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Document 32017R0140

Regolamento (UE) 2017/140 della Commissione, del 26 gennaio 2017, che designa il laboratorio di riferimento dell'UE per le malattie causate dai virus Capripox (dermatite nodulare contagiosa e vaiolo ovino e caprino), stabilisce responsabilità e compiti aggiuntivi per tale laboratorio e modifica l'allegato VII del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE. )

C/2017/0282

GU L 22 del 27.1.2017, pp. 10–13 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2017/140/oj

27.1.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 22/10


REGOLAMENTO (UE) 2017/140 DELLA COMMISSIONE

del 26 gennaio 2017

che designa il laboratorio di riferimento dell'UE per le malattie causate dai virus Capripox (dermatite nodulare contagiosa e vaiolo ovino e caprino), stabilisce responsabilità e compiti aggiuntivi per tale laboratorio e modifica l'allegato VII del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali (1), in particolare l'articolo 32, paragrafi 5 e 6,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 882/2004 fissa i compiti, gli obblighi e i requisiti generali dei laboratori di riferimento dell'UE per i mangimi e gli alimenti e per la salute degli animali. I laboratori di riferimento dell'UE per la salute degli animali e per gli animali vivi sono elencati nell'allegato VII, sezione II, di tale regolamento.

(2)

Un laboratorio di riferimento dell'UE per le malattie causate dai virus Capripox (dermatite nodulare contagiosa e vaiolo ovino e caprino) non esiste ancora. I laboratori di riferimento dell'UE dovrebbero occuparsi dei campi della normativa in materia di mangimi e di alimenti e della salute degli animali in cui sono necessari risultati analitici e diagnostici precisi. I focolai delle malattie causate dai virus Capripox richiedono risultati analitici e diagnostici precisi.

(3)

Il 30 giugno 2016 la Commissione ha pubblicato un invito a presentare domande per la selezione e designazione di un laboratorio di riferimento dell'UE nel campo delle malattie causate dai virus Capripox (dermatite nodulare contagiosa e vaiolo ovino e caprino). Il laboratorio selezionato «Veterinary and Agrochemical Research Centre — CODA-CERVA» dovrebbe essere designato come laboratorio di riferimento dell'UE nel campo delle malattie causate dai virus Capripox (dermatite nodulare contagiosa e vaiolo ovino e caprino).

(4)

Oltre alle funzioni e agli obblighi generali stabiliti all'articolo 32, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 882/2004, al laboratorio selezionato dovrebbero essere assegnati alcuni compiti e responsabilità specifici.

(5)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato VII, sezione II, del regolamento (CE) n. 882/2004.

(6)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il Veterinary and Agrochemical Research Centre — CODA-CERVA di Bruxelles, in Belgio, è designato come laboratorio di riferimento dell'Unione (UE) nel campo delle malattie causate dai virus Capripox (dermatite nodulare contagiosa e vaiolo ovino e caprino).

Le responsabilità e i compiti aggiuntivi di tale laboratorio sono indicati nell'allegato.

Articolo 2

Nell'allegato VII, sezione II, del regolamento (CE) n. 882/2004 è aggiunto il seguente punto 19:

«19.

Laboratorio di riferimento dell'UE per le malattie causate dai virus Capripox (dermatite nodulare contagiosa e vaiolo ovino e caprino)

Veterinary and Agrochemical Research Centre — CODA-CERVA

Operational Directorate Viral Diseases

Unit Vesicular and Exotic Diseases

Groeselenberg 99

1180 Bruxelles

Belgio».

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 gennaio 2017

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)   GU L 165 del 30.4.2004, pag. 1.


ALLEGATO

Responsabilità e compiti del laboratorio di riferimento dell'UE per le malattie causate dai virus Capripox (dermatite nodulare contagiosa e vaiolo ovino e caprino)

Oltre alle funzioni e agli obblighi generali dei laboratori di riferimento dell'UE nel settore della salute degli animali previsti all'articolo 32, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 882/2004, il laboratorio di riferimento dell'UE per le malattie causate dai virus Capripox (dermatite nodulare contagiosa e vaiolo ovino e caprino) ha le responsabilità e i compiti seguenti:

1.

favorire i contatti tra i laboratori nazionali degli Stati membri e proporre metodi ottimali per la diagnosi delle malattie causate dai virus Capripox (dermatite nodulare contagiosa e vaiolo ovino e caprino) nel bestiame, in particolare mediante:

a)

l'esecuzione della caratterizzazione genomica, l'analisi filogenetica (relazione con altri ceppi dello stesso virus) e la conservazione di ceppi dei virus Capripox per facilitare i servizi diagnostici nell'Unione e, se opportuno e necessario, per seguire ad esempio i casi dal punto di vista epidemiologico o verificare le diagnosi;

b)

la costituzione e il mantenimento di una raccolta aggiornata di ceppi e isolati dei virus Capripox e specifici sieri e altri reagenti necessari alla diagnosi delle malattie, quando o se disponibili;

c)

l'armonizzazione delle diagnosi e la garanzia dell'idoneità degli esami nell'Unione, mediante l'organizzazione e l'esecuzione periodica di prove comparative interlaboratorio e di esercizi di garanzia della qualità esterni sulle diagnosi di dette malattie a livello dell'Unione e la trasmissione periodica dei risultati di tali prove alla Commissione, agli Stati membri e ai laboratori nazionali designati per la diagnosi di dette malattie;

d)

l'acquisizione di conoscenze su dette malattie per consentire rapide diagnosi differenziali, in particolare con altre malattie virali rilevanti;

e)

l'esecuzione di studi di ricerca con l'obiettivo di sviluppare metodi di lotta più efficaci contro le malattie in collaborazione con i laboratori nazionali designati per la diagnosi di dette malattie, come convenuto con la Commissione;

f)

la fornitura di consulenze alla Commissione sugli aspetti scientifici riguardanti i virus Capripox, in particolare sulla selezione e sull'utilizzo di ceppi vaccinali dei virus Capripox;

2.

sostenere le attività dei laboratori nazionali degli Stati membri designati per la diagnosi delle malattie causate dai virus Capripox (dermatite nodulare contagiosa e vaiolo ovino e caprino), provvedendo in particolare a:

a)

conservare e fornire sieri standard e altri reagenti di riferimento, ad esempio virus, antigeni inattivati o linee cellulari, a tali laboratori, al fine di uniformare gli esami diagnostici e i reagenti utilizzati in ciascuno Stato membro, quando sono richiesti l'identificazione dell'agente e/o l'utilizzo di esami sierologici;

b)

fornire un'assistenza attiva nella diagnosi delle malattie in connessione con il sospetto e la conferma di focolai negli Stati membri, ricevendo isolati dei virus Capripox per la diagnosi confermativa e per la caratterizzazione del virus e contribuendo alle indagini e agli studi epidemiologici; comunicare senza indugio i risultati di tali attività alla Commissione, agli Stati membri e ai laboratori nazionali designati per la diagnosi delle malattie in questione;

3.

fornire informazioni e corsi di perfezionamento professionale, provvedendo in particolare a:

a)

facilitare l'offerta di corsi di formazione e aggiornamento e seminari a beneficio dei laboratori nazionali designati per la diagnosi delle malattie causate dai virus Capripox e degli esperti in diagnosi di laboratorio, allo scopo di armonizzare le tecniche diagnostiche per tali malattie in tutta l'Unione;

b)

partecipare a convegni internazionali concernenti in particolare la standardizzazione dei metodi analitici per dette malattie e la loro applicazione;

c)

collaborare con i laboratori competenti dei paesi terzi in cui sono diffuse dette malattie nell'ambito dei metodi diagnostici per le malattie causate dai virus Capripox;

d)

riesaminare, in occasione della riunione annuale dei laboratori nazionali designati per la diagnosi delle malattie causate dai virus Capripox, i requisiti degli esami stabiliti nel codice sanitario per gli animali terrestri e nel manuale dei test diagnostici e dei vaccini per animali terrestri dell'Organizzazione mondiale per la salute animale (OIE);

e)

assistere la Commissione nel riesame delle raccomandazioni dell'OIE contenute nel codice sanitario per gli animali terrestri e nel manuale dei test diagnostici e dei vaccini per animali terrestri;

f)

aggiornare sull'evoluzione nel campo dell'epidemiologia delle malattie causate dai virus Capripox.


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