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Document 32017R0186

    Regolamento di esecuzione (UE) 2017/186 della Commissione, del 2 febbraio 2017, che stabilisce condizioni specifiche applicabili all'introduzione nell'Unione di partite da alcuni paesi terzi per motivi di contaminazione microbiologica e che modifica il regolamento (CE) n. 669/2009 (Testo rilevante ai fini del SEE. )

    C/2017/0462

    GU L 29 del 3.2.2017, p. 24–34 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 13/12/2019; abrogato da 32019R1793

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2017/186/oj

    3.2.2017   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 29/24


    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/186 DELLA COMMISSIONE

    del 2 febbraio 2017

    che stabilisce condizioni specifiche applicabili all'introduzione nell'Unione di partite da alcuni paesi terzi per motivi di contaminazione microbiologica e che modifica il regolamento (CE) n. 669/2009

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

    visto il regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (1), in particolare l'articolo 53, paragrafo 1, lettera b), punto ii),

    visto il regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali (2), in particolare l'articolo 15, paragrafo 5,

    considerando quanto segue:

    (1)

    L'articolo 53 del regolamento (CE) n. 178/2002 prevede la possibilità di adottare misure urgenti appropriate a livello dell'Unione per gli alimenti importati da un paese terzo al fine di tutelare la salute umana, la salute degli animali e l'ambiente qualora sia manifesto un grave rischio che non può essere adeguatamente affrontato mediante misure adottate dai singoli Stati membri.

    (2)

    L'articolo 11 del regolamento (CE) n. 178/2002 stabilisce che gli alimenti importati nell'Unione per esservi immessi sul mercato devono rispettare le pertinenti disposizioni della legislazione alimentare o le condizioni riconosciute almeno equivalenti dall'Unione o, quando tra l'Unione e il paese esportatore esiste un accordo specifico, le disposizioni ivi contenute.

    (3)

    Il regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) stabilisce norme generali per gli operatori del settore alimentare sull'igiene dei prodotti alimentari.

    (4)

    L'articolo 11 del regolamento (CE) n. 882/2004 stabilisce i requisiti per i metodi di campionamento e di analisi utilizzati nel contesto dei controlli ufficiali.

    (5)

    L'articolo 14 del regolamento (CE) n. 178/2002 stabilisce che gli alimenti a rischio non possono essere immessi sul mercato. A norma del regolamento (CE) n. 882/2004, le autorità competenti devono verificare la conformità degli operatori del settore alimentare alla normativa dell'Unione.

    (6)

    Il regolamento (CE) n. 669/2009 (4) della Commissione stabilisce norme relative al livello accresciuto di controlli ufficiali sulle importazioni di alcuni mangimi e alimenti di origine non animale figuranti nell'allegato I del medesimo regolamento.

    (7)

    Per molti anni sono persistiti numerosi casi di non conformità alle norme di sicurezza microbiologica per quanto riguarda i semi di sesamo e le foglie di betel (Piper betle L.) importati dall'India. Nel 2014 è stato pertanto stabilito di accrescere la frequenza dei controlli ufficiali sulle importazioni di tali alimenti per quanto concerne la presenza di Salmonella spp. Tali controlli hanno tuttavia confermato la persistenza di numerosi casi di non conformità di detti alimenti alle norme di sicurezza microbiologica a causa della Salmonella spp. Poiché l'importazione di detti alimenti costituisce dunque un grave rischio per la salute pubblica all'interno dell'Unione, è necessario adottare misure urgenti a livello dell'Unione.

    (8)

    Sono necessarie, al fine di tutelare la salute umana nell'Unione, garanzie da parte delle autorità competenti dei paesi esportatori che detti alimenti sono stati prodotti conformemente ai requisiti in materia di igiene di cui al regolamento (CE) n. 852/2004. Per assicurare l'applicazione armonizzata dei controlli all'importazione in tutta l'Unione, tutte le partite di detti alimenti dovrebbero essere accompagnate da un certificato sanitario firmato dalle autorità competenti dei paesi esportatori e da risultati di esami analitici che ne attestino il campionamento e l'analisi, con esito soddisfacente, per la rilevazione di microrganismi patogeni.

    (9)

    L'articolo 6 del regolamento (CE) n. 669/2009 impone agli operatori del settore alimentare responsabili delle partite di notificare previamente l'arrivo e la natura delle partite al punto di entrata designato (PED).

    (10)

    L'articolo 8 del regolamento (CE) n. 669/2009 prevede, con riferimento al livello accresciuto di controlli ufficiali, che essi comprendano controlli documentari, fisici e d'identità. I controlli documentari devono essere effettuati senza indebiti ritardi su tutte le partite entro due giorni lavorativi dall'arrivo al PED, e i controlli fisici e d'identità, tra cui analisi di laboratorio, devono essere effettuati alla frequenza indicata nell'allegato I di tale regolamento.

    (11)

    Per assicurare un'organizzazione efficiente e controlli all'importazione armonizzati a livello dell'Unione per quanto riguarda la presenza di microrganismi patogeni in alcuni alimenti importati da alcuni paesi terzi, dovrebbero essere stabilite condizioni specifiche applicabili alle importazioni di tali alimenti. A fini di chiarezza giuridica, è opportuno che tutti gli alimenti importati da paesi terzi soggetti a condizioni specifiche a causa di rischi microbiologici siano riuniti in un unico regolamento. Pertanto le disposizioni relative alle foglie di betel importate dall'India stabilite nel regolamento di esecuzione (UE) 2016/166 della Commissione (5) dovrebbero essere inserite nel presente regolamento e il regolamento (CE) n. 669/2009 dovrebbe essere modificato di conseguenza.

    (12)

    Il regolamento di esecuzione (UE) 2016/166 dovrebbe essere abrogato e contemporaneamente sostituito da un regolamento più generale che stabilisca le condizioni applicabili alle importazioni di alcuni alimenti da alcuni paesi terzi per motivi di contaminazione microbiologica.

    (13)

    Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Oggetto e campo di applicazione

    Il presente regolamento si applica all'introduzione degli alimenti di cui all'allegato I.

    Articolo 2

    Definizioni

    Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni di cui agli articoli 2 e 3 del regolamento (CE) n. 178/2002, all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 882/2004 e all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 669/2009.

    Articolo 3

    Introduzione nell'Unione

    L'operatore del settore alimentare provvede affinché:

    a)

    le partite di alimenti di cui all'allegato I («alimenti») siano introdotte nell'Unione unicamente in conformità alle procedure di cui al presente regolamento;

    b)

    le partite di alimenti siano introdotte nell'Unione unicamente attraverso il punto di entrata designato («PED»).

    Articolo 4

    Risultati del campionamento e delle analisi che accompagnano la partita

    1.   Ogni partita di alimenti è accompagnata dai risultati del campionamento e delle analisi effettuati dall'autorità competente del paese terzo di spedizione per verificare l'assenza dei rischi di cui all'allegato I.

    2.   Il campionamento e le analisi di cui al paragrafo 1 sono effettuati conformemente al capo III «Campionamento e analisi» del titolo II del regolamento (CE) n. 882/2004. In particolare, il campionamento è effettuato conformemente alle pertinenti norme dell'Organizzazione internazionale per la standardizzazione (ISO) e agli orientamenti del Codex Alimentarius utilizzati come riferimento e l'analisi per la rilevazione della Salmonella è effettuata conformemente al metodo di riferimento EN/ISO 6579 (l'ultima versione aggiornata del metodo di rilevazione) o a un metodo validato in base al metodo di riferimento in conformità con il protocollo stabilito dalla norma EN/ISO 16140 o con altri protocolli analoghi internazionalmente accettati.

    Articolo 5

    Certificato sanitario

    1.   Le partite di alimenti di cui all'allegato I sono accompagnate da un certificato sanitario conforme al modello di cui all'allegato III.

    2.   Il certificato sanitario è firmato e timbrato da un rappresentante autorizzato dell'autorità competente del paese terzo di spedizione.

    3.   Il certificato sanitario e i suoi allegati sono redatti nella lingua ufficiale, o in una delle lingue ufficiali, dello Stato membro in cui si trova il PED. Lo Stato membro del PED può tuttavia consentire che i certificati sanitari siano redatti in un'altra lingua ufficiale dell'Unione.

    4.   Il certificato sanitario è valido per un periodo di quattro mesi dalla data di rilascio, ma non oltre sei mesi dalla data dell'ultima analisi microbiologica di laboratorio.

    Articolo 6

    Identificazione

    Ciascuna partita di alimenti è identificata da un codice di identificazione (codice partita) che corrisponde al codice di identificazione riportato sui risultati del campionamento e delle analisi di cui all'articolo 4 e sul certificato sanitario di cui all'articolo 5. Ciascun singolo sacchetto o altro tipo di confezione della partita è contrassegnato da tale codice di identificazione.

    Articolo 7

    Notifica previa delle partite

    1.   Gli operatori del settore alimentare o i loro rappresentanti notificano previamente la data e l'ora previste dell'arrivo fisico della partita di alimenti nonché la natura della partita all'autorità competente del PED.

    2.   Ai fini della notifica previa, gli operatori del settore alimentare o i loro rappresentanti compilano la parte I del documento comune di entrata («DCE») e trasmettono quest'ultimo all'autorità competente del PED, almeno un giorno lavorativo prima dell'arrivo fisico della partita.

    3.   Nel compilare il DCE gli operatori del settore alimentare o i loro rappresentanti tengono conto delle note orientative per la compilazione del DCE di cui all'allegato II del regolamento (CE) n. 669/2009.

    4.   Il DCE è redatto nella lingua ufficiale, o in una delle lingue ufficiali, dello Stato membro in cui si trova il PED. Lo Stato membro del PED può tuttavia consentire che il DCE sia redatto in un'altra lingua ufficiale dell'Unione.

    Articolo 8

    Controlli ufficiali

    1.   L'autorità competente al PED effettua controlli documentari su ogni partita di alimenti per verificarne la conformità ai requisiti di cui agli articoli 4 e 5.

    2.   I controlli fisici e d'identità sugli alimenti sono effettuati conformemente agli articoli 8, 9 e 19 del regolamento (CE) n. 669/2009 alla frequenza indicata nell'allegato II del presente regolamento.

    3.   Qualora una partita di alimenti non sia accompagnata dai risultati del campionamento e delle analisi di cui all'articolo 4 e dal certificato sanitario di cui all'articolo 5 o qualora detti risultati o tale certificato sanitario non siano conformi ai requisiti di cui al presente regolamento, la partita non è importata nell'Unione ed è rispedita nel paese terzo di origine o distrutta.

    4.   Una volta espletati i controlli fisici e d'identità, le autorità competenti:

    a)

    compilano le sezioni pertinenti della parte II del DCE;

    b)

    allegano i risultati del campionamento e delle analisi effettuati, conformemente al paragrafo 2 del presente articolo;

    c)

    assegnano al DCE il relativo numero di riferimento;

    d)

    timbrano e firmano l'originale del DCE;

    e)

    effettuano e conservano una copia del DCE firmato e timbrato.

    5.   Gli originali del DCE e del certificato sanitario di cui all'articolo 5 e i risultati del campionamento e delle analisi di cui all'articolo 4 accompagnano la partita durante il trasporto e fino all'immissione in libera pratica. In caso di autorizzazione al trasporto successivo delle partite in attesa dei risultati dei controlli fisici, viene rilasciata una copia certificata del DCE originale. Nel caso in cui venga concessa l'autorizzazione, l'autorità competente al PED ne informa l'autorità competente al punto di destinazione e si adottano appropriate soluzioni per garantire che la partita rimanga sotto il costante controllo delle autorità competenti e che non possa essere manomessa in alcun modo in attesa dei risultati dei controlli fisici.

    Articolo 9

    Frazionamento delle partite

    1.   Non è ammesso il frazionamento delle partite fino a quando non siano stati espletati tutti i controlli e le autorità competenti del PED non abbiano integralmente compilato il DCE secondo quanto disposto all'articolo 8.

    2.   In caso di successivo frazionamento della partita, ciascuna frazione della partita è accompagnata da una copia autenticata del DCE durante il trasporto e fino all'immissione in libera pratica.

    Articolo 10

    Immissione in libera pratica

    L'immissione in libera pratica di partite di alimenti di cui all'allegato I è subordinata alla presentazione (fisica o in formato elettronico) alle autorità doganali, da parte degli operatori del settore alimentare o dei loro rappresentanti, di un DCE debitamente compilato dall'autorità competente del PED una volta che siano stati espletati tutti i controlli ufficiali e siano noti i risultati favorevoli dei controlli fisici, ove richiesti. Le autorità doganali immettono in libera pratica la partita unicamente a condizione che una decisione favorevole dell'autorità competente sia indicata nella casella II.14 e firmata nella casella II.21 del DCE.

    Articolo 11

    Non conformità

    Se i controlli ufficiali accertano una non conformità alle pertinenti disposizioni del regolamento (CE) n. 852/2004, l'autorità competente del PED compila la parte III del DCE e intraprende i provvedimenti di cui agli articoli 19, 20 e 21 del regolamento (CE) n. 882/2004.

    Articolo 12

    Relazioni

    Gli Stati membri presentano alla Commissione una relazione contenente tutti i risultati delle analisi effettuate sulle partite di alimenti conformemente all'articolo 8 del presente regolamento.

    Tale relazione copre un periodo di sei mesi ed è presentata due volte l'anno entro la fine del mese successivo a ciascun semestre.

    La relazione contiene le seguenti informazioni:

    a)

    il numero delle partite introdotte, comprese le dimensioni in termini di peso netto e il paese di origine di ciascuna partita;

    b)

    il numero di partite sottoposte al campionamento per l'analisi;

    c)

    i risultati dei controlli fisici e d'identità di cui all'articolo 8, paragrafo 2.

    Articolo 13

    Costi

    Tutti i costi risultanti dai controlli ufficiali di cui all'articolo 8, compresi il campionamento, le analisi, lo stoccaggio e le eventuali misure adottate in caso di non conformità di cui all'articolo 11, sono a carico degli operatori del settore alimentare.

    Articolo 14

    Misure transitorie

    Gli Stati membri autorizzano l'introduzione di partite di alimenti che hanno lasciato il paese terzo di spedizione anteriormente alla data di entrata in vigore del presente regolamento senza essere accompagnate da un certificato sanitario di cui all'articolo 5 e dai risultati del campionamento e delle analisi di cui all'articolo 4.

    Articolo 15

    Abrogazione

    Il regolamento di esecuzione (UE) 2016/166 è abrogato.

    Articolo 16

    Modifica del regolamento (CE) n. 669/2009

    Il regolamento (CE) n. 669/2009 è modificato conformemente all'allegato IV del presente regolamento.

    Articolo 17

    Entrata in vigore

    Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 2 febbraio 2017

    Per la Commissione

    Il presidente

    Jean-Claude JUNCKER


    (1)  GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1.

    (2)  GU L 165 del 30.4.2004, pag. 1.

    (3)  Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull'igiene dei prodotti alimentari (GU L 139 del 30.4.2004, pag. 1).

    (4)  Regolamento (CE) n. 669/2009 della Commissione, del 24 luglio 2009, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al livello accresciuto di controlli ufficiali sulle importazioni di alcuni mangimi e alimenti di origine non animale e che modifica la decisione 2006/504/CE (GU L 194 del 25.7.2009, pag. 11).

    (5)  Regolamento di esecuzione (UE) 2016/166 della Commissione, dell'8 febbraio 2016, che stabilisce condizioni specifiche applicabili alle importazioni di prodotti alimentari contenenti o costituiti da foglie di betel (Piper betle) dall'India e che modifica il regolamento (CE) n. 669/2009 (GU L 32 del 9.2.2016, pag. 143).


    ALLEGATO I

    Elenco degli alimenti di cui all'articolo 1

    Alimenti

    (uso previsto)

    Codice NC (1)

    Suddivisione TARIC

    Paese di origine

    Rischio

    Semi di sesamo

    (Alimenti — freschi o refrigerati)

    1207 40 90

     

    India (IN)

    Salmonella

    Foglie di betel (Piper betle L.)

    (Alimenti)

    ex 1404 90 00

    10

    India (IN)

    Salmonella


    (1)  Qualora solo determinati prodotti rientranti in un dato codice NC debbano essere sottoposti a controlli e non sia contemplata alcuna particolare suddivisione all'interno di tale codice, il codice NC è contrassegnato con «ex».


    ALLEGATO II

    Frequenza dei controlli fisici e d'identità per gli alimenti di cui all'articolo 1 al punto di entrata designato (PED) conformemente all'articolo 8, paragrafo 2

    Alimenti

    (uso previsto)

    Codice NC (1)

    Suddivisione TARIC

    Paese di origine

    Rischio

    Frequenza dei controlli fisici e d'identità (%)

    Semi di sesamo

    (Alimenti — freschi o refrigerati)

    1207 40 90

     

    India (IN)

    Salmonella  (2)

    20

    Foglie di betel (Piper betle L.)

    (Alimenti)

    ex 1404 90 00

    10

    India (IN)

    Salmonella  (2)

    10


    (1)  Qualora solo determinati prodotti rientranti in un dato codice NC debbano essere sottoposti a controlli e non sia contemplata alcuna particolare suddivisione all'interno di tale codice, il codice NC è contrassegnato con «ex».

    (2)  Metodo di riferimento EN/ISO 6579 (l'ultima versione aggiornata del metodo di rilevazione) o un metodo validato in base al metodo di riferimento in conformità con il protocollo stabilito dalla norma EN/ISO 16140 o con altri protocolli analoghi internazionalmente accettati.


    ALLEGATO III

    Certificato sanitario per l'introduzione di foglie di betel e semi di sesamo dall'India nell'Unione europea

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    ALLEGATO IV

    Nell'allegato I del regolamento (CE) n. 669/2009 è soppressa la seguente voce:

    «Semi di sesamo

    (Alimenti — freschi o refrigerati)

    1207 40 90

     

    India (IN)

    Salmonella (12)

    20»


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