dalla seguente:

«Nel quadro degli scambi con i paesi e i territori situati al di fuori del territorio doganale dell'Unione.»;

b)

il dato «1/10. Regime» è così rettificato:

i)

alla descrizione del codice «68» è aggiunto il testo seguente:

«Spiegazione:

Questo codice deve essere utilizzato per le merci che sono soggette all'IVA e alle accise e nel caso in cui solo una di tali categorie di imposte è versata quando le merci sono immesse in libera pratica.»;

ii)

la descrizione del codice «78» è sostituita dalla seguente:

«Vincolo di merci al regime di zona franca. (a)»;

c)

il dato «1/11. Regime complementare» è così rettificato:

i)

nella sezione «Ammissione temporanea», la descrizione del codice «D18» nella colonna «Regime» è sostituita dalla seguente:

«Merci da sottoporre a prove, esperimenti o dimostrazioni»;

ii)

nella sezione «Ammissione temporanea», la descrizione del codice «D20» nella colonna «Regime» è sostituita dalla seguente:

«Merci da impiegare per prove, esperimenti o dimostrazioni senza scopo di lucro (sei mesi)»;

iii)

nella sezione «Altro», il codice «F42» nella colonna «Codice» è sostituito dal codice «F44»;

iv)

nella sezione «Altro» sono inserite le seguenti righe dopo la riga relativa al codice «F45»:

«Uso della classificazione tariffaria iniziale delle merci nelle situazioni di cui all'articolo 86, paragrafo 2, del codice

F46

Semplificazione della compilazione delle dichiarazioni in dogana relative a merci classificate in sottovoci tariffarie diverse di cui all'articolo 177 del codice

F47»;

v)

nella sezione «Esportazione» è inserita la seguente riga dopo la riga relativa al codice «F61»:

«Semplificazione della compilazione delle dichiarazioni in dogana relative a merci classificate in sottovoci tariffarie diverse di cui all'articolo 177 del codice

F65»;

d)

il dato «4/3. Calcolo delle imposte» è così rettificato:

i)

il nome del dato è sostituito dal seguente:

«4/3.

Calcolo delle imposte — Tipo di imposta»;

ii)

la descrizione del codice «A00» è sostituita dalla seguente:

«Dazio all'importazione»;

iii)

la descrizione del codice «C00» è sostituita dalla seguente:

«Dazio all'esportazione»;

iv)

la riga corrispondente al codice «C10» è soppressa;

e)

il nome del dato «4/8. Calcolo delle imposte» è sostituito dal seguente:

«4/8.

Calcolo delle imposte — Metodo di pagamento».

45)

All'allegato 12-01, al titolo I «Formati dei requisiti comuni in materia di dati per la registrazione degli operatori economici e di altre persone», alla riga corrispondente al dato «11 Data di stabilimento», nella colonna «Formato del dato (Tipo/lunghezza)», è aggiunto il testo «(aaaammgg)».

46)

È inserito l'allegato 12-03 in conformità dell'allegato I del presente regolamento.

47)

L'allegato 21-01 è così rettificato:

a)

alla riga corrispondente al dato 3/2, il testo nella colonna «Nome/denominazione del dato» è sostituito da «Numero di identificazione dell'esportatore»;

b)

alla riga corrispondente al dato 3/10, il testo nella colonna «Nome/denominazione del dato» è sostituito da «Numero di identificazione del destinatario»;

c)

alla riga corrispondente al dato 3/16, il testo nella colonna «Nome/denominazione del dato» è sostituito da «Numero di identificazione dell'importatore»;

d)

alla riga corrispondente al dato 3/18, il testo nella colonna «Nome/denominazione del dato» è sostituito da «Numero di identificazione del dichiarante»;

e)

alla riga corrispondente al dato 3/39, il testo nella colonna «Nome/denominazione del dato» è sostituito da «Numero di identificazione dell'autorizzazione».

48)

L'allegato 22-02 è così rettificato:

a)

è aggiunta la seguente istruzione per la stampa:

«4.

Precedenti versioni dei formulari possono essere utilizzate fino all'esaurimento delle scorte o fino al 1o maggio 2019, se questa data è anteriore.»;

b)

(non concerne la versione italiana).

49)

L'allegato 22-06 è sostituito dal testo riportato nell'allegato II del presente regolamento.

50)

All'allegato 22-07, il primo paragrafo sotto il titolo «Attestazione di origine» è sostituito dal seguente:

«La presente attestazione deve essere redatta su qualsiasi documento commerciale recante il nome e l'indirizzo completo dell'esportatore e del destinatario nonché una descrizione dei prodotti e la data del rilascio (9).

(9)  Se l'attestazione di origine sostituisce un'altra attestazione in conformità dell'articolo 101, paragrafi 2 e 3, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447, l'attestazione di origine sostitutiva reca la dicitura «Replacement statement» o «Attestation de remplacement» o «Comunicación de sustitución». L'attestazione sostitutiva riporta inoltre la data di rilascio dell'attestazione iniziale e tutti gli altri dati richiesti a norma dell'articolo 101, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447.»"

51)

L'allegato 22-09 è sostituito dal testo di cui all'allegato III del presente regolamento.

52)

All'allegato 22-13, la versione ungherese della dichiarazione su fattura è sostituita dalla seguente:

«A jelen okmányban szereplő áruk exportőre [vámfelhatalmazási szám: … (1)] kijelentem, hogy eltérő egyértelmű jelzés hiányában az áruk preferenciális … (2) származásúak.»

53)

All'allegato 23-02, il titolo della tabella che fa seguito al paragrafo 10 è sostituito dal seguente:

«ELENCO DELLE MERCI DI CUI ALL'ARTICOLO 142, PARAGRAFO 6».

54)

All'allegato 32-06, il termine «Recto» è inserito tra il titolo «Transito unionale/transito comune» e il primo riquadro.

55)

All'allegato 61-03, il primo paragrafo e la frase introduttiva del secondo paragrafo sono sostituiti dal testo seguente:

«Ai fini dell'articolo 252, il peso netto di ciascuna partita di banane fresche è determinato dal pesatore autorizzato in qualsiasi luogo di scarico conformemente alla procedura di cui in appresso.

Ai fini del presente allegato e dell'articolo 252, si intende per:».

56)

All'allegato 62-02, la prima pagina dell'originale e della copia del formulario «INF 3 — Bollettino di informazione sulle merci in reintroduzione» è sostituita dal formulario di cui all'allegato IV.

Articolo 2

Modifiche del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447

Il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 è così modificato:

1)

L'articolo 2 è sostituito dal seguente:

«Articolo 2

Formati e codici dei requisiti comuni in materia di dati

(Articolo 6, paragrafo 2, del codice)

1.   I formati e i codici dei requisiti comuni in materia di dati di cui all'articolo 6, paragrafo 2, del codice e all'articolo 2 del regolamento delegato (UE) 2015/2446 per lo scambio e l'archiviazione di informazioni richieste per le domande e le decisioni figurano nell'allegato A del presente regolamento.

2.   I formati e i codici dei requisiti comuni in materia di dati di cui all'articolo 6, paragrafo 2, del codice e all'articolo 2 del regolamento delegato (UE) 2015/2446 per lo scambio e l'archiviazione di informazioni richieste per le dichiarazioni, le notifiche e le prove della posizione doganale figurano nell'allegato B del presente regolamento.

3.   In deroga al paragrafo 1 del presente articolo, fino alla data di inizio della prima fase del potenziamento del sistema delle informazioni tariffarie vincolanti (ITV) e del sistema Sorveglianza 2 di cui all'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2016/578 della Commissione (*3), i formati e i codici di cui all'allegato A del presente regolamento relativi alle domande e alle decisioni ITV non si applicano e si applicano invece i formati e i codici di cui agli allegati da 2 a 5 del regolamento delegato (UE) 2016/341 della Commissione (*4).

In deroga al paragrafo 1 del presente articolo, fino alla data del potenziamento del sistema dell'operatore economico autorizzato (AEO) di cui all'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2016/578, i formati e i codici di cui all'allegato A del presente regolamento relativi alle domande e alle autorizzazioni AEO non si applicano e si applicano invece i formati e i codici di cui agli allegati 6 e 7 del regolamento delegato (UE) 2016/341.

4.   In deroga al paragrafo 2 del presente articolo, per i sistemi informatici elencati nell'allegato 1 del regolamento delegato (UE) 2016/341, fino alle rispettive date di introduzione o di potenziamento dei pertinenti sistemi informatici di cui all'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2016/578, i formati e i codici dei requisiti comuni in materia di dati figuranti nell'allegato B del presente regolamento non si applicano.

Per i sistemi informatici elencati nell'allegato 1 del regolamento delegato (UE) 2016/341, fino alle rispettive date di introduzione o di potenziamento dei pertinenti sistemi informatici di cui all'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2016/578, lo scambio e l'archiviazione delle informazioni richieste per le dichiarazioni, le notifiche e la prova della posizione doganale sono soggetti ai formati e ai codici figuranti nell'allegato 9 del regolamento delegato (UE) 2016/341.

5.   Fino alla data di introduzione del sistema di decisioni doganali nell'ambito del CDU di cui all'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2016/578, le autorità doganali possono decidere che formati e codici diversi da quelli stabiliti nell'allegato A del presente regolamento debbano essere applicati con riguardo alle seguenti domande e autorizzazioni:

a)

le domande e le autorizzazioni relative alla semplificazione della determinazione degli importi facenti parte del valore in dogana delle merci;

b)

le domande e le autorizzazioni relative alle garanzie globali;

c)

le domande e le autorizzazioni di dilazione di pagamento;

d)

le domande e le autorizzazioni per la gestione delle strutture di deposito per la custodia temporanea di cui all'articolo 148 del codice;

e)

le domande e le autorizzazioni relative ai servizi regolari di trasporto marittimo;

f)

le domande e le autorizzazioni relative alla qualifica di emittente autorizzato;

g)

le domande e le autorizzazioni relative alla qualifica di pesatore autorizzato di banane;

h)

le domande e le autorizzazioni relative all'autovalutazione;

i)

le domande e le autorizzazioni relative alla qualifica di destinatario autorizzato per le operazioni TIR;

j)

le domande e le autorizzazioni per la qualifica di speditore autorizzato per il transito unionale;

k)

le domande e le autorizzazioni relative alla qualifica di destinatario autorizzato per il transito unionale;

l)

le domande e le autorizzazioni relative all'utilizzo di sigilli di un modello particolare;

m)

le domande e le autorizzazioni per l'utilizzo di una dichiarazione di transito con una serie di dati ridotta;

n)

le domande e le autorizzazioni relative all'utilizzo di un documento di trasporto elettronico come dichiarazione doganale.

6.   Fino alla data di introduzione del sistema di decisioni doganali nell'ambito del CDU le autorità doganali possono autorizzare l'utilizzazione dei formati e dei codici dei requisiti in materia di dati per le domande e le autorizzazioni di cui all'allegato 12 del regolamento delegato (UE) 2016/341 in sostituzione dei requisiti in materia di dati figuranti nell'allegato A del presente regolamento per le seguenti domande e autorizzazioni:

a)

le domande e le autorizzazioni per l'uso della dichiarazione semplificata;

b)

le domande e le autorizzazioni relative allo sdoganamento centralizzato;

c)

le domande e le autorizzazioni per l'iscrizione dei dati nelle scritture del dichiarante;

d)

le domande e le autorizzazioni relative all'utilizzo del perfezionamento attivo;

e)

le domande e le autorizzazioni relative all'utilizzo del perfezionamento passivo;

f)

le domande e le autorizzazioni relative all'utilizzo del regime di uso finale;

g)

le domande e le autorizzazioni relative all'utilizzo dell'ammissione temporanea;

h)

le domande e le autorizzazioni relative alla gestione delle strutture di deposito per il deposito doganale.

7.   In deroga al paragrafo 6, fino alle date di introduzione del sistema automatizzato di esportazione (AES) nell'ambito del CDU o di potenziamento dei sistemi nazionali di importazione di cui all'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2016/578, se una domanda di autorizzazione è basata su una dichiarazione doganale in conformità dell'articolo 163, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2015/2446, i formati e i codici di cui all'allegato 12 del regolamento delegato (UE) 2016/341 si applicano per quanto riguarda i dati supplementari richiesti per tale domanda.

(*3)  Decisione di esecuzione (UE) 2016/578 della Commissione, dell'11 aprile 2016, che stabilisce il programma di lavoro relativo allo sviluppo e all'utilizzazione dei sistemi elettronici previsti dal codice doganale dell'Unione (GU L 99 del 15.4.2016, pag. 6)."

(*4)  Regolamento delegato (UE) 2016/341 della Commissione, del 17 dicembre 2015, che integra il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme transitorie relative a talune disposizioni del codice doganale dell'Unione nei casi in cui i pertinenti sistemi elettronici non sono ancora operativi e che modifica il regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione (GU L 69 del 15.3.2016, pag. 1).»"

2)

All'articolo 57, paragrafo 1, è aggiunto il seguente comma:

«I riferimenti contenuti in regimi speciali d'importazione non preferenziali a certificati di origine rilasciati conformemente agli articoli da 55 a 65 del regolamento (CEE) n. 2454/93 sono considerati riferimenti ai certificati di origine di cui al presente articolo.»

3)

L'articolo 62 è sostituito dal seguente:

«Articolo 62

Dichiarazione a lungo termine del fornitore

(Articolo 64, paragrafo 1, del codice)

1.   Quando un fornitore invia regolarmente spedizioni di merci a un esportatore o a un operatore e si prevede che tutte queste merci abbiano lo stesso carattere originario, il fornitore può presentare un'unica dichiarazione a copertura di più invii di tali merci (una dichiarazione a lungo termine del fornitore).

2.   La dichiarazione a lungo termine del fornitore è compilata per le spedizioni inviate durante un periodo di tempo e riporta tre date:

a)

la data in cui la dichiarazione è compilata (data di rilascio);

b)

la data di inizio del periodo (data di inizio), che non può essere anteriore a 12 mesi prima della data di rilascio o posteriore a 6 mesi dopo tale data;

c)

la data di termine del periodo (data di termine), che non può essere posteriore a 24 mesi dopo la data di rilascio.

3.   Il fornitore informa immediatamente l'esportatore o l'operatore interessato qualora la dichiarazione a lungo termine del fornitore non sia valida in relazione ad alcune o a tutte le spedizioni di merci fornite e da fornire.»

4)

L'articolo 68 è sostituito dal seguente:

«Articolo 68

Registrazione degli esportatori fuori dall'ambito dell'SPG dell'Unione

(Articolo 64, paragrafo 1, del codice)

1.   Se l'Unione ha un regime preferenziale in base al quale l'esportatore può compilare un documento relativo all'origine conformemente alla legislazione pertinente dell'Unione, un siffatto documento può essere compilato esclusivamente da un esportatore registrato a tal fine dall'autorità doganale di uno Stato membro. L'identità degli esportatori così registrati figura nel sistema degli esportatori registrati (REX) di cui all'allegato della decisione di esecuzione 2016/578/UE. Le sottosezioni da 2 a 9 della presente sezione si applicano mutatis mutandis.

2.   Ai fini del presente articolo non si applicano l'articolo 11, paragrafo 1, lettera d), e gli articoli 16, 17 e 18 del regolamento delegato (UE) n. 2015/2446 relativi alle condizioni per l'accettazione delle domande e la sospensione delle decisioni, nonché gli articoli 10 e 15 del presente regolamento. Le domande e le decisioni connesse al presente articolo non vengono scambiate e archiviate in un sistema elettronico di informazione e comunicazione di cui all'articolo 10 del presente regolamento.

3.   La Commissione comunica al paese terzo con cui l'Unione ha un regime preferenziale gli indirizzi delle autorità doganali competenti per la verifica di un documento relativo all'origine compilato da un esportatore registrato nell'Unione conformemente al presente articolo.

4.   In deroga al paragrafo 1, qualora il regime preferenziale applicabile non precisi il valore soglia fino al quale un esportatore che non è un esportatore registrato può compilare un documento relativo all'origine, il valore soglia è pari a 6 000 EUR per ciascuna spedizione.

5.   In deroga al paragrafo 1, fino al 31 dicembre 2017 un documento relativo all'origine può essere compilato da un esportatore non registrato, purché sia un esportatore autorizzato nell'Unione. L'articolo 77, paragrafo 7, si applica di conseguenza.».

5)

All'articolo 69, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   Se la prova dell'origine necessaria ai fini della misura tariffaria preferenziale di cui al paragrafo 1 è un certificato di circolazione delle merci EUR.1, un altro certificato di origine rilasciato dalla pubblica amministrazione, una dichiarazione di origine o una dichiarazione su fattura, la prova dell'origine sostitutiva è rilasciata o compilata sotto forma di uno dei seguenti documenti:

a)

una dichiarazione di origine sostitutiva o una dichiarazione su fattura sostitutiva compilate da un esportatore autorizzato che rispedisce le merci;

b)

una dichiarazione di origine sostitutiva, una dichiarazione su fattura sostitutiva o un'attestazione di origine sostitutiva compilate da qualsiasi rispeditore delle merci, se il valore totale dei prodotti originari della partita iniziale da frazionare non supera il valore soglia applicabile;

c)

una dichiarazione di origine sostitutiva, una dichiarazione su fattura sostitutiva o un'attestazione di origine sostitutiva compilate da qualsiasi rispeditore delle merci, se il valore totale dei prodotti originari della partita iniziale da frazionare supera il valore soglia applicabile e il rispeditore allega una copia della prova dell'origine iniziale alla dichiarazione di origine sostitutiva, alla dichiarazione su fattura sostitutiva o all'attestazione di origine sostitutiva;

d)

un certificato di circolazione delle merci EUR.1 rilasciato dall'ufficio doganale sotto il cui controllo sono poste le merci, se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

i)

il rispeditore non è un esportatore autorizzato o un esportatore registrato e non consente che una copia della prova dell'origine iniziale sia allegata alla prova sostitutiva;

ii)

il valore totale dei prodotti originari nella spedizione iniziale supera il valore soglia applicabile al di sopra del quale l'esportatore, per poter fornire una prova sostitutiva, deve essere un esportatore autorizzato o un esportatore registrato;

e)

un'attestazione di origine sostitutiva compilata da un esportatore registrato che rispedisce le merci.»

6)

All'articolo 73 è aggiunto il seguente paragrafo 3:

«3.   La Commissione trasmette al paese beneficiario che lo richiede i facsimile delle impronte dei timbri usati dalle autorità doganali degli Stati membri per il rilascio dei certificati di circolazione delle merci EUR.1.»

7)

All'articolo 80, paragrafo 4, è aggiunta la seguente frase:

«Le autorità competenti di un paese beneficiario o le autorità doganali di uno Stato membro comunicano all'esportatore registrato le modifiche apportate ai dati relativi alla sua registrazione.»

8)

L'articolo 85 è così modificato:

a)

il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   A decorrere dal 1o gennaio 2018 le autorità doganali di tutti gli Stati membri cessano di rilasciare i certificati di circolazione delle merci EUR.1 e gli esportatori autorizzati cessano di compilare dichiarazioni su fattura ai fini del cumulo di cui all'articolo 53 del regolamento delegato (UE) 2015/2446.»;

b)

al paragrafo 3, è aggiunto il seguente secondo comma:

«Fino al 31 dicembre 2017 gli esportatori autorizzati negli Stati membri che non sono ancora registrati possono compilare dichiarazioni su fattura ai fini del cumulo di cui all'articolo 53 del regolamento delegato (UE) 2015/2446.»

9)

All'articolo 86, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.   Ai fini dell'esportazione nell'ambito degli SGP e dell'Unione, della Norvegia o della Svizzera, gli esportatori sono tenuti alla registrazione una sola volta.

Le autorità competenti del paese beneficiario attribuiscono all'esportatore un numero di esportatore registrato ai fini dell'esportazione nel quadro degli SGP dell'Unione, della Norvegia e della Svizzera, nella misura in cui tali paesi abbiano riconosciuto come paese beneficiario il paese in cui ha avuto luogo la registrazione.

I commi primo e secondo si applicano, mutatis mutandis, ai fini dell'esportazione nell'ambito dell'SPG della Turchia, una volta che tale paese avrà iniziato ad applicare il sistema REX. La Commissione pubblica nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (serie C) la data in cui la Turchia inizia ad applicare tale sistema.»

10)

L'articolo 158 è sostituito dal seguente:

«Articolo 158

Livello della garanzia globale

(Articolo 95, paragrafi 2 e 3, del codice)

1.   Alle condizioni di cui all'articolo 84 del regolamento delegato (UE) 2015/2446, l'importo della garanzia globale di cui all'articolo 95, paragrafo 2, del codice, deve essere ridotto al 50 %, al 30 % o allo 0 % della parte dell'importo di riferimento determinata conformemente all'articolo 155, paragrafo 3, lettera b), del presente regolamento.

2.   L'importo della garanzia globale di cui all'articolo 95, paragrafo 3, del codice, deve essere ridotto al 30 % delle parti dell'importo di riferimento determinate conformemente all'articolo 155, paragrafo 2 e paragrafo 3, lettera a), del presente regolamento.»

11)

All'articolo 161 è aggiunto il paragrafo seguente:

«Dalla data di effetto della revoca o dell'annullamento, i certificati di garanzia isolata emessi precedentemente non possono più essere utilizzati per vincolare le merci al regime di transito unionale.»

12)

L'articolo 163 è sostituito dal seguente:

«Articolo 163

Responsabilità delle associazioni garanti per le operazioni TIR

[Articolo 226, paragrafo 3, lettera b), e articolo 227, paragrafo 2, lettera b), del codice]

Ai fini dell'articolo 8, paragrafi 3 e 4, della convenzione doganale relativa al trasporto internazionale di merci accompagnate da carnet TIR, comprese le successive modifiche (convenzione TIR), qualora un'operazione TIR avvenga nel territorio doganale dell'Unione, qualsiasi associazione garante stabilita nel territorio doganale dell'Unione può diventare responsabile del pagamento dell'importo garantito relativo alle merci che sono oggetto dell'operazione TIR fino a concorrenza di 100 000 EUR per carnet TIR o di un importo equivalente espresso nella valuta nazionale.»

13)

All'articolo 231, il paragrafo 11 è sostituito dal seguente:

«11.   I paragrafi 5 e 6 del presente articolo non si applicano fino alle date rispettive di introduzione dell'AES e dello sdoganamento centralizzato all'importazione (CCI) nell'ambito del CDU di cui all'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2016/578.»

14)

All'articolo 329, il paragrafo 8 è soppresso.

15)

All'articolo 333, il paragrafo 7 è sostituito dal seguente:

«7.   In deroga al paragrafo 2, lettere b) e c), fino alle date di introduzione dell'AES di cui all'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2016/578, nei casi di cui all'articolo 329, paragrafi 5 e 6, il termine di cui dispone l'ufficio doganale di uscita per informare l'ufficio doganale di esportazione in merito all'uscita delle merci corrisponde al primo giorno lavorativo successivo a quello in cui le merci sono vincolate al regime di transito, a quello in cui lasciano il territorio doganale dell'Unione o a quello in cui il regime di transito viene appurato.»

16)

All'allegato B, il titolo I «Formati e cardinalità dei requisiti comuni in materia di dati per le dichiarazioni e le notifiche» è così modificato:

a)

alla riga corrispondente al dato «2/1 Dichiarazione semplificata/Documenti precedenti», nella colonna «Formato del dato (Tipo/Lunghezza)» il testo «Categoria di documento: a1 +» è soppresso;

b)

alla riga corrispondente al dato «4/4 Calcolo delle imposte — base imponibile», nella colonna «Formato del dato (Tipo/Lunghezza)» è aggiunto il testo seguente:

«OPPURE

Importo: n..16,2»;

c)

nella riga corrispondente al dato «5/8 Codice del paese di destinazione», nella colonna «Note» è aggiunto il testo seguente:

«Nel contesto delle operazioni di transito, si deve utilizzare il codice ISO 3166 alfa-2 del paese.»;

17)

all'allegato B, il titolo II «Codici relativi ai requisiti comuni in materia di dati per le dichiarazioni e le notifiche» è così modificato:

a)

il dato «2/1. Dichiarazione semplificata/Documento precedente» è così modificato:

i)

il primo, secondo e terzo comma sono sostituiti dal testo seguente:

«Questo dato è costituito da codici alfanumerici.

Ciascun codice si compone di tre elementi. Il primo elemento (an..3), rappresentato da una combinazione di cifre e/o lettere, indica la natura del documento. Il secondo elemento (an..35) rappresenta i dati del documento indispensabili per identificarlo, ovvero il suo numero di identificazione o altro riferimento riconoscibile. Il terzo elemento (an.. 5) è utilizzato per individuare a quale elemento del documento precedente è fatto riferimento.

Se è presentata una dichiarazione doganale su supporto cartaceo, i tre elementi sono separati da un trattino (–).»;

ii)

la sezione che inizia con «1. Il primo elemento (a1):» è soppressa;

iii)

il titolo «2. Il secondo elemento (an..3):» è sostituito dal titolo «1. Il primo elemento (an..3)»;

iv)

il titolo «3. Il terzo elemento (an..35):» è sostituito dal titolo «2. Il secondo elemento (an..35)»;

v)

il titolo «4. Il quarto elemento (an..5):» è sostituito dal titolo «3. Il terzo elemento (n..5)»;

vi)

i due trattini nella sezione «Esempi» sotto il titolo «4. Il quarto elemento (an..5)» sono sostituiti dai seguenti:

«—

l'articolo interessato della dichiarazione era al 5o posto nel documento di transito T1 (documento precedente) al quale l'ufficio di destinazione ha assegnato il numero “238 544”. Il codice corrispondente è pertanto “821-238544-5”. (“821” per la procedura di transito, “238544” per il numero di registrazione del documento (o l'MRN per le operazioni NCTS) e “5” per il numero dell'articolo),

le merci sono state dichiarate mediante una dichiarazione semplificata. È stato assegnato l'MRN “16DE9876AB889012R1”. Nella dichiarazione complementare il codice sarà pertanto “SDE-16DE9876AB889012R1”. (“SDE” per la dichiarazione semplificata, “16DE9876AB889012R1” per l'MRN del documento).»;

b)

il dato «2/2. Menzioni speciali» è così modificato:

i)

nella tabella della sezione «Categoria generale — Codice 0xxxx», l'ultima riga è soppressa;

ii)

nella tabella della sezione «Importazione: codice 1xxxx», l'ultima riga è soppressa;

iii)

nella tabella della sezione «Esportazione: codice 3xxxx», nella terza riga, la base giuridica relativa al codice «30 500» è sostituita da «Articolo 329, paragrafo 7».

18)

All'allegato 22-14, è aggiunta la seguente nota introduttiva:

«7.

I certificati che recano nel riquadro in alto a destra il testo della versione precedente “CERTIFICATO DI ORIGINE per l'importazione di prodotti agricoli nella Comunità economica europea” e nel riquadro “Note” il testo della versione precedente, possono essere utilizzati fino all'esaurimento delle scorte o fino al 1o maggio 2019, se anteriore.»

19)

L'allegato 22-16 è così modificato:

a)

il testo della nota a piè di pagina 7 è sostituito dal seguente:

«(7)

Indicare le date di inizio e di termine. Il periodo non deve superare i 24 mesi.»;

b)

il testo della nota a piè di pagina 8 è sostituito dal seguente:

«(8)

Luogo e data del rilascio.»

20)

L'allegato 22-18 è così modificato:

a)

il testo della nota a piè di pagina 8 è sostituito dal seguente:

«(8)

Indicare le date di inizio e di termine. Il periodo non deve superare i 24 mesi.»;

b)

il testo della nota a piè di pagina 9 è sostituito dal seguente:

«(9)

Luogo e data del rilascio.»

21)

L'allegato 32-01 è sostituito dal testo di cui all'allegato VII del presente regolamento.

22)

L'allegato 32-02 è sostituito dal testo di cui all'allegato VIII del presente regolamento.

23)

L'allegato 32-03 è sostituito dal testo di cui all'allegato IX del presente regolamento.

24)

L'allegato 72-04 è così modificato:

a)

la parte I è così modificata:

i)

ai punti 2.1 e 2.2 del capo I «Disposizioni generali», i termini «nell'allegato B-01» sono sostituiti dai termini «nell'allegato B-01 del regolamento delegato (UE) 2015/2446»;

ii)

al punto 3.1 del capo II «Modalità di applicazione», i termini «all'allegato B-01» sono sostituiti dai termini «all'allegato B-01 del regolamento delegato (UE) 2015/2446»;

iii)

al punto 9 del capo III «Funzionamento della procedura», i termini «dell'articolo 300» sono sostituiti dai termini «dell'articolo 302»;

iv)

al capo III «Funzionamento della procedura» i punti seguenti sono aggiunti dopo il punto 19.2.:

«19.3.

La validità di un certificato di garanzia globale o di un certificato di esonero dalla garanzia è limitata a due anni. Tuttavia tale durata può essere prorogata dall'ufficio doganale di garanzia una sola volta per un periodo non superiore a due anni.

19.4.

A decorrere dalla data in cui prendono effetto la revoca di un'autorizzazione a utilizzare una garanzia globale o la revoca e l'annullamento di un impegno assunto relativamente a una garanzia globale, i certificati emessi non possono più essere utilizzati per il vincolo di merci al regime di transito unionale e sono restituiti senza indugio dal titolare del regime all'ufficio doganale di garanzia.

Ciascuno Stato membro trasmette alla Commissione informazioni sugli elementi identificativi dei certificati in corso di validità che non sono stati restituiti o che sono stati dichiarati rubati, perduti o falsificati. La Commissione ne informa gli altri Stati membri.»;

b)

la parte II è così modificata:

i)

al capo VI «Certificato di garanzia globale», il formulario TC 31 — CERTIFICATO DI GARANZIA GLOBALE è sostituito dal formulario figurante nell'allegato V del presente regolamento;

ii)

al capo VII «Certificato di esonero dalla garanzia», il formulario TC 33 — CERTIFICATO DI ESONERO DALLA GARANZIA è sostituito dal formulario figurante nell'allegato VI del presente regolamento.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 giugno 2017

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1.

(2)  Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione, del 24 novembre 2015, recante modalità di applicazione di talune disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice doganale dell'Unione (GU L 343 del 29.12.2015, pag. 558).

(3)  Regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione, del 28 luglio 2015, che integra il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio in relazione alle modalità che specificano alcune disposizioni del codice doganale dell'Unione (GU L 343 del 29.12.2015, pag. 1).

(4)  Direttiva 2008/118/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativa al regime generale delle accise e che abroga la direttiva 92/12/CEE (GU L 9 del 14.1.2009, pag. 12).

(5)  Regolamento delegato (UE) 2016/341 della Commissione, del 17 dicembre 2015, che integra il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme transitorie relative a talune disposizioni del codice doganale dell'Unione nei casi in cui i pertinenti sistemi elettronici non sono ancora operativi e che modifica il regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione (GU L 69 del 15.3.2016, pag. 1).

(6)  Regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1).

(7)  GU L 252 del 14.9.1978, pag. 2.

(8)  Convenzione relativa ad un regime comune di transito (GU L 226 del 13.8.1987, pag. 2).


ALLEGATO I

«

ALLEGATO 12-03

ETICHETTA DA APPORRE SUI BAGAGLI REGISTRATI IN UN AEROPORTO DELL'UNIONE (articolo 44)

1.   CARATTERISTICHE

L'etichetta di cui all'articolo 44 deve essere concepita in modo tale che ne sia impossibile la riutilizzazione.

a)

L'etichetta deve essere munita lungo i bordi longitudinali di una banda di colore verde di almeno 5 mm di larghezza in corrispondenza delle sezioni relative al tragitto e all'identificazione. Inoltre, queste bande di colore verde possono coprire anche altre parti dell'etichetta, ad eccezione degli spazi riservati al numero dell'etichetta con il relativo codice a barre, che deve essere stampato su sfondo bianco integrale. [Si vedano i modelli al punto 2 a)]

b)

Per il bagaglio non accompagnato, l'etichetta è munita di bande di colore verde anziché rosso lungo i bordi. [Si vedano i modelli al punto 2 b)]

2.   MODELLI

a)

Image

b)

Image

»

ALLEGATO II

«

ALLEGATO 22-06

Image Testo di immagine Image Testo di immagine Image Testo di immagine

1)

Il presente formulario di domanda è comune ai sistemi SPG di quattro entità: l'Unione (UE), la Norvegia, la Svizzera e la Turchia (le «entità»). Va comunque notato che i rispettivi sistemi SPG di queste entità possono variare in termini di copertura di paesi e prodotti. Una registrazione sarà pertanto valida ai fini delle esportazioni solo nell'ambito del sistema o dei sistemi SPG che considerano il vostro paese un paese beneficiario.

2)

Per gli esportatori e i rispeditori dell'UE è obbligatoria l'indicazione del codice EORI. Per gli esportatori dei paesi beneficiari e della Norvegia, della Svizzera e della Turchia è obbligatoria l'indicazione del numero di identificazione dell'operatore.

3)

Se le domande per ottenere la qualifica di esportatore registrato o altri scambi di informazioni tra gli esportatori e le autorità competenti dei paesi beneficiari o le autorità doganali degli Stati membri si effettuano mediante procedimenti informatici, la firma e il timbro di cui alle caselle nn. 5, 6 e 7 sono sostituiti da un'autenticazione elettronica.

»

ALLEGATO III

«

ALLEGATO 22-09

Dichiarazione su fattura

La dichiarazione su fattura, il cui testo figura di seguito, deve essere redatta conformemente alle note a piè di pagina. Queste ultime, tuttavia, non devono essere riprodotte.

Versione francese

L'exportateur des produits couverts par le présent document [autorisation douanière no (1) déclare que, sauf indication claire du contraire, ces produits ont l'origine préférentielle … (2) au sens des règles d'origine du Système des préférences tarifaires généralisées de l'Union européenne … (3) et (4).

Versione inglese

The exporter of the products covered by this document (customs authorisation No … (1) declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of … preferential origin (2) according to rules of origin of the Generalised System of Preferences of the European Union (3) and (4).

Versione spagnola

El exportador de los productos incluidos en el presente documento (autorización aduanera no (1) declara que, salvo indicación en sentido contrario, estos productos gozan de un origen preferencial … (2) en el sentido de las normas de origen del Sistema de preferencias generalizado de la Unión europea (3) y (4).

(Luogo e data) (5)

(Firma dell'esportatore; deve inoltre essere scritto in modo leggibile il nome della persona che firma la dichiarazione) (6)

»

(1)  Se la dichiarazione su fattura è compilata da un esportatore autorizzato dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 77, paragrafo 4, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447, il numero di autorizzazione dell'esportatore autorizzato deve essere indicato in questo spazio. Se la dichiarazione su fattura non è compilata da un esportatore autorizzato (come avviene sempre nel caso di dichiarazioni su fattura compilate in paesi beneficiari), le parole tra parentesi possono essere omesse o lo spazio lasciato in bianco.

(2)  Indicazione obbligatoria del paese di origine dei prodotti. Se la dichiarazione su fattura si riferisce, in tutto o in parte, a prodotti originari di Ceuta e Melilla ai sensi dell'articolo 112 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447, l'esportatore è tenuto a indicarlo chiaramente nel documento su cui è redatta la dichiarazione mediante la sigla «CM».

(3)  Se del caso, inserire una delle diciture seguenti: “EU cumulation”, “Norway cumulation”, “Switzerland cumulation”, “Turkey cumulation”, “regional cumulation”, “extended cumulation with country x” oppure “Cumul UE”, “Cumul Norvège”, “Cumul Suisse”, “Cumul Turquie”, “cumul regional”, “cumul étendu avec le pays x” oppure “Acumulación UE”, “Acumulación Noruegà”“Acumulación Suizà”“Acumulación Turquíà”“Acumulación regional”, “Acumulación ampliada con en país x”.

(4)  Se la dichiarazione su fattura è compilata nel quadro di un altro accordo commerciale preferenziale, il riferimento al sistema di preferenze generalizzate è sostituito dal riferimento all'altro accordo commerciale preferenziale.

(5)  Queste indicazioni possono essere omesse se già contenute nel documento stesso.

(6)  Cfr. l'articolo 77, paragrafo 7, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 (riguarda unicamente gli esportatori autorizzati dell'Unione europea). Nei casi in cui l'esportatore non è tenuto a firmare, la dispensa dall'obbligo della firma implica anche la dispensa dall'obbligo di indicare il nome del firmatario.


ALLEGATO IV

«INF 3 — Bollettino di informazione sulle merci in reintroduzione

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ALLEGATO V

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ALLEGATO VI

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ALLEGATO VII

«

ALLEGATO 32-01

IIMPEGNO DEL GARANTE — GARANZIA ISOLATA

I.   Impegno del garante

1.

Il(la) sottoscritto(a) (1)

residente (2) a …

si costituisce garante in solido, presso l'ufficio di garanzia di …

a concorrenza di un importo massimo di …

nei confronti dell'Unione europea (costituita dal Regno del Belgio, dalla Repubblica di Bulgaria, dalla Repubblica ceca, dal Regno di Danimarca, dalla Repubblica federale di Germania, dall'Irlanda, dalla Repubblica di Estonia, dalla Repubblica ellenica, dalla Repubblica di Croazia, dal Regno di Spagna, dalla Repubblica francese, dalla Repubblica italiana, dalla Repubblica di Cipro, dalla Repubblica di Lettonia, dalla Repubblica di Lituania, dal Granducato di Lussemburgo, dall'Ungheria, dalla Repubblica di Malta, dal Regno dei Paesi Bassi, dalla Repubblica d'Austria, dalla Repubblica di Polonia, dalla Repubblica portoghese, dalla Romania, dalla Repubblica di Slovenia, dalla Repubblica slovacca, dalla Repubblica di Finlandia, dal Regno di Svezia, dal Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord), nonché nei confronti della Repubblica d'Islanda, dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, del Regno di Norvegia, della Repubblica di Serbia, della Confederazione svizzera, della Repubblica di Turchia (3), del Principato di Andorra e della Repubblica di San Marino (4), per tutte le somme di cui il soggetto che costituisce la presente garanzia (5): …

è o diventi debitore nei confronti di detti paesi a titolo di dazi e altri diritti e tributi (1), con riguardo alle merci descritte di seguito oggetto della seguente operazione doganale (6): …

Descrizione delle merci: …

2.

Il(la) sottoscritto(a) si impegna ad effettuare, alla prima richiesta scritta delle autorità competenti degli Stati di cui al paragrafo 1, il pagamento delle somme richieste senza poterlo differire oltre il termine di trenta giorni dalla data della richiesta, a meno che il(la) sottoscritto(a) o ogni altra persona interessata non provi, prima della scadenza di tale termine, con soddisfazione delle autorità doganali, che il regime speciale diverso dal regime di uso finale è stato appurato, che la vigilanza doganale sulle merci in regime di uso finale o la custodia temporanea si sono concluse correttamente o, nel caso delle operazioni diverse dai regimi speciali e dalla custodia temporanea, che la situazione delle merci è stata regolarizzata.

Le autorità competenti possono, a richiesta del(della) sottoscritto(a) e per ogni ragione ritenuta valida, prorogare oltre il termine di trenta giorni dalla data della richiesta di pagamento il termine entro il quale il(la) sottoscritto(a) è tenuto(a) a effettuare il pagamento delle somme richieste. Le spese risultanti dalla concessione di tale termine supplementare, e in particolare gli interessi, devono essere calcolati in modo che il loro importo sia equivalente a quello che sarebbe richiesto a tal fine sul mercato monetario e finanziario nazionale.

3.

Il presente impegno è valido a decorrere dal giorno in cui esso è accettato dall'ufficio di garanzia. Il(la) sottoscritto(a) è responsabile del pagamento dell'obbligazione sorta in occasione dell'operazione doganale coperta dal presente impegno, che abbia avuto inizio anteriormente alla data di efficacia della revoca o risoluzione dell'atto costitutivo della garanzia, anche in caso di richiesta di pagamento successiva.

4.

Ai fini del presente impegno, il(la) sottoscritto(a) elegge il proprio domicilio (7) in ciascuno degli altri Stati di cui al paragrafo 1, presso:

Paese

Cognome e nome, o ragione sociale, e indirizzo completo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il(la) sottoscritto(a) riconosce che qualsiasi comunicazione o notifica e, più generalmente, qualsiasi formalità o procedura relative al presente impegno, indirizzate o compiute per iscritto presso uno dei domicili eletti, saranno accettate e a lui(lei) debitamente comunicate.

Il(la) sottoscritto(a) riconosce la competenza del giudice dei luoghi in cui ha eletto domicilio.

Il(la) sottoscritto(a) s'impegna a mantenere le elezioni di domicilio o, se indotto(a) a modificare uno o più domicili eletti, a informare preventivamente l'ufficio di garanzia.

Fatto a …

il …

(Firma) (8)

II.   Accettazione dell'ufficio di garanzia

Ufficio di garanzia di ….

Impegno del garante accettato il …a copertura dell'operazione doganale che ha dato luogo alla dichiarazione doganale/dichiarazione di custodia temporanea n. …del … (9)

(Timbro e firma)

»

(1)  Cognome e nome o ragione sociale.

(2)  Indirizzo completo.

(3)  Cancellare il nome dello Stato (i nomi degli Stati) sul cui territorio la garanzia non può essere utilizzata.

(4)  I riferimenti al Principato di Andorra e alla Repubblica di San Marino riguardano soltanto le operazioni di transito unionale.

(5)  Cognome e nome, o ragione sociale, e indirizzo completo della persona che costituisce la garanzia.

(1)  

5a

Applicabile con riguardo alle altre imposizioni dovute connesse all'importazione o all'esportazione delle merci quando la garanzia è utilizzata ai fini del vincolo delle merci al regime di transito unionale/comune o può essere utilizzata in più di uno Stato membro.

(6)  Inserire una o più delle seguenti operazioni doganali:

a)

custodia temporanea

b)

regime di transito unionale/regime comune di transito

c)

regime di deposito doganale

d)

regime di ammissione temporanea con esonero totale dai dazi all'importazione

e)

regime di perfezionamento attivo

f)

regime di uso finale

g)

immissione in libera pratica nell'ambito di una normale dichiarazione in dogana senza dilazione di pagamento

h)

immissione in libera pratica nell'ambito di una normale dichiarazione in dogana con dilazione di pagamento

i)

immissione in libera pratica nell'ambito di una dichiarazione in dogana presentata a norma dell'articolo 166 del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione

j)

immissione in libera pratica nell'ambito di una dichiarazione in dogana presentata a norma dell'articolo 182 del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione

k)

regime di ammissione temporanea con parziale esonero dai dazi all'importazione

l)

se diversa dalle precedenti, indicare il tipo di operazione.

(7)  Ove la possibilità di eleggere domicilio non sia prevista dalla legislazione di uno di tali paesi, il garante designa, in questo paese, un mandatario autorizzato a ricevere ogni comunicazione a lui(lei) destinata e gli impegni previsti al punto 4, secondo e quarto comma, devono essere stipulati mutatis mutandis. I giudici dei luoghi di domicilio del garante e dei mandatari sono competenti a conoscere delle vertenze inerenti alla presente garanzia.

(8)  Il firmatario deve far precedere la propria firma dalla seguente menzione manoscritta: “Buono a titolo di garanzia per l'importo di…”, indicando l'importo in lettere.

(9)  Deve essere compilato dall'ufficio in cui le merci sono state vincolate al regime o erano in custodia temporanea.


ALLEGATO VIII

«

ALLEGATO 32-02

Impegno del garante — Garanzia isolata a mezzo di certificati

REGIME DI TRANSITO COMUNE/UNIONALE

I.   Impegno del garante

1.

Il(la) sottoscritto(a) (1)

residente a (2)

si costituisce garante in solido, presso l'ufficio di garanzia di …

nei confronti dell'Unione europea (costituita dal Regno del Belgio, dalla Repubblica di Bulgaria, dalla Repubblica ceca, dal Regno di Danimarca, dalla Repubblica federale di Germania, dall'Irlanda, dalla Repubblica di Estonia, dalla Repubblica ellenica, dalla Repubblica di Croazia, dal Regno di Spagna, dalla Repubblica francese, dalla Repubblica italiana, dalla Repubblica di Cipro, dalla Repubblica di Lettonia, dalla Repubblica di Lituania, dal Granducato di Lussemburgo, dall'Ungheria, dalla Repubblica di Malta, dal Regno dei Paesi Bassi, dalla Repubblica d'Austria, dalla Repubblica di Polonia, dalla Repubblica portoghese, dalla Romania, dalla Repubblica di Slovenia, dalla Repubblica slovacca, dalla Repubblica di Finlandia, dal Regno di Svezia, dal Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord), nonché nei confronti della Repubblica d'Islanda, dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, del Regno di Norvegia, della Repubblica di Serbia, della Confederazione svizzera, della Repubblica di Turchia, del Principato di Andorra e della Repubblica di San Marino (3), per tutte le somme di cui un titolare del regime è o diventi debitore nei confronti di detti paesi a titolo di dazi e altri diritti e tributi dovuti in relazione all'importazione o all'esportazione delle merci vincolate al regime di transito comune/unionale, per i quali il(la) sottoscritto(a) ha accettato di impegnare la propria responsabilità mediante il rilascio di certificati di garanzia isolata a concorrenza di un importo massimo di 10 000 EUR per certificato.

2.

Il(la) sottoscritto(a) si impegna ad effettuare, alla prima richiesta scritta delle autorità competenti dei paesi di cui al punto 1, il pagamento delle somme richieste, fino a concorrenza di 10 000 EUR per certificato di garanzia isolata e senza poterlo differire oltre il termine di trenta giorni dalla data della richiesta, a meno che il(la) sottoscritto(a) o ogni altra persona interessata non provi, prima della scadenza di tale termine, con soddisfazione delle autorità competenti, che l'operazione è stata appurata.

Le autorità competenti possono, a richiesta del(della) sottoscritto(a) e per ogni ragione ritenuta valida, prorogare oltre il termine di trenta giorni dalla data della richiesta di pagamento il termine entro il quale il(la) sottoscritto(a) è tenuto(a) a effettuare il pagamento delle somme richieste. Le spese risultanti dalla concessione di tale termine supplementare, e in particolare gli interessi, devono essere calcolati in modo che il loro importo sia equivalente a quello che sarebbe richiesto a tal fine sul mercato monetario e finanziario nazionale.

3.

Il presente impegno è valido a decorrere dal giorno in cui esso è accettato dall'ufficio di garanzia. Il(la) sottoscritto(a) è responsabile del pagamento dell'obbligazione sorta in occasione dell'operazione di transito comune/unionale, coperta dal presente impegno, che abbia avuto inizio anteriormente alla data di efficacia della revoca o risoluzione dell'atto costitutivo della garanzia, anche in caso di richiesta di pagamento successiva.

4.

Ai fini del presente impegno, il(la) sottoscritto(a) elegge il proprio domicilio (4) in ciascuno degli altri Stati di cui al punto 1, presso:

Paese

Cognome e nome, o ragione sociale, e indirizzo completo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il(la) sottoscritto(a) riconosce che qualsiasi comunicazione o notifica e, più generalmente, qualsiasi formalità o procedura relative al presente impegno, indirizzate o compiute per iscritto presso uno dei domicili eletti, saranno accettate e a lui(lei) debitamente comunicate.

Il(la) sottoscritto(a) riconosce la competenza del giudice dei luoghi in cui ha eletto domicilio.

Il(la) sottoscritto(a) s'impegna a mantenere le elezioni di domicilio o, se indotto(a) a modificare uno o più domicili eletti, a informare preventivamente l'ufficio di garanzia.

Fatto a …

il …

(Firma) (5)

II.   Accettazione dell'ufficio di garanzia

Ufficio di garanzia di …

Impegno del garante accettato il …

(Timbro e firma)

»

(1)  Cognome e nome o ragione sociale.

(2)  Indirizzo completo.

(3)  I riferimenti al Principato di Andorra e alla Repubblica di San Marino riguardano soltanto le operazioni di transito unionale.

(4)  Ove la possibilità di eleggere domicilio non sia prevista dalla legislazione di uno di tali paesi, il garante designa, in questo paese, un mandatario autorizzato a ricevere ogni comunicazione a lui(lei) destinata e gli impegni previsti al punto 4, secondo e quarto comma, devono essere stipulati mutatis mutandis. I giudici dei luoghi di domicilio del garante e dei mandatari sono competenti a conoscere delle vertenze inerenti alla presente garanzia.

(5)  Il firmatario deve far precedere la propria firma dalla seguente menzione manoscritta: “Buono a titolo di garanzia”.


ALLEGATO IX

«

ALLEGATO 32-03

Impegno del garante — Garanzia globale

I.   Impegno del garante

1.

Il(la) sottoscritto(a) (1)

residente a (2)

si costituisce garante in solido, presso l'ufficio di garanzia di …

a concorrenza di un importo massimo di …

nei confronti dell'Unione europea (costituita dal Regno del Belgio, dalla Repubblica di Bulgaria, dalla Repubblica ceca, dal Regno di Danimarca, dalla Repubblica federale di Germania, dalla Repubblica di Estonia, dall'Irlanda, dalla Repubblica ellenica, dal Regno di Spagna, dalla Repubblica francese, dalla Repubblica di Croazia, dalla Repubblica italiana, dalla Repubblica di Cipro, dalla Repubblica di Lettonia, dalla Repubblica di Lituania, dal Granducato di Lussemburgo, dall'Ungheria, dalla Repubblica di Malta, dal Regno dei Paesi Bassi, dalla Repubblica d'Austria, dalla Repubblica di Polonia, dalla Repubblica portoghese, dalla Romania, dalla Repubblica di Slovenia, dalla Repubblica slovacca, dalla Repubblica di Finlandia, dal Regno di Svezia, dal Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord) nonché nei confronti della Repubblica d'Islanda, dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, del Regno di Norvegia, della Repubblica di Serbia, della Confederazione svizzera, della Repubblica di Turchia (3), del Principato di Andorra e della Repubblica di San Marino (4),

per tutte le somme di cui il soggetto che costituisce la presente garanzia (5): …è o diventi debitore nei confronti di detti paesi a titolo di dazi e altri diritti e tributi (6) che potrebbero insorgere o sono insorti con riguardo alle merci oggetto delle operazioni doganali descritte al punto 1 bis e/o al punto 1 ter.

L'importo massimo della garanzia comprende un importo di

a)

che rappresenta il 100/50/30 % (7) della quota dell'importo di riferimento corrispondente a un importo di obbligazioni doganali e altri oneri che potrebbero insorgere, pari alla somma degli importi di cui al punto 1 bis

e

b)

che rappresenta il 100/30 % (8) della quota dell'importo di riferimento corrispondente a un importo di obbligazioni doganali e altri oneri insorti, pari alla somma degli importi di cui al punto 1 ter.

bis.

Gli importi che costituiscono la quota dell'importo di riferimento corrispondente a un importo di obbligazioni doganali e, ove del caso, altri oneri che potrebbero insorgere sono i seguenti per ciascuna delle finalità di seguito elencate (9):

a)

custodia temporanea — ….

b)

regime di transito unionale/regime comune di transito — …

c)

regime di deposito doganale — …

d)

regime di ammissione temporanea con esonero totale dai dazi all'importazione — …

e)

regime di perfezionamento attivo — …

f)

regime di uso finale — …

g)

se diversa dalle precedenti, indicare il tipo di operazione — ….

ter.

Gli importi che costituiscono la quota dell'importo di riferimento corrispondente a un importo di obbligazioni doganali e, ove del caso, altri oneri insorti sono i seguenti per ciascuna delle finalità di seguito elencate (10):

a)

immissione in libera pratica nell'ambito di una normale dichiarazione in dogana senza dilazione di pagamento — …

b)

immissione in libera pratica nell'ambito di una normale dichiarazione in dogana con dilazione di pagamento — …

c)

immissione in libera pratica nell'ambito di una dichiarazione in dogana presentata a norma dell'articolo 166 del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione — …

d)

immissione in libera pratica nell'ambito di una dichiarazione in dogana presentata a norma dell'articolo 182 del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione — …

e)

regime di ammissione temporanea con esonero parziale dai dazi all'importazione — …

f)

regime di uso finale — … (11)

g)

se diversa dalle precedenti, indicare il tipo di operazione — ….

2.

Il(la) sottoscritto(a) si impegna ad effettuare, alla prima richiesta scritta delle autorità competenti degli Stati di cui al punto 1, il pagamento delle somme richieste senza poterlo differire oltre il termine di trenta giorni dalla data della richiesta, fino al limite dell'importo massimo sopra indicato, a meno che il(la) sottoscritto(a) o ogni altra persona interessata non provi, prima della scadenza di tale termine, con soddisfazione delle autorità doganali, che il regime speciale diverso dal regime di uso finale è stato appurato, che la vigilanza doganale sulle merci in regime di uso finale o la custodia temporanea si sono concluse correttamente o, nel caso delle operazioni diverse dai regimi speciali, che la situazione delle merci è stata regolarizzata.

Le autorità competenti possono, a richiesta del(della) sottoscritto(a) e per ogni ragione ritenuta valida, prorogare oltre il termine di trenta giorni dalla data della richiesta di pagamento il termine entro il quale il(la) sottoscritto(a) è tenuto(a) a effettuare il pagamento delle somme richieste. Le spese risultanti dalla concessione di tale termine supplementare, e in particolare gli interessi, devono essere calcolati in modo che il loro importo sia equivalente a quello che sarebbe richiesto a tal fine sul mercato monetario e finanziario nazionale.

Tale importo può essere diminuito delle somme già pagate in virtù del presente impegno soltanto quando il(la) sottoscritto(a) è invitato(a) a pagare un'obbligazione sorta in occasione di un'operazione doganale che ha avuto inizio anteriormente alla data di ricevimento della precedente richiesta di pagamento oppure nei trenta giorni successivi a tale data.

3.

Il presente impegno è valido a decorrere dal giorno in cui esso è accettato dall'ufficio di garanzia. Il(la) sottoscritto(a) è responsabile del pagamento dell'obbligazione sorta in occasione dell'operazione doganale coperta dal presente impegno, che abbia avuto inizio anteriormente alla data di efficacia della revoca o risoluzione dell'atto costitutivo della garanzia, anche in caso di richiesta di pagamento successiva.

4.

Ai fini del presente impegno, il(la) sottoscritto(a) elegge il proprio domicilio (12) in ciascuno degli altri Stati di cui al punto 1, presso:

Paese

Cognome e nome, o ragione sociale, e indirizzo completo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il(la) sottoscritto(a) riconosce che qualsiasi comunicazione o notifica e, più generalmente, qualsiasi formalità o procedura relative al presente impegno, indirizzate o compiute per iscritto presso uno dei domicili eletti, saranno accettate e a lui(lei) debitamente comunicate.

Il(la) sottoscritto(a) riconosce la competenza del giudice dei luoghi in cui ha eletto domicilio.

Il(la) sottoscritto(a) s'impegna a mantenere le elezioni di domicilio o, se indotto(a) a modificare uno o più domicili eletti, a informare preventivamente l'ufficio di garanzia.

Fatto a …

il …

(Firma) (13)

II.   Accettazione dell'ufficio di garanzia

Ufficio di garanzia di …

Impegno del garante accettato il …

(Timbro e firma)

»

(1)  Cognome e nome o ragione sociale.

(2)  Indirizzo completo.

(3)  Cancellare il nome del paese (i nomi dei paesi) sul cui territorio la garanzia non può essere utilizzata.

(4)  I riferimenti al Principato di Andorra e alla Repubblica di San Marino riguardano soltanto le operazioni di transito unionale.

(5)  Cognome e nome, o ragione sociale, e indirizzo completo della persona che fornisce la garanzia.

(6)  Applicabile con riguardo alle altre imposizioni dovute connesse all'importazione o all'esportazione delle merci quando la garanzia è utilizzata ai fini del vincolo delle merci al regime di transito comune/unionale o può essere utilizzata in più di uno Stato membro o in più di una parte contraente.

(7)  Cancellare le menzioni inutili.

(8)  Cancellare le menzioni inutili.

(9)  I regimi diversi dal transito comune si applicano soltanto nell'Unione europea.

(10)  I regimi diversi dal transito comune si applicano soltanto nell'Unione europea.

(11)  Per gli importi dichiarati nell'ambito di una dichiarazione doganale per il regime di uso finale.

(12)  Ove la possibilità di eleggere domicilio non sia prevista dalla legislazione di uno di tali paesi, il garante designa, in questo paese, un mandatario autorizzato a ricevere ogni comunicazione a lui(lei) destinata e gli impegni previsti al paragrafo 4, secondo e quarto comma, devono essere stipulati mutatis mutandis. I giudici del luogo di domicilio del garante o dei mandatari sono competenti a conoscere delle vertenze inerenti alla presente garanzia.

(13)  Il firmatario deve far precedere la propria firma dalla seguente menzione manoscritta: “Buono a titolo di garanzia per l'importo di…”, indicando l'importo in lettere.


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