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Document 32017R0331
Council Regulation (EU) 2017/331 of 27 February 2017 amending Regulation (EC) No 765/2006 concerning restrictive measures in respect of Belarus
Regolamento (UE) 2017/331 del Consiglio, del 27 febbraio 2017, che modifica il regolamento (CE) n. 765/2006 concernente misure restrittive nei confronti della Bielorussia
Regolamento (UE) 2017/331 del Consiglio, del 27 febbraio 2017, che modifica il regolamento (CE) n. 765/2006 concernente misure restrittive nei confronti della Bielorussia
GU L 50 del 28.2.2017, p. 9–10
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
28.2.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 50/9 |
REGOLAMENTO (UE) 2017/331 DEL CONSIGLIO
del 27 febbraio 2017
che modifica il regolamento (CE) n. 765/2006 concernente misure restrittive nei confronti della Bielorussia
Il CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 215,
vista la decisione 2012/642/PESC del Consiglio, del 15 ottobre 2012, relativa a misure restrittive nei confronti della Bielorussia (1),
vista la proposta congiunta dell'Alto rappresentante dell'Unione per gli Affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CE) n. 765/2006 del Consiglio (2) stabilisce che è vietato esportare a qualsiasi persona, entità o organismo attrezzature che potrebbero essere utilizzate per la repressione interna in Bielorussia, nonché fornire assistenza tecnica, servizi di intermediazione, finanziamenti o assistenza finanziaria relativi a tali attrezzature. |
(2) |
Il regolamento (CE) n. 765/2006 attua le misure previste dalla decisione 2012/642/PESC. |
(3) |
La decisione (PESC) 2017/350 del Consiglio (3), che modifica la decisione 2012/642/PESC, prevede una deroga al divieto di esportazione per l'attrezzatura da biathlon. |
(4) |
Nessuna disposizione del presente regolamento deve incidere sui requisiti per la concessione di una licenza di cui al regolamento (UE) n. 258/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (4). |
(5) |
È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 765/2006. |
(6) |
Il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore immediatamente per garantire l'efficacia delle misure ivi contemplate, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
1. Il regolamento (CE) n. 765/2006 è così modificato:
1) |
all'articolo 1 bis, è aggiunto il paragrafo seguente: «4. Il paragrafo 1 non si applica ai fucili, alle relative munizioni e ai congegni di mira elencati nell'allegato IV e che sono inoltre conformi alle specifiche per l'attrezzatura da biathlon come definite nei regolamenti di eventi e competizioni dell'Unione internazionale di biathlon («IBU») e che sono destinate esclusivamente ad essere utilizzare in eventi e allenamenti di biathlon»; |
2) |
all'articolo 1 ter è aggiunto il paragrafo seguente: «4. Il paragrafo 1 non si applica ai fucili, alle relative munizioni e ai congegni di mira elencati nell'allegato IV e che sono inoltre conformi alle specifiche per l'attrezzatura da biathlon come definite nei regolamenti di eventi e competizioni dell'IBU e che sono destinate esclusivamente ad essere utilizzare in eventi e allenamenti di biathlon». |
2. Il testo dell'allegato del presente regolamento è aggiunto come allegato IV del regolamento (CE) n. 765/2006.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 27 febbraio 2017
Per il Consiglio
Il presidente
K. MIZZI
(1) GU L 285 del 17.10.2012, pag. 1.
(2) Regolamento (CE) n. 765/2006 del Consiglio, del 18 maggio 2006, concernente misure restrittive nei confronti della Bielorussia (GU L 134 del 20.5.2006, pag. 1).
(3) Decisione (PESC) 2017/350 del Consiglio, del 27 febbraio 2017, recante modifica della decisione 2012/642/PESC relativa a misure restrittive nei confronti della Bielorussia (GU L 50 del 28.2.2017, pag. 81).
(4) Regolamento (UE) n. 258/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2012, che attua l'articolo 10 del protocollo delle Nazioni Unite contro la fabbricazione e il traffico illeciti di armi da fuoco, loro parti e componenti e munizioni, addizionale alla convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità transnazionale organizzata (protocollo delle Nazioni Unite sulle armi da fuoco), e dispone autorizzazioni all'esportazione, misure di importazione e transito per le armi da fuoco, loro parti e componenti e munizioni (GU L 94 del 30.3.2012, pag. 1).
ALLEGATO
«ALLEGATO IV
Fucili, munizioni e congegni di mira di cui agli articoli 1 bis e 1 ter, che sono inoltre conformi alle specifiche per l'attrezzatura da biathlon come definite nei regolamenti di eventi e competizioni dell'Unione internazionale di biathlon.
Fucili da biathlon:
ex 9303 30 |
Altri fucili e carabine da caccia o da tiro sportivo |
Munizioni per fucili da biathlon:
ex 9306 21 |
Cartucce per fucili o carabine a canna liscia |
ex 9306 29 |
Parti di cartucce per fucili o carabine a canna liscia |
ex 9306 30 90 |
Cartucce e loro parti, per armi diverse da fucili o carabine a canna liscia, da armi da guerra, da rivoltelle e pistole della voce 9302, da pistole mitragliatrici della voce 9301 |
Congegni di mira per fucili da biathlon:
ex 9305 20 |
Parti ed accessori di fucili o carabine della voce 9303». |