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Document 32017R0461

Regolamento di esecuzione (UE) 2017/461 della Commissione, del 16 marzo 2017, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda le procedure comuni, i formati e i modelli per il processo di consultazione tra le autorità competenti interessate in relazione ai progetti di acquisizione di partecipazioni qualificate in enti creditizi di cui all'articolo 24 della direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE. )

C/2017/1612

GU L 72 del 17.3.2017, pp. 57–65 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2017/461/oj

17.3.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 72/57


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/461 DELLA COMMISSIONE

del 16 marzo 2017

che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda le procedure comuni, i formati e i modelli per il processo di consultazione tra le autorità competenti interessate in relazione ai progetti di acquisizione di partecipazioni qualificate in enti creditizi di cui all'articolo 24 della direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (1), in particolare l'articolo 22, paragrafo 9,

considerando quanto segue:

(1)

È opportuno stabilire procedure comuni, formati e modelli che consentano alle autorità competenti di effettuare una valutazione accurata delle notifiche dei progetti di acquisizione o di aumento, diretti o indiretti, di partecipazioni qualificate in enti creditizi, se il candidato acquirente è un soggetto sottoposto a vigilanza in un altro Stato membro o settore, l'impresa madre di tale soggetto o la persona fisica o giuridica che lo controlla. In tali casi le autorità competenti interessate dovrebbero consultarsi e fornirsi reciprocamente le informazioni richieste e tutte le altre informazioni essenziali.

(2)

A norma dell'articolo 14, paragrafo 2, della direttiva 2013/36/UE, il processo di consultazione di cui all'articolo 24 di detta direttiva si applica anche alla valutazione degli azionisti e dei soci di un ente creditizio ai fini del rilascio dell'autorizzazione ad iniziare l'attività di ente creditizio. Le procedure comuni, i formati e i modelli dovrebbero pertanto consentire anche la consultazione tra le autorità competenti interessate quando la valutazione degli azionisti o dei soci con partecipazioni qualificate è svolta nell'ambito della valutazione delle domande di autorizzazione degli enti creditizi.

(3)

Al fine di agevolare la cooperazione tra autorità competenti e di assicurare uno scambio di informazioni efficiente, le autorità competenti dovrebbero designare appositi punti di contatto al fine specifico del processo di consultazione di cui all'articolo 24 della direttiva 2013/36/UE e pubblicare tali informazioni sui loro siti web.

(4)

Per assicurare una cooperazione tempestiva ed efficace tra le autorità competenti, la procedura di consultazione dovrebbe prevedere precisi termini di tempo.

(5)

Le procedure di consultazione dovrebbero altresì consentire alle autorità competenti di cooperare al miglioramento del processo di consultazione promuovendo, ove opportuno, un feedback sulla qualità e sulla pertinenza delle informazioni ricevute.

(6)

Il presente regolamento si basa sui progetti di norme tecniche di attuazione che l'Autorità bancaria europea (ABE) ha presentato alla Commissione.

(7)

L'ABE ha condotto consultazioni pubbliche aperte sui progetti di norme tecniche di attuazione su cui è basato il presente regolamento, ha analizzato i potenziali costi e benefici pertinenti e ha chiesto il parere del gruppo delle parti interessate nel settore bancario istituito in conformità all'articolo 37 del regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (2),

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento stabilisce le procedure comuni, i formati e i modelli per il processo di consultazione di cui all'articolo 24 della direttiva 2013/36/UE tra i seguenti soggetti:

a)

l'autorità competente di un ente creditizio esistente oggetto di un progetto di acquisizione o aumento di una partecipazione qualificata o l'autorità competente responsabile di rilasciare l'autorizzazione ad iniziare l'attività di ente creditizio («l'autorità richiedente»);

b)

l'autorità competente interessata del candidato acquirente, azionista o socio, se tale candidato rientra in una delle categorie di cui all'articolo 24, paragrafo 1, lettere a), b) e c), della direttiva 2013/36/UE («l'autorità interpellata»).

Articolo 2

Designazione di punti di contatto

Ai fini del processo di consultazione di cui all'articolo 24 della direttiva 2013/36/UE, le autorità competenti interessate designano, tramite un unico indirizzo di uno specifico servizio o di posta elettronica, punti di contatto per la trasmissione degli avvisi di consultazione e di altre comunicazioni in conformità del presente regolamento e pubblicano tali punti di contatto sui loro siti web.

Articolo 3

Avviso di consultazione

1.   L'autorità richiedente trasmette l'avviso di consultazione all'autorità interpellata il prima possibile dopo il ricevimento di una notifica di cui all'articolo 22, paragrafo 1, della direttiva 2013/36/UE e, in ogni caso, entro e non oltre 10 giorni lavorativi dopo l'inizio del periodo di valutazione di cui all'articolo 22, paragrafo 2, secondo comma, di tale direttiva.

2.   Qualora la valutazione di cui all'articolo 23, paragrafo 1, della direttiva 2013/36/UE sia effettuata nell'ambito della valutazione di una domanda di autorizzazione di un ente creditizio a iniziare la sua attività, l'autorità richiedente invia l'avviso di consultazione all'autorità interpellata il prima possibile dopo il ricevimento di una domanda siffatta e, in ogni caso, entro e non oltre 10 giorni lavorativi dal ricevimento delle informazioni complete di cui all'articolo 15 della direttiva 2013/36/UE.

3.   L'autorità richiedente trasmette l'avviso di consultazione di cui ai paragrafi 1 e 2, per iscritto, tramite posta, fax o mezzo elettronico sicuro, e lo invia al punto di contatto designato dall'autorità interpellata.

4.   L'autorità richiedente trasmette gli avvisi di consultazione di cui ai paragrafi 1 e 2 compilando il modello di cui all'allegato I, nel quale fornisce le informazioni principali riguardanti il progetto relativo alla partecipazione e specifica quali informazioni chiede a riguardo all'autorità interpellata.

Articolo 4

Avviso di ricevimento dell'avviso di consultazione

L'autorità interpellata trasmette all'autorità richiedente un avviso di ricevimento dell'avviso di consultazione di cui all'articolo 3 entro due giorni lavorativi dal ricevimento dell'avviso di consultazione.

Articolo 5

Risposta dell'autorità interpellata

1.   La risposta all'avviso di consultazione è trasmessa per iscritto, utilizzando il modello di cui all'allegato II, tramite posta, fax o mezzo elettronico sicuro. È indirizzata al punto di contatto designato dall'autorità richiedente di cui all'articolo 2, salvo se diversamente specificato dall'autorità richiedente.

2.   L'autorità interpellata fornisce all'autorità richiedente il prima possibile, e comunque entro 20 giorni lavorativi dal ricevimento dell'avviso di consultazione:

a)

tutte le pertinenti informazioni richieste nell'avviso di consultazione, inclusi eventuali pareri o riserve in merito all'acquisizione da parte del candidato acquirente;

b)

tutte le informazioni essenziali, di propria iniziativa.

3.   Se non è in grado di rispettare il termine di cui al paragrafo 2, l'autorità interpellata informa immediatamente l'autorità richiedente delle ragioni che giustificano tale ritardo e indica la data prevista per la risposta. L'autorità interpellata informa regolarmente in merito ai progressi compiuti, di propria iniziativa o su richiesta dell'autorità richiedente.

4.   Qualora, in giustificati casi di necessità, non sia in grado di fornire tutte le informazioni richieste entro il termine di cui al paragrafo 2, l'autorità interpellata provvede a:

a)

fornire le informazioni che sono già disponibili entro il termine di cui al paragrafo 2, utilizzando il modello di cui all'allegato II;

b)

fornire eventuali informazioni mancanti non appena disponibili in una maniera, anche verbale, che garantisca la rapida adozione dei provvedimenti necessari.

5.   Se fornite verbalmente a norma del paragrafo 4, lettera b), le informazioni richieste sono successivamente confermate per iscritto a norma del paragrafo 1, a meno che le autorità competenti coinvolte convengano diversamente.

Articolo 6

Procedura di consultazione

1.   Per le comunicazioni relative all'avviso di consultazione e alla relativa risposta l'autorità richiedente e l'autorità interpellata utilizzano il mezzo più rapido tra quelli previsti all'articolo 3, paragrafo 3, e all'articolo 5, paragrafo 1, tenendo debitamente conto delle ragioni di riservatezza, dei tempi di trasmissione, del volume dei documenti da trasmettere e della facilità di accesso alle informazioni da parte dell'autorità richiedente.

2.   Le informazioni fornite dall'autorità interpellata sono, per quanto a sua conoscenza, complete, esatte e aggiornate.

3.   Dopo aver ricevuto l'avviso di consultazione, l'autorità interpellata comunica all'autorità richiedente, in maniera tempestiva, se necessita di eventuali chiarimenti in merito alle informazioni richieste.

L'autorità richiedente risponde a sua volta prontamente alle richieste di chiarimento dell'autorità interpellata.

4.   Se le informazioni richieste sono detenute da un'altra autorità dello stesso Stato membro che però non costituisce l'autorità competente ai fini dell'articolo 24 della direttiva 2013/36/UE, l'autorità interpellata si adopera sollecitamente per raccogliere le informazioni e trasmetterle all'autorità richiedente conformemente all'articolo 5.

Se le informazioni richieste sono detenute da un'altra autorità di un diverso Stato membro o da un'altra autorità dello stesso Stato membro che costituisce l'autorità competente ai fini dell'articolo 24 della direttiva 2013/36/UE, l'autorità interpellata ne informa immediatamente l'autorità richiedente.

5.   L'autorità interpellata e l'autorità richiedente collaborano per risolvere le eventuali difficoltà che possano emergere nel rispondere ad una richiesta.

6.   L'autorità interpellata e l'autorità richiedente si informano reciprocamente dell'esito della valutazione nel quadro della quale è avvenuto il processo di consultazione e, se del caso, dell'utilità delle informazioni o di ogni altra assistenza ricevuta e degli eventuali problemi riscontrati nel prestare l'assistenza o nel fornire le informazioni.

7.   Se nel periodo di valutazione emergono informazioni nuove o sorge la necessità di informazioni aggiuntive, l'autorità richiedente e l'autorità interpellata assicurano lo scambio di tutte le informazioni essenziali e pertinenti. A tal fine sono utilizzati, ove opportuno, i modelli di cui agli allegati I e II.

8.   Durante il processo di consultazione le autorità competenti utilizzano una lingua ufficiale di uno Stato membro dell'Unione che è di uso comune per la cooperazione internazionale in materia di vigilanza e indicano la lingua o le lingue scelte sui loro siti web. Le autorità competenti degli Stati membri che hanno una lingua ufficiale comune o decidono di comune accordo di utilizzare un'altra lingua ufficiale di uno Stato membro dell'Unione possono utilizzare tale lingua.

Articolo 7

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 marzo 2017

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)   GU L 176 del 27.6.2013, pag. 338.

(2)  Regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/78/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 12).


ALLEGATO I

Modello per l'avviso di consultazione

[Articolo 3 del regolamento di esecuzione (UE) 2017/461 della Commissione]

Data: …

DA:

Stato membro:

Autorità richiedente:

Indirizzo:

(dati del punto di contatto designato)

Telefono:

E-mail:

Numero di riferimento:

A:

Stato membro:

Autorità interpellata:

Indirizzo:

(dati del punto di contatto designato)

Telefono:

E-mail:

Gentili signori,

a norma dell'articolo 3 del regolamento di esecuzione (UE) 2017/461 della Commissione (1), si trasmette con la presente un avviso di consultazione in relazione alle materie indicate più in dettaglio qui di seguito.

Si informa che il termine della procedura di valutazione scade il [indicare la data(2). Pertanto vi saremmo grati se poteste fornirci le informazioni richieste e tutte le altre informazioni essenziali, nonché comunicarci eventuali vostre opinioni o riserve sul progetto di partecipazione, entro un termine di 20 giorni lavorativi a decorrere dal ricevimento della presente; qualora ciò non fosse possibile, vi preghiamo di indicare quando prevedete di poter fornire l'assistenza richiesta.

Il presente avviso di consultazione, la vostra risposta e il relativo trattamento sono soggetti alla direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (3).

Informazioni relative al progetto di partecipazione

Identità del/dei candidato/i acquirente/i, azionista/i o socio/i:

[Per le persone fisiche, si prega di inserire i dati personali, compresi il nome, la data e il luogo di nascita, il numero di identificazione personale (ove disponibile) e l'indirizzo. Per le persone giuridiche, si prega di inserire la denominazione registrata, l'indirizzo registrato della sede centrale, l'indirizzo postale (se diverso) e il numero di identificazione nazionale (ove disponibile)]

Denominazione del/dei soggetto/i regolamentati/i pertinente/i nello Stato membro dell'autorità interpellata e relazione con il candidato acquirente, azionista o socio:

[Se il candidato acquirente, azionista o socio è un soggetto regolamentato di cui all'articolo 24, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2013/36/UE, è sufficiente il nome del candidato acquirente, azionista o socio. Se il candidato acquirente, azionista o socio rientra in una delle categorie di cui all'articolo 24, paragrafo 1, lettera b) o c), della direttiva 2013/36/CE, è inoltre necessario specificare la relazione esistente tra il candidato acquirente, azionista o socio e il pertinente soggetto regolamentato stabilito nello Stato membro dell'autorità interpellata]

Identità dell'impresa oggetto di un progetto di acquisizione o aumento di partecipazione o dell'ente per cui si richiede l'autorizzazione:

[Inserire la denominazione registrata, l'indirizzo registrato della sede centrale, l'indirizzo postale (se diverso) e il numero di identificazione nazionale (ove disponibile)]

Dimensioni dell'attuale e prevista partecipazione diretta o indiretta del candidato acquirente, azionista o socio nell'impresa oggetto di un progetto di acquisizione o aumento di partecipazione o nell'ente per cui si richiede l'autorizzazione:

[Inserire le informazioni sulle azioni dell'impresa oggetto di un progetto di acquisizione o aumento di partecipazione o dell'ente per cui è richiesta l'autorizzazione possedute, o destinate ad essere possedute, dal candidato acquirente, azionista o socio (se del caso prima e dopo l'acquisizione prevista), ivi compresi i) il numero e il tipo di azioni, siano esse ordinarie o non, dell'impresa possedute, o destinate ad essere acquisite, dal candidato acquirente, azionista o socio (se del caso prima e dopo l'acquisizione prevista) ed il valore nominale di tali azioni, ii) la quota dell'intero capitale dell'impresa rappresentata dalle azioni possedute, o destinate ad essere acquisite, dal candidato acquirente, azionista o socio (se del caso prima e dopo l'acquisizione prevista) e iii) la quota dei diritti di voto totali dell'impresa rappresentata dalle azioni possedute, o destinate ad essere possedute, dal candidato acquirente, azionista o socio (se del caso prima e dopo l'acquisizione prevista), se diversa dalla quota di capitale dell'impresa. Per le acquisizioni indirette, le informazioni devono essere fornite mutatis mutandis.]

Dati relativi ad eventuali altre autorità coinvolte:

[Indicare se l'autorità richiedente ha contattato o contatterà altre autorità dello Stato membro dell'autorità interpellata in relazione all'oggetto della richiesta o altre autorità che, a conoscenza dell'autorità richiedente, hanno un interesse attivo nell'oggetto della richiesta]

[Informazioni aggiuntive fornite dall'autorità richiedente (se del caso):

…]

Tipo di assistenza richiesta

Informazioni specifiche richieste:

[Inserire una descrizione dettagliata delle informazioni specifiche richieste, compresi tutti i documenti richiesti. Le informazioni devono comprendere:

ove disponibile, l'esito della più recente valutazione dell'idoneità (in termini di onorabilità e competenza) del candidato acquirente, azionista o socio o dei funzionari interessati del pertinente soggetto regolamentato;

ove disponibile, l'esito della più recente valutazione della solidità finanziaria del candidato acquirente, azionista o socio o del soggetto regolamentato pertinente, assieme alle relazioni di audit pubbliche o esterne;

ove disponibile, l'esito della più recente valutazione, da parte dell'autorità interpellata, della qualità della struttura di management del candidato acquirente, azionista o socio o del soggetto regolamentato pertinente, delle sue procedure amministrative e contabili, dei suoi sistemi di controllo interno, del suo governo societario, della struttura del suo gruppo ecc.;

se vi sono motivi di sospettare che, in relazione al progetto di acquisizione o di partecipazione, siano in corso o siano stati compiuti un'operazione o un tentativo di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo

e le eventuali altre informazioni specifiche richieste dall'autorità richiedente.]

Distinti saluti.

[firma]


(1)  Regolamento di esecuzione (UE) 2017/461 della Commissione, del 16 marzo 2017, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda le procedure comuni, i formati e i modelli per il processo di consultazione tra le autorità competenti interessate in relazione ai progetti di acquisizione di partecipazioni qualificate in enti creditizi di cui all'articolo 24 della direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 72 del 17.3.2017, pag. 57).

(2)  In conformità dell'articolo 22, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva 2013/36/UE o, se del caso, dell'articolo 15 della direttiva.

(3)  Direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31).


ALLEGATO II

Modello per la risposta dell'autorità interpellata

[Articolo 5 del regolamento di esecuzione (UE) 2017/461 della Commissione]

Data: …

Informazioni generali

DA:

Stato membro:

Autorità interpellata:

Indirizzo:

(dati del punto di contatto designato)

Telefono:

E-mail:

Numero di riferimento dell'autorità interpellata:

A:

Stato membro:

Autorità richiedente:

Indirizzo:

(dati del punto di contatto designato)

Telefono:

E-mail:

Numero di riferimento dell'autorità richiedente:

Gentili signori,

a norma dell'articolo 5 del regolamento di esecuzione (UE) 2017/461 della Commissione (1), il vostro avviso di consultazione datato [gg.mm.aaaa] con il numero di riferimento di cui sopra è stato da noi trattato.

Questa risposta è soggetta alla direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (2).

Se del caso, riportare gli eventuali dubbi in relazione alle informazioni specifiche richieste o in merito ad altri aspetti di questa valutazione:

Inserire le informazioni o indicare il riferimento ai pertinenti allegati contenenti le informazioni richieste:

Se vi sono altre informazioni essenziali o ritenute pertinenti dall'autorità interpellata, riportarle di seguito o spiegare come saranno fornite o far riferimento ai pertinenti allegati in cui sono contenute:

[Fornire tutte le informazioni essenziali quali la struttura del gruppo o le valutazioni più recenti della solidità finanziaria del candidato acquirente o del soggetto regolamentato pertinente.]

Inserire qui eventuali opinioni o riserve sul progetto di acquisizione:

Se le informazioni richieste non erano disponibili al momento dell'elaborazione della presente risposta e l'eventuale attesa di tali informazioni avrebbe impedito di rispondere nei tempi previsti, indicare tali informazioni in questo punto e precisare quando se ne prevede la trasmissione:

Distinti saluti.

[firma]


(1)  Regolamento di esecuzione (UE) 2017/461 della Commissione, del 16 marzo 2017, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda le procedure comuni, i formati e i modelli per il processo di consultazione tra le autorità competenti interessate in relazione ai progetti di acquisizione di partecipazioni qualificate in enti creditizi di cui all'articolo 24 della direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 72 del 17.3.2017, pag. 57).

(2)  Direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31).


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