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Document 32017R0336

Regolamento di esecuzione (UE) 2017/336 della Commissione, del 27 febbraio 2017, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva dei dazi provvisori istituiti sulle importazioni di alcuni tipi di lamiera pesante di acciai non legati o di altri acciai legati originari della Repubblica popolare cinese

C/2017/1134

GU L 50 del 28.2.2017, pp. 18–41 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 17/05/2023

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2017/336/oj

28.2.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 50/18


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/336 DELLA COMMISSIONE

del 27 febbraio 2017

che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva dei dazi provvisori istituiti sulle importazioni di alcuni tipi di lamiera pesante di acciai non legati o di altri acciai legati originari della Repubblica popolare cinese

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea (1) («il regolamento di base»), in particolare l'articolo 9, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

1.   PROCEDIMENTO

1.1.   Misure provvisorie

(1)

Il 7 ottobre 2016 la Commissione europea («la Commissione») ha istituito, con il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1777 della Commissione (2) («il regolamento provvisorio»), un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni nell'Unione europea («l'Unione») di prodotti piatti di acciaio legato o non legato (acciaio inossidabile, acciaio al silicio detto «magnetico», acciaio per utensili e acciaio rapido esclusi), laminati a caldo, non placcati né rivestiti, non arrotolati, di spessore superiore a 10 mm e di larghezza minima di 600 mm oppure di spessore compreso tra 4,75 mm e 10 mm e di larghezza pari o superiore 2 050 mm («lamiera pesante»), originari della Repubblica popolare cinese («RPC»).

(2)

Con la pubblicazione di un avviso di apertura nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea («l'avviso di apertura»), il 13 febbraio 2016 la Commissione ha aperto l'inchiesta a seguito di una denuncia presentata il 4 gennaio 2016 dalla European Steel Association («Eurofer») per conto di produttori che rappresentano oltre il 25 % della produzione totale dell'Unione di lamiera pesante.

(3)

Come precisato nei considerando 28 e 29 del regolamento provvisorio, l'inchiesta relativa al dumping e al pregiudizio ha interessato il periodo compreso tra il 1o gennaio 2015 e il 31 dicembre 2015 («il periodo dell'inchiesta» o «PI»); l'esame delle tendenze rilevanti per la valutazione del pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1o gennaio 2012 e la fine del periodo dell'inchiesta («il periodo in esame»).

1.2.   Registrazione

(4)

Con il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1357 della Commissione (3) («il regolamento sulla registrazione») la Commissione ha imposto la registrazione delle importazioni di lamiera pesante originarie della RPC a partire dall'11 agosto 2016. La registrazione delle importazioni è cessata con l'istituzione di misure provvisorie l'8 ottobre 2016.

(5)

Le parti interessate hanno avuto 20 giorni di tempo dall'inizio della registrazione per presentare osservazioni. Non sono pervenute osservazioni.

1.3.   Fase successiva del procedimento

(6)

In seguito alla divulgazione dei fatti e delle considerazioni principali sulla base dei quali è stato istituito un dazio antidumping provvisorio («la divulgazione delle conclusioni provvisorie»), Eurofer, un'associazione di produttori di acciaio della RPC («CISA»), un produttore esportatore della RPC, un importatore di lamiera pesante dell'Unione indicato nel considerando 34 del regolamento provvisorio («una parte interessata») e un'associazione ad hoc di utilizzatori nell'industria a valle (torri eoliche), hanno presentato osservazioni scritte in merito alle conclusioni provvisorie.

(7)

Le parti che ne hanno fatto richiesta hanno avuto la possibilità di essere sentite. È stato sentito un produttore esportatore della RPC, la CISA e un importatore.

(8)

La Commissione ha esaminato le osservazioni presentate oralmente e per iscritto dalle parti interessate e, ove opportuno, le ha commentate in appresso.

(9)

La Commissione ha continuato a raccogliere e verificare tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini delle conclusioni definitive. Al fine di verificare le risposte al questionario pervenute da importatori indipendenti, sono state effettuate visite di verifica presso le sedi delle seguenti parti:

Network Steel S.L., Madrid, Spagna

Primex Steel Trading GmbH, Düsseldorf, Germania

Salzgitter Mannesmann International GmbH, Düsseldorf, Germania

(10)

La Commissione ha informato tutte le parti dei fatti e delle considerazioni principali in base ai quali intendeva istituire un dazio antidumping definitivo sulle importazioni nell'Unione di lamiera pesante originaria della RPC e disporre la riscossione definitiva degli importi depositati a titolo di dazio provvisorio («la divulgazione delle conclusioni definitive»).

(11)

A tutte le parti è stato concesso un periodo entro il quale presentare osservazioni sulla divulgazione delle conclusioni definitive. Eurofer, CISA e un importatore hanno presentato le loro osservazioni per iscritto in seguito alla divulgazione delle conclusioni definitive e nel corso di un'audizione. Le osservazioni presentate dalle parti interessate sono state esaminate e, ove opportuno, tenute in considerazione.

1.4.   Campionamento

(12)

La CISA ha sostenuto che un campione di produttori dell'Unione che rappresenta il 28,5 % del totale delle vendite dell'industria dell'Unione è troppo esiguo e non copre un volume di vendite sufficiente.

(13)

Come indicato al considerando 12 del regolamento provvisorio, il campione dei produttori dell'Unione è stato stabilito in base al più grande volume di vendite nell'Unione durante il periodo dell'inchiesta che poteva essere adeguatamente esaminato nel tempo a disposizione.

(14)

Già per questo motivo tale argomentazione è respinta. Come indicato al considerando 197, vi è la quasi totale corrispondenza tra oltre il 90 % (in volume) e il 70 % circa [per numero di controllo del prodotto (NCP)] utilizzato per differenziare i tipi di prodotto ai fini dell'inchiesta] tra i tipi di prodotto esportati dai produttori esportatori della RPC inclusi nel campione e i tipi di prodotto venduti dai produttori dell'Unione inclusi nel campione sul mercato dell'Unione.

(15)

In seguito alla divulgazione delle conclusioni definitive la CISA ha di nuovo sollevato tale questione nelle loro osservazioni e all'audizione, precisando che è difficile credere che vi è la quasi totale corrispondenza tra gli NCP se la maggioranza degli NCP non è venduta da tutti e tre i produttori dell'Unione inclusi nel campione. La Commissione osserva che la corrispondenza di NCP è stata di nuovo verificata e le percentuali di cui al considerando 14 sono risultate corrette.

(16)

In questo contesto la Commissione osserva che per «corrispondenza» s'intende che per un tipo di prodotto incluso in un determinato NCP esportato dai produttori esportatori della RPC inclusi nel campione, vi è almeno un'operazione per il tipo di prodotto con lo stesso NCP per i produttori dell'Unione inclusi nel campione. Una corrispondenza del 90 % in volume significa che il 90 % delle operazioni di importazione dei produttori esportatori della RPC inclusi nel campione durante il periodo dell'inchiesta rientra in un NCP per il quale esiste almeno un'operazione per i produttori dell'Unione inclusi nel campione. Una corrispondenza del 70 % per NCP significa che per il 70 % dei tipi di prodotto che sono importati sotto un determinato NCP, vi è almeno un'operazione corrispondente dei produttori dell'Unione inclusi nel campione.

(17)

La Commissione conclude pertanto che il campione dei produttori dell'Unione è rappresentativo, anche se non era sufficiente il semplice fatto che esso è stato stabilito in base al maggior volume che poteva ragionevolmente essere esaminato.

(18)

In assenza di altre osservazioni riguardo al metodo di campionamento, si confermano le conclusioni provvisorie di cui ai considerando da 11 a 24 del regolamento provvisorio.

1.5.   Esame individuale

(19)

Il considerando 25 del regolamento provvisorio rileva che sette produttori esportatori della RPC hanno espresso l'intenzione di chiedere l'esame individuale di cui all'articolo 17, paragrafo 3, del regolamento di base.

(20)

Anche se nessuno di tali produttori esportatori ha risposto al questionario e pertanto si è ritenuto che non fossero pervenute richieste, in realtà uno dei sette produttori esportatori ha rispedito il modulo di richiesta TEM (trattamento riservato alle società operanti in condizioni di economia di mercato) e, a seguito della pubblicazione del regolamento provvisorio, ha chiesto alla Commissione di esaminare tale richiesta.

(21)

Dato che il produttore esportatore non ha restituito il questionario la richiesta di esame individuale è stata respinta, in quanto il produttore esportatore non ha dimostrato di soddisfare le condizioni per poter beneficiare dell'esame individuale. In tale contesto è stato informato che la sola presentazione del modulo di richiesta TEM non era sufficiente per richiedere il trattamento individuale. Conformemente all'articolo 2, paragrafo 7, lettera d), del regolamento di base, la Commissione non ha valutato la sua richiesta di TEM, in quanto non era stato incluso nel campione, né aveva ottenuto l'esame individuale.

(22)

In assenza di altre osservazioni riguardo all'esame individuale, si confermano le conclusioni provvisorie di cui al considerando 25 del regolamento provvisorio.

2.   PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE

2.1.   Contestazioni riguardanti la definizione del prodotto

(23)

I considerando 30 e 31 del regolamento provvisorio stabiliscono la definizione provvisoria del prodotto in esame.

(24)

I considerando 34 e 41 del regolamento provvisorio illustrano le contestazioni di un importatore e la valutazione delle stesse da parte della Commissione con riguardo alla definizione del prodotto.

(25)

In seguito all'istituzione di misure provvisorie, un importatore e la CISA hanno presentato ulteriori argomentazioni sostenendo, sulla stessa falsariga, che taluni tipi di prodotto, ovvero:

acciaio strutturale di grado S500 e superiore;

acciai da cementazione e da bonifica;

acciaio per condotte;

acciaio resistente all'abrasione;

altri tipi di acciaio (4);

tutte le lamiere pesanti di spessore superiore a 150 mm,

che le parti interessate in questione definiscono «lamiera pesante speciale», dovrebbero essere esclusi dalla definizione del prodotto.

(26)

La Commissione osserva che sia la «lamiera pesante speciale» sia altri tipi di lamiera pesante possono essere fatti su misura; pertanto tale criterio non è pertinente per operare una distinzione.

(27)

Sono stati presentati diversi argomenti a sostegno di questa richiesta di esclusione, che sono esaminati individualmente qui di seguito.

(28)

La Commissione ricorda innanzitutto che, secondo la giurisprudenza, né il regolamento di base né l'accordo antidumping dell'OMC precisa il campo di applicazione del concetto di «prodotto in esame». La Corte ritiene pertanto che la Commissione gode di un ampio potere discrezionale nel definire il prodotto in esame. In particolare, non vi è alcun obbligo di omogeneità e di similitudine dei prodotti in questione. Invece la Corte dell'Unione ha ritenuto rilevante determinare se tutti i prodotti in questione presentano le stesse caratteristiche fisiche e tecniche di base. Il Tribunale ha inoltre ritenuto che l'impiego finale e l'intercambiabilità possono essere criteri pertinenti.

(29)

La Commissione illustrerà in primo luogo l'analisi di tali criteri nel presente caso e poi spiegherà come essa ha deciso di esercitare il suo ampio potere discrezionale in base a tale analisi.

2.1.1.   Differenze di proprietà fisiche, chimiche e tecniche

(30)

Un importatore ha affermato che la «lamiera pesante speciale» può essere facilmente distinta dalla «lamiera pesante» in base alle sue caratteristiche chimiche (tenore di carbonio), fisiche (limite di snervamento o durezza Brinell) e tecniche (grado delle denominazioni) oppure in base allo spessore.

(31)

La CISA ha affermato che il criterio di gran lunga più importante (per volume delle esportazioni) per distinguere la «lamiera pesante speciale» è lo spessore della lamiera, che riguarda oltre la metà dei prodotti da escludere. La CISA ha basato quest'argomentazione a favore dell'esclusione dalla definizione del prodotto sulla struttura del NCP utilizzato per raggruppare i diversi tipi di prodotto ai fini dell'inchiesta.

(32)

La struttura del NCP è utilizzata per garantire il confronto tra prodotti con costi e prezzi comparabili — non indica nulla sull'utilizzo del prodotto o sull'intercambiabilità del prodotto. Nel caso dello spessore, non fornisce alcuna indicazione sulle proprietà fisiche, chimiche o tecniche del prodotto. In particolare, nessuna delle parti interessate ha potuto dimostrare che, a parità degli altri parametri, una lamiera pesante con uno spessore di 155 mm non sarebbe destinata allo stesso impiego finale e non sarebbe intercambiabile con una lamiera pesante con uno spessore di 145 mm.

(33)

Sebbene possano effettivamente sussistere tali differenze nelle proprietà specifiche di cui al considerando 30, ciò non dimostra che la «lamiera pesante speciale» non presenta le stesse caratteristiche di base della «lamiera pesante».

(34)

Eurofer ha chiesto di lasciare invariata la definizione del prodotto e ha sostenuto le argomentazioni esposte dalla Commissione nei considerando 36 e 41 del regolamento provvisorio.

(35)

Ha inoltre asserito che le importazioni dalla RPC oggetto di dumping comprendono una vasta gamma di acciai di gradi e dimensioni diversi e interessano sia la lamiera pesante di acciaio legato sia la lamiera pesante di acciaio non legato. Ha rilevato infine che non è previsto alcun requisito specifico di omogeneità o similarità tra i prodotti che rientrano nella definizione del prodotto in esame.

(36)

La Commissione osserva in effetti che è normale in un'inchiesta antidumping che la definizione del prodotto comprenda centinaia o addirittura migliaia di tipi di prodotto che non sono identici o omogenei ma che presentano le stesse caratteristiche di base, come nel caso della presente inchiesta.

(37)

In seguito alla divulgazione delle conclusioni definitive la CISA, Eurofer e un importatore hanno di nuovo sollevato tale questione nelle loro osservazioni e all'audizione:

a)

la CISA non ha fornito alcuna nuova argomentazione sostanziale;

b)

un importatore ha affermato che la «lamiera pesante speciale» e la «lamiera pesante» non hanno le stesse caratteristiche fisiche, chimiche e tecniche di base e che il fatto che le lamiere pesanti possono essere realizzate su misura non può invalidare la distinzione in base allo spessore tra «lamiera pesante speciale» e «lamiera pesante».

A questo riguardo tale importatore ha fatto riferimento a tre casi precedenti di antidumping in cui le dimensioni sono state utilizzate per definire i prodotti in esame, ad esempio: dimensione massima della sezione (cavi d'acciaio originari della RPC e dell'Ucraina  (5)), gamma specifica di spessore insieme a una larghezza specifica (fogli di alluminio originari dell'Armenia, del Brasile e della RPC  (6)) oppure riferimento alle proprietà fisiche e chimiche (acciai anticorrosione originari della RPC  (7)).

Su tale base l'importatore in questione ha concluso che la Commissione poteva fare riferimento allo spessore di 150 mm per distinguere tra «lamiera pesante speciale» e «lamiera pesante».

c)

Eurofer ha sostenuto al contrario che tutte le lamiere pesanti sono caratterizzate da proprietà fisiche, chimiche e tecniche simili; tutte le lamiere pesanti sono prodotte da laminati in acciaio piatti, sono piatte (non arrotolate) e sono disponibili in una gamma di dimensioni conformi alla definizione del prodotto in esame.

A questo riguardo Eurofer ha fatto riferimento a tre casi precedenti di antidumping nell'industria siderurgica in cui il prodotto in esame è stato definito come una classe di prodotto indipendentemente dallo spessore o dal grado dell'acciaio (prodotti piatti laminati a caldo originari della Bulgaria, dell'India, del Sud Africa, di Taiwan e della Iugoslavia  (8)), nonostante l'esistenza di un ampio mix di tipi di prodotto (fili di acciaio inossidabile originari dell'India  (9)) o di differenze in materia di perdite (core losses) (prodotti piatti di acciaio al silicio detto «magnetico» a grani orientati originari della RPC, del Giappone, della Corea del Sud, della Russia e degli Stati Uniti).  (10)

Eurofer ha fatto riferimento anche a casi in altri settori, come ad esempio i pannelli solari originari della RPC e le calzature originarie della RPC e del Vietnam, dove prodotti con caratteristiche diverse sono risultati rientrare nella definizione del prodotto in esame.

Infine Eurofer ha sottolineato che il Tribunale di primo grado (11) ha affermato che la Commissione dispone di un ampio margine di discrezionalità nella determinazione del prodotto simile.

(38)

In relazione alle osservazioni di cui sopra la Commissione rileva che, come avviene nella maggior parte delle inchieste, la definizione del prodotto in esame copre un'ampia varietà di tipi di prodotto che presentano le stesse o analoghe caratteristiche fisiche, tecniche e chimiche di base. Il fatto che tali caratteristiche possano variare da un tipo di prodotto a un altro può in effetti far sì che venga trattata una vasta gamma di tipi di prodotto.

(39)

La Commissione osserva inoltre che, anche se i diversi tipi di lamiera pesante hanno diversi spessori, gradi di acciaio ecc., la CISA e un importatore non sono stati in grado di dimostrare e di produrre qualsiasi elemento di prova o argomento sostanziale a sostegno dell'argomentazione che lo spessore di 150 mm costituirebbe una distinzione appropriata tra «lamiera pesante speciale» e «lamiera pesante» sulle base delle caratteristiche fisiche, chimiche e tecniche oppure della destinazione d'uso o dell'intercambiabilità(cfr. sezione 2.1.2).

(40)

Sulla base di quanto precede la Commissione conclude che la «lamiera pesante speciale» e la «lamiera pesante» hanno le stesse caratteristiche fisiche, chimiche e tecniche.

2.1.2.   Diversi impieghi finali e intercambiabilità

(41)

La CISA e l'importatore hanno inoltre sostenuto che la «lamiera pesante speciale» è destinata a impieghi completamente diversi e che non sono intercambiabili con la «lamiera pesante». La CISA ha affermato che le importazioni di «lamiera pesante speciale» sono destinati essenzialmente all'industria dell'Unione della lavorazione della lamiera che dipende da tali importazioni.

(42)

Allo stesso tempo un importatore ha sostenuto che la «lamiera pesante speciale» è utilizzata da una vasta gamma di industrie: macchinari per l'industria mineraria e macchine per movimento terra, gru e mezzi di sollevamento, ponti, torri eoliche, settore dell'energia ecc.

(43)

Nessun utilizzatore nell'Unione i industria di cui ai considerando 41 e 42 si è manifestato per sostenere l'argomentazione di cui al considerando 40. Al contrario, per quanto riguarda in particolare le torri eoliche, gli elementi di prova forniti da questo importatore e dalle altre parti interessate dimostrano che i produttori di torri eoliche acquistano lamiera pesante che non rientra nella definizione di «lamiera pesante speciale», come proposto da un importatore o dalla CISA, ma piuttosto nella loro definizione di «lamiera pesante».

(44)

La Commissione osserva che in effetti che vi sono numerose destinazioni d'uso per la «lamiera pesante speciale». Le parti interessate non hanno tuttavia fornito prove dettagliate (ad esempio fatture agli utilizzatori in queste industrie che dimostrano che tali industrie utilizzano effettivamente questi prodotti) che avrebbero permesso alla Commissione di valutare se le destinazioni d'uso siano diverse per la «lamiera pesante speciale» e «la lamiera pesante» o se, in realtà, la maggior parte o tutti gli utilizzatori finali siano in grado di sostituire l'una con l'altra. Di conseguenza non sono stati presentati elementi di prova che dimostrano che la «lamiera pesante speciale» non è intercambiabile con altre lamiere pesanti.

(45)

In seguito alla divulgazione delle conclusioni definitive la CISA, un importatore ed Eurofer hanno di nuovo sollevato tale questione nelle loro osservazioni e all'audizione. La CISA non ha fornito alcuna nuova argomentazione. Un importatore ha sostenuto che l'uso di lamiera pesante dipende dai valori strutturali calcolati e dagli impatti meccanici (relativi alle proprietà fisiche e chimiche), nonché dagli aspetti commerciali (relativi ai prezzi e ai costi dei processi di produzione).

(46)

A sostegno delle loro argomentazioni essi hanno fatto riferimento a:

a)

la pubblicazione dell'associazione tedesca dei produttori di acciaio che indica le correlazioni tra peso, spessore, resistenza e grado d'acciaio;

b)

la politica dei prezzi dei produttori dell'Unione nei casi in cui la lamiera pesante con uno spessore superiore a 120 mm è soggetta a maggiorazioni per lo spessore;

c)

il confronto tra le due tecnologie di produzione di lamiera pesante, vale a dire a partire da lingotti (più costosa) e da colata continua di bramme (meno costosa);

d)

il fatto che nella RPC lo spessore massimo della lastra è di 400 mm, il che significa che per la produzione di lamiera pesante con spessore superiore a 200 mm sono necessari lingotti come materia prima (quindi un processo più costoso);

e)

l'esistenza delle esportazioni nella RPC effettuate da alcuni produttori dell'Unione di lamiera pesante in gradi speciali.

(47)

La Commissione osserva che la CISA e un importatore non hanno fornito alcun elemento di prova a conferma che si possa distinguere obiettivamente tra «lamiera pesante speciale» e «lamiera pesante» in base ad uno spessore superiore o inferiore a 150 mm.

(48)

Inoltre non sono stati presentati elementi di prova che non esiste una sovrapposizione e una concorrenza tra segmenti contigui delle lamiere pesanti, ad esempio tra quelli di spessore di 155 mm e 145 mm. Al contrario, diverse fatture presentate da un importatore hanno evidenziato che la «lamiera pesante speciale» e la «lamiera pesante» sono stati vendute nella stessa fattura allo stesso cliente.

(49)

In seguito alla divulgazione delle conclusioni definitive un importatore ha sostenuto che la Commissione potrebbe creare un nuovo codice TARIC per distinguere tra «lamiera pesante» e «lamiera pesante speciale», facendo riferimento alle proprietà fisiche e chimiche, nonché allo spessore. Tale parte ha suggerito inoltre di prescrivere la presentazione di una relazione di controllo effettuata da una società indipendente al momento dello sdoganamento per certificare la suddetta distinzione.

(50)

Poiché il criterio dello spessore di 150 mm per distinguere tra «lamiera pesante» e «lamiera pesante speciale» non è debitamente giustificato, l'argomentazione relativa alla definizione di codici doganali e all'istituzione di un controllo formale, come suggerito dall'importatore, non è necessario esaminare la questione. La Commissione è tuttavia d'accordo sul fatto che, in linea di principio, è possibile escludere taluni prodotti dalla definizione del prodotto da un punto di vista tecnico. La questione decisiva è tuttavia se una tale esclusione sia giustificata in base a considerazioni giuridiche, economiche e politiche (cfr. la sezione seguente).

(51)

Nelle proprie osservazioni sulla divulgazione delle conclusioni definitive un importatore ha presentato inoltre un certo numero di fatture anonimizzate, descrivendole come vendite di «lamiera pesante speciale» ad utilizzatori nei seguente settori: macchinari per l'industria mineraria e macchine per movimento terra, gru e mezzi di sollevamento, ponti, torri eoliche, dell'energia ecc. Tale importatore ha anche offerto di concordare disposizioni con la Commissione per consentire la verifica di tali dati.

(52)

La Commissione ritiene tale verifica non necessaria nel caso di specie. Inoltre visto il notevole ritardo nel presentare la suddetta offerta di verifica, sarebbe stato praticamente molto difficile, se non impossibile, da attuare.

(53)

Tuttavia, come indicato al precedente considerando 47, diverse fatture presentate da questo importatore hanno evidenziato che la «lamiera pesante» e la «lamiera pesante speciale» sono state vendute nella stessa fattura allo stesso cliente. Ciò dimostra chiaramente che gli stessi clienti possono utilizzare, ed effettivamente utilizzano, i due tipi di lamiera pesante.

(54)

Nelle osservazioni presentate in seguito alla divulgazione delle conclusioni definitive un importatore ha anche fatto riferimento alla pubblicazione «Stahl-Informations-Zentrum» che illustra diversi impieghi della lamiera pesante. La Commissione prende debitamente atto della pubblicazione ed è consapevole delle diverse destinazioni d'uso della lamiera pesante. Come indicato nel considerando 44, non sono stati tuttavia presentati elementi di prova che dimostrano che la «lamiera pesante» non è intercambiabile con altre lamiere pesanti.

(55)

Infine un importatore ha fatto riferimento, nelle proprie osservazioni sulla divulgazione delle conclusioni definitive, alle misure antidumping per la lamiera pesante in Australia e negli Stati Uniti, dove esclusioni di taluni tipi di prodotto sono state introdotte sulla base dei gradi e dello spessore.

(56)

La Commissione osserva tuttavia che tali esclusioni riguardano la fase di apertura di tale procedimento e non è stata indicata alcuna motivazione. In ogni caso le decisioni di altri membri dell'OMC non pregiudicano la situazione nell'Unione.

(57)

Nelle sue osservazioni sulle conclusioni definitive Eurofer ha affermato che i gradi indicati da un importatore e dalla CISA come «lamiera pesante speciale» sono basati solo su una loro classificazione arbitraria. Per illustrare tale affermazione Eurofer ha fatto riferimento a due esempi che confermano la conclusione della Commissione di cui al considerando 47:

a)

l'acciaio strutturale di grado S500 è classificato dalle parti come «lamiera pesante speciale», mentre l'acciaio per costruzioni navali di grado AQ51 è classificato dalle parti come «lamiera pesante» anche se i due tipi di acciaio hanno un limite di snervamento e una resistenza alla trazione simili;

b)

l'acciaio per recipienti a pressione è classificato dalle parti come «lamiera pesante», mentre varie altri gradi di acciaio legato sono classificati dalle parti come «lamiera pesante speciale».

(58)

Alla luce di quanto sopra, la Commissione respinge l'argomentazione secondo la quale la «lamiera pesante speciale» ha una diversa destinazione d'uso e non è intercambiabile con gli altri prodotti oggetto dell'inchiesta.

2.1.3.   Valutazione della possibilità di escludere taluni prodotti dalla definizione del prodotto

(59)

La Commissione sottolinea che nella definizione del prodotto di lamiera pesante si possono fare distinzioni tra tipi, gradi, qualità ecc. di lamiera pesante e che vi possono essere differenze nei metodi e nei costi di produzione. Tuttavia tali distinzioni e differenze non escludono che i vari tipi di lamiera pesante siano considerati come un unico prodotto, purché abbiano le stesse caratteristiche fisiche, tecniche e/o chimiche. A questo riguardo la Commissione fa riferimento alla giurisprudenza citata nel considerando 28.

(60)

La Commissione riconosce inoltre che essa potrebbe, se considerasse tale linea d'azione appropriata, escludere taluni prodotti dall'ambito dell'inchiesta, come hanno fatto le autorità in altri Stati membri dell'OMC.

(61)

La Commissione ritiene tuttavia che, sulla base di una valutazione di tutti i fatti accertati durante l'inchiesta, tale esclusione non sia giustificata.

(62)

La CISA ha presentato un calcolo da cui risulta che l'esclusione della «lamiera pesante speciale» rappresenterebbe il 9,2 % delle importazioni totali dalla RPC. Sulla base di tale presupposto la CISA ha sostenuto che escludere la «lamiera pesante speciale» dalla definizione del prodotto inciderebbe in misura assai limitata sulla determinazione complessiva dell'inchiesta e non comprometterebbe l'effetto generale delle misure antidumping sulle importazioni di lamiere pesanti oggetto di dumping, in quanto le lamiere pesanti indifferenziate rimarrebbero assoggettate alle misure.

(63)

Da un'analisi delle vendite all'esportazione dei produttori esportatori della RPC inclusi nel campione emerge che la «lamiera pesante speciale» ha effettivamente prezzi inferiori ai prezzi di vendita dell'industria dell'Unione e pertanto contribuisce al pregiudizio subito da quest'ultima.

(64)

Dal momento che non è possibile stabilire che la «lamiera pesante speciale» ha una destinazione d'uso finale diversa rispetto alla «lamiera pesante» e che non è intercambiabile con essa, gli attuali quantitativi limitati di tali vendite non possono essere utilizzati per argomentare che la loro esclusione non comprometterebbe l'efficacia delle misure. Infatti se la «lamiera pesante speciale» fosse esclusa dalla definizione del prodotto, gli utilizzatori che attualmente acquistano «lamiera pesante» potrebbero passare alla «lamiera pesante speciale», evitando in tal modo i dazi e compromettendo l'efficacia delle misure.

(65)

Inoltre, contrariamente alla situazione in altri Stati membri dell'OMC, nell'Unione vengono prodotti in quantità significative tutti i tipi di lamiera pesante e tutti questi prodotti subiscono un pregiudizio a causa del dumping.

(66)

Alla luce di quanto sopra, la Commissione respinge l'argomentazione secondo la quale l'esclusione della «lamiera pesante speciale» non comprometterebbe l'efficacia delle misure antidumping.

2.1.4.   Conclusione

(67)

Alla luce di quanto precede la Commissione conclude che nessuna delle argomentazioni sollevate dalla CISA e da un importatore dimostra che la «lamiera pesante speciale» dovrebbe essere esclusa dalla definizione del prodotto in esame.

(68)

In assenza di altre osservazioni riguardo alla definizione del prodotto, la Commissione conferma la definizione del prodotto in esame quale fornita nei considerando 30 e 31 del regolamento provvisorio.

3.   DUMPING

3.1.   Valore normale

3.1.1.   Trattamento riservato alle società operanti in condizioni di economia di mercato («TEM»)

(69)

Conformemente al considerando 43 del regolamento provvisorio, nessuno dei produttori esportatori inclusi nel campione ha richiesto il TEM e nessuna richiesta di esame individuale comprendenti richieste di TEM è stata accettata.

3.1.2.   Paese di riferimento

(70)

Nel regolamento provvisorio la Commissione ha selezionato l'Australia quale paese di riferimento in conformità dell'articolo 2, paragrafo 7, del regolamento di base.

(71)

Dopo la pubblicazione del regolamento provvisorio, la CISA ha sottolineato di avere trasmesso all'inizio dell'inchiesta una comunicazione nella quale formulava osservazioni sul potenziale ricorso agli Stati Uniti d'America, esprimendo serie preoccupazioni riguardo a tale scelta, che comporterebbe l'uso, da parte della Commissione, di dati di società collegate all'industria dell'Unione. La CISA ha rilevato che la Commissione dovrebbe utilizzare dati di altri paesi e ricorrere agli USA soltanto come ultima ratio in assenza di collaborazione da parte di altri paesi.

(72)

A seguito della pubblicazione del regolamento provvisorio Eurofer, un produttore esportatore della RPC e la CISA hanno formulato osservazioni sulla scelta dell'Australia e hanno chiesto alla Commissione di ricorrere invece agli Stati Uniti d'America.

(73)

Eurofer e il produttore esportatore della RPC hanno proposto alla Commissione di utilizzare dati provenienti dagli Stati Uniti d'America, data la presenza di un maggior numero di produttori nazionali concorrenti e la conseguente disponibilità di dati relativi a una maggiore varietà di tipi di prodotto rispetto ai dati ottenibili dal solo produttore australiano.

(74)

Poiché soltanto un produttore USA ha collaborato all'inchiesta, dati provenienti da altri produttori non sarebbero stati disponibili se gli Stati Uniti fossero stati scelti come paese di riferimento.

(75)

La CISA ha chiesto alla Commissione di calcolare i margini di dumping utilizzando i dati dell'unico produttore USA che ha collaborato all'inchiesta. Qualora il risultato fosse stato completamente diverso da quello constatato nella fase provvisoria utilizzando l'Australia come paese di riferimento, la Commissione avrebbe dovuto concludere che l'Australia non è un paese di riferimento valido e quindi avrebbe dovuto utilizzare gli USA.

(76)

Tale richiesta è stata respinta. Conformemente ai considerando da 44 a 52 del regolamento provvisorio, l'Australia è stata scelta come paese di riferimento e le nuove argomentazioni non hanno dimostrato che l'Australia non sia una scelta appropriata.

(77)

In seguito alla divulgazione delle conclusioni definitive la CISA ha presentato ulteriori osservazioni in merito all'idoneità dell'Australia come paese di riferimento.

(78)

In primo luogo la CISA ha osservato che i margini di dumping calcolati per i produttori esportatori della RPC erano superiori ai margini di pregiudizio e che, di conseguenza, il valore normale in Australia era superiore al prezzo non pregiudizievole dell'industria dell'Unione, se preso come media. Su tale base la CISA ha concluso che l'Australia non poteva essere considerato un paese di riferimento idoneo.

(79)

Tale argomentazione è respinta. Il livello del valore normale è verificato dopo la scelta del paese di riferimento in base ai prezzi o ai costi nel paese ad economia di mercato in questione. Il valore normale è il prezzo praticato sul mercato interno per il prodotto simile in un paese ad economia di mercato e non è un motivo per scartare l'Australia come paese di riferimento.

(80)

In secondo luogo la CISA ha citato una denuncia recente nei confronti della RPC (barre di rinforzo ad alta resistenza(12), affermando che la Commissione aveva rimosso alcuni tipi di prodotto dal valore normale del paese di riferimento dopo che le parti interessate avevano contestato l'altissimo livello dei prezzi sul mercato interno e dei costi di produzione.

(81)

L'esempio citato dalla CISA non ha alcuna rilevanza ai fini della presente inchiesta. Nel caso delle barre di rinforzo ad alta resistenza la Commissione ha individuato alcuni tipi di prodotto fabbricati in base a standard specifici di un paese di riferimento e non in concorrenza con i tipi di prodotto esportati dalla RPC. Questi tipi particolari di prodotto non sono stati presi in considerazione nel confronto tra il valore normale e il prezzo all'esportazione dei produttori esportatori della RPC.

(82)

Poiché la CISA non ha affermato che il produttore in Australia fabbrica tipi di prodotto che non sono in concorrenza con i tipi di prodotto esportati dalla RPC verso l'Unione, l'esempio non ha alcuna rilevanza.

(83)

In assenza di ulteriori osservazioni relative al paese di riferimento, si conferma la conclusione provvisoria di cui al considerando 52 del regolamento provvisorio, in base alla quale la Commissione ha selezionato l'Australia quale paese di riferimento.

3.1.3.   Valore normale

(84)

Eurofer ha formulato osservazioni sulla metodologia provvisoria della Commissione descritta al considerando 68 del regolamento provvisorio concernente i tipi di prodotto non venduti dal produttore di riferimento. Eurofer ha chiesto alla Commissione di includere un adeguamento per tenere conto dei maggiori costi dei prodotti non venduti sul mercato interno del paese di riferimento.

(85)

La Commissione respinge tale richiesta in quanto i soli dati disponibili per quanto riguarda il costo o il prezzo della lamiera pesante in Australia sono i dati verificati del produttore del paese di riferimento. Nei casi in cui il produttore non fabbrica un particolare tipo di prodotto esportato da un produttore esportatore dalla RPC non sono disponibili dati per procedere a tale adeguamento.

(86)

In assenza di altre osservazioni riguardo al valore normale, si confermano le conclusioni di cui ai considerando da 53 a 68 del regolamento provvisorio.

3.2.   Prezzo all'esportazione

(87)

In assenza di osservazioni riguardo al prezzo all'esportazione, si confermano le conclusioni di cui ai considerando 69 e 70 del regolamento provvisorio.

3.3.   Confronto

(88)

In assenza di osservazioni riguardo al confronto, si confermano le conclusioni di cui ai considerando da 71 a 73 del regolamento provvisorio.

3.4.   Margini di dumping

(89)

In assenza di osservazioni riguardo ai margini di dumping, si confermano i margini di dumping provvisori di cui alla tabella 2 del regolamento provvisorio.

4.   PREGIUDIZIO

4.1.   Definizione di industria dell'Unione e di produzione dell'Unione

(90)

In assenza di osservazioni riguardo alla definizione di industria dell'Unione e di produzione dell'Unione, si confermano le conclusioni di cui ai considerando da 82 a 85 del regolamento provvisorio.

4.2.   Consumo dell'Unione

(91)

In assenza di osservazioni riguardo al consumo dell'Unione, si confermano le conclusioni di cui ai considerando da 86 a 89 del regolamento provvisorio.

4.3.   Volume e quota di mercato delle importazioni

(92)

In assenza di osservazioni riguardo al volume e alla quota di mercato delle importazioni provenienti dalla RPC, si confermano le conclusioni di cui ai considerando da 90 a 94 del regolamento provvisorio.

4.4.   Prezzi delle importazioni dalla RPC e sottoquotazione (undercutting) dei prezzi

(93)

Eurofer ha osservato che la Commissione dovrebbe prestare attenzione a non sottovalutare il margine di sottoquotazione apportando adeguamenti inverosimilmente elevati per tenere conto dei costi successivi all'importazione.

(94)

La Commissione rileva tuttavia che gli importi per i costi successivi all'importazione sono stati confermati nel corso delle verifiche in loco e pertanto non possono essere considerati inverosimilmente elevati.

(95)

Eurofer ha inoltre asserito che anche i prezzi dell'industria dell'Unione non dovrebbero essere ridotti per tenere conto delle commissioni corrisposte a parti collegate all'interno di un gruppo di società.

(96)

La Commissione osserva che una detrazione a titolo di commissioni è giustificata quando la società che interviene in un'operazione svolge le funzioni di agente, indipendentemente dal fatto che si tratti di una società collegata o meno. Inoltre né Eurofer né i singoli produttori dell'Unione hanno addotto argomentazioni volte a dimostrare il contrario. La Commissione mantiene pertanto la propria posizione in base alla quale la detrazione è giustificata.

(97)

Eurofer ha inoltre sostenuto che i produttori esportatori cinesi spesso aggiungono agli acciai strutturali ordinari determinate quantità di boro o cromo in modo tale da poter usufruire degli gravi fiscali cinesi, salvo poi vendere l'acciaio come acciaio strutturale non legato ordinario sul mercato dell'Unione (ad esempio gradi S235, S275 e S355). Eurofer ha chiesto alla Commissione di provvedere affinché nella sua analisi della sottoquotazione tali prodotti siano opportunamente confrontati con le vendite dei gradi S235, S275 e S355 dell'industria dell'Unione.

(98)

L'analisi della sottoquotazione confronta i prezzi d'importazione dalla RPC con i prezzi dell'Unione sulla base del numero di controllo del prodotto (NCP), che è comune a tutte le parti dell'inchiesta. Il grado dell'acciaio fa parte del NCP ed è stato controllato durante le visite di verifica presso i produttori esportatori della RPC e i produttori dell'Unione inclusi nel campione. Pertanto ai fini dell'analisi della sottoquotazione sono stati confrontati gli stessi gradi di acciaio.

(99)

In assenza di ulteriori osservazioni riguardo al prezzo delle importazioni dalla RPC e alla sottoquotazione dei prezzi, si confermano le conclusioni di cui ai considerando da 95 a 99 del regolamento provvisorio.

4.5.   Situazione economica dell'industria dell'Unione

4.5.1.   Osservazioni generali

(100)

Al considerando 104 del regolamento provvisorio la Commissione rileva che uno dei produttori dell'Unione inclusi nel campione ha sospeso la produzione di lamiera pesante nel dicembre 2015.

(101)

Un produttore esportatore della RPC ha sostenuto che la Commissione dovrebbe escludere tale produttore dell'Unione dall'analisi del pregiudizio, in quanto permane la possibilità di una distorsione e dunque sarebbe necessario procedere a un'analisi rivista escludendo le informazioni riguardanti la società che ha cessato le operazioni oppure raccogliere dati presso un altro produttore dell'UE.

(102)

La sopracitata sospensione della produzione non incide su alcun indicatore di pregiudizio, in quanto è avvenuta alla fine del periodo dell'inchiesta; pertanto entrambe le serie di dati, ovvero i dati macroeconomici relativi a tutti i produttori dell'Unione e gli indicatori microeconomici relativi ai produttori dell'Unione inclusi nel campione, sono risultate rappresentative della situazione economica dell'industria dell'Unione.

(103)

In assenza di osservazioni riguardo alle osservazioni generali sulla situazione economica dell'industria dell'Unione, si confermano le conclusioni di cui ai considerando da 100 a 104 del regolamento provvisorio.

4.5.2.   Indicatori macroeconomici

4.5.2.1.   Produzione, capacità produttiva e utilizzo degli impianti

(104)

In assenza di osservazioni riguardo alla produzione, alla capacità produttiva e all'utilizzo degli impianti dell'industria dell'Unione, si confermano le conclusioni di cui ai considerando da 105 a 110 del regolamento provvisorio.

4.5.2.2.   Volume delle vendite e quota di mercato

(105)

La CISA ha affermato di essere in disaccordo con la metodologia che consiste nel raffrontare l'indicatore di pregiudizio rappresentato dal volume delle vendite tra un «punto iniziale» (2012) e un «punto finale» (2015, ovvero PI) e con la conclusione che ne deriva, secondo cui il volume delle vendite dell'industria dell'Unione è diminuito del 7 %. Secondo la CISA, dati più recenti sono maggiormente pertinenti per la determinazione del pregiudizio. La CISA sostiene inoltre che la Commissione avrebbe dovuto attribuire un peso maggiore al recente andamento del volume delle vendite dell'industria dell'Unione, che non mostra alcuna flessione negli ultimi tre anni, ovvero tra il 2013 e il 2015.

(106)

La Commissione respinge tale argomentazione per i seguenti motivi.

(107)

Innanzitutto, come enunciato al considerando 3, la Commissione ricorda che l'esame delle tendenze rilevanti per la valutazione del pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1o gennaio 2012 e la fine del periodo dell'inchiesta.

(108)

La Commissione ha esaminato tutti gli indicatori di pregiudizio illustrandone l'andamento nell'intero periodo in esame nonché fornendo un'analisi anno per anno, ove pertinente.

(109)

Il considerando 112 del regolamento provvisorio indica che dopo «una diminuzione, tra il 2012 e il 2013, del 7 % e un'ulteriore diminuzione, nel 2014, di 2 punti percentuali, il volume delle vendite è lievitato di 2 punti percentuali nel periodo dell'inchiesta». È dunque chiaro che la Commissione non ha eseguito un semplice raffronto tra il «punto iniziale» (2012) e il «punto finale» (2015, ovvero PI) come sostenuto, bensì ha effettuato un confronto approfondito tra tutti gli anni compresi nel periodo in esame.

(110)

In terzo luogo, la stabilità del volume delle vendite tra il 2013 e il 2015 va visto nel contesto di un forte aumento del consumo di 11 punti percentuali, come indicato nella tabella 3 del regolamento provvisorio. Di conseguenza il volume stabile delle vendite nel periodo dell'inchiesta non ha impedito una consistente perdita di quote di mercato, pari a 9,3 punti percentuali nel medesimo periodo, come indicato nella tabella 7 del regolamento provvisorio. Si ritiene pertanto che il volume stabile delle vendite tra il 2013 e il 2015 sia un segno del pregiudizio, poiché il volume delle vendite deve essere analizzato nel contesto di una crescita del consumo e una diminuzione della quota di mercato.

(111)

In assenza di ulteriori osservazioni riguardo al volume delle vendite e alla quota di mercato dell'industria dell'Unione, si confermano le conclusioni di cui ai considerando da 111 a 114 del regolamento provvisorio.

4.5.2.3.   Occupazione e produttività

(112)

In assenza di osservazioni riguardo all'occupazione e alla produttività dell'industria dell'Unione, si confermano le conclusioni di cui ai considerando da 115 a 117 del regolamento provvisorio.

4.5.2.4.   Costo del lavoro

(113)

In assenza di osservazioni riguardo al costo del lavoro dell'industria dell'Unione, si confermano le conclusioni di cui ai considerando 118 e 119 del regolamento provvisorio.

4.5.2.5.   Crescita

(114)

In assenza di osservazioni riguardo alla crescita, si confermano le conclusioni di cui ai considerando 120 e 121 del regolamento provvisorio.

4.5.2.6.   Entità del margine di dumping e ripresa dagli effetti di pratiche di dumping precedenti

(115)

In assenza di osservazioni riguardo all'entità del margine di dumping e alla ripresa dagli effetti di pratiche di dumping precedenti, si confermano le conclusioni di cui ai considerando 122 e 124 del regolamento provvisorio.

4.5.3.   Indicatori microeconomici

4.5.3.1.   Prezzi e fattori che incidono sui prezzi

(116)

In assenza di osservazioni riguardo ai prezzi e ai fattori che incidono sui prezzi dei produttori dell'Unione inclusi nel campione, si confermano le conclusioni di cui ai considerando da 125 a 127 del regolamento provvisorio.

4.5.3.2.   Scorte

(117)

In assenza di osservazioni riguardo alle scorte dei produttori dell'Unione inclusi nel campione, si confermano le conclusioni di cui ai considerando da (128) a (130) del regolamento provvisorio.

4.5.3.3.   Redditività, flusso di cassa, investimenti, utile sul capitale investito e capacità di ottenere capitali

(118)

La CISA ha affermato che nel corso del periodo in esame, indipendentemente dal volume delle importazioni dalla RPC, i costi unitari di produzione dei produttori dell'Unione inclusi nel campione sono sempre stati più elevati dei prezzi di vendita.

(119)

La tabella 10 del regolamento provvisorio illustra l'andamento dei prezzi unitari di vendita e del costo unitario di produzione dei produttori dell'Unione inclusi nel campione nel periodo in esame. Come indicato al considerando 126 del regolamento provvisorio, i prezzi di vendita «sono diminuiti più rapidamente e, in media, sono stati sempre più bassi del costo unitario di produzione».

(120)

La CISA ha inoltre asserito di non riuscire a comprendere il motivo per cui, quando nel 2012 il costo unitario di produzione era superiore al prezzo di vendita medio unitario, i produttori dell'Unione inclusi nel campione hanno registrato profitti.

(121)

Il costo medio di produzione riportato nella tabella 10 del regolamento provvisorio è decisamente superiore al prezzo di vendita medio del 2012. Di norma tale dato indicherebbe una perdita nell'anno in questione. I profitti di cui alla tabella 12 del regolamento provvisorio per il 2012 sono dovuti tuttavia ai proventi di uno dei produttori dell'Unione inclusi nel campione che sono collegati alla produzione di lamiera pesante, ma che non sono inclusi nel sistema di contabilità dei costi delle società e quindi non sono inclusi nella tabella 10 del regolamento provvisorio.

(122)

In seguito alla divulgazione delle conclusioni definitive la CISA ha chiesto per quale motivo un'entrata di uno dei produttori dell'Unione inclusi nel campione che è connesso alla fabbricazione di lamiera pesante non è stata inserita nel sistema di contabilità interno della società.

(123)

Come affermato dal produttore dell'Unione incluso nel campione e verificato dalla Commissione, ciò è dovuto al fatto che tale importo è solo un adeguamento di fine esercizio conformemente alle norme contabili internazionali («IAS») riguardante l'attività ordinaria della società. Per questo motivo non figura nei registri dei costi dei prodotti fabbricati nel corso dell'anno, ma è contenuto in diverse voci del conto profitti e perdite (come definito nello IAS 1). Se non si tiene conto di questo profitto, l'industria dell'Unione sarebbe in perdita anche nel 2012 (perdite inferiori all'1 %).

(124)

Inoltre il costo medio di produzione che figura nella tabella 10 del regolamento provvisorio è riferito al volume totale della produzione dei produttori dell'Unione inclusi nel campione, mentre il prezzo di vendita medio si riferisce unicamente alle vendite dei produttori dell'Unione inclusi nel campione al primo cliente non collegato nell'Unione. Questi due medie non sono direttamente comparabili per le ragioni seguenti:

a)

in primo luogo il volume di produzione supera notevolmente il volume delle vendite al primo cliente non collegato nell'Unione, essenzialmente a causa delle esportazioni. A tale proposito si deve anche tener conto dell'uso vincolato da parte dei produttori dell'Unione inclusi nel campione; tuttavia, come indicato al considerando 89 del regolamento provvisorio, l'uso vincolato non è significativo;

b)

in secondo luogo, il prodotto in esame è costituito da numerosi tipi di prodotto venduti a prezzi diversi e il mix di prodotti è diverso sul mercato dell'Unione rispetto ai mercati di esportazione.

(125)

In seguito alla divulgazione delle conclusioni definitive la CISA ha chiesto se il volume delle vendite e la quota di mercato di cui alla tabella 7 del regolamento provvisorio si riferisce alle vendite a clienti non collegati oppure alle vendite a clienti collegati e non collegati. La Commissione ricorda che, conformemente al considerando 102 del regolamento provvisorio, gli indicatori macroeconomici, quali il volume di produzione o di vendita, sono valutati a livello dell'intera industria dell'Unione. I dati della tabella 7 si riferiscono alle vendite al primo cliente non collegato, come rilevato da Eurofer. L'inclusione delle le vendite a parti collegate comporterebbe il rischio di un doppio conteggio.

(126)

Nelle osservazioni presentate in seguito alla divulgazione delle conclusioni definitive la CISA ha affermato che la differenza tra il volume di produzione dell'industria dell'Unione e il volume delle vendite al primo cliente non collegato nell'Unione è dovuta a vendite importanti a clienti collegati. Su tale base la CISA sostiene che la Commissione non ha raccolto e presentato le informazioni sul volume delle vendite a clienti collegati e quindi ha illustrato solo un aspetto del problema sul mercato dell'Unione.

(127)

Tali affermazioni si fondano su una premessa erronea. La Commissione ricorda che la differenza tra il volume di produzione e il volume delle vendite a clienti non collegati nell'Unione risulta non solo dalle vendite a clienti collegati, ma anche dalle vendite a clienti al di fuori dell'Unione. Inoltre per i produttori dell'Unione non inclusi nel campione può sussistere una differenza a causa delle vendite ai primi clienti non collegati che possono non essere stati segnalati da Eurofer, come accertato dalla Commissione, a causa del metodo di riferimento descritto al considerando 125 per evitare il rischio di un doppio conteggio. La tabella 7 del regolamento provvisorio si riferisce al volume delle vendite e alla quota di mercato solo sul mercato dell'Unione.

(128)

La CISA ha indicato inoltre due casi in cui la Commissione ha effettuato un'analisi distinta tra clienti collegati e non collegati, vale a dire l'inchiesta sulle barre di rinforzo ad alta resistenza originarie della RPC (13) e l'inchiesta relativa a prodotti piatti di acciaio laminati a freddo originari della RPC e della Russia (14).

(129)

La Commissione ricorda che in questi casi l'analisi riguardava l'uso vincolato (nel caso dei prodotti piatti di acciaio laminati a freddo) o le vendite a utilizzatori collegati (nel caso delle barre di rinforzo ad alte prestazioni) e non le vendite a clienti collegati, quali società di vendita collegate. Come indicato al considerando 89 del regolamento provvisorio, l'uso vincolato da parte dei produttori dell'Unione non è significativo.

(130)

Infine la Commissione ricorda che per quanto riguarda i prezzi e la redditività sul mercato dell'Unione, questi ultimi sono pertinenti solo per le vendite tra parti indipendenti.

(131)

In assenza di ulteriori osservazioni riguardo alla redditività, al flusso di cassa, agli investimenti, all'utile sul capitale investito e alla capacità dei produttori dell'Unione inclusi nel campione di ottenere capitali, si confermano le conclusioni di cui ai considerando da 131 a 138 del regolamento provvisorio.

4.5.4.   Conclusioni relative al pregiudizio

(132)

In assenza di ulteriori osservazioni, si confermano le conclusioni relative al pregiudizio di cui ai considerando da 139 a 147 del regolamento provvisorio.

5.   NESSO DI CAUSALITÀ

5.1.   Effetti delle importazioni in dumping

(133)

Eurofer ha asserito che le importazioni in dumping dalla RPC rappresentano il singolo fattore più importante che ha inciso sull'industria dell'Unione nel periodo in esame. Eurofer ha inoltre rilevato che il volume delle importazioni dalla RPC è raddoppiato tra il 2013 e il 2014, è nuovamente raddoppiato tra il 2014 e il 2015 e ha superato, nel 2015, il volume delle importazioni da tutti gli altri paesi terzi considerati nel loro complesso.

(134)

Eurofer ha osservato tendenze analoghe anche per quanto riguarda le quote di mercato delle importazioni dalla RPC in dumping, rilevando che sono aumentate dal 4,1 % nel 2013 al 14,4 % nel 2015 mentre al contempo la quota di mercato delle importazioni da tutti gli altri paesi terzi è diminuita dal 13,2 % nel 2013 al 12,2 % nel 2015.

(135)

Eurofer ha infine concluso che l'aumento della quota di mercato delle importazioni cinesi in dumping è avvenuto quasi interamente a spese della quota di mercato dell'industria dell'Unione. Eurofer ha aggiunto che il prezzo delle importazioni cinesi oggetto di dumping ha subito un calo di quasi il 30 % durante il periodo in esame e che queste importazioni sono risultate avere prezzi mediamente inferiori del 29 % a quelli dell'industria dell'Unione.

(136)

Ciò conferma le conclusioni di cui al considerando 151 del regolamento provvisorio che l'aumento quasi costante delle importazioni dalla RPC a prezzi fortemente sottoquotati ha penalizzato la prestazione dell'industria dell'Unione dopo 2013.

(137)

In assenza di ulteriori osservazioni riguardo agli effetti delle importazioni in dumping, si confermano le conclusioni relative agli effetti delle importazioni in dumping di cui ai considerando da 150 a 157 del regolamento provvisorio.

5.2.   Effetti di altri fattori

5.2.1.   Accanita concorrenza causata da problemi della domanda sul mercato dell'Unione

(138)

In assenza di osservazioni riguardo agli effetti provocati dall'accanita concorrenza causata da problemi della domanda sul mercato dell'Unione, si confermano le conclusioni di cui ai considerando da 158 a 163 del regolamento provvisorio.

5.2.2.   Scarso utilizzo degli impianti dei produttori dell'Unione

(139)

In assenza di osservazioni riguardo agli effetti dello scarso utilizzo degli impianti dei produttori dell'Unione, si confermano le conclusioni di cui ai considerando da 164 a 166 del regolamento provvisorio.

5.2.3.   Importazioni da altri paesi terzi

(140)

La CISA ha sostenuto che la Commissione ha analizzato separatamente le importazioni dalla Russia e dall'Ucraina e pertanto non ha riscontrato alcun elemento da cui si possa desumere che la causa di pregiudizio per l'industria dell'Unione risieda nelle importazioni da questi due paesi.

(141)

La CISA ha inoltre affermato che la Commissione avrebbe dovuto effettuare una valutazione cumulativa delle importazioni dall'Ucraina e dalla Russia e addirittura una valutazione cumulativa delle importazioni provenienti dai tre paesi (Cina, Russia e Ucraina), sostenendo che nel periodo dell'inchiesta il volume delle importazioni dall'Ucraina o dalla Russia non è trascurabile se raffrontato al mercato dell'Unione e che i prezzi medi delle importazioni da entrambi i paesi erano addirittura inferiori a quelli della Cina.

(142)

Sulla base di quanto precede, la CISA ha concluso che, se le importazioni dalla Cina sono risultate avere prezzi inferiori a quelli dell'industria dell'Unione, allora le importazioni provenienti dall'Ucraina e dalla Russia hanno avuto prezzi ancor più sottoquotati rispetto ai prezzi dell'industria dell'UE. Se utilizzasse la stessa metodologia applicata alla Cina, ovvero operare un raffronto tra un «punto iniziale» e un «punto finale», la Commissione constaterebbe che il volume delle vendite e la quota di mercato delle importazioni da questi due paesi sono aumentati rispettivamente del 41 % e di 2,2 punti percentuali.

(143)

La Commissione richiama l'articolo 3, paragrafo 4, del regolamento di base, il quale stabilisce che solo le importazioni oggetto di inchieste antidumping possono essere valutate cumulativamente. Le importazioni dall'Ucraina e dalla Russia non sono oggetto di inchieste antidumping e pertanto non possono essere cumulate con le importazioni dalla RPC.

(144)

Anche i prezzi medi delle importazioni dall'Ucraina, dalla Russia e dalla RPC non sempre sono direttamente confrontabili, in quanto il prezzo medio è influenzato dal mix di prodotti. Più pertinente è l'andamento dei prezzi nel periodo in esame. La tabella 13 del regolamento provvisorio indica chiaramente che, nel periodo in esame, i prezzi medi delle importazioni dall'Ucraina e dalla Russia sono diminuiti a un ritmo molto più lento rispetto ai prezzi delle importazioni dalla RPC.

(145)

La quota di mercato delle importazioni da altri paesi terzi è rimasta relativamente stabile nel periodo in esame, mentre quella delle importazioni dalla RPC è più che triplicata. Dati l'aumento del consumo nell'Unione del 5 % e la diminuzione delle quote di mercato dell'industria dell'Unione di 10 punti percentuali nel corso del periodo in esame, ne consegue che le importazioni dalla RPC hanno guadagnato quote di mercato solo a scapito dell'industria dell'Unione.

(146)

Infine mentre il volume delle importazioni dalla RPC è aumentato di circa 1 milione di t durante il periodo in esame, il volume delle importazioni dall'Ucraina è aumentato di circa 160 000 t e quello dalla Russia di circa 75 000 t.

(147)

Sulla base di quanto precede e data la quantità molto inferiore del volume delle importazioni dall'Ucraina e dalla Russia rispetto a quello delle importazioni dalla RPC, nulla indica che le importazioni da questi due paesi possano annullare il nesso causale tra le importazioni in dumping dalla RPC e il pregiudizio per l'industria dell'Unione.

(148)

In assenza di altre osservazioni riguardo agli effetti delle importazioni da altri paesi terzi, si confermano le conclusioni di cui ai considerando da 167 a 178 del regolamento provvisorio.

5.2.4.   Andamento delle vendite all'esportazione dell'industria dell'Unione

(149)

In assenza di osservazioni riguardo agli effetti dell'andamento delle vendite all'esportazione dell'industria dell'Unione, si confermano le conclusioni di cui ai considerando da 179 a 183 del regolamento provvisorio.

5.2.5.   Concorrenza tra produttori dell'Unione integrati verticalmente e impianti di rilaminazione nell'Unione

(150)

In assenza di osservazioni riguardo agli effetti della concorrenza tra produttori dell'Unione integrati verticalmente e impianti di rilaminazione nell'Unione, si confermano le conclusioni di cui ai considerando da 184 a 189 del regolamento provvisorio.

5.2.6.   Mancanza di profitto dei produttori dell'Unione a prescindere dal volume delle importazioni oggetto di dumping dalla RPC

(151)

La CISA ha inoltre affermato che tra il 2013 e il periodo dell'inchiesta i produttori dell'Unione inclusi nel campione hanno continuato sostanzialmente a non realizzare profitti, registrando la perdita maggiore nel 2013, che è esattamente l'anno nel quale le importazioni di lamiera pesante dalla RPC hanno raggiunto i livelli più bassi.

(152)

Tale argomentazione è indicata nel considerando 134 del regolamento provvisorio che precisa che «mentre le forti perdite del 12,2 % nel 2013 sono effetto di una domanda particolarmente bassa in tale anno, la forte pressione sui prezzi e sui volumi esercitata sull'industria dell'Unione dall'aumento delle importazioni dalla RPC nel 2014 e nel periodo dell'inchiesta ha impedito all'industria dell'Unione di beneficiare della notevole crescita di 11 punti percentuali dei consumi dell'Unione». Come indicato al considerando 93 del regolamento provvisorio, tale crescita è stata quasi del tutto assorbita dalle importazioni in dumping provenienti dalla RPC.

(153)

La Commissione ha pertanto concluso che la perdita elevata nel 2013 non era dovuta alle scarse quantità di importazioni dalla RPC, ma alla particolare debolezza della domanda sul mercato dell'Unione. Le perdite subite dall'industria dell'Unione nel 2014 e nel 2015 sono tuttavia causati dalla crescita costante del volume delle importazioni in dumping dalla RPC.

(154)

La Commissione precisa inoltre che l'industria dell'Unione era redditizia nel 2011 e nel 2012. Nel 2011 l'industria dell'Unione ha registrato un margine di profitto del 7,9 %, in un momento in cui i quantitativi di importazioni dalla RPC non erano ancora effettuate significativi, come indicato al considerando 221 del regolamento provvisorio. Nel 2012 il margine di profitto era già sostanzialmente inferiore (1,6 %) a causa della forte presenza di importazioni oggetto di dumping originarie della RPC. Si osserva che nessuna delle parti interessate ha presentato osservazioni sulla redditività dell'industria dell'Unione nel 2011 e 2012.

5.2.7.   Effetto di «altri fattori importanti»

(155)

La CISA sostiene che, oltre alle importazioni in dumping dalla RPC, altri fattori importanti stanno causando il preteso pregiudizio all'industria dell'Unione e che ciò potrebbe annullare il nesso di causalità tra le presunte importazioni in dumping dalla RPC e il pregiudizio subito. La CISA ha chiesto alla Commissione di rivedere l'analisi del nesso di causalità e di tenere conto di altri fattori.

(156)

A tale proposito è opportuno osservare che i sei altri fattori sopra elencati sono stati trattati nel regolamento provvisorio o nel presente regolamento. È pertanto evidente che la Commissione ha analizzato attentamente tutti i fattori individuati dalle parti interessate. La CISA non ha nemmeno identificato quali «altri fattori importanti» dovrebbero essere esaminati, oltre ai sei fattori già esaminati in dettaglio. La CISA ha semplicemente affermato che tali fattori sono «ovvii» senza fornire ulteriori informazioni. La Commissione respinge pertanto questa argomentazione.

5.3.   Conclusioni relative al nesso di causalità

(157)

Alla luce di quanto precede e in assenza di ulteriori osservazioni, si confermano le conclusioni di cui ai considerando da 190 a 194 del regolamento provvisorio.

6.   INTERESSE DELL'UNIONE

(158)

La CISA ha sostenuto che nel periodo in esame i produttori dell'Unione detenevano oltre il 70 % del mercato dell'Unione. Ha affermato che essi controllano il mercato dell'Unione, mentre le uniche vere fonti di concorrenza sono rappresentate dalle importazioni dalla RPC.

(159)

La Commissione osserva che la CISA non riconosce il fatto che i produttori dell'Unione sono in concorrenza gli uni con gli altri; inoltre con una quota di mercato del 12,2 % detenuta dalla RPC e da altri paesi terzi, come indicato nella tabella 13 del regolamento provvisorio, non vi è alcuna indicazione di un'assenza di concorrenza tra i produttori dell'Unione.

(160)

Inoltre dopo l'istituzione delle misure provvisorie un importatore ha sostenuto che l'istituzione delle misure antidumping ridurranno artificialmente la concorrenza sul mercato dell'Unione e comporteranno un mercato oligopolistico nel segmento della «lamiera pesante speciale» poiché tale segmento è già dominato da un solo operatore.

(161)

La Commissione osserva tuttavia che la parte non ha presentato alcun elemento di prova a sostegno di tale affermazione. Al contrario, le informazioni presentate da Eurofer nelle loro osservazioni sulla divulgazione delle conclusioni definitive elencano numerosi produttori dell'Unione che offrono diversi tipi di «lamiera pesante speciale».

(162)

La Commissione riconosce che l'istituzione di dazi potrebbe ridurre il numero di concorrenti in determinati segmenti di della «lamiera pesante speciale» sul mercato dell'Unione. Un'inchiesta antidumping non definisce tuttavia il prodotto e i mercati geografici e non valuta il potere di mercato e la sua probabile evoluzione. Di conseguenza l'inchiesta non poteva e non doveva accertare se vi era un rischio di creare o rafforzare una posizione dominante in uno dei mercati ai sensi della normativa sulla concorrenza.

(163)

Nella sua analisi dell'interesse dell'Unione la Commissione è tenuta a prendere in considerazione altre politiche dell'Unione, quali la politica di concorrenza. Tuttavia è solo in presenza di indizi concreti di una posizione dominante e di un abuso della stessa che tali considerazioni richiedono ulteriori indagini. Tali condizioni non sono state soddisfatte dagli elementi presentati dalle parti interessate.

(164)

In ogni caso la Commissione ricorda che i dazi antidumping vengono imposti per eliminare gli effetti pregiudizievoli del dumping che sono risultati in tutti i segmenti della lamiera pesante e che la posizione dominante su un mercato non significa che vi sia un abuso di tale posizione. Qualora le parti interessate osservassero comportamenti futuri che potrebbero violare le norme in materia di concorrenza, potranno avvalersi del loro diritto di rivolgersi alla competente autorità garante della concorrenza.

(165)

Dopo l'istituzione delle misure provvisorie un importatore ha sostenuto che l'istituzione di misure antidumping non dovrebbe portare a un aumento dei prezzi sul mercato dell'Unione.

(166)

La Commissione ricorda che l'obiettivo delle misure antidumping è quello di eliminare gli effetti distorsivi del dumping pregiudizievole. Gli effetti di tali misure sui prezzi dipendono dalle decisioni sui prezzi prese dai vari operatori sul mercato e quindi sono impossibili da prevedere. Un aumento dei prezzi potrebbe verificarsi se le forze di mercato ritengono che in un mercato privo di distorsioni siano appropriati prezzi più elevati.

(167)

La CISA ha inoltre sostenuto che gli utilizzatori dell'Unione necessitano di fonti di approvvigionamento concorrenziali e sicure e che l'istituzione di misure antidumping rischia di determinare una consistente perdita e/o delocalizzazione di posti di lavoro dall'Unione europea nell'industria a valle.

(168)

Nel periodo dell'inchiesta vi erano tuttavia 30 produttori nell'Unione e importazioni provenienti da un serie di paesi, tra cui Russia e Ucraina, che garantivano un approvvigionamento costante di lamiera pesante agli utilizzatori nell'Unione. Inoltre gli utilizzatori nelle industrie a valle non hanno fornito elementi di prova che essi non sarebbero più in grado di rifornirsi di lamiera pesante a causa dell'istituzione di misure antidumping. Per quanto riguarda il rischio di una grave perdita e/o il trasferimento dei posti di lavoro al di fuori dell'Unione, una sola industria a valle ha presentato una richiesta analoga, cioè il produttore di torri eoliche. La richiesta è esaminata in appresso.

(169)

L'associazione ad hoc di utilizzatori nell'industria a valle (torri eoliche) ha sostenuto che l'istituzione di misure concernenti la lamiera pesante comporterà in futuro il rischio di una delocalizzazione della produzione di torri eoliche verso la RPC e problemi di sicurezza dell'approvvigionamento di torri eoliche finite o semifinite. Tale argomentazione è stata sollevata anche da un importatore nelle osservazioni sulla divulgazione delle conclusioni definitive per quanto riguarda le torri eoliche, nonché altre parti dei sistemi di energia eolica.

(170)

La Commissione respinge tali argomentazioni, in quanto le parti interessate non hanno presentato elementi di prova o analisi a sostegno delle argomentazioni: ad esempio, tali produttori di torri eoliche avevano la possibilità di manifestarsi entro i termini stabiliti nell'avviso di apertura e di compilare il questionario, specificando i tipi di lamiera pesante utilizzati in questo settore e a fornendo un'analisi dell'intercambiabilità di tali tipi di lamiera pesante con tipi di lamiera pesante utilizzati in altre industrie.

(171)

La Commissione osserva che le informazioni disponibili dimostrano che i produttori di torri eoliche non avrebbero tratto un beneficio dall'esclusione della «lamiera pesante speciale» dalla definizione del prodotto, come descritto nel considerando 42. Di conseguenza solo l'esclusione, per ragioni di interesse dell'Unione, della lamiera pesante per torri eoliche avrebbe potuto tener conto delle loro preoccupazioni. In questa fase tuttavia i produttori di torri eoliche non hanno fornito alcuna analisi concreta e dettagliata, compresa una spiegazione degli effetti dell'istituzione di dazi sul loro costo di produzione e sulla loro capacità di ripercuotere tali costi sui consumatori finali, che potrebbe giustificare una tale esclusione.

(172)

La Commissione osserva inoltre che i produttori di torri eoliche possono richiedere, se debitamente giustificato, un riesame intermedio nell'interesse dell'Unione delle misure concernenti la lamiera pesante. Inoltre l'inchiesta non ha evidenziato elementi che indichino che l'industria dell'Unione potrebbe compromettere le operazioni degli utilizzatori. In condizioni di normale funzionamento delle forze di mercato non è prevedibile un tale comportamento.

(173)

Un importatore ha sostenuto che l'esclusione della «lamiera pesante speciale» dalla definizione del prodotto è nell'interesse dell'Unione, in quanto svariate industrie importanti quali il settore dell'energia e della costruzione di macchinari dell'Unione sarebbero dipendenti dalle importazioni di «lamiera pesante speciale» provenienti dalla RPC. Nessuno degli utilizzatori in questi settori si è tuttavia manifestato per confermare tale affermazione.

(174)

L'importatore in questione ha inoltre sostenuto che la «lamiera pesante speciale» di spessore superiore a 150 mm è prodotta soltanto da tre produttori dell'Unione. Per lamiere ad alto limite di snervamento, lamiere bonificate e lamiere pesanti resistenti all'abrasione la produzione sarebbe controllata solo da quattro produttori dell'Unione. Partendo da tale presupposto, esso sostiene che già oggi l'industria a valle dell'Unione deve far fronte a problemi di approvvigionamento e al drastico aumento dei prezzi di vendita e che tale situazione può essere controbilanciata soltanto dall'importazione dalla RPC di lamiere pesanti speciali.

(175)

La CISA ha asserito inoltre che anche gli utilizzatori di «lamiera pesante speciale» nell'industria europea della lavorazione della lamiera potrebbero avere problemi di approvvigionamento a causa del numero moto limitato di produttori europei di «lamiera pesante speciale». Nessuno degli utilizzatori dell'industria a valle dell'Unione ha tuttavia sollevato il problema della penuria di approvvigionamento.

(176)

La Commissione respinge le osservazioni di cui ai considerando da 173 a 175, in quanto anche questa parte interessata non ha fornito analisi o elementi di prova a sostegno delle proprie argomentazioni. Per contro l'inchiesta ha accertato un netto calo dei prezzi delle lamiere pesanti nell'Unione durante il periodo in esame. Inoltre l'inchiesta ha dimostrato che l'industria dell'Unione dispone di una significativa capacità inutilizzata a causa di un continuo calo dell'utilizzo degli impianti. Secondo la CISA inoltre il volume della «lamiera pesante speciale» esportato dalla RPC è limitato.

(177)

In seguito alla divulgazione delle conclusioni definitive un importatore ha di nuovo sollevato tale questione nelle sue osservazioni in merito alle conclusioni definitive. Non è stata tuttavia sollevata alcuna nuova argomentazione essenziale.

(178)

In mancanza di elementi di prova validi a sostegno di una presunta carenza di approvvigionamento a causa dell'istituzione di misure antidumping la Commissione non può concludere che l'istituzione delle misure determinerà una carenza di forniture di «lamiera pesante speciale».

6.1.   Conclusioni relative all'interesse dell'Unione

(179)

In sintesi nessuna delle argomentazioni presentate dalle parti interessate dimostra l'esistenza di validi motivi contrari all'istituzione di misure sulle importazioni del prodotto in esame originarie della RPC.

(180)

La disponibilità di fonti di approvvigionamento alternative attenua gli eventuali effetti negativi sugli utilizzatori indipendenti. Gli effetti positivi delle misure antidumping sul mercato dell'Unione, in particolare sull'industria dell'Unione, superano le potenziali ripercussioni negative sugli altri gruppi di interessi.

(181)

In assenza di altre osservazioni riguardo all'interesse dell'Unione, si confermano le conclusioni di cui ai considerando da 195 a 215 del regolamento provvisorio.

7.   ISTITUZIONE RETROATTIVA DI DAZI ANTIDUMPING

(182)

Come indicato al considerando 4 di cui sopra, su richiesta di Eurofer la Commissione ha imposto la registrazione delle importazioni di lamiera pesante originaria della RPC. Le importazioni effettuate tra l'11 agosto 2016 e l'istituzione delle misure provvisorie, ovvero il 7 ottobre 2016, sono state registrate.

(183)

A norma dell'articolo 10, paragrafo 4, lettera d), del regolamento di base possono essere riscossi dazi con effetto retroattivo se «oltre al livello delle importazioni che hanno cagionato un pregiudizio nel periodo dell'inchiesta, si rileva un ulteriore e sostanziale aumento delle importazioni che, alla luce della collocazione nel tempo e del volume, nonché di altre circostanze, potrebbe gravemente compromettere l'effetto riparatore del dazio antidumping definitivo da applicare».

7.1.   Osservazioni sulla possibile imposizione retroattiva di dazi antidumping

(184)

La CISA ha sostenuto che eventuali misure retroattive avrebbero conseguenze negative sugli importatori, in quanto essi sosterrebbero inutili costi aggiuntivi a causa del pagamento di dazi antidumping. Secondo la CISA gli importatori non hanno alcuna intenzione di accumulare scorte del prodotto in esame originario della RPC e le importazioni che sono state registrate erano il retaggio di vecchi contratti conclusi prima dell'avvio del procedimento. La CISA ha sostenuto infine che un dazio inatteso è destinato a generare perdite per gli importatori e gli utilizzatori dell'Unione.

(185)

Infine, secondo la CISA, registrare le importazioni e minacciare l'istituzione di misure retroattive significa semplicemente creare l'ennesimo ostacolo a scopo di difesa commerciale affinché gli importatori dell'UE cessino le importazioni dalla Cina ancora prima che sia dimostrato che tali importazioni causano un pregiudizio all'industria dell'UE.

7.2.   Statistiche sulle importazioni

(186)

Le statistiche di Eurostat sulle importazioni, illustrate nella tabella 1 in appresso, indicano che le importazioni di lamiera pesante dalla RPC sono nettamente diminuite dopo il periodo dell'inchiesta.

Tabella 1

Andamento del volume medio mensile delle importazioni

 

MEDIA mensile PI

MEDIA mensile marzo-settembre 2016

MEDIA mensile marzo-ottobre 2016

Volume delle importazioni dalla RPC (t)

113 262

84 669

76 562

Andamento rispetto al PI (%)

N/A

– 25,2

– 32,4

Fonte: Eurostat

7.3.   Conclusioni relative alla retroattività

(187)

La Commissione conclude che la condizione giuridica per la riscossione retroattiva dei dazi a norma dell'articolo 10, paragrafo 4, lettera d), del regolamento di base non è soddisfatta in quanto non si è verificato un ulteriore e sostanziale aumento delle importazioni.Pertanto non si deve procedere alla riscossione retroattiva dei dazi sulle importazioni registrate.

8.   MISURE ANTIDUMPING DEFINITIVE

8.1.   Livello di eliminazione del pregiudizio

(188)

Come indicato al considerando 222 del regolamento provvisorio, la Commissione ha determinato il livello di eliminazione del pregiudizio confrontando la media ponderata dei prezzi all'importazione, nel periodo dell'inchiesta, dei produttori esportatori della RPC inclusi nel campione, debitamente adeguata per tener conto di costi successivi all'importazione e di dazi doganali, con la media ponderata dei prezzi non pregiudizievoli del prodotto simile venduto dai produttori dell'Unione inclusi nel campione sul mercato dell'Unione nel periodo dell'inchiesta.

(189)

La CISA ha presentato una serie di osservazioni in merito alla metodologia di calcolo dei prezzi non pregiudizievoli del prodotto simile venduto dai produttori dell'Unione inclusi nel campione sul mercato dell'Unione nel periodo dell'inchiesta nel caso in questione.

(190)

In primo luogo la CISA ha chiesto perché la Commissione abbia utilizzato la metodologia che consiste nel sommare ai prezzi di vendita dell'industria dell'Unione la perdita subita durante il periodo dell'inchiesta e nell'aggiungere successivamente il margine di profitto perseguito del 7,9 % anziché aggiungere il profitto perseguito al costo di produzione.

(191)

La scelta tra le due metodologie utilizzate dalla Commissione per stabilire il livello di eliminazione del pregiudizio è operata caso per caso. In assenza di vendite comparabili dell'industria dell'Unione, il prezzo non pregiudizievole è spesso determinato aggiungendo il profitto perseguito al costo totale. Nel caso in esame, tuttavia, le vendite comparabili erano disponibili.

(192)

Ciò è dovuto al fatto che il prodotto simile venduto dall'industria dell'Unione era costituito da centinaia di tipi di prodotto e i produttori dell'Unione inclusi nel campione avevano una vasta rete di società collegate, compresi i centri di servizio siderurgico, che comportano costi e che non sono registrati nei libri contabili dei produttori dell'Unione inseriti nel campione in un modo che consente di assegnarli facilmente agli NCP. Per questi motivi non è stato possibile raccogliere le informazioni sui costi per ciascun NCP in modo da calcolare un costo totale per NCP né dalle società di produzione né da tutte le società di vendita collegate nell'Unione (in particolare i centri di servizi siderurgici).

(193)

Pertanto la Commissione ha determinato il costo totale di ciascun NCP aggiungendo alla media ponderata del prezzo di vendita la perdita media ponderata subita dai produttori dell'Unione inclusi nel campione. Il margine di profitto perseguito del 7,9 %, in merito al quale non sono state ricevute osservazioni dopo l'istituzione delle misure provvisorie, è stato quindi aggiunto al costo totale così determinato.

(194)

Infine la CISA ha sostenuto che la metodologia utilizzata è errata e che le due metodologie conducono a risultati totalmente differenti. La CISA ha fornito un esempio utilizzando un ipotetico costo di produzione e un ipotetico prezzo di vendita; tale esempio dimostrerebbe che è sbagliato calcolare il prezzo di riferimento sulla base del prezzo di vendita.

(195)

La Commissione rileva che la maggiore parte delle informazioni utilizzate nell'esempio è ipotetica e non si riferisce a dati reali e che pertanto il risultato di tale esempio non può dimostrare che la metodologia utilizzata in questo particolare caso sia errata. La Commissione ritiene pertanto che tale argomentazione non costituisca un elemento di prova. Se fosse disponibile lo stesso livello di informazioni dettagliate, entrambe le metodologie condurrebbero a risultati simili.

(196)

La CISA ha infine sostenuto che se la maggioranza dei NCP esportati dai produttori esportatori cinesi è venduta da meno di tre produttori dell'Unione inclusi nel campione, si dovrebbe mettere in discussione la rappresentatività dei dati relativi alle vendite pervenuti dai produttori dell'Unione inclusi nel campione e concludere pertanto che la scelta di calcolare un margine di sottoquotazione sulla base di tali dati è alquanto opinabile. Inoltre il pregiudizio difficilmente può essere dimostrato se l'industria dell'Unione nemmeno produce/vende i tipi di prodotto esportati dai produttori esportatori cinesi.

(197)

La Commissione osserva che, sebbene siano stati inseriti nel campione tre produttori dell'Unione, il fatto che la maggioranza degli NCP esportati dai produttori esportatori cinesi sia venduta da meno di tre produttori dell'Unione inseriti nel campione non significa che l'industria dell'Unione o i produttori dell'Unione inclusi nel campione non vendano affatto tali prodotti; dalla suddetta constatazione si desume semplicemente che dei tre produttori dell'Unione inclusi nel campione non tutti vendono tutti gli NCP esportati dai produttori esportatori della RPC inclusi nel campione.

(198)

La Commissione osserva inoltre che non tutti i produttori esportatori della RPC inclusi nel campione hanno esportato nell'Unione gli stessi NCP. In effetti la stragrande maggioranza degli NCP esportati nell'Unione dai produttori esportatori inclusi nel campione (oltre il 90 % di queste esportazioni in volume) è prodotta da uno o più produttori dell'Unione inclusi nel campione.

(199)

In seguito alla divulgazione delle conclusioni definitive la CISA ha di nuovo sollevato tale questione nelle loro osservazioni e all'audizione.

(200)

La CISA ha asserito che l'industria dell'Unione può non aver comunicato dati corretti e che essa aveva beneficiato di un trattamento favorevole in violazione dei diritti delle altre parti a un'inchiesta obiettiva, imparziale e non discriminatoria. Questo presunto trattamento favorevole dell'industria dell'Unione sarebbe evidenziato anche dalla clemenza dimostrata dalla Commissione nei suoi confronti quando ha omesso di fornire alcune informazioni importanti (la CISA si riferiva al livello di informazione sui costi di produzione).

(201)

Per quanto riguarda l'asserzione relativa al trattamento favorevole, l'argomentazione è respinta. La questione in oggetto riguarda la dicitura dei considerando da 191 a 193. In tali considerando la Commissione ha indicato le ragioni per la scelta tra le due metodologie utilizzate dalla Commissione per determinare il livello di eliminazione del pregiudizio.

(202)

In assenza di altre osservazioni riguardo al livello di eliminazione del pregiudizio, si confermano le conclusioni di cui ai considerando da 217 a 223 del regolamento provvisorio.

8.2.   Offerta di impegno

(203)

In seguito alla divulgazione delle conclusioni definitive un produttore esportatore della RPC ha presentato un'offerta di impegno sui prezzi alla Commissione. Tale offerta fissa prezzi minimi all'importazione per i tipi di lamiera pesante venduti nell'Unione dal produttore esportatore della RPC e comprende un metodo di indicizzazione di tali prezzi minimi all'importazione basato sui prezzi delle principali materie prime.

(204)

La Commissione ha respinto l'offerta di impegno sui prezzi a causa dell'elevato rischio di compensazione incrociata dei prezzi minimi all'importazione: le differenze nei prezzi minimi all'importazione tra tipi diversi e non facilmente distinguibili erano troppo ampie e il metodo di indicizzazione era troppo complesso. Inoltre la struttura dei canali di vendita all'esportazione del produttore esportatore e le vendite parallele all'esportazione di altri prodotti non consentivano un corretto monitoraggio e quindi la possibilità di compensazione incrociata mediante la vendita di altri prodotti da parte delle società collegate del produttore esportatore era troppo elevata.

(205)

Il produttore esportatore è stato informato dei motivi del rigetto della loro offerta di impegno e gli è stata data la possibilità di presentare osservazioni al riguardo.

8.3.   Misure definitive

(206)

Alla luce delle conclusioni raggiunte in merito al dumping, al pregiudizio, al nesso di causalità e all'interesse dell'Unione e in conformità all'articolo 9, paragrafo 4, del regolamento di base, è opportuno istituire misure antidumping definitive sulle importazioni del prodotto in esame al livello del margine necessario per l'eliminazione del pregiudizio, conformemente alla regola del dazio inferiore.

(207)

In base a quanto precede, le aliquote alle quali il dazio antidumping definitivo sarà istituito sono fissate come indicato nella tabella 2 che segue:

Tabella 2

Margine di dumping, livello di eliminazione del pregiudizio e aliquota del dazio

Società

Margine di dumping (%)

Livello di eliminazione del pregiudizio (%)

Dazio (%)

Nanjing Iron and Steel Co., Ltd.

120,1

73,1

73,1

Minmetals Yingkou Medium Plate Co., Ltd.

126,0

65,1

65,1

Wuyang Iron and Steel Co., Ltd e Wuyang New Heavy & Wide Steel Plate Co., Ltd.

127,6

73,7

73,7

Altre società che hanno collaborato

125,5

70,6

70,6

Tutte le altre società

127,6

73,7

73,7

Fonte: Inchiesta

(208)

Le aliquote del dazio antidumping applicate a titolo individuale alle società specificate nel presente regolamento sono state calcolate in base ai risultati della presente inchiesta. Esse rispecchiano quindi la situazione constatata durante tale inchiesta per le società in questione. Di conseguenza tali aliquote del dazio (a differenza del dazio unico a livello nazionale applicabile a «tutte le altre società») si applicano esclusivamente alle importazioni del prodotto in esame originario della RPC e fabbricato dalle società e dunque dalle persone giuridiche espressamente menzionate. Le importazioni del prodotto in esame fabbricato da altre società la cui ragione sociale, completa di indirizzo, non sia espressamente menzionata nel dispositivo del presente regolamento, comprese le entità collegate alle società espressamente menzionate, non possono beneficiare di tali aliquote e sono assoggettate all'aliquota del dazio applicabile a «tutte le altre società».

(209)

Le eventuali richieste di applicazione di tali aliquote individuali del dazio antidumping (ad esempio in seguito a un cambiamento della ragione sociale o alla creazione di nuove entità produttive o di vendita) devono essere inoltrate alla Commissione (15) complete di tutte le informazioni pertinenti, in particolare l'indicazione degli eventuali mutamenti nelle attività della società riguardanti la produzione, le vendite sul mercato interno o le vendite all'esportazione, collegati, ad esempio, al cambiamento della ragione sociale o delle entità produttive e di vendita. Se del caso, si provvederà a modificare di conseguenza il regolamento aggiornando l'elenco delle società che beneficiano di aliquote individuali del dazio.

(210)

Al fine di garantire la corretta applicazione del dazio antidumping, l'aliquota del dazio per «tutte le altre società» dovrebbe applicarsi non solo ai produttori esportatori che non hanno collaborato ma anche ai produttori che non hanno esportato nell'Unione durante il periodo dell'inchiesta.

8.4.   Riscossione definitiva dei dazi provvisori

(211)

In considerazione dei margini di dumping constatati e del livello di pregiudizio causato all'industria dell'Unione, è opportuno riscuotere in via definitiva gli importi depositati a titolo di dazio antidumping provvisorio istituito dal regolamento provvisorio.

(212)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito a norma dell'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1036,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di prodotti piatti di acciaio legato o non legato (acciaio inossidabile, acciaio al silicio detto magnetico, acciaio per utensili e acciaio rapido esclusi), laminati a caldo, non placcati né rivestiti, non arrotolati, di spessore superiore a 10 mm e di larghezza minima di 600 mm oppure di spessore compreso tra 4,75 mm e 10 mm e di larghezza pari o superiore a 2 050 mm che rientrano attualmente nei codici NC ex 7208 51 20, ex 7208 51 91, ex 7208 51 98, ex 720852 91, ex 7208 90 20, ex 7208 90 80, 7225 40 40, ex 7225 40 60 ed ex 7225 99 00 (codici TARIC: 7208512010, 7208519110, 7208519810, 7208529110, 7208902010, 7208908020, 7225406010, 7225990035, 7225990040) e originari della Repubblica popolare cinese.

2.   Le aliquote del dazio antidumping definitivo applicabile al prezzo netto franco frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto, del prodotto di cui al paragrafo 1, fabbricato dalle società sottoelencate, sono le seguenti:

Società

Dazio (%)

Codice addizionale TARIC

Nanjing Iron and Steel Co., Ltd.

73,1

C143

Minmetals Yingkou Medium Plate Co., Ltd.

65,1

C144

Wuyang Iron and Steel Co., Ltd e Wuyang New Heavy & Wide Steel Plate Co., Ltd.

73,7

C145

Altre società che hanno collaborato, elencate in allegato

70,6

 

Tutte le altre società

73,7

C999

3.   Salvo indicazioni contrarie, si applicano le pertinenti disposizioni in vigore relative ai dazi doganali.

Articolo 2

Gli importi depositati a titolo di dazio antidumping provvisorio in conformità del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1777 sono riscossi in via definitiva.

Articolo 3

Qualora un nuovo produttore esportatore della Repubblica popolare cinese fornisca alla Commissione elementi sufficienti a dimostrare:

di non avere esportato nell'Unione il prodotto descritto all'articolo 1, paragrafo 1, durante il periodo dell'inchiesta (dal 1o gennaio 2015 al 31 dicembre 2015),

di non essere collegato a nessuno degli esportatori o produttori della Repubblica popolare cinese soggetti alle misure istituite dal presente regolamento,

di avere effettivamente esportato nell'Unione il prodotto in esame dopo il periodo dell'inchiesta su cui si basano le misure o di avere assunto un'obbligazione contrattuale irrevocabile di esportare un quantitativo significativo nell'Unione,

l'articolo 1, paragrafo 2, sarà modificato, dopo aver dato a tutte le parti interessate la possibilità di presentare le proprie osservazioni, aggiungendo il nuovo produttore esportatore alle società che hanno collaborato non incluse nel campione e quindi soggette al dazio medio ponderato.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 febbraio 2017

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)   GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21.

(2)  Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1777 della Commissione, del 6 ottobre 2016, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di alcuni tipi di lamiera pesante di acciai non legati o di altri acciai legati originari della Repubblica popolare cinese (GU L 272 del 7.10.2016, pag. 5).

(3)  Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1357 della Commissione, del 9 agosto 2016, che dispone la registrazione delle importazioni di alcuni tipi di lamiera pesante di acciaio legato o non legato originari della Repubblica popolare cinese (GU L 215 del 10.8.2016, pag. 23).

(4)  Acciaio diverso da: acciaio strutturale, acciaio per costruzioni navali, acciaio per recipienti a pressione, acciai da cementazione e da bonifica, acciaio per condotte e acciaio resistente all'abrasione.

(5)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 102/2012 del Consiglio, del 27 gennaio 2012, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di cavi d'acciaio originari della Repubblica popolare cinese e dell'Ucraina, esteso alle importazioni di cavi d'acciaio spediti dal Marocco, dalla Moldova e dalla Repubblica di Corea, anche se non dichiarati originari di tali paesi, successivamente ad un riesame in vista della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009 e che chiude il procedimento di riesame in vista della scadenza relativo alle importazioni di cavi d'acciaio originari del Sud Africa a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009 (GU L 36 del 9.2.2012, pag. 1).

(6)  Regolamento (CE) n. 925/2009 del Consiglio, del 24 settembre 2009, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di fogli di alluminio originari dell'Armenia, del Brasile e della Repubblica popolare cinese (GU L 262 del 6.10.2009, pag. 1).

(7)  Avviso di apertura (2016/C 459/11) di un procedimento antidumping relativo alle importazioni di alcuni acciai anticorrosione originari della Repubblica popolare cinese (GU C 459 del 9.12.2016, pag. 17).

(8)  Decisione n. 283/2000/CECA della Commissione, del 4 febbraio 2000, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza uguale o superiore a 600 mm, non placcati né rivestiti, arrotolati, semplicemente laminati a caldo, originari della Bulgaria, dell'India, del Sudafrica, di Taiwan e della Repubblica federale di Iugoslavia, accetta gli impegni offerti da alcuni produttori esportatori e chiude il procedimento relativo alle importazioni originarie dell'Iran, considerando da 9 a 12 (GU L 31 del 5.2.2000, pag. 15).

(9)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 1106/2013 del Consiglio, del 5 novembre 2013, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di determinati fili di acciaio inossidabile originari dell'India, considerando 16 (GU L 298 dell'8.11.2013, pag. 1).

(10)  Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1953 della Commissione, del 29 ottobre 2015, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati prodotti laminati piatti di acciai al silicio detti «magnetici» a grani orientati originari della Repubblica popolare cinese, del Giappone, della Repubblica di Corea, della Federazione russa e degli Stati Uniti d'America (GU L 284 del 30.10.2015, pag. 109).

(11)  Causa T-2/95, Industrie des Poudres Spériques.

(12)  Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1246 della Commissione, del 28 luglio 2016, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di barre per cemento armato in acciaio ad alta resistenza originarie della Repubblica popolare cinese (GU L 204 del 29.7.2016, pag. 70).

(13)  Regolamento (UE) 2016/113 della Commissione, del 28 gennaio 2016, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di barre per cemento armato in acciaio ad alta resistenza originarie della Repubblica popolare cinese (GU L 23 del 29.1.2016, pag. 16).

(14)  Regolamento di esecuzione (UE) 2016/181 della Commissione, del 10 febbraio 2016, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di alcuni prodotti piatti di acciaio laminati a freddo originari della Repubblica popolare cinese e della Federazione russa (GU L 37 del 12.2.2016, pag. 1).

(15)   Commissione europea, direzione generale del Commercio, Direzione H, 1049 Bruxelles, Belgio.


ALLEGATO

Produttori esportatori cinesi che hanno collaborato non inclusi nel campione

Nome

Città

Codice addizionale TARIC

Angang Steel Company Limited

Anshan, Liaoning

C150

Inner Mongolia Baotou Steel Union Co., Ltd.

Baotou, Inner Mongolia

C151

Zhangjiagang Shajing Heavy Plate Co., Ltd.

Zhangjiagang, Jiangsu

C146

Jiangsu Tiangong Tools Company Limited

Danyang, Jiangsu

C155

Jiangyin Xingcheng Special Steel Works Co., Ltd.

Jiangyin, Jiangsu

C147

Laiwu Steel Yinshan Section Co., Ltd.

Laiwu, Shandong

C154

Nanyang Hanye Special Steel Co., Ltd.

Xixia, Henan

C152

Qinhuangdao Shouqin Metal Materials Co., Ltd.

Qinhuangdao, Hebei

C153

Shandong Iron & Steel Co., Ltd., Jinan Company

Jinan, Shandong

C149

Wuhan Iron and Steel Co., Ltd.

Wuhan, Hubei

C156

Xinyu Iron & Steel Co., Ltd.

Xinyu, Jiangxi

C148


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