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Document 32017R0570

Regolamento delegato (UE) 2017/570 della Commissione, del 26 maggio 2016, che integra la direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai mercati degli strumenti finanziari per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione relative alla determinazione del mercato rilevante in termini di liquidità in relazione alla comunicazione della sospensione temporanea delle negoziazioni (Testo rilevante ai fini del SEE. )

C/2016/3020

GU L 87 del 31.3.2017, p. 124–125 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2017/570/oj

31.3.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 87/124


REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/570 DELLA COMMISSIONE

del 26 maggio 2016

che integra la direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai mercati degli strumenti finanziari per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione relative alla determinazione del mercato rilevante in termini di liquidità in relazione alla comunicazione della sospensione temporanea delle negoziazioni

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE (1), in particolare l'articolo 48, paragrafo 12, lettera e),

considerando quanto segue:

(1)

È necessario chiarire quali mercati regolamentati devono essere considerati rilevanti in termini di liquidità per ciascun tipo di strumento finanziario, in modo che tali mercati dispongano di idonei sistemi e procedure per comunicare alle autorità competenti la sospensione temporanea delle negoziazioni.

(2)

La direttiva 2014/65/UE estende gli obblighi relativi alla sospensione delle negoziazioni ai sistemi multilaterali di negoziazione e ai sistemi organizzati di negoziazione; è quindi importante garantire che anche gli strumenti finanziari negoziati in tali sedi rientrino nel campo di applicazione delle presenti norme tecniche di regolamentazione.

(3)

È importante garantire l'applicazione proporzionata dell'obbligo di comunicazione. Dopo aver ricevuto la comunicazione di una sospensione temporanea delle negoziazioni, l'autorità competente è tenuta a valutare se tale comunicazione debba essere diffusa al resto del mercato e, se necessario, a coordinare una risposta a livello dei mercati. Per limitare l'onere amministrativo per le sedi di negoziazione, dovrebbero essere assoggettate all'obbligo di comunicazione solo quelle che presentano il maggiore potenziale di impatto a livello dei mercati quando vengono sospese le negoziazioni.

(4)

Per gli strumenti finanziari di capitale e gli strumenti equity-like, il mercato rilevante in termini di liquidità dovrebbe essere la sede di negoziazione che nell'Unione ha il più alto volume degli scambi per lo strumento finanziario in questione, poiché tale sede di negoziazione presenta il maggiore potenziale di impatto a livello dei mercati quando vengono sospese le negoziazioni.

(5)

Per gli strumenti finanziari diversi dagli strumenti di capitale, il mercato rilevante in termini di liquidità dovrebbe essere il mercato regolamentato dove lo strumento finanziario in questione è stato ammesso per la prima volta alla negoziazione. Se lo strumento finanziario diverso dagli strumenti di capitale non è ammesso alla negoziazione in un mercato regolamentato, il mercato rilevante in termini di liquidità dovrebbe essere la sede di negoziazione in cui è stato negoziato per la prima volta. Ciò dovrebbe garantire la certezza per una serie di strumenti finanziari complessi, stabilendo un semplice riferimento alla sede di negoziazione nella quale gli eventi hanno importanti impatti in termini di liquidità su altri mercati che negoziano lo stesso strumento finanziario, generalmente a causa della quota significativa in termini di volumi, di quello strumento finanziario, eseguiti in tale sede di negoziazione.

(6)

A fini di coerenza e per assicurare il corretto funzionamento dei mercati finanziari, è necessario che le disposizioni del presente regolamento e le collegate disposizioni nazionali di recepimento della direttiva 2014/65/UE si applichino a decorrere dalla stessa data. Il presente regolamento si basa sui progetti di norme tecniche di regolamentazione presentati alla Commissione dall'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati.

(7)

L'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati ha condotto una consultazione pubblica aperta sui progetti di norme tecniche di regolamentazione sui quali è basato il presente regolamento, ha analizzato i potenziali costi e benefici collegati e ha chiesto il parere del gruppo delle parti interessate nel settore degli strumenti finanziari e dei mercati istituito dall'articolo 37 del regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (2),

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Mercato rilevante in termini di liquidità

Ai fini dell'articolo 48, paragrafo 5, secondo comma, della direttiva 2014/65/UE, sono considerati mercato rilevante in termini di liquidità:

a)

per le azioni, i certificati di deposito, i fondi indicizzati quotati, i certificati e altri strumenti finanziari analoghi, la sede di negoziazione che è il mercato più rilevante in termini di liquidità per lo strumento in questione ai sensi dell'articolo 4 del regolamento delegato (UE) 2017/587 della Commissione (3);

b)

per gli strumenti finanziari diversi da quelli indicati alla lettera a) che sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato, il mercato regolamentato dove lo strumento finanziario è stato ammesso per la prima volta alla negoziazione;

c)

per gli strumenti finanziari diversi da quelli indicati alla lettera a) che non sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato, la sede di negoziazione dove lo strumento finanziario è stato negoziato per la prima volta.

Articolo 2

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento si applica a decorrere dalla prima data che figura all'articolo 93, paragrafo 1, secondo comma, della direttiva 2014/65/UE.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 maggio 2016

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 173 del 12.6.2014, pag. 349.

(2)  Regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/77/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 84).

(3)  Regolamento delegato (UE) 2017/587 della Commissione, del 14 luglio 2016, che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sui mercati degli strumenti finanziari per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sugli obblighi di trasparenza a carico delle sedi di negoziazione e delle imprese di investimento relativamente ad azioni, certificati di deposito, fondi indicizzati quotati (ETF), certificati e altri strumenti finanziari analoghi e sull'obbligo di eseguire le operazioni su talune azioni nelle sedi di negoziazione o tramite gli internalizzatori sistematici (cfr. pag. 387 della presente Gazzetta ufficiale).


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