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Document 32017R0912

    Regolamento di esecuzione (UE) 2017/912 della Commissione, del 29 maggio 2017, relativo all'autorizzazione di un preparato di Lactobacillus plantarum DSM 29024 come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali (Testo rilevante ai fini del SEE. )

    C/2017/3454

    GU L 139 del 30.5.2017, p. 30–32 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2017/912/oj

    30.5.2017   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 139/30


    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/912 DELLA COMMISSIONE

    del 29 maggio 2017

    relativo all'autorizzazione di un preparato di Lactobacillus plantarum DSM 29024 come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

    visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all'alimentazione animale (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 2,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Il regolamento (CE) n. 1831/2003 disciplina l'autorizzazione degli additivi destinati all'alimentazione animale e definisce i motivi e le procedure per il rilascio di tale autorizzazione.

    (2)

    In conformità all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1831/2003 è stata presentata una domanda di autorizzazione di un preparato di Lactobacillus plantarum DSM 29024. Tale domanda era corredata delle informazioni dettagliate e dei documenti prescritti dall'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1831/2003.

    (3)

    Detta domanda riguarda l'autorizzazione del preparato di Lactobacillus plantarum DSM 29024 come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali, da classificare nella categoria «additivi tecnologici».

    (4)

    Nel suo parere del 6 dicembre 2016 (2), l'Autorità europea per la sicurezza alimentare («l'Autorità») ha concluso che, alle condizioni d'impiego proposte, il preparato di Lactobacillus plantarum DSM 29024 non ha effetti dannosi per la salute degli animali, la salute umana o l'ambiente. Essa ha inoltre concluso che il preparato in questione può migliorare la produzione di insilato ottenuto da materiali facili, moderatamente difficili e difficili da insilare. L'Autorità ritiene che non siano necessarie prescrizioni specifiche per il monitoraggio successivo all'immissione sul mercato. Essa ha verificato anche la relazione sui metodi di analisi dell'additivo per mangimi contenuto negli alimenti per animali presentata dal laboratorio di riferimento istituito dal regolamento (CE) n. 1831/2003.

    (5)

    La valutazione del preparato di Lactobacillus plantarum DSM 29024 dimostra che sono soddisfatte le condizioni di autorizzazione stabilite all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003. È pertanto opportuno autorizzare l'impiego di tale preparato secondo quanto specificato nell'allegato del presente regolamento.

    (6)

    Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del Comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Il preparato specificato nell'allegato, appartenente alla categoria «additivi tecnologici» e al gruppo funzionale «additivi per l'insilaggio», è autorizzato come additivo destinato all'alimentazione animale alle condizioni stabilite in tale allegato.

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 29 maggio 2017

    Per la Commissione

    Il presidente

    Jean-Claude JUNCKER


    (1)  GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29.

    (2)  EFSA Journal 2017; 15(1):4675.


    ALLEGATO

    Numero di identificazione dell'additivo

    Additivo

    Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi

    Specie o categoria di animali

    Età massima

    Tenore minimo

    Tenore massimo

    Altre disposizioni

    Fine del periodo di autorizzazione

    UFC di additivo/kg di materiale fresco

    Additivi tecnologici: additivi per l'insilaggio

    1k20753

    Lactobacillus plantarum

    DSM 29024

    Composizione dell'additivo

    Preparato di Lactobacillus plantarum

    DSM 29024 contenente almeno 8 × 1010 UFC/g di additivo.

    Caratterizzazione della sostanza attiva

    Cellule vitali di Lactobacillus plantarum DSM 29024.

    Metodo di analisi  (1)

    Conteggio nell'additivo per mangimi: metodo di diffusione su piastra utilizzando MRS agar (de Man, Rogosa e Sharpe) (EN 15787).

    Identificazione dell'additivo per mangimi: elettroforesi su gel in campo pulsato (PFGE).

    Tutte le specie animali

    1.

    Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e delle premiscele occorre indicare le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico.

    2.

    Tenore minimo dell'additivo in caso di impiego non combinato con altri microrganismi usati come additivi per l'insilaggio: 5 × 107 UFC/kg di materiali freschi facili e moderatamente difficili da insilare (2).

    3.

    Al fine di evitare agli utilizzatori potenziali rischi derivanti dall'impiego dell'additivo e delle premiscele, gli operatori del settore dei mangimi devono adottare procedure operative e misure organizzative. Se questi rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale, comprendenti una protezione dell'apparato respiratorio.

    19 giugno 2027


    (1)  Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports

    (2)  Foraggio facile da insilare: > 3 % di carboidrati solubili nel materiale fresco. Foraggio moderatamente difficile da insilare: 1,5-3 % di carboidrati solubili in materiale fresco. Regolamento (CE) n. 429/2008 della Commissione, del 25 aprile 2008, sulle modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la preparazione e la presentazione delle domande e la valutazione e l'autorizzazione di additivi per mangimi (GU L 133 del 22.5.2008, pag. 1).


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