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Document 32017R0941

    Regolamento di esecuzione (UE) 2017/941 della Commissione, del 1° giugno 2017, che revoca l'accettazione dell'impegno per due produttori esportatori a norma della decisione di esecuzione 2013/707/UE, relativa alla conferma dell'accettazione di un impegno offerto in relazione ai procedimenti antidumping e antisovvenzioni relativi alle importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e delle relative componenti essenziali (celle) originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese per il periodo di applicazione di misure definitive

    C/2017/3548

    GU L 142 del 2.6.2017, p. 43–52 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2017/941/oj

    2.6.2017   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 142/43


    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/941 DELLA COMMISSIONE

    del 1o giugno 2017

    che revoca l'accettazione dell'impegno per due produttori esportatori a norma della decisione di esecuzione 2013/707/UE, relativa alla conferma dell'accettazione di un impegno offerto in relazione ai procedimenti antidumping e antisovvenzioni relativi alle importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e delle relative componenti essenziali (celle) originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese per il periodo di applicazione di misure definitive

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea («il trattato»),

    visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea (1) («il regolamento antidumping di base»), in particolare l'articolo 8,

    visto il regolamento (UE) 2016/1037 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri dell'Unione europea (2) («il regolamento antisovvenzioni di base»), in particolare l'articolo 13,

    informando gli Stati membri,

    considerando quanto segue:

    A.   IMPEGNO E ALTRE MISURE IN VIGORE

    (1)

    Con il regolamento (UE) n. 513/2013 (3) la Commissione europea («la Commissione») ha istituito un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni nell'Unione europea («l'Unione») di moduli fotovoltaici in silicio cristallino («moduli») e delle relative componenti essenziali (celle e wafer) originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese («la RPC»).

    (2)

    Su mandato di un gruppo di produttori esportatori, la Camera di commercio cinese per l'importazione e l'esportazione di macchinari e di prodotti elettronici («CCCME») ha presentato alla Commissione un impegno sui prezzi per loro conto. Dai termini di tale impegno sui prezzi risulta chiaramente che esso costituisce un insieme di impegni sui prezzi individuali per ciascun produttore esportatore, coordinato dalla CCCME per motivi di praticità amministrativa.

    (3)

    Con la decisione 2013/423/UE (4) la Commissione ha accettato il suddetto impegno sui prezzi in relazione al dazio antidumping provvisorio. Con il regolamento (UE) n. 748/2013 (5) la Commissione ha modificato il regolamento (UE) n. 513/2013 al fine di apportare le modifiche tecniche rese necessarie dall'accettazione dell'impegno in relazione al dazio antidumping provvisorio.

    (4)

    Con il regolamento di esecuzione (UE) n. 1238/2013 (6) il Consiglio ha istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni nell'Unione di moduli e celle originari o provenienti dalla RPC («i prodotti in esame»). Il Consiglio ha inoltre istituito, con il regolamento di esecuzione (UE) n. 1239/2013 (7), un dazio compensativo definitivo sulle importazioni nell'Unione dei prodotti in esame.

    (5)

    In seguito alla notifica di una versione modificata dell'impegno sui prezzi da parte di un gruppo di produttori esportatori («i produttori esportatori») e della CCCME, la Commissione ha confermato, con la decisione di esecuzione 2013/707/UE (8), l'accettazione dell'impegno sui prezzi modificato («l'impegno») per il periodo di applicazione delle misure definitive. Nell'allegato di detta decisione sono elencati i produttori esportatori per i quali è stato accettato l'impegno, tra cui figurano:

    a)

    BYD (Shangluo) Industrial Co. Ltd e la sua società collegata nella RPC e nell'Unione, congiuntamente designate con il codice addizionale TARIC B871 («BYD»),

    b)

    Yingli Energy (China) Co. Ltd e le sue società collegate nella RPC e nell'Unione, congiuntamente designate con il codice addizionale TARIC B797 («Yingli»).

    (6)

    Con la decisione di esecuzione 2014/657/UE (9) la Commissione ha accettato una proposta presentata dai produttori esportatori insieme alla CCCME relativa ad alcuni chiarimenti sull'attuazione dell'impegno per i prodotti in esame oggetto dello stesso, cioè i moduli e le celle originari o provenienti dalla RPC attualmente classificati con i codici NC ex 8541 40 90 (codici TARIC 8541409021, 8541409029, 8541409031 e 8541409039) fabbricati dai produttori esportatori («il prodotto oggetto dell'impegno»). Il dazio antidumping e il dazio compensativo di cui al considerando 4, unitamente all'impegno, sono in seguito congiuntamente denominati «le misure».

    (7)

    Con il regolamento di esecuzione (UE) 2015/866 (10) la Commissione ha revocato l'accettazione dell'impegno per tre produttori esportatori.

    (8)

    Con il regolamento di esecuzione (UE) 2015/1403 (11) la Commissione ha revocato l'accettazione dell'impegno per un altro produttore esportatore.

    (9)

    Con il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2018 (12) la Commissione ha revocato l'accettazione dell'impegno per due produttori esportatori.

    (10)

    La Commissione ha aperto un'inchiesta di riesame in previsione della scadenza delle misure antidumping con un avviso di apertura pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea  (13) il 5 dicembre 2015.

    (11)

    La Commissione ha aperto un'inchiesta di riesame in previsione della scadenza delle misure compensative con un avviso di apertura pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea  (14) il 5 dicembre 2015.

    (12)

    La Commissione ha inoltre aperto un riesame intermedio parziale delle misure antidumping e compensative con un avviso di apertura pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea  (15) il 5 dicembre 2015.

    (13)

    Con il regolamento di esecuzione (UE) 2016/115 (16) la Commissione ha revocato l'accettazione dell'impegno per un altro produttore esportatore.

    (14)

    Con il regolamento di esecuzione (UE) 2016/185 (17) la Commissione ha esteso il dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1238/2013 sulle importazioni dei prodotti in esame originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese alle importazioni dei prodotti in esame provenienti dalla Malaysia e da Taiwan, indipendentemente dal fatto che siano dichiarati o no originari della Malaysia e di Taiwan.

    (15)

    Con il regolamento di esecuzione (UE) 2016/184 (18) la Commissione ha esteso il dazio compensativo definitivo istituito dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1239/2013 sulle importazioni dei prodotti in esame originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese alle importazioni dei prodotti in esame provenienti dalla Malaysia e da Taiwan, indipendentemente dal fatto che siano dichiarati o no originari della Malaysia e di Taiwan.

    (16)

    Con il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1045 (19) la Commissione ha revocato l'accettazione dell'impegno per un altro produttore esportatore.

    (17)

    Con il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1382 (20) la Commissione ha revocato l'accettazione dell'impegno per altri cinque produttori esportatori.

    (18)

    Con il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1402 (21) la Commissione ha revocato l'accettazione dell'impegno per altri tre produttori esportatori.

    (19)

    Con il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1998 (22) la Commissione ha revocato l'accettazione dell'impegno per altri cinque produttori esportatori.

    (20)

    Con il regolamento di esecuzione (UE) 2016/2146 (23) la Commissione ha revocato l'accettazione dell'impegno per altri due produttori esportatori.

    (21)

    In seguito al riesame in previsione della scadenza e al riesame intermedio di cui ai considerando da 10 a 12, la Commissione ha confermato le misure in vigore con il regolamento di esecuzione (UE) 2017/366 (24) e il regolamento di esecuzione (UE) 2017/367 (25).

    (22)

    La Commissione ha inoltre aperto un riesame intermedio parziale della forma delle misure con un avviso di apertura pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea  (26) il 3 marzo 2017.

    (23)

    Con il regolamento di esecuzione (UE) 2017/454 (27) la Commissione ha revocato l'accettazione dell'impegno per quattro produttori esportatori.

    (24)

    Con la decisione di esecuzione (UE) 2017/615 (28) la Commissione ha accettato una proposta presentata da un gruppo di produttori esportatori insieme alla CCCME concernente l'attuazione dell'impegno.

    B.   CONDIZIONI DELL'IMPEGNO E REVOCA VOLONTARIA DI YINGLI E BYD

    (25)

    Secondo le condizioni dell'impegno ogni produttore esportatore può revocare volontariamente il proprio impegno in qualsiasi momento nel corso del periodo di applicazione.

    (26)

    Nel marzo 2017 BYD ha notificato alla Commissione la propria intenzione di revocare l'impegno.

    (27)

    Nell'aprile 2017 Yingli ha notificato alla Commissione la propria intenzione di revocare l'impegno.

    C.   REVOCA DELL'ACCETTAZIONE DELL'IMPEGNO E ISTITUZIONE DEI DAZI DEFINITIVI

    (28)

    In conformità all'articolo 8, paragrafo 9, del regolamento antidumping di base e all'articolo 13, paragrafo 9, del regolamento antisovvenzioni di base nonché ai termini dell'impegno, la Commissione ha pertanto concluso che va revocata l'accettazione dell'impegno per BYD e Yingli.

    (29)

    Di conseguenza, a norma dell'articolo 8, paragrafo 9, del regolamento antidumping di base e dell'articolo 13, paragrafo 9, del regolamento antisovvenzioni di base, il dazio antidumping definitivo istituito dall'articolo 1 del regolamento di esecuzione (UE) 2017/367 e il dazio compensativo definitivo istituito dall'articolo 1 del regolamento di esecuzione (UE) 2017/366 si applicano automaticamente alle importazioni originarie o provenienti dalla RPC del prodotto in esame fabbricato da BYD (codice addizionale TARIC B871) e da Yingli (codice addizionale TARIC B797) a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

    (30)

    La Commissione ricorda inoltre che, quando alle autorità doganali degli Stati membri risulta che il prezzo indicato su una fattura relativa all'impegno non corrisponde al prezzo effettivamente pagato, esse dovrebbero verificare se è stato violato l'obbligo di includere eventuali sgravi nelle fatture relative all'impegno o se non è stato rispettato il prezzo minimo all'importazione. Se le autorità doganali degli Stati membri concludono che vi è stata una tale violazione o se il prezzo minimo all'importazione non è stato rispettato, esse dovrebbero riscuotere i dazi di conseguenza. Al fine di agevolare, sulla base dell'articolo 4, paragrafo 3, del trattato, il lavoro delle autorità doganali degli Stati membri, in tali situazioni la Commissione dovrebbe condividere il testo riservato e altre informazioni relative all'impegno unicamente ai fini dei procedimenti nazionali.

    (31)

    La Commissione osserva infine che l'accettazione della revoca volontaria non pregiudica il potere conferito alla Commissione dall'articolo 3, paragrafo 2, lettera b), del regolamento di esecuzione (UE) n. 1238/2013, dall'articolo 2, paragrafo 2, lettera b), del regolamento di esecuzione (UE) 2017/367, dall'articolo 2, paragrafo 2, lettera b), del regolamento di esecuzione (UE) n. 1239/2013 e dall'articolo 2, paragrafo 2, lettera b), del regolamento di esecuzione (UE) 2017/366 di annullare le fatture relative all'impegno emesse prima dell'accettazione della revoca volontaria, se la Commissione viene a conoscenza di fatti che giustificano tale annullamento.

    (32)

    Nella tabella riportata nell'allegato del presente regolamento sono elencati a titolo informativo i produttori esportatori per i quali l'accettazione dell'impegno stabilita dalla decisione di esecuzione 2013/707/UE resta invariata,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    È revocata l'accettazione dell'impegno in relazione alle seguenti società:

    Nome della società

    Codice addizionale TARIC

    Shanghai BYD Co. Ltd

    BYD (Shangluo) Industrial Co. Ltd

    B871

    Yingli Energy (China) Co. Ltd

    Baoding Tianwei Yingli New Energy Resources Co. Ltd

    Hainan Yingli New Energy Resources Co. Ltd

    Hengshui Yingli New Energy Resources Co. Ltd

    Tianjin Yingli New Energy Resources Co. Ltd

    Lixian Yingli New Energy Resources Co. Ltd

    Baoding Jiasheng Photovoltaic Technology Co. Ltd

    Beijing Tianneng Yingli New Energy Resources Co. Ltd

    Yingli Energy (Beijing) Co. Ltd

    B797

    Articolo 2

    1.   Se alle autorità doganali risulta che il prezzo indicato su una fattura relativa all'impegno in conformità all'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento di esecuzione (UE) n. 1238/2013, all'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), del regolamento di esecuzione (UE) 2017/367, all'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), del regolamento di esecuzione (UE) n. 1239/2013 e all'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), del regolamento di esecuzione (UE) 2017/366, emessa da una delle società il cui impegno è stato inizialmente accettato con la decisione di esecuzione 2013/707/UE, non corrisponde al prezzo pagato e che quindi tali società possono aver violato l'impegno, le autorità doganali possono, se necessario ai fini dei procedimenti nazionali, chiedere che la Commissione presenti loro una copia dell'impegno e altre informazioni perché possano verificare il prezzo minimo all'importazione applicabile il giorno di emissione della fattura relativa all'impegno.

    2.   Se tale verifica rivela che il prezzo pagato è inferiore al prezzo medio all'importazione, saranno riscossi i dazi dovuti di conseguenza a norma dell'articolo 8, paragrafo 9, del regolamento (UE) 2016/1036 e dell'articolo 13, paragrafo 9, del regolamento (UE) 2016/1037.

    Se tale verifica rivela che nella fattura commerciale non sono stati inclusi sconti e sgravi, saranno riscossi i dazi dovuti di conseguenza a norma dell'articolo 3, paragrafo 2, lettera a), del regolamento di esecuzione (UE) n. 1238/2013, dell'articolo 2, paragrafo 2, lettera a), del regolamento di esecuzione (UE) 2017/367, dell'articolo 2, paragrafo 2, lettera a), del regolamento di esecuzione (UE) n. 1239/2013 e dell'articolo 2, paragrafo 2, lettera a), del regolamento di esecuzione (UE) 2017/366.

    3.   Le informazioni di cui al paragrafo 1 possono essere utilizzate ai fini della riscossione dei dazi dovuti a norma dell'articolo 3, paragrafo 2, lettera a), del regolamento di esecuzione (UE) n. 1238/2013, dell'articolo 2, paragrafo 2, lettera a), del regolamento di esecuzione (UE) 2017/367, dell'articolo 2, paragrafo 2, lettera a), del regolamento di esecuzione (UE) n. 1239/2013 e dell'articolo 2, paragrafo 2, lettera a), del regolamento di esecuzione (UE) 2017/366. In tale contesto le autorità doganali degli Stati membri possono fornire dette informazioni al debitore di tali dazi al solo scopo di salvaguardare i suoi diritti di difesa. Tali informazioni non possono in alcun caso essere comunicate a terzi.

    Articolo 3

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 1o giugno 2017

    Per la Commissione

    Il presidente

    Jean-Claude JUNCKER


    (1)  GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21.

    (2)  GU L 176 del 30.6.2016, pag. 55.

    (3)  GU L 152 del 5.6.2013, pag. 5.

    (4)  GU L 209 del 3.8.2013, pag. 26.

    (5)  GU L 209 del 3.8.2013, pag. 1.

    (6)  GU L 325 del 5.12.2013, pag. 1.

    (7)  GU L 325 del 5.12.2013, pag. 66.

    (8)  GU L 325 del 5.12.2013, pag. 214.

    (9)  GU L 270 dell'11.9.2014, pag. 6.

    (10)  GU L 139 del 5.6.2015, pag. 30.

    (11)  GU L 218 del 19.8.2015, pag. 1.

    (12)  GU L 295 del 12.11.2015, pag. 23.

    (13)  GU C 405 del 5.12.2015, pag. 8.

    (14)  GU C 405 del 5.12.2015, pag. 20.

    (15)  GU C 405 del 5.12.2015, pag. 33.

    (16)  GU L 23 del 29.1.2016, pag. 47.

    (17)  GU L 37 del 12.2.2016, pag. 76.

    (18)  GU L 37 del 12.2.2016, pag. 56.

    (19)  GU L 170 del 29.6.2016, pag. 5.

    (20)  GU L 222 del 17.8.2016, pag. 10.

    (21)  GU L 228 del 23.8.2016, pag. 16.

    (22)  GU L 308 del 16.11.2016, pag. 8.

    (23)  GU L 333 dell'8.12.2016, pag. 4.

    (24)  GU L 56 del 3.3.2017, pag. 1.

    (25)  GU L 56 del 3.3. 2017, pag. 131.

    (26)  GU C 67 del 3.3.2017, pag. 16.

    (27)  GU L 71 del 16.3.2017, pag. 5.

    (28)  GU L 86 del 31.3.2017, pag. 14.


    ALLEGATO

    Elenco delle società

    Nome della società

    Codice addizionale TARIC

    Jiangsu Aide Solar Energy Technology Co. Ltd

    B798

    Alternative Energy (AE) Solar Co. Ltd

    B799

    Anhui Chaoqun Power Co. Ltd

    B800

    Anji DaSol Solar Energy Science & Technology Co. Ltd

    B802

    Anhui Schutten Solar Energy Co. Ltd

    Quanjiao Jingkun Trade Co. Ltd

    B801

    Anhui Titan PV Co. Ltd

    B803

    Xìan SunOasis (Prime) Company Limited

    TBEA SOLAR CO. LTD

    XINJIANG SANG'O SOLAR EQUIPMENT

    B804

    Changzhou NESL Solartech Co. Ltd

    B806

    Changzhou Shangyou Lianyi Electronic Co. Ltd

    B807

    CHINALAND SOLAR ENERGY CO. LTD

    B808

    ChangZhou EGing Photovoltaic Technology Co. Ltd

    B811

    CIXI CITY RIXING ELECTRONICS CO. LTD

    ANHUI RINENG ZHONGTIAN SEMICONDUCTOR DEVELOPMENT CO. LTD

    HUOSHAN KEBO ENERGY & TECHNOLOGY CO. LTD

    B812

    CSG PVtech Co. Ltd

    B814

    China Sunergy (Nanjing) Co. Ltd

    CEEG Nanjing Renewable Energy Co. Ltd

    CEEG (Shanghai) Solar Science Technology Co. Ltd

    China Sunergy (Yangzhou) Co. Ltd

    China Sunergy (Shanghai) Co. Ltd

    B809

    Dongfang Electric (Yixing) MAGI Solar Power Technology Co. Ltd

    B816

    EOPLLY New Energy Technology Co. Ltd

    SHANGHAI EBEST SOLAR ENERGY TECHNOLOGY CO. LTD

    JIANGSU EOPLLY IMPORT & EXPORT CO. LTD

    B817

    Zheijiang Era Solar Co. Ltd

    B818

    GD Solar Co. Ltd

    B820

    Greenway Solar-Tech (Shanghai) Co. Ltd

    Greenway Solar-Tech (Huaian) Co. Ltd

    B821

    Guodian Jintech Solar Energy Co. Ltd

    B822

    Hangzhou Bluesun New Material Co. Ltd

    B824

    Hanwha SolarOne (Qidong) Co. Ltd

    B826

    Hengdian Group DMEGC Magnetics Co. Ltd

    B827

    HENGJI PV-TECH ENERGY CO. LTD

    B828

    Himin Clean Energy Holdings Co. Ltd

    B829

    Jiangsu Green Power PV Co. Ltd

    B831

    Jiangsu Hosun Solar Power Co. Ltd

    B832

    Jiangsu Jiasheng Photovoltaic Technology Co. Ltd

    B833

    Jiangsu Runda PV Co. Ltd

    B834

    Jiangsu Sainty Photovoltaic Systems Co. Ltd

    Jiangsu Sainty Machinery Imp. And Exp. Corp. Ltd

    B835

    Jiangsu Shunfeng Photovoltaic Technology Co. Ltd

    Changzhou Shunfeng Photovoltaic Materials Co. Ltd

    Jiangsu Shunfeng Photovoltaic Electronic Power Co. Ltd

    B837

    Jiangsu Sinski PV Co. Ltd

    B838

    Jiangsu Sunlink PV Technology Co. Ltd

    B839

    Jiangsu Zhongchao Solar Technology Co. Ltd

    B840

    Jiangxi Risun Solar Energy Co. Ltd

    B841

    Jiangxi LDK Solar Hi-Tech Co. Ltd

    LDK Solar Hi-Tech (Nanchang) Co. Ltd

    LDK Solar Hi-Tech (Suzhou) Co. Ltd

    B793

    Jiangyin Shine Science and Technology Co. Ltd

    B843

    Jinzhou Yangguang Energy Co. Ltd

    Jinzhou Huachang Photovoltaic Technology Co. Ltd

    Jinzhou Jinmao Photovoltaic Technology Co. Ltd

    Jinzhou Rixin Silicon Materials Co. Ltd

    Jinzhou Youhua Silicon Materials Co. Ltd

    B795

    Juli New Energy Co. Ltd

    B846

    Jumao Photonic (Xiamen) Co. Ltd

    B847

    King-PV Technology Co. Ltd

    B848

    Kinve Solar Power Co. Ltd (Maanshan)

    B849

    Lightway Green New Energy Co. Ltd

    Lightway Green New Energy(Zhuozhou) Co. Ltd

    B851

    Nanjing Daqo New Energy Co. Ltd

    B853

    NICE SUN PV CO. LTD

    LEVO SOLAR TECHNOLOGY CO. LTD

    B854

    Ningbo Jinshi Solar Electrical Science & Technology Co. Ltd

    B857

    Ningbo Komaes Solar Technology Co. Ltd

    B858

    Ningbo South New Energy Technology Co. Ltd

    B861

    Ningbo Sunbe Electric Ind Co. Ltd

    B862

    Ningbo Ulica Solar Science & Technology Co. Ltd

    B863

    Perfectenergy (Shanghai) Co. Ltd

    B864

    Perlight Solar Co. Ltd

    B865

    SHANGHAI ALEX SOLAR ENERGY Science & TECHNOLOGY CO. LTD

    SHANGHAI ALEX NEW ENERGY CO. LTD

    B870

    Shanghai Chaori Solar Energy Science & Technology Co. Ltd

    B872

    Propsolar (Zhejiang) New Energy Technology Co. Ltd

    Shanghai Propsolar New Energy Co. Ltd

    B873

    SHANGHAI SHANGHONG ENERGY TECHNOLOGY CO. LTD

    B874

    SHANGHAI SOLAR ENERGY S&T CO. LTD

    Shanghai Shenzhou New Energy Development Co. Ltd

    Lianyungang Shenzhou New Energy Co. Ltd

    B875

    Shanghai ST Solar Co. Ltd

    Jiangsu ST Solar Co. Ltd

    B876

    Shenzhen Sacred Industry Co. Ltd

    B878

    Shenzhen Topray Solar Co. Ltd

    Shanxi Topray Solar Co. Ltd

    Leshan Topray Cell Co. Ltd

    B880

    Sopray Energy Co. Ltd

    Shanghai Sopray New Energy Co. Ltd

    B881

    SUN EARTH SOLAR POWER CO. LTD

    NINGBO SUN EARTH SOLAR POWER CO. LTD

    Ningbo Sun Earth Solar Energy Co. Ltd

    B882

    SUZHOU SHENGLONG PV-TECH CO. LTD

    B883

    TDG Holding Co. Ltd

    B884

    Tianwei New Energy Holdings Co. Ltd

    Tianwei New Energy (Chengdu) PV Module Co. Ltd

    Tianwei New Energy (Yangzhou) Co. Ltd

    B885

    Wenzhou Jingri Electrical and Mechanical Co. Ltd

    B886

    Shanghai Topsolar Green Energy Co. Ltd

    B877

    Shenzhen Sungold Solar Co. Ltd

    B879

    Wuhu Zhongfu PV Co. Ltd

    B889

    Wuxi Saijing Solar Co. Ltd

    B890

    Wuxi Shangpin Solar Energy Science and Technology Co. Ltd

    B891

    Wuxi Solar Innova PV Co. Ltd

    B892

    Wuxi Taichang Electronic Co. Ltd

    China Machinery Engineering Wuxi Co.Ltd

    Wuxi Taichen Machinery & Equipment Co. Ltd

    B893

    Xìan Huanghe Photovoltaic Technology Co. Ltd

    State-run Huanghe Machine-Building Factory Import and Export Corporation

    Shanghai Huanghe Fengjia Photovoltaic Technology Co. Ltd

    B896

    Yuhuan BLD Solar Technology Co. Ltd

    Zhejiang BLD Solar Technology Co. Ltd

    B899

    Yuhuan Sinosola Science & Technology Co. Ltd

    B900

    Zhangjiagang City SEG PV Co. Ltd

    B902

    Zhejiang Fengsheng Electrical Co. Ltd

    B903

    Zhejiang Global Photovoltaic Technology Co. Ltd

    B904

    Zhejiang Heda Solar Technology Co. Ltd

    B905

    Zhejiang Jiutai New Energy Co. Ltd

    Zhejiang Topoint Photovoltaic Co. Ltd

    B906

    Zhejiang Kingdom Solar Energy Technic Co. Ltd

    B907

    Zhejiang Koly Energy Co. Ltd

    B908

    Zhejiang Mega Solar Energy Co. Ltd

    Zhejiang Fortune Photovoltaic Co. Ltd

    B910

    Zhejiang Shuqimeng Photovoltaic Technology Co. Ltd

    B911

    Zhejiang Shinew Photoelectronic Technology Co. Ltd

    B912

    Zhejiang Sunflower Light Energy Science & Technology Limited Liability Company

    Zhejiang Yauchong Light Energy Science & Technology Co. Ltd

    B914

    Zhejiang Sunrupu New Energy Co. Ltd

    B915

    Zhejiang Tianming Solar Technology Co. Ltd

    B916

    Zhejiang Trunsun Solar Co. Ltd

    Zhejiang Beyondsun PV Co. Ltd

    B917

    Zhejiang Wanxiang Solar Co. Ltd

    WANXIANG IMPORT & EXPORT CO LTD

    B918

    ZHEJIANG YUANZHONG SOLAR CO. LTD

    B920


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