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Document 32017R0355

    Regolamento (UE) 2017/355 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 febbraio 2017, relativo a determinate procedure di applicazione dell’accordo di stabilizzazione e di associazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica, da una parte, e il Kosovo *, dall’altra

    GU L 57 del 3.3.2017, p. 59–62 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2017/355/oj

    3.3.2017   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 57/59


    REGOLAMENTO (UE) 2017/355 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

    del 15 febbraio 2017

    relativo a determinate procedure di applicazione dell’accordo di stabilizzazione e di associazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica, da una parte, e il Kosovo (*1), dall’altra

    IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 207,

    vista la proposta della Commissione europea,

    previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

    deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (1),

    considerando quanto segue:

    (1)

    Il 27 ottobre 2015 è stato firmato l’accordo di stabilizzazione e di associazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica, da una parte, e il Kosovo (*1), dall’altra (2) («accordo»). L’accordo è entrato in vigore il 1o aprile 2016.

    (2)

    È necessario stabilire norme per l’attuazione di talune disposizioni dell’accordo e procedure per l’adozione di norme dettagliate di attuazione.

    (3)

    È opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione dell’accordo. È opportuno altresì che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (3). Conformemente a detto regolamento, per l’adozione di atti di esecuzione relativi alla politica commerciale comune, è opportuno fare ricorso alla procedura d’esame. Tuttavia, in casi debitamente giustificati, può applicarsi la procedura consultiva. Qualora l’accordo preveda la possibilità, in circostanze eccezionali e critiche, di applicare immediatamente le misure necessarie ad affrontare la situazione, è opportuno che la Commissione adotti tali atti di esecuzione immediatamente. Ove sussistano, in casi debitamente giustificati connessi a misure riguardanti i prodotti dell’agricoltura e della pesca, imperativi motivi di urgenza, è opportuno che la Commissione adotti atti di esecuzione immediatamente applicabili.

    (4)

    L’accordo prevede che determinati prodotti dell’agricoltura e della pesca originari del Kosovo possano essere importati nell’Unione applicando un’aliquota ridotta del dazio doganale, entro i limiti di contingenti tariffari. È pertanto necessario stabilire le disposizioni che disciplinano la gestione e la revisione di tali contingenti tariffari, al fine di consentirne una valutazione approfondita.

    (5)

    Qualora si rendessero necessarie misure di difesa commerciale, esse dovrebbero essere adottate conformemente al regolamento (UE) 2015/478 del Parlamento europeo e del Consiglio (4), al regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio (5) o, a seconda del caso, al regolamento (UE) 2016/1037 del Parlamento europeo e del Consiglio (6).

    (6)

    Qualora uno Stato membro informi la Commissione circa un possibile caso di frode o mancata cooperazione amministrativa, è opportuno applicare la pertinente normativa dell’Unione, in particolare il regolamento (CE) n. 515/97 del Consiglio (7).

    (7)

    Il presente regolamento prevede misure per l’attuazione dell’accordo e dovrebbe pertanto essere applicato a decorrere dall’entrata in vigore dell’accordo,

    HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Oggetto

    Il presente regolamento stabilisce le modalità e le procedure per l’adozione di norme dettagliate relative all’attuazione di talune disposizioni dell’accordo di stabilizzazione e di associazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica, da una parte, e il Kosovo (*1), dall’altra («accordo»).

    Articolo 2

    Concessioni relative al pesce e ai prodotti della pesca

    La Commissione adotta le norme dettagliate per l’applicazione dell’articolo 31 dell’accordo, riguardanti i contingenti tariffari per il pesce e i prodotti della pesca, mediante atti di esecuzione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 12, paragrafo 3, del presente regolamento.

    Articolo 3

    Riduzioni tariffarie

    1.   Fatto salvo il paragrafo 2, le aliquote del dazio preferenziale sono arrotondate al primo decimale.

    2.   Le aliquote preferenziali sono assimilate a un’esenzione totale dai dazi se il risultato della loro determinazione a norma del paragrafo 1 è uno dei seguenti:

    a)

    pari o inferiore all’1 % nel caso dei dazi ad valorem;

    b)

    pari o inferiore a 1 EUR per ogni singolo importo nel caso di dazi specifici.

    Articolo 4

    Adeguamenti tecnici

    La Commissione adotta le modifiche e gli adeguamenti tecnici delle disposizioni adottate a norma del presente regolamento, necessari in seguito a modifiche apportate ai codici della nomenclatura combinata e alle suddivisioni della tariffa integrata delle Comunità europee o derivanti dalla conclusione di nuovi accordi, accordi modificati, protocolli, scambi di lettere o altri atti tra l’Unione e il Kosovo, mediante atti di esecuzione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 12, paragrafo 3, del presente regolamento.

    Articolo 5

    Clausola di salvaguardia generale

    Qualora l’Unione debba adottare una misura a norma dell’articolo 43 dell’accordo, la Commissione adotta tale misura mediante atti di esecuzione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 12, paragrafo 3, del presente regolamento, salvo diversamente indicato nell’articolo 43 dell’accordo.

    Articolo 6

    Clausola di penuria

    Qualora l’Unione debba adottare una misura a norma dell’articolo 44 dell’accordo, la Commissione adotta tale misura mediante atti di esecuzione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 12, paragrafo 3, del presente regolamento.

    Articolo 7

    Circostanze eccezionali e critiche

    Qualora si verifichino circostanze eccezionali e critiche ai sensi dell’articolo 43, paragrafo 5, lettera b), e dell’articolo 44, paragrafo 4, dell’accordo, la Commissione può adottare le misure immediatamente applicabili di cui agli articoli 43 e 44 dell’accordo, secondo la procedura di cui all’articolo 12, paragrafo 4, del presente regolamento.

    Articolo 8

    Clausola di salvaguardia per i prodotti dell’agricoltura e della pesca

    1.   Nonostante le procedure di cui agli articoli 5 e 6 del presente regolamento, qualora l’Unione debba adottare una misura di cui all’articolo 34 o all’articolo 43 dell’accordo riguardo ai prodotti dell’agricoltura e della pesca, la Commissione, su richiesta di uno Stato membro o di propria iniziativa, decide in merito alle misure necessarie previo ricorso, se del caso, alla procedura di rinvio di cui all’articolo 43 dell’accordo. Tali misure sono adottate dalla Commissione mediante atti di esecuzione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 12, paragrafo 3, del presente regolamento.

    Per imperativi motivi di urgenza debitamente giustificati, incluso il caso di cui al paragrafo 2 del presente articolo, la Commissione adotta atti di esecuzione immediatamente applicabili secondo la procedura di cui all’articolo 12, paragrafo 4, del presente regolamento.

    2.   Qualora riceva la richiesta di cui al paragrafo 1 da uno Stato membro, la Commissione adotta una decisione in merito:

    a)

    entro tre giorni lavorativi dal ricevimento di tale richiesta, se non si applica la procedura di rinvio di cui all’articolo 43 dell’accordo; o

    b)

    entro tre giorni lavorativi dal termine del periodo di 30 giorni di cui all’articolo 43, paragrafo 5, lettera a), dell’accordo, se si applica la procedura di rinvio di cui all’articolo 43 dell’accordo.

    La Commissione notifica al Consiglio le misure sulle quali si è pronunciata.

    Articolo 9

    Dumping e sovvenzioni

    Nel caso di pratiche che possano indurre l’Unione ad adottare le misure di cui all’articolo 42, paragrafo 2, dell’accordo, l’introduzione di misure antidumping o compensative è decisa conformemente alle disposizioni stabilite, rispettivamente, nel regolamento (UE) 2016/1036 e nel regolamento (UE) 2016/1037.

    Articolo 10

    Concorrenza

    1.   Qualora ritenga che una pratica sia incompatibile con l’articolo 75 dell’accordo, dopo aver esaminato il caso di propria iniziativa o su richiesta di uno Stato membro, la Commissione decide in merito alle misure adeguate di cui all’articolo 75 dell’accordo.

    Le misure di cui all’articolo 75, paragrafo 9, dell’accordo sono adottate, nel caso di aiuti, secondo le procedure di cui al regolamento (UE) 2016/1037.

    2.   Nel caso di pratiche che possano esporre l’Unione a misure adottate dal Kosovo conformemente all’articolo 75 dell’accordo, la Commissione, dopo aver esaminato il caso, si pronuncia sulla loro compatibilità con i principi enunciati nell’accordo. Ove necessario, la Commissione adotta le opportune decisioni in base ai criteri che risultano dall’applicazione degli articoli 101, 102 e 107 del trattato.

    Articolo 11

    Frode o mancata cooperazione amministrativa

    1.   Qualora accerti, sulla base delle informazioni fornite da uno Stato membro o di propria iniziativa, che sussistono le condizioni di cui all’articolo 48 dell’accordo, la Commissione provvede senza indugio:

    a)

    a informare il Parlamento europeo e il Consiglio; e

    b)

    a notificare al Comitato di stabilizzazione e di associazione le sue constatazioni, corredate delle informazioni oggettive su cui si basano, e ad avviare consultazioni in seno a detto comitato.

    2.   Tutte le pubblicazioni ai sensi dell’articolo 48, paragrafo 5, dell’accordo sono eseguite dalla Commissione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    3.   La Commissione può decidere, mediante atti di esecuzione, di sospendere temporaneamente il trattamento preferenziale in questione per i prodotti di cui all’articolo 48, paragrafo 4, dell’accordo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 12, paragrafo 3, del presente regolamento.

    Articolo 12

    Procedura di comitato

    1.   Ai fini degli articoli 2, 4 e 11 del presente regolamento, la Commissione è assistita dal Comitato del codice doganale istituito dall’articolo 285 del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (8). Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

    2.   Ai fini degli articoli da 5 a 8 del presente regolamento, la Commissione è assistita dal comitato per le misure di salvaguardia istituito dall’articolo 3 del regolamento (UE) 2015/478. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

    3.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l’articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

    4.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l’articolo 8, paragrafi da 1 a 4, del regolamento (UE) n. 182/2011, in combinato disposto con il suo articolo 5.

    Articolo 13

    Notifica

    La Commissione è competente, a nome dell’Unione, per le notifiche rispettivamente al Consiglio di stabilizzazione e di associazione e al Comitato di stabilizzazione e di associazione come previsto dall’accordo.

    Articolo 14

    Entrata in vigore

    Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Esso si applica a decorrere dal 1o aprile 2016.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Strasburgo, il 15 febbraio 2017

    Per il Parlamento europeo

    Il presidente

    A. TAJANI

    Per il Consiglio

    Il presidente

    I. BORG


    (*1)  Tale designazione non pregiudica le posizioni riguardo allo status ed è in linea con la risoluzione 1244 (1999) dell’UNSC e con il parere della CIG sulla dichiarazione di indipendenza del Kosovo.

    (1)  Posizione del Parlamento europeo del 19 gennaio 2017 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 7 febbraio 2017.

    (2)  GU L 71 del 16.3.2016, pag. 3.

    (3)  Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell’esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

    (4)  Regolamento (UE) 2015/478 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 2015, relativo al regime comune applicabile alle importazioni (GU L 83 del 27.3.2015, pag. 16).

    (5)  Regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell’Unione europea (GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21).

    (6)  Regolamento (UE) 2016/1037 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri dell’Unione europea (GU L 176 del 30.6.2016, pag. 55).

    (7)  Regolamento (CE) n. 515/97 del Consiglio, del 13 marzo 1997, relativo alla mutua assistenza tra le autorità amministrative degli Stati membri e alla collaborazione tra queste e la Commissione per assicurare la corretta applicazione delle normative doganale e agricola (GU L 82 del 22.3.1997, pag. 1).

    (8)  Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell’Unione (GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1).


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