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Document 32017R0838

Regolamento di esecuzione (UE) 2017/838 della Commissione, del 17 maggio 2017, che modifica il regolamento (CE) n. 889/2008 per quanto riguarda gli alimenti destinati a taluni animali di acquacoltura biologica (Testo rilevante ai fini del SEE. )

C/2017/3145

GU L 125 del 18.5.2017, p. 5–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2021; abrog. impl. da 32021R1165

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2017/838/oj

18.5.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 125/5


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/838 DELLA COMMISSIONE

del 17 maggio 2017

che modifica il regolamento (CE) n. 889/2008 per quanto riguarda gli alimenti destinati a taluni animali di acquacoltura biologica

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, del 28 giugno 2007, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91 (1), in particolare l'articolo 15, paragrafo 2, e l'articolo 16, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 834/2007 stabilisce i requisiti fondamentali relativi alla produzione biologica di animali d'acquacoltura, ivi incluso in materia di mangimi. Le modalità di applicazione di tali requisiti sono stabilite dal regolamento (CE) n. 889/2008 della Commissione (2).

(2)

L'articolo 15, paragrafo 1, lettera d), punto i), del regolamento (CE) n. 834/2007 dispone che pesci e crostacei siano nutriti con mangimi che soddisfano il loro fabbisogno nutrizionale nei vari stadi di sviluppo.

(3)

L'articolo 25 terdecies del regolamento (CE) n. 889/2008 stabilisce norme specifiche sull'alimentazione di taluni animali d'acquacoltura di cui all'allegato XIII bis, sezioni 6, 7 e 9, del medesimo regolamento. Le norme contenute in tale articolo mirano a dare la priorità agli alimenti presenti in natura, qualora disponibili.

(4)

Ai sensi dell'articolo 25 terdecies, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 889/2008, gli animali considerati devono nutrirsi di alimenti naturalmente presenti negli stagni e nei laghi. L'articolo 25 terdecies, paragrafo 2, del suddetto regolamento consente l'impiego di mangimi biologici di origine vegetale o di alghe marine, qualora non siano disponibili risorse alimentari naturali in quantità sufficienti. L'articolo 25 terdecies, paragrafo 3, lettere a) e b), di tale regolamento stabilisce le percentuali massime di farina di pesce e olio di pesce che possono essere incluse nella razione alimentare di pangasio e gamberetti qualora le risorse alimentari naturali disponibili vengano integrate.

(5)

I mangimi presenti in natura sono limitati o inesistenti nella fase di incubazione. Gli Stati membri hanno segnalato alla Commissione che le norme in materia di alimentazione dei gamberi peneidi, in particolare di gamberi tigre (Penaeus monodon), di cui all'articolo 25 terdecies, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (CE) n. 889/2008 causerebbero malnutrizione e porterebbero ad un aumento della mortalità se applicate allo stadio di novellame in incubatoio.

(6)

Ai sensi dell'articolo 25 terdecies, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 889/2008, gli animali considerati devono nutrirsi di alimenti naturalmente presenti negli stagni e nei laghi. La norma contenuta in tale articolo dovrebbe riguardare solo le fasi di ingrasso, quando gli animali sono tenuti in stagni e laghi, anziché le fasi di incubatoio, quando i mangimi presenti in natura sono insufficienti. Ciò risulta pertinente, in modo particolare, a decorrere dal 31 dicembre 2016, vale a dire da quando, ai sensi dell'articolo 25 sexies, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 889/2008, non è più possibile introdurre in un'azienda biologica novellame di animali d'acquacoltura proveniente da allevamenti non biologici. Prima di tale data era consentito introdurre una percentuale di novellame non biologico in un'azienda biologica successivamente a una fase di incubazione in condizioni di gestione non biologica.

(7)

Il gruppo di esperti chiamati a fornire una consulenza tecnica sulla produzione biologica («EGTOP»), istituito dalla decisione 2009/427/CE della Commissione (3), ha inoltre confermato che le norme specifiche di cui all'articolo 25 terdecies, paragrafo 3, lettere a) e b), del regolamento (CE) n. 889/2008 sono applicabili soltanto alle fasi di ingrasso (4). L'EGTOP ritiene che le limitazioni in materia di farina di pesce e olio di pesce di cui al suddetto articolo non permettono di soddisfare il fabbisogno nutrizionale dell'animale nelle prime fasi di vita, quando si trova in incubatoio.

(8)

La Commissione ha riconosciuto la necessità di modificare la normativa sull'alimentazione di taluni animali d'acquacoltura, chiarendo che queste norme si applicano solo alle fasi di ingrasso. Nel giungere a tale conclusione essa ha tenuto conto dell'esigenza di soddisfare il fabbisogno nutrizionale degli animali nei vari stadi di sviluppo ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 1, lettera d), punto i), del regolamento (CE) n. 834/2007, della finalità di cui all'articolo 25 terdecies del regolamento (CE) n. 889/2008 mirante a dare la priorità agli alimenti presenti in natura, ove disponibili, e del parere dell'EGTOP.

(9)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 889/2008.

(10)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di regolamentazione per la produzione biologica,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 25 terdecies del regolamento (CE) n. 889/2008, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Nelle fasi di ingrasso, gli animali d'acquacoltura di cui all'allegato XIII bis, sezioni 6, 7 e 9, sono nutriti con alimenti naturalmente presenti negli stagni e nei laghi.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 maggio 2017

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 189 del 20.7.2007, pag. 1.

(2)  Regolamento (CE) n. 889/2008 della Commissione, del 5 settembre 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, per quanto riguarda la produzione biologica, l'etichettatura e i controlli (GU L 250 del 18.9.2008, pag. 1).

(3)  Decisione 2009/427/CE della Commissione, del 3 giugno 2009, che istituisce il gruppo di esperti chiamati a fornire una consulenza tecnica sulla produzione biologica (GU L 139 del 5.6.2009, pag. 29).

(4)  Relazione finale: http://ec.europa.eu/agriculture/organic/sites/orgfarming/files/final_report_egtop_on_aquaculture_part-c_en.pdf.


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