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Document 32017R0212
Commission Regulation (EU) 2017/212 of 7 February 2017 designating the EU reference laboratory for peste des petits ruminants, laying down additional responsibilities and tasks for this laboratory and amending Annex VII to Regulation (EC) No 882/2004 of the European Parliament and of the Council (Text with EEA relevance. )
Regolamento (UE) 2017/212 della Commissione, del 7 febbraio 2017, che designa il laboratorio di riferimento dell'UE per la peste dei piccoli ruminanti, stabilisce responsabilità e compiti aggiuntivi per tale laboratorio e modifica l'allegato VII del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE. )
Regolamento (UE) 2017/212 della Commissione, del 7 febbraio 2017, che designa il laboratorio di riferimento dell'UE per la peste dei piccoli ruminanti, stabilisce responsabilità e compiti aggiuntivi per tale laboratorio e modifica l'allegato VII del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE. )
C/2017/0659
GU L 33 del 8.2.2017, p. 27–30
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
8.2.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 33/27 |
REGOLAMENTO (UE) 2017/212 DELLA COMMISSIONE
del 7 febbraio 2017
che designa il laboratorio di riferimento dell'UE per la peste dei piccoli ruminanti, stabilisce responsabilità e compiti aggiuntivi per tale laboratorio e modifica l'allegato VII del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali (1), in particolare l'articolo 32, paragrafi 5 e 6,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CE) n. 882/2004 fissa i compiti, gli obblighi e i requisiti generali dei laboratori di riferimento dell'UE (Unione europea) per i mangimi e gli alimenti e per la salute degli animali. I laboratori di riferimento dell'UE per la salute degli animali e per gli animali vivi sono elencati nell'allegato VII, parte II, di tale regolamento. |
(2) |
Ancora non esiste un laboratorio di riferimento dell'UE per la peste dei piccoli ruminanti. I laboratori di riferimento dell'UE dovrebbero occuparsi dei campi della normativa in materia di mangimi e di alimenti e della salute degli animali in cui sono necessari risultati analitici e diagnostici precisi. I focolai di peste dei piccoli ruminanti richiedono risultati analitici e diagnostici precisi. |
(3) |
Il 30 giugno 2016 la Commissione ha pubblicato un invito a presentare candidature per selezionare e designare un laboratorio di riferimento dell'UE per la peste dei piccoli ruminanti. Il laboratorio selezionato, il «Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement (CIRAD)» dovrebbe essere designato come laboratorio di riferimento dell'UE per la peste dei piccoli ruminanti. |
(4) |
Oltre alle funzioni e agli obblighi generali stabiliti all'articolo 32, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 882/2004, al laboratorio selezionato dovrebbero essere assegnati alcuni compiti e responsabilità specifici che riguardano, in particolare, i contatti tra i laboratori nazionali di riferimento degli Stati membri al fine di sostenere le loro funzioni e fornire metodi ottimali per la diagnosi della peste dei piccoli ruminanti. |
(5) |
L'allegato VII, parte II, del regolamento (CE) n. 882/2004 dovrebbe pertanto essere modificato di conseguenza. |
(6) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement (CIRAD), Montpellier, Francia, è designato laboratorio di riferimento dell'Unione (UE) per la peste dei piccoli ruminanti.
Le responsabilità e i compiti aggiuntivi di tale laboratorio sono indicati nell'allegato.
Articolo 2
Nell'allegato VII, parte II, del regolamento (CE) n. 882/2004 è aggiunto il seguente punto 20:
«20. |
Laboratorio di riferimento dell'UE per la peste dei piccoli ruminanti
|
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 7 febbraio 2017
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 165 del 30.4.2004, pag. 1.
ALLEGATO
Responsabilità e compiti del laboratorio di riferimento dell'UE per la peste dei piccoli ruminanti
Oltre alle funzioni e agli obblighi generali dei laboratori di riferimento dell'UE nel settore della salute degli animali stabiliti all'articolo 32, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 882/2004, il laboratorio di riferimento dell'UE per la peste dei piccoli ruminanti ha le responsabilità e i compiti seguenti:
1. |
tenere i contatti tra i laboratori nazionali di riferimento degli Stati membri e fornire metodi ottimali per la diagnosi della peste dei piccoli ruminanti nel bestiame, provvedendo in particolare a:
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2. |
sostenere le funzioni dei laboratori nazionali di riferimento degli Stati membri designati per la diagnosi della peste dei ruminanti, provvedendo in particolare a:
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3. |
fornire informazioni e corsi di formazione avanzata, provvedendo in particolare a:
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