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Document 32017R0193

    Regolamento di esecuzione (UE) 2017/193 della Commissione, del 3 febbraio 2017, che modifica l'allegato II della decisione 2007/777/CE e l'allegato I del regolamento (CE) n. 798/2008 per quanto riguarda le voci relative all'Ucraina negli elenchi di paesi terzi dai quali è autorizzata l'introduzione nell'Unione di determinati prodotti, in relazione all'influenza aviaria ad alta patogenicità (Testo rilevante ai fini del SEE. )

    C/2017/0513

    GU L 31 del 4.2.2017, p. 13–17 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 20/04/2021; abrog. impl. da 32020R0692

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2017/193/oj

    4.2.2017   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 31/13


    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/193 DELLA COMMISSIONE

    del 3 febbraio 2017

    che modifica l'allegato II della decisione 2007/777/CE e l'allegato I del regolamento (CE) n. 798/2008 per quanto riguarda le voci relative all'Ucraina negli elenchi di paesi terzi dai quali è autorizzata l'introduzione nell'Unione di determinati prodotti, in relazione all'influenza aviaria ad alta patogenicità

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

    vista la direttiva 2002/99/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l'introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano (1), in particolare la frase introduttiva dell'articolo 8, il punto 1, primo comma, dell'articolo 8 e il punto 4 dell'articolo 8,

    vista la direttiva 2009/158/CE del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativa alle norme di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni in provenienza dai paesi terzi di pollame e uova da cova (2), in particolare l'articolo 23, paragrafo 1, l'articolo 24, paragrafo 2, l'articolo 25, paragrafo 2, e l'articolo 28, paragrafo 1,

    considerando quanto segue:

    (1)

    La decisione 2007/777/CE della Commissione (3) fissa le norme sanitarie e di polizia sanitaria applicabili alle importazioni, al transito e al deposito nell'Unione di partite di determinati prodotti a base di carne e di partite di stomaci, vesciche e intestini trattati che sono stati sottoposti ad uno dei trattamenti di cui all'allegato II, parte 4.

    (2)

    L'allegato II, parte 2, della decisione 2007/777/CE contiene l'elenco dei paesi terzi o delle parti di paesi terzi dai quali è autorizzata l'introduzione nell'Unione di prodotti a base di carne nonché di stomaci, vesciche e intestini trattati, purché tali prodotti siano conformi al trattamento indicato in tale elenco. Se i paesi terzi sono regionalizzati ai fini dell'iscrizione in tale elenco, i loro territori regionalizzati figurano nella parte 1 di tale allegato.

    (3)

    L'allegato II, parte 4, della decisione 2007/777/CE stabilisce i trattamenti di cui alla parte 2 dello stesso allegato e assegna un codice a ciascuno di essi. Esso definisce un trattamento generico «A» e i trattamenti specifici da «B» a «F» enumerati in ordine decrescente di rigorosità.

    (4)

    Il regolamento (CE) n. 798/2008 della Commissione (4) stabilisce le condizioni in materia di certificazione veterinaria per le importazioni e il transito nell'Unione, compreso lo stoccaggio durante il transito, di pollame e prodotti a base di pollame. Tale regolamento dispone che i prodotti in questione possono essere importati e transitare nell'Unione soltanto in provenienza dai paesi terzi, loro territori, zone o compartimenti elencati alle colonne 1 e 3 della tabella di cui all'allegato I, parte 1.

    (5)

    Le condizioni di certificazione veterinaria di cui al regolamento (CE) n. 798/2008 tengono conto dell'eventuale necessità di condizioni specifiche motivate dalla qualifica sanitaria di tali paesi terzi, loro territori, zone o compartimenti, compresi il campionamento e i test per l'individuazione di varie malattie del pollame, ove opportuno. Dette condizioni specifiche sono stabilite, unitamente ai modelli di certificati veterinari che devono accompagnare le importazioni e il transito nell'Unione dei prodotti in questione, nell'allegato I, parte 2, di detto regolamento. Il regolamento (CE) n. 798/2008 stabilisce anche le condizioni che un paese terzo, un suo territorio, una sua zona o un suo compartimento devono soddisfare per poter essere considerati indenni dall'influenza aviaria ad alta patogenicità (HPAI).

    (6)

    L'Ucraina figura nell'elenco di cui all'allegato II, parte 2, della decisione 2007/777/CE quale paese terzo da cui sono autorizzate, da tutto il suo territorio, le importazioni nell'Unione di prodotti a base di carne e di stomaci, vesciche e intestini trattati di pollame, selvaggina da penna di allevamento, ratiti di allevamento e volatili selvatici che siano stati sottoposti a un trattamento generico «A».

    (7)

    L'Ucraina figura inoltre nell'elenco dell'allegato I, parte 1, del regolamento (CE) n. 798/2008 in quanto paese terzo dal quale sono autorizzati, da tutto il suo territorio, le importazioni e il transito nell'Unione di pollame e prodotti a base di pollame.

    (8)

    Il 30 novembre 2016 l'Ucraina ha confermato la presenza di HPAI del sottotipo H5N8 sul suo territorio e pertanto non può più essere considerata indenne da tale malattia. Le autorità veterinarie dell'Ucraina non sono quindi più in grado di rilasciare certificati veterinari per le partite di pollame e prodotti a base di pollame destinati all'esportazione nell'Unione europea.

    (9)

    Successivamente, il 4 gennaio 2017, l'Ucraina ha confermato la presenza di HPAI del sottotipo H5N8 in aziende situate in altre due regioni del suo territorio. Le autorità veterinarie dell'Ucraina hanno confermato di aver attuato una politica di abbattimento totale per lottare contro l'HPAI e limitarne la diffusione.

    (10)

    L'Ucraina ha presentato informazioni sulla situazione epidemiologica nel suo territorio e sulle misure adottate per prevenire l'ulteriore diffusione dell'HPAI e dette informazioni sono state esaminate dalla Commissione. Sulla base di tale esame, nonché delle garanzie fornite dall'Ucraina, è opportuno concludere che limitare le restrizioni relative all'introduzione nell'Unione di partite dei prodotti in questione alle zone colpite da HPAI, che le autorità veterinarie dell'Ucraina hanno sottoposto a restrizioni a motivo di focolai in corso, dovrebbe essere sufficiente a coprire i rischi connessi con l'introduzione dei prodotti in questione nell'Unione.

    (11)

    Inoltre, al fine di prevenire l'introduzione del virus HPAI nell'Unione, i prodotti a base di carne e di stomaci, vesciche e intestini trattati ottenuti da pollame, selvaggina da penna di allevamento e volatili selvatici provenienti dalla zona dell'Ucraina colpita da HPAI e che le autorità veterinarie dell'Ucraina hanno sottoposto a restrizioni a causa degli attuali focolai, dovrebbero essere sottoposti almeno al «trattamento D», come elencato nell'allegato II, parte 4, della decisione 2007/777/CE.

    (12)

    Il regolamento (CE) n. 798/2008 e la decisione 2007/777/CE vanno pertanto modificati di conseguenza.

    (13)

    Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    L'allegato II, parti 1 e 2, della decisione 2007/777/CE è modificato conformemente all'allegato I del presente regolamento.

    Articolo 2

    L'allegato I, parte 1, del regolamento (CE) n. 798/2008, 1 è modificato conformemente all'allegato II del presente regolamento.

    Articolo 3

    Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 3 febbraio 2017

    Per la Commissione

    Il presidente

    Jean-Claude JUNCKER


    (1)  GU L 18 del 23.1.2003, pag. 11.

    (2)  GU L 343 del 22.12.2009, pag. 74.

    (3)  Decisione 2007/777/CE della Commissione, del 29 novembre 2007, che definisce le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria nonché i modelli dei certificati per le importazioni da paesi terzi di prodotti a base di carne e stomaci, vesciche e intestini trattati destinati al consumo umano e abroga la decisione 2005/432/CE (GU L 312 del 30.11.2007, pag. 49).

    (4)  Regolamento (CE) n. 798/2008 della Commissione, dell'8 agosto 2008, che istituisce un elenco di paesi terzi, loro territori, zone o compartimenti da cui sono consentiti le importazioni e il transito nella Comunità di pollame e prodotti a base di pollame e che definisce le condizioni di certificazione veterinaria (GU L 226 del 23.8.2008, pag. 1).


    ALLEGATO I

    (1)

    Nell'allegato II, parte 1, della decisione 2007/777/CE, la seguente nuova voce relativa all'Ucraina è inserita tra la voce relativa alla Russia e quella relativa agli Stati Uniti:

    Paese

    Territorio

    Delimitazione del territorio

    Codice ISO

    Versione

    «Ucraina

    UA

    01/2016

    L'intero paese

    UA-1

    01/2016

    L'intero paese Ucraina, esclusa la zona UA-2

    UA-2

    01/2016

    I territori dell'Ucraina che figurano alla voce UA-2 nella colonna 3 della tabella di cui all'allegato I, parte 1, del regolamento (CE) n. 798/2008 della Commissione, in funzione delle date di cui alle colonne 6 A e 6B di detta tabella.»

    (2)

    Nell'allegato II, parte 2, della decisione 2007/777/CE la voce relativa all'Ucraina è sostituita dalla seguente:

    Codice ISO

    Paese d'origine o relativa parte

    1.

    Bovini domestici

    2.

    Artiodattili di allevamento (esclusi i suini)

    Ovini/caprini domestici

    1.

    Suini domestici

    2.

    Artiodattili di allevamento (suini)

    Solipedi domestici

    1.

    Pollame

    2.

    Selvaggina da penna di allevamento (esclusi i ratiti)

    Ratiti di allevamento

    Conigli domestici e leporidi di allevamento

    Artiodattili selvatici (esclusi i suini)

    Suini selvatici

    Solipedi selvatici

    Leporidi selvatici (conigli e lepri)

    Volatili selvatici

    Mammiferi selvatici terrestri (esclusi ungulati, solipedi e leporidi)

    «UA

    Ucraina UA

    XXX

    XXX

    XXX

    XXX

    XXX

    XXX

    A

    XXX

    XXX

    XXX

    A

    XXX

    XXX

    Ucraina UA-1

    XXX

    XXX

    XXX

    XXX

    A

    A

    A

    XXX

    XXX

    XXX

    A

    A

    XXX

    Ucraina UA-2

    XXX

    XXX

    XXX

    XXX

    D

    D

    A

    XXX

    XXX

    XXX

    A

    D

    XXX»


    ALLEGATO II

    Nell'allegato I, parte 1, del regolamento (CE) n. 798/2008, la voce relativa all'Ucraina è sostituita dalla seguente:

    Codice ISO e nome del paese terzo o suo territorio

    Codice del paese terzo, suo territorio, zona o compartimento

    Descrizione del paese terzo, suo territorio, zona o compartimento

    Certificato veterinario

    Condizioni specifiche

    Condizioni specifiche

    Qualifica relativa alla sorveglianza dell'influenza aviaria

    Qualifica relativa alla vaccinazione contro l'influenza aviaria

    Qualifica relativa alla lotta contro la salmonella (6)

    Modelli

    Garanzie supplementari

    Data di chiusura (1)

    Data di apertura (2)

    1

    2

    3

    4

    5

    6

    6 A

    6B

    7

    8

    9

    «UA — Ucraina

    UA-0

    L'intero paese

    EP, E

     

     

     

     

     

     

     

    UA-1

    L'intero paese Ucraina, esclusa la zona UA-2

    WGM

     

     

     

     

     

     

     

    POU, RAT

     

     

     

     

     

     

     

    UA-2

    Zona dell'Ucraina corrispondente a:

     

     

     

     

     

     

     

     

    UA-2.1

    Regione (oblast) di Kherson

    WGM

     

    P2

    30.11.2016

     

     

     

     

    POU, RAT

     

    P2

    30.11.2016

     

     

     

     

    UA-2.2

    Regione (oblast) di Odessa

    WGM

     

    P2

    4.1.2017

     

     

     

     

    POU, RAT

     

    P2

    4.1.2017

     

     

     

     

    UA-2.3

    Regione (oblast) di Chernivtsi

    WGM

     

    P2

    4.1.2017

     

     

     

     

    POU, RAT

     

    P2

    4.1.2017»

     

     

     

     


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