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Document 32017R0492

Regolamento (UE) 2017/492 della Commissione, del 21 marzo 2017, che modifica il regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale e il regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 (Testo rilevante ai fini del SEE e per la Svizzera. )

C/2017/1717

GU L 76 del 22.3.2017, p. 13–15 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2017/492/oj

22.3.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 76/13


REGOLAMENTO (UE) 2017/492 DELLA COMMISSIONE

del 21 marzo 2017

che modifica il regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale e il regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004

(Testo rilevante ai fini del SEE e per la Svizzera)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (1), in particolare l'articolo 88,

visto il regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (2), in particolare l'articolo 92,

considerando quanto segue:

(1)

Al fine di tener conto di alcune modifiche apportate alla legislazione di taluni Stati membri o della loro volontà di semplificare l'applicazione del sistema di coordinamento del regolamento (CE) n. 883/2004 e del regolamento (CE) n. 987/2009, gli Stati membri hanno presentato alla commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale la richiesta di modificare alcuni allegati di tali regolamenti.

(2)

La commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale ha accettato le modifiche richieste e ha presentato alla Commissione proposte pertinenti per gli adeguamenti tecnici degli allegati.

(3)

La Commissione può accettare le proposte.

(4)

È quindi opportuno modificare di conseguenza i regolamenti (CE) n. 883/2004 e (CE) n. 987/2009,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 883/2004 è così modificato:

1)

L'allegato VI è così modificato:

a)

nella voce «ESTONIA» è aggiunto il seguente punto d) dopo la lettera c):

«d)

Prestazione di ridotta capacità lavorativa accordata in conformità alla legge sull'invalidità lavorativa»;

b)

la voce «SVEZIA» è sostituita dalla seguente:

«SVEZIA

Indennità di malattia correlata al reddito e indennità compensativa per inabilità correlata al reddito (capo 34 del codice dell'assicurazione sociale)»;

c)

la voce «REGNO UNITO» è sostituita dalla seguente:

«REGNO UNITO

Indennità di integrazione salariale e di sostegno (ESA — Employment and Support Allowance)

a)

Per le prestazioni concesse anteriormente al 1o aprile 2016, l'ESA è una prestazione di malattia in contanti per i primi 91 giorni (fase di valutazione). Dal 92o giorno l'ESA (fase principale) diventa una prestazione d'invalidità;

b)

per le prestazioni concesse il 1o aprile 2016 o dopo tale data, l'ESA è una prestazione di malattia in contanti per i primi 365 giorni (fase di valutazione). Dal 366o giorno l'ESA (gruppo di sostegno) diventa una prestazione d'invalidità.

Legislazione della Gran Bretagna: parte 1 della legge di riforma del sistema di welfare 2007.

Legislazione dell'Irlanda del Nord: parte 1 della legge di riforma del sistema di welfare (Irlanda del Nord) 2007.»;

2)

l'allegato VIII è così modificato:

a)

nella parte 1, la voce «POLONIA» è sostituita dalla seguente:

«POLONIA

Tutte le domande di pensione di invalidità, di pensione di vecchiaia nell'ambito del regime a prestazione definita e di pensione di reversibilità, fatta eccezione per i casi in cui la somma dei periodi di assicurazione maturati ai sensi della legislazione di più di uno Stato membro sono pari o superiori a 20 anni per le donne e 25 anni per gli uomini ma i periodi di assicurazione nazionali sono inferiori a tali limiti (e non meno di 15 anni per le donne e 20 anni per gli uomini), e il calcolo è effettuato a norma degli articoli 27 e 28 della legge del 17 dicembre 1998 (GU del 2015, punto 748).»;

b)

nella parte 1, la voce «SVEZIA» è sostituita dalla seguente:

«SVEZIA

a)

Le domande di pensione di vecchiaia sotto forma di pensioni di garanzia (capi 66 e 67 del codice dell'assicurazione sociale);

b)

le domande di pensione di vecchiaia sotto forma di pensioni complementari (capo 63 del codice dell'assicurazione sociale).»;

c)

nella parte 1, alla voce «REGNO UNITO», la prima frase è sostituita dalla seguente:

«Tutte le domande di pensione di anzianità, di pensione statale a norma della parte 1 della legge sulle pensioni del 2014, di prestazioni per vedove e per lutto familiare, ad eccezione di quelle per le quali: durante un esercizio fiscale con inizio il 6 aprile 1975 o successivo:»;

d)

nella parte 2, la voce «SVEZIA» è sostituita dalla seguente:

«SVEZIA

Pensione di vecchiaia sotto forma di pensioni basate sul reddito e pensioni a premio (capi 62 e 64 del Codice dell'assicurazione sociale).»;

3)

l'allegato IX è così modificato:

a)

nella parte I, la voce «SVEZIA» è sostituita dalla seguente:

«SVEZIA

Indennità di malattia correlata al reddito e indennità compensativa per inabilità correlata al reddito (capo 34 del codice dell'assicurazione sociale).

La pensione garantita e l'indennità garantita che hanno sostituito le pensioni statali complete previste dalla legislazione sulla pensione statale applicata prima del 1o gennaio 1993 e la pensione statale completa assegnata ai sensi delle disposizioni di legge transitorie applicabili da questa data»;

b)

nella parte II, la voce «SVEZIA» è sostituita dalla seguente:

«SVEZIA

Indennità di malattia e indennità di attività sotto forma di indennità di garanzia (capo 35 del codice dell'assicurazione sociale).

Pensione ai superstiti calcolata in base ai periodi di versamento dei contributi (capi 76-85 del codice dell'assicurazione sociale).»

Articolo 2

Il regolamento (CE) n. 987/2009 è così modificato:

1)

nell'allegato 1:

a)

la voce «BELGIO-IRLANDA» è soppressa;

b)

la voce «DANIMARCA-GRECIA» è soppressa;

2)

nell'allegato 3:

a)

la voce «PAESI BASSI» è soppressa;

b)

la voce «FINLANDIA» è soppressa.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

L'articolo 2, paragrafo 2, si applica a decorrere dal 1o gennaio 2018.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 marzo 2017

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 166 del 30.4.2004, pag. 1.

(2)  GU L 284 del 30.10.2009, pag. 1.


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