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Document 32017R0978
Commission Regulation (EU) 2017/978 of 9 June 2017 amending Annexes II, III and V to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council as regards maximum residue levels for fluopyram; hexachlorocyclohexane (HCH), alpha-isomer; hexachlorocyclohexane (HCH), beta-isomer; hexachlorocyclohexane (HCH), sum of isomers, except the gamma isomer; lindane (hexachlorocyclohexane (HCH), gamma-isomer); nicotine and profenofos in or on certain products (Text with EEA relevance. )
Regolamento (UE) 2017/978 della Commissione, del 9 giugno 2017, che modifica gli allegati II, III e V del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di fluopyram, esaclorocicloesano (HCH), isomero alfa, esaclorocicloesano (HCH), isomero beta, esaclorocicloesano (HCH), somma degli isomeri, escluso l'isomero gamma, lindano [esaclorocicloesano (HCH), isomero gamma], nicotina e profenofos in o su determinati prodotti (Testo rilevante ai fini del SEE. )
Regolamento (UE) 2017/978 della Commissione, del 9 giugno 2017, che modifica gli allegati II, III e V del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di fluopyram, esaclorocicloesano (HCH), isomero alfa, esaclorocicloesano (HCH), isomero beta, esaclorocicloesano (HCH), somma degli isomeri, escluso l'isomero gamma, lindano [esaclorocicloesano (HCH), isomero gamma], nicotina e profenofos in o su determinati prodotti (Testo rilevante ai fini del SEE. )
C/2017/3840
GU L 151 del 14.6.2017, p. 1–37
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force: This act has been changed. Current consolidated version: 14/06/2017
14.6.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 151/1 |
REGOLAMENTO (UE) 2017/978 DELLA COMMISSIONE
del 9 giugno 2017
che modifica gli allegati II, III e V del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di fluopyram, esaclorocicloesano (HCH), isomero alfa, esaclorocicloesano (HCH), isomero beta, esaclorocicloesano (HCH), somma degli isomeri, escluso l'isomero gamma, lindano [esaclorocicloesano (HCH), isomero gamma], nicotina e profenofos in o su determinati prodotti
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio (1), in particolare l'articolo 14, paragrafo 1, lettera a), l'articolo 18, paragrafo 1, lettera b), e l'articolo 49, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) |
I livelli massimi di residui (LMR) per il fluopyram e la nicotina sono stati fissati nell'allegato III, parte A, del regolamento (CE) n. 396/2005. Per il profenofos, l'esaclorocicloesano (HCH), isomero alfa, l'esaclorocicloesano (HCH), isomero beta, l'esaclorocicloesano (HCH), somma degli isomeri, escluso l'isomero gamma, e il lindano [esaclorocicloesano (HCH), isomero gamma], gli LMR sono stati fissati nell'allegato II e nell'allegato III, parte B, dello stesso regolamento. |
(2) |
Per il fluopyram, il regolamento (UE) n. 270/2012 della Commissione (2) ha fissato LMR provvisori per alcuni prodotti fino al 31 dicembre 2013, in attesa della presentazione di altri dati sui residui. Il regolamento (UE) n. 1004/2013 della Commissione (3) ha prorogato la validità di questi LMR fino al 19 ottobre 2015, in attesa della valutazione di tali dati. Sulla base del parere motivato (4) dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare, di seguito «l'Autorità», è opportuno ridurre al limite di determinazione (LD) pertinente gli LMR provvisori per solanacee, altri ortaggi a frutto, cardi, sedani, finocchi dolci/finocchini/finocchi di Firenze, altri ortaggi a stelo, semi di cotone, altri semi oleaginosi, miglio, altri cereali, infusioni di erbe da altre parti della pianta, semi, carvi e altre piante da zucchero, per i quali non è stato presentato alcun dato, e per mais dolce, per il quale le prove sui residui in colture primarie e a rotazione mostrano che i residui sono inferiori all'LD. |
(3) |
Per l'esaclorocicloesano (HCH), isomero alfa, esaclorocicloesano (HCH), isomero beta, l'esaclorocicloesano (HCH), somma degli isomeri, escluso l'isomero gamma, e il lindano [esaclorocicloesano (HCH), isomero gamma], l'Autorità ha presentato alla Commissione dati di monitoraggio secondo i quali non sono più presenti residui a livelli superiori ai pertinenti LMR o LD e da cui risulta che si possono ottenere LD inferiori con nuovi metodi di analisi che permettono anche di distinguere i diversi isomeri di esaclorocicloesano (HCH). È pertanto opportuno modificare alcuni degli LMR e LD vigenti per l'esaclorocicloesano (HCH), isomero alfa, l'esaclorocicloesano (HCH), isomero beta, e il lindano [esaclorocicloesano (HCH), isomero gamma] e sopprimere gli LMR per l'esaclorocicloesano (HCH), somma degli isomeri, escluso l'isomero gamma. |
(4) |
Per la nicotina il regolamento (UE) n. 401/2015 della Commissione (5) ha fissato LMR provvisori per rosa canina, erbe fresche e fiori commestibili, funghi selvatici, tè, infusioni di erbe e spezie fino al 19 ottobre 2016, in attesa della presentazione e valutazione di nuovi dati e informazioni sulla presenza in natura o sulla formazione della nicotina nei prodotti in questione. Le evidenze scientifiche non sono sufficienti a dimostrare che la nicotina sia presente in natura nei prodotti in questione né a chiarirne il meccanismo di formazione. L'Autorità e gli operatori del settore alimentare hanno presentato dati di monitoraggio recenti da cui risulta che i residui di tale sostanza sono ancora presenti in tali prodotti. È pertanto opportuno continuare a monitorare i livelli di nicotina in questi prodotti e prorogare la validità di questi LMR di cinque anni a decorrere dalla pubblicazione del presente regolamento. |
(5) |
Per il profenofos il regolamento (UE) n. 1096/2014 della Commissione (6) ha fissato LMR provvisori per erbe fresche e infusioni di erbe, in attesa della presentazione di dati di monitoraggio sulla presenza di tale sostanza nei prodotti in questione. L'Autorità e gli operatori del settore alimentare hanno presentato dati di monitoraggio recenti da cui risulta che i residui di tale sostanza sono ancora presenti in tali prodotti. È pertanto opportuno continuare a monitorare i livelli di profenofos in questi prodotti e prorogare la validità di questi LMR di cinque anni a decorrere dalla pubblicazione del presente regolamento. |
(6) |
Le opportune modifiche degli LMR sono conformi alle prescrizioni dell'articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 396/2005, tenuto conto dei pareri motivati dell'Autorità e dei fattori pertinenti alla materia in esame. |
(7) |
I partner commerciali dell'Unione sono stati consultati in merito ai nuovi LMR tramite l'Organizzazione mondiale del commercio e le loro osservazioni sono state prese in considerazione. |
(8) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 396/2005. |
(9) |
Per consentire condizioni normali di commercializzazione, trasformazione e consumo dei prodotti, il presente regolamento dovrebbe stabilire disposizioni transitorie per i prodotti ottenuti prima della modifica degli LMR e per i quali le informazioni dimostrano il mantenimento di un elevato livello di protezione dei consumatori. |
(10) |
Prima dell'applicazione degli LMR modificati dovrebbe essere concesso un periodo di tempo ragionevole per consentire agli Stati membri, ai paesi terzi e agli operatori del settore alimentare di prepararsi a ottemperare alle nuove prescrizioni derivanti dalla modifica degli LMR. |
(11) |
Le misure di cui presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Gli allegati II, III e V del regolamento (CE) n. 396/2005 sono modificati conformemente all'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Per quanto riguarda le sostanze fluopyram, esaclorocicloesano (HCH), isomero alfa, esaclorocicloesano (HCH), isomero beta, esaclorocicloesano (HCH), somma degli isomeri, escluso l'isomero gamma, lindano [esaclorocicloesano (HCH), isomero gamma], nicotina e profenofos in e su tutti i prodotti, il regolamento (CE) n. 396/2005, nella versione anteriore alle modifiche introdotte dal presente regolamento, continua ad applicarsi ai prodotti ottenuti prima del 4 gennaio 2018.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 4 gennaio 2018.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 9 giugno 2017
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 70 del 16.3.2005, pag. 1.
(2) Regolamento (UE) n. 270/2012 della Commissione, del 26 marzo 2012, che modifica gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di amidosulfuron, azossistrobina, bentazone, bixafen, ciproconazolo, fluopyram, imazapic, malation, propiconazolo e spinosad in o su determinati prodotti (GU L 89 del 27.3.2012, pag. 5).
(3) Regolamento (UE) n. 1004/2013 della Commissione, del 15 ottobre 2013, che modifica gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di 8-idrossichinolina, ciproconazolo, ciprodinil, fluopyram, nicotina, pendimethalin, penthiopyrad e trifloxystrobin in o su determinati prodotti (GU L 279 del 19.10.2013, pag. 10).
(4) Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue levels for fluopyram in various crops (Parere motivato sulla modifica dei vigenti livelli massimi di residui di fluopyram in varie colture). EFSA Journal 2016;14(6):4520.
(5) Regolamento (UE) 2015/401 della Commissione, del 25 febbraio 2015, che modifica gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di acetamiprid, cromafenozide, ciazofamid, dicamba, difenoconazolo, fenpirazamina, fluazinam, formetanato, nicotina, penconazolo, pimetrozina, piraclostrobin, tau-fluvalinato e tebuconazolo in o su determinati prodotti (GU L 71 del 14.3.2015, pag. 114).
(6) Regolamento (UE) n. 1096/2014 della Commissione, del 15 ottobre 2014, che modifica gli allegati II, III e V del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di carbaril, procimidone e profenofos in o su determinati prodotti (GU L 300 del 18.10.2014, pag. 5).
ALLEGATO
Gli allegati II, III e V del regolamento (CE) n. 396/2005 sono così modificati:
1) |
l'allegato II è così modificato:
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2) |
l'allegato III è così modificato:
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